CA
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/07/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 295/2024 R.G. promossa da
. cod. fisc. ) in persona del legale rappresentante Pt_1 Pt_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno Trebastoni
Appellante contro
(cod. fisc. ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Cro,
Appellata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – frazionamento del credito – condanna generica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte Con ricorso dell'8.2.2021, la R. spiegava opposizione, dinnanzi al Pt_2
giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2021 richiesto da al fine di ottenere il pagamento dell'importo al quale la CP_1
società opponente era stata condannata con sentenza n. 377/2019 dello stesso
Tribunale, che aveva accertato l'illegittimità del licenziamento intimato alla stessa
1 lavoratrice, ordinando alla società di riassumerla entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, al pagamento di un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Chiedeva di dichiarare l'inammissibilità della domanda monitoria avente ad oggetto il pagamento dell'indennità risarcitoria, per violazione del divieto di frazionamento del credito ed abuso del diritto o, in subordine, condannare essa società al pagamento dell'indennità risarcitoria (fatta salva la domanda di ridurla a 2,5 mensilità avanzata nel giudizio di appello), con esclusione delle spese di lite della fase monitoria.
Con sentenza n. 267 del 28.3.2024, il giudice adito rilevava preliminarmente che nelle more del giudizio era intervenuta la sentenza n. 1195/2022 della Corte di
Appello di Catania, la quale aveva rigettato il gravame proposto dalla società opponente avverso la sentenza n. 377/2019, relativo agli stessi motivi posti a fondamento dell'opposizione.
Accertava, di conseguenza, la sussistenza del credito ingiunto e della relativa prova scritta, costituita dal provvedimento giurisdizionale citato, il quale aveva escluso che nel caso di specie vi fosse un contrasto con il principio di frazionamento del credito, precisando che era lo stesso art. 8 l n. 694/1966 a prevedere la condanna generica.
Indi, rigettava l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, e condannava la società al pagamento in favore di elle spese di lite. CP_1
Parte Con ricorso depositato il 29.04.2024, la appellava la sentenza. CP_2
Instauratosi il contradditorio, resisteva al gravame. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 3.7.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce che la sentenza della
Corte d'Appello di Catania non poteva fare stato tra le parti poiché oggetto di
2 impugnazione in Cassazione e, inoltre, per insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica e logico-giuridica tra la causa avente ad oggetto il licenziamento intimato a e la presente, relativa alla quantificazione CP_1
dell'indennità risarcitoria, per cui il primo decidente ben avrebbe potuto rigettare la domanda sottesa al decreto ingiuntivo, per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la domanda di quantificazione avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio sul licenziamento.
2. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 8 l n. 604/1966, nella parte in cui fa derivare dalla stessa struttura della norma la previsione di una condanna generica e la non necessità della produzione in giudizio dell'ultima busta paga al fine di quantificare l'indennizzo de quo. Rileva, peraltro, che tale interpretazione integra anche una violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 comma 2 Cost., in quanto implica una duplicazione delle azioni per la definizione di un'unica vicenda sostanziale.
3. Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la domanda risarcitoria proposta dalla nel giudizio sul CP_1
licenziamento avesse ad oggetto una condanna generica, relativa esclusivamente all'an della pretesa.
Sostiene che, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza n. 6177/1990 in relazione ad un caso simile, in assenza di un'istanza di condanna generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c., il giudice non può scindere il giudizio e, dunque, se il ricorrente non ha fornito tutti gli elementi per la monetizzazione dell'indennità, deve respingere la domanda o accoglierla nei limiti in cui gli elementi in giudizio consentano la determinazione dell'ammontare dovuto. Afferma, quindi, che la domanda di monetizzazione della condanna generica proposta in un giudizio diverso deve ritenersi inammissibile, in base al principio del ne bis in idem.
Con riferimento al caso di specie, osserva che il giudice di primo grado della causa iscritta al n. 748/2017 RG e poi quello d'appello avrebbero dovuto rilevare la mancata produzione dell'ultima busta paga, necessaria quale parametro per
3 monetizzare l'indennizzo, e, di conseguenza, rigettare la domanda risarcitoria di per difetto di prova dell'entità del danno. CP_1
Eccepisce, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 278 c.p.c., in assenza di un'espressa istanza di parte, da proporre con il ricorso introduttivo;
deduce, altresì, che la sentenza gravata non ha spiegato sulla base di quali presupposti di fatto ha qualificato le domande proposte dall'odierna appellata nel giudizio iscritto al n. 748/2017 R.G. come domande generiche, in spregio all'obbligo di cui all'art. 132 c.p.c.; precisa che, anche a voler ritenere ammissibile la scissione tra il giudizio sull'an e quello sul quantum, nel giudizio sul licenziamento la a chiesto una condanna specifica CP_1
e non generica.
Da ultimo deduce l'inammissibilità dell'istanza di condanna generica per difetto di interesse, poiché la possibilità di rimandare la quantificazione della prestazione dovuta ad un diverso giudizio è ammissibile ove siano necessari ulteriori approfondimenti istruttori, mentre nel giudizio oggetto di causa l'appellata avrebbe dovuto solo produrre la busta paga, “venendo a mancare in radice […] la possibilità teorica di scindere il giudizio sull'an da quello sul quantum”.
4. Con il quarto motivo, l'appellante deduce l'improcedibilità o l'improponibilità del presente giudizio, per violazione del divieto di frazionamento del credito. Sostiene che l'artificiosa scissione tra un giudizio sull'an e uno sul quantum, come avvenuto nel caso di specie, concreta una situazione di abuso del processo e di violazione del principio del giusto processo, conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella pronuncia n. 23726/2007.
5. Con il quinto ed ultimo motivo, lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda volta ad ottenere la riforma della condanna alle spese del decreto ingiuntivo n. 8/2021 così come ha omesso di motivare la condanna alle spese legali inerenti alla fase dell'opposizione al suddetto decreto. Chiede, di conseguenza, di revocare la condanna alle spese legali relative alla fase monitoria e di opposizione.
6. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
4 7. Va premesso che la sentenza n. 1195/2022 di questa Corte, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a CP_1
Part dalla società impugnata con ricorso per cassazione, è stata confermata CP_2
con ordinanza n. 6991/2025.
Inoltre, posto che l'odierna appellante ha proposto avverso la predetta sentenza censure in parte sovrapponili a quelle proposte con il presente giudizio, appare opportuno richiamare i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella citata ordinanza: “Secondo l'orientamento giurisprudenziale risalente che si è venuto consolidando all'interno di questa Corte, ed al quale si è correttamente riportata
l'impugnata pronuncia, la condanna al risarcimento in caso di licenziamento senza busta paga è “parificata” alla condanna generica;
ciò vale per l'art. 18 l.300/1970 ed a maggiore ragione per l'art. 8 della l. n. 604/66 in cui la condanna è prevista dalla legge in forma alternativa (riassunzione o in mancanza risarcimento). 4.- La
Corte territoriale ha richiamato in particolare le sentenze nn. 8576/2004, 24242/2010
e 33807/21, l'ultima delle quali ha così statuito: “Per ciò che concerne, invece, la quantificazione della retribuzione globale di fatto, non espressamente effettuata dai giudici di seconde cure, la gravata sentenza va parificata, non essendo indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del "quantum", allorché insorga successivamente controversia in ordine alla individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 quale parametro del risarcimento (Cass. n.
24242/2010)”. 5.- Pertanto ad integrare il requisito della liquidità, richiamato nell'art. 474 cod. proc. civ., è in tal caso sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e non controversi, e, pertanto,
5 acquisiti al processo, sia pure per implicito. 6.- Se invece tutto questo non è evincibile neppure per implicito occorre fare un altro giudizio perché la sentenza che, dichiarando l'illegittimità del licenziamento, condanni il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore l'indennità risarcitoria, va parificata, quando non sia indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del "quantum", quando insorga successivamente controversia in ordine alla individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dalla norma quale parametro del risarcimento. 7.- L'argomento principale sul quale si fonda il ricorso introduttivo, e cioè che la domanda di condanna al pagamento di un certo numero di mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto – contenuta nel ricorso introduttivo della sig.ra CP_1
– dovesse considerarsi una domanda di condanna ad un risarcimento per equivalente,
e non generica, non avendo la lavoratrice depositato la relativa busta-paga, è infondato e va pertanto rigettato;
posto che la stessa tesi è contro tutta la giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, alla quale il ricorrente oppone un unico precedente contrario (Cass. n. 6177/1990) omettendo però di confrontarlo però con la giurisprudenza precedente (Cass. n. 3732/1988) e successiva (Cass. nn.
8576/2004, 24242/2010 e 33807/21) che va nell'opposta direzione…. 9.2.- Nel caso di specie dalla ampia motivazione della sentenza si evince altresì che i giudici del merito hanno tenuto correttamente conto ai fini del quantum del risarcimento della carenza della contestazione disciplinare sotto il profilo della precisione, della specificità e della determinatezza, evidenziando che gli addebiti riguardassero indifferentemente tutti i dipendenti, senza alcuna precisazione delle condotte eventualmente imputabili alla Essi hanno infatti affermato che una così CP_1
grave ed evidente violazione del diritto di difesa in assenza di una qualsivoglia prova di una condotta negligente direttamente ascrivibile alla lavoratrice, giustificava
l'applicazione della sanzione nella misura massima delle sei mensilità, peraltro adeguata anche alle dimensioni dell'impresa quale emerge dal rilevante volume di
6 affari indicato dalla stessa parte appellante. Né il tempestivo versamento del TFR poteva incidere sulla commisurazione delle indennità in questione”.
Alla stregua dei superiori principi, le censure mosse dall'appellante avverso la statuizione del giudice di prime cure vanno rigettate.
In particolare, stante il passaggio in giudicato, nelle more del presente giudizio, della sentenza resa tra le stesse parti e relativa all'indennità risarcitoria conseguente alla ritenuta illegittimità del licenziamento impugnato e all'accertato diritto della a conseguire una sentenza generica di condanna, il motivo relativo al difetto CP_1
di pregiudizialità tra il già menzionato giudizio e il presente va ritenuto infondato sì come i motivi relativi all'erronea interpretazione dell'art. 8 della legge 694/1966, alla inammissibilità della domanda monitoria (per violazione del divieto del ne bis in idem e per inesistenza di una pregressa condanna generica) o alla sua improponibilità (per frazionamento del credito).
La infondatezza dei predetti motivi ed il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo proposta con il ricorso di primo grado, rende corretta la statuizione di condanna alle spese di lite del giudizio di opposizione sulla base del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.
8. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 4.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
7 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025.
Il Consigliere esten. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 295/2024 R.G. promossa da
. cod. fisc. ) in persona del legale rappresentante Pt_1 Pt_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno Trebastoni
Appellante contro
(cod. fisc. ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Cro,
Appellata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – frazionamento del credito – condanna generica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte Con ricorso dell'8.2.2021, la R. spiegava opposizione, dinnanzi al Pt_2
giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2021 richiesto da al fine di ottenere il pagamento dell'importo al quale la CP_1
società opponente era stata condannata con sentenza n. 377/2019 dello stesso
Tribunale, che aveva accertato l'illegittimità del licenziamento intimato alla stessa
1 lavoratrice, ordinando alla società di riassumerla entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, al pagamento di un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Chiedeva di dichiarare l'inammissibilità della domanda monitoria avente ad oggetto il pagamento dell'indennità risarcitoria, per violazione del divieto di frazionamento del credito ed abuso del diritto o, in subordine, condannare essa società al pagamento dell'indennità risarcitoria (fatta salva la domanda di ridurla a 2,5 mensilità avanzata nel giudizio di appello), con esclusione delle spese di lite della fase monitoria.
Con sentenza n. 267 del 28.3.2024, il giudice adito rilevava preliminarmente che nelle more del giudizio era intervenuta la sentenza n. 1195/2022 della Corte di
Appello di Catania, la quale aveva rigettato il gravame proposto dalla società opponente avverso la sentenza n. 377/2019, relativo agli stessi motivi posti a fondamento dell'opposizione.
Accertava, di conseguenza, la sussistenza del credito ingiunto e della relativa prova scritta, costituita dal provvedimento giurisdizionale citato, il quale aveva escluso che nel caso di specie vi fosse un contrasto con il principio di frazionamento del credito, precisando che era lo stesso art. 8 l n. 694/1966 a prevedere la condanna generica.
Indi, rigettava l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, e condannava la società al pagamento in favore di elle spese di lite. CP_1
Parte Con ricorso depositato il 29.04.2024, la appellava la sentenza. CP_2
Instauratosi il contradditorio, resisteva al gravame. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 3.7.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce che la sentenza della
Corte d'Appello di Catania non poteva fare stato tra le parti poiché oggetto di
2 impugnazione in Cassazione e, inoltre, per insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica e logico-giuridica tra la causa avente ad oggetto il licenziamento intimato a e la presente, relativa alla quantificazione CP_1
dell'indennità risarcitoria, per cui il primo decidente ben avrebbe potuto rigettare la domanda sottesa al decreto ingiuntivo, per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la domanda di quantificazione avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio sul licenziamento.
2. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 8 l n. 604/1966, nella parte in cui fa derivare dalla stessa struttura della norma la previsione di una condanna generica e la non necessità della produzione in giudizio dell'ultima busta paga al fine di quantificare l'indennizzo de quo. Rileva, peraltro, che tale interpretazione integra anche una violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 comma 2 Cost., in quanto implica una duplicazione delle azioni per la definizione di un'unica vicenda sostanziale.
3. Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la domanda risarcitoria proposta dalla nel giudizio sul CP_1
licenziamento avesse ad oggetto una condanna generica, relativa esclusivamente all'an della pretesa.
Sostiene che, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza n. 6177/1990 in relazione ad un caso simile, in assenza di un'istanza di condanna generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c., il giudice non può scindere il giudizio e, dunque, se il ricorrente non ha fornito tutti gli elementi per la monetizzazione dell'indennità, deve respingere la domanda o accoglierla nei limiti in cui gli elementi in giudizio consentano la determinazione dell'ammontare dovuto. Afferma, quindi, che la domanda di monetizzazione della condanna generica proposta in un giudizio diverso deve ritenersi inammissibile, in base al principio del ne bis in idem.
Con riferimento al caso di specie, osserva che il giudice di primo grado della causa iscritta al n. 748/2017 RG e poi quello d'appello avrebbero dovuto rilevare la mancata produzione dell'ultima busta paga, necessaria quale parametro per
3 monetizzare l'indennizzo, e, di conseguenza, rigettare la domanda risarcitoria di per difetto di prova dell'entità del danno. CP_1
Eccepisce, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 278 c.p.c., in assenza di un'espressa istanza di parte, da proporre con il ricorso introduttivo;
deduce, altresì, che la sentenza gravata non ha spiegato sulla base di quali presupposti di fatto ha qualificato le domande proposte dall'odierna appellata nel giudizio iscritto al n. 748/2017 R.G. come domande generiche, in spregio all'obbligo di cui all'art. 132 c.p.c.; precisa che, anche a voler ritenere ammissibile la scissione tra il giudizio sull'an e quello sul quantum, nel giudizio sul licenziamento la a chiesto una condanna specifica CP_1
e non generica.
Da ultimo deduce l'inammissibilità dell'istanza di condanna generica per difetto di interesse, poiché la possibilità di rimandare la quantificazione della prestazione dovuta ad un diverso giudizio è ammissibile ove siano necessari ulteriori approfondimenti istruttori, mentre nel giudizio oggetto di causa l'appellata avrebbe dovuto solo produrre la busta paga, “venendo a mancare in radice […] la possibilità teorica di scindere il giudizio sull'an da quello sul quantum”.
4. Con il quarto motivo, l'appellante deduce l'improcedibilità o l'improponibilità del presente giudizio, per violazione del divieto di frazionamento del credito. Sostiene che l'artificiosa scissione tra un giudizio sull'an e uno sul quantum, come avvenuto nel caso di specie, concreta una situazione di abuso del processo e di violazione del principio del giusto processo, conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella pronuncia n. 23726/2007.
5. Con il quinto ed ultimo motivo, lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda volta ad ottenere la riforma della condanna alle spese del decreto ingiuntivo n. 8/2021 così come ha omesso di motivare la condanna alle spese legali inerenti alla fase dell'opposizione al suddetto decreto. Chiede, di conseguenza, di revocare la condanna alle spese legali relative alla fase monitoria e di opposizione.
6. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
4 7. Va premesso che la sentenza n. 1195/2022 di questa Corte, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a CP_1
Part dalla società impugnata con ricorso per cassazione, è stata confermata CP_2
con ordinanza n. 6991/2025.
Inoltre, posto che l'odierna appellante ha proposto avverso la predetta sentenza censure in parte sovrapponili a quelle proposte con il presente giudizio, appare opportuno richiamare i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella citata ordinanza: “Secondo l'orientamento giurisprudenziale risalente che si è venuto consolidando all'interno di questa Corte, ed al quale si è correttamente riportata
l'impugnata pronuncia, la condanna al risarcimento in caso di licenziamento senza busta paga è “parificata” alla condanna generica;
ciò vale per l'art. 18 l.300/1970 ed a maggiore ragione per l'art. 8 della l. n. 604/66 in cui la condanna è prevista dalla legge in forma alternativa (riassunzione o in mancanza risarcimento). 4.- La
Corte territoriale ha richiamato in particolare le sentenze nn. 8576/2004, 24242/2010
e 33807/21, l'ultima delle quali ha così statuito: “Per ciò che concerne, invece, la quantificazione della retribuzione globale di fatto, non espressamente effettuata dai giudici di seconde cure, la gravata sentenza va parificata, non essendo indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del "quantum", allorché insorga successivamente controversia in ordine alla individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 quale parametro del risarcimento (Cass. n.
24242/2010)”. 5.- Pertanto ad integrare il requisito della liquidità, richiamato nell'art. 474 cod. proc. civ., è in tal caso sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e non controversi, e, pertanto,
5 acquisiti al processo, sia pure per implicito. 6.- Se invece tutto questo non è evincibile neppure per implicito occorre fare un altro giudizio perché la sentenza che, dichiarando l'illegittimità del licenziamento, condanni il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore l'indennità risarcitoria, va parificata, quando non sia indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del "quantum", quando insorga successivamente controversia in ordine alla individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dalla norma quale parametro del risarcimento. 7.- L'argomento principale sul quale si fonda il ricorso introduttivo, e cioè che la domanda di condanna al pagamento di un certo numero di mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto – contenuta nel ricorso introduttivo della sig.ra CP_1
– dovesse considerarsi una domanda di condanna ad un risarcimento per equivalente,
e non generica, non avendo la lavoratrice depositato la relativa busta-paga, è infondato e va pertanto rigettato;
posto che la stessa tesi è contro tutta la giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, alla quale il ricorrente oppone un unico precedente contrario (Cass. n. 6177/1990) omettendo però di confrontarlo però con la giurisprudenza precedente (Cass. n. 3732/1988) e successiva (Cass. nn.
8576/2004, 24242/2010 e 33807/21) che va nell'opposta direzione…. 9.2.- Nel caso di specie dalla ampia motivazione della sentenza si evince altresì che i giudici del merito hanno tenuto correttamente conto ai fini del quantum del risarcimento della carenza della contestazione disciplinare sotto il profilo della precisione, della specificità e della determinatezza, evidenziando che gli addebiti riguardassero indifferentemente tutti i dipendenti, senza alcuna precisazione delle condotte eventualmente imputabili alla Essi hanno infatti affermato che una così CP_1
grave ed evidente violazione del diritto di difesa in assenza di una qualsivoglia prova di una condotta negligente direttamente ascrivibile alla lavoratrice, giustificava
l'applicazione della sanzione nella misura massima delle sei mensilità, peraltro adeguata anche alle dimensioni dell'impresa quale emerge dal rilevante volume di
6 affari indicato dalla stessa parte appellante. Né il tempestivo versamento del TFR poteva incidere sulla commisurazione delle indennità in questione”.
Alla stregua dei superiori principi, le censure mosse dall'appellante avverso la statuizione del giudice di prime cure vanno rigettate.
In particolare, stante il passaggio in giudicato, nelle more del presente giudizio, della sentenza resa tra le stesse parti e relativa all'indennità risarcitoria conseguente alla ritenuta illegittimità del licenziamento impugnato e all'accertato diritto della a conseguire una sentenza generica di condanna, il motivo relativo al difetto CP_1
di pregiudizialità tra il già menzionato giudizio e il presente va ritenuto infondato sì come i motivi relativi all'erronea interpretazione dell'art. 8 della legge 694/1966, alla inammissibilità della domanda monitoria (per violazione del divieto del ne bis in idem e per inesistenza di una pregressa condanna generica) o alla sua improponibilità (per frazionamento del credito).
La infondatezza dei predetti motivi ed il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo proposta con il ricorso di primo grado, rende corretta la statuizione di condanna alle spese di lite del giudizio di opposizione sulla base del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.
8. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 4.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
7 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025.
Il Consigliere esten. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
8