Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3554/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Fiori, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta CP_1 C.F._2
Cherchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTI con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo, e confermate nelle note di trattazione scritta del 31/01/2025 di seguito riportate:
“1) assume l'obbligo di accollarsi integralmente il pagamento della somma Parte_1
residua del mutuo di credito fondiario, costituito il 28.09.2006 con atto pubblico a rogito Dr.
notaio in Sassari repertorio n. 248193, fascicolo n. 19965, registrato a Sassari il Persona_1
05/10/2006 n. 7062, Pubblicato a Sassari il 09/10/2006, dell'originario importo di € 80.000,00
(ottantamila) e della durata di anni venti, ancora in essere con il Paschi CP_2 CP_3
cointestato con e gravante sul bene immobile sito in Usini, Via Guglielmo Marconi CP_1
n. 62, distinto al foglio 20, mappale 170, sub. 3, e via Guglielmo Marconi n. 60 (doc. 2), mediante pagina 1 di 3
[...]
si obbliga comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2024 ad estromettere e Parte_1
liberare la coobbligata dal mutuo di cui sopra e da qualunque onere passato, presente e futuro, dipendente da tale titolo facendosene integralmente carico.
2) a seguito della suddetta estinzione e/o estromissione alle condizioni di cui al CP_1
punto 1), si obbliga a trasferire a la propria quota pari al 50% pro-indiviso Parte_1 dell'immobile in corso di costruzione sito in Usini alla via Garibaldi ancora in fase di accatastamento, edificato, giusta concessione edilizia n. 34/2006 rilasciata dal Comune di Usini, su un terreno in comproprietà tra entrambi i coniugi al 50% pro indiviso (doc. 3), pervenuto loro giusto atto pubblico a rogito Dr. Notaio in Sassari del 21.02.2006 repertorio 260192 Persona_2
fascicolo 27143, di acquisto di terreno edificatorio della superficie di mq. 244 sito in Comune di
Usini via Garibaldi, meglio distinto al foglio 12, mappale 413 di ha.
0.01.70 e al foglio 29 mappale
1297 di ha. 0.0074 (doc. 4).
3) si obbliga a farsi integralmente carico delle spese notarili, bancarie e Parte_1
ogni imposta e/o ulteriore spesa necessaria, conseguente e/o connessa alla estromissione della sig.ra dal mutuo di cui al punto 1) ovvero alla estinzione dello stesso e quelle CP_1 inerenti all'atto di trasferimento dell'immobile di cui al punto 2), nonché delle spese di eventuale trascrizione del presente atto e delle spese legali del presente procedimento.
4) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare ulteriori pretese economiche l'una dall'altra.
5) Il rispetto delle clausole del presente accordo è funzionale alla soluzione della crisi coniugale.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in USINI (SS) in data 16/04/1994.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo, confermate nelle Note di trattazione scritta del 31/01/2025.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 06/11/2024 dai signori e ogni diversa istanza Parte_1 Parte_2
ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
ed in USINI (SS) in data 16/04/1994 trascritto nei registri dello Stato Civile CP_1
del Comune di USINI (SS) per l'Anno 1994 –Numero 1 – Parte II – Serie A ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di USINI (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza conferma le condizioni economiche formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 31/01/2025 come riportate in epigrafe.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 18.02.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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