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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 8617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8617 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
RG 1906 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Anna IA
Beneduce, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 28.10.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 1906 /2025
TRA
– CF , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. D'AGO MAURIZIO ed elett.te dom.ta c/o il difensore
Ricorrente
E
, C.F. , con sede Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti ed elettivamente domiciliato in Napoli, Via Alcide De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di indebito su RDC del27 ottobre 2023 recante la richiesta di restituzione di Euro 9.759,40 pagate dall' CP_2
a titolo di reddito di cittadinanza, (domanda prot. per il Parte_2
periodo da luglio 2021 al settembre 2022 per ““Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”.
A fondamento del ricorso, parte attrice eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto della richiesta di restituzione delle somme summenzionate, deducendo, diversamente, di essere in possesso dei requisiti di legge per beneficiare della prestazione in questione e pertanto così concludeva: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare non dovute le somme portate nel provvedimento d'indebito su Rdc del 27/10/2023 per
€ 9.759,40; per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione/revoca del Rdc per il periodo di cui è causa (luglio 2021 – settembre 2022); con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L' si costitutiva assumendo la legittimità del proprio operato, evidenziando che , CP_2
a seguito di verifiche sulla corretta o meno composizione del nucleo familiare auto dichiarato in DSU/Isee ai fini RDC, non sussistevano tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta e concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per le motivazioni che seguono. Avuto riguardo all'oggetto della controversia, appare opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n.
26/2019; in particolare, ai sensi dell'art 2, comma 5, DL 4/2019 “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Ai sensi dell'art 3, comma 5, dpcm 159/2013 “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
Nel caso di specie, l' ha richiesto la restituzione delle somme erogate per la CP_2
prestazione “reddito di cittadinanza” a seguito dell'incrocio dei valori dichiarati dal ricorrente in DSU in ordine al nucleo familiare e la famiglia anagrafica ai fini Irpef. L'Istituto deduce che alla data di presentazione delle domande RdC la ricorrente risultava minore di anni 26.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si evince come quest'ultima, né in fase amministrativa , né in questa sede abbia dimostrato di ricadere in una dei casi previsti dalla normativa per ottenere il beneficio, limitandosi a sottolineare come , alla data della DSU, posta a fondamento della domanda di RDC, avesse residenza diversa dal nucleo di origine, ma non le capacità reddituali per essere dichiarata economicamente indipendente dal nucleo stesso.
Pertanto, ai sensi della richiamata normativa la ricorrente non può costituire autonomo nucleo familiare stante la carenza dei requisiti previsti per i figli maggiorenni non conviventi con il nucleo familiare di origine, ovvero: il compimento del 26° anno di età; in alternativa, un reddito superiore a 4.000 euro per soggetti di età fino a 24 anni per cui il soggetto non si considera a carico dei genitori ai fini Irpef;
oppure quando risulti coniugato o quando abbia a sua volta figli a carico.
La ricorrente, in altri termini, in quanto nata il [...], presentando le DSU come nucleo monocomponente, ha eluso, ai fini della determinazione dell'ISEE, la necessaria commistione dei suoi redditi con quelli posseduti dai genitori nelle annualità di cui sopra, nonché con quei redditi posseduti dal nucleo familiare di riferimento determinato ai sensi e per gli effetti del DPCM n. 159/2013.
Non ricorrono, quindi, osserva il giudicante, le condizioni per l'erogazione del beneficio non avendo parte ricorrente i requisiti per costituire un nucleo familiare a sé
(c.d. nucleo monocomponente) e dovendo necessariamente essere ricondotta ex lege nel nucleo dei suoi genitori (o di uno di essi).
A fronte di tali circostanze appaiono generiche le allegazioni contenute in ricorso, atteso che parte istante non deduce il possesso dei requisiti tali da far ritenere legittima e non indebita l'erogazione della prestazione assistenziale di cui sopra.
L'azione di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito prevede che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a esclusivo carico di chi agisce in giudizio. (SSUU della Suprema Corte sentenza n.
18046/2010).
A tale riguardo nulla viene dedotto circa il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per i soggetti al di sotto dei 26 anni di età se non la circostanza di aver inoltrato le DSU che concorrono a formare i modelli ISEE, validi ai fini del percepimento della prestazione oggetto di lite.
La deduzione da parte dell circa la carenza dei requisiti necessari alla prestazione CP_2
e la carente allegazione - e prova - da parte del ricorrente di una condizione diversa, giustifica la richiesta di restituzione della prestazione erogata.
Quanto alle conseguenze dell'omessa e/o inveritiera comunicazione, viene in rilievo il disposto di cui all'art 7 DL 4/2019.
Il comma 2 dell'art 7 citato prevede che “ …l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni”.
Per il comma 4 dell'art 7: “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
Ai sensi dell'art 7 comma 5 “È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: … f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo
3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
… h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9- bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9”.
Infine, ai sensi dell'art 7 comma 6, “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Dalla lettura delle norme si evince, dunque, che la revoca retroattiva riguarda il beneficio ed è, quindi, disposta per effetto della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese con l'istanza o dell'omissione delle circostanze poste a fondamento dell'istanza , come nel caso che ci occupa.
L'omessa o inveritiera comunicazione sul nucleo familiare produce, dunque, la revoca del beneficio ogni qualvolta sia relativa a circostanze poste a fondamento del rdc nonché la decadenza dal beneficio se dalla omissione deriva un beneficio economico di un rdc maggiore con recupero di quanto versato in eccesso.
In tali termini è anche la giurisprudenza della Suprema Corte ( cfr. S.U. Cassazione n.
49686/2023) che, in ordine alla punibilità delle condotte, ha esaminato i commi 1 e 2 dell'art 7 cit. e ha elaborato il seguente principio di diritto: "Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui al D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, art. 7, conv. in L. 28 marzo 2019, n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge". L'esclusione della fattispecie criminosa, pur riguardando l'ambito del reato, valorizza il risultato che il presunto reo viene a realizzare per tale dichiarazione, escludendone la rilevanza penale solo in caso di ininfluenza della dichiarazione mendace ai fini del conseguimento del risultato. Nel caso in esame, la inveritiera dichiarazione su circostanze poste a fondamento del beneficio determina la revoca del RDC.
Né la ha allegato e dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi per Parte_1
usufruirne.
In diritto, infatti, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'
[...]
in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma CP_3
erogata; Cass. SU 18046/2010).
Di conseguenza, onerare l'attore di provare i fatti costitutivi del diritto che esclude l'indebito costituisce applicazione del principio secondo cui la prova va data da chi invochi le conseguenze a sé favorevoli previste dalla norma, in relazione alla posizione sostanziale di costui.
A ben vedere, infatti, l'inesistenza del diritto alla restituzione non è che il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione percepita: sicché tale regola è pienamente coerente sia con la regola dell'art. 2697 c.c. sia con il principio della distribuzione dell'onere della prova in relazione alla posizione sostanziale delle parti.
La carenza di allegazione – e quindi di prova – sulla ricorrenza dei requisiti del RDC non consente, dunque, di configurare come innocua la non corretta indicazione del nucleo familiare.
Per la radicale insussistenza del diritto non si pongono, poi, problemi di irripetibilità delle somme erogate, in rapporto alla eventuale buona fede del percipiente, non essendo contestabile il diritto dell'amministrazione di ripetere i ratei della prestazione corrisposta, in ossequio alla normativa richiamata. Alla luce delle precedenti argomentazioni, le erogazioni del RdC, percepite dalla ricorrente dal luglio 2021 a settembre 2022, sono da ritenersi indebite e correttamente sono state oggetto di richiesta restitutoria da parte dell' ai sensi dell'art 7 comma CP_2
4 DL 4/2019.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna
IA Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che liquida CP_2
in complessivi € 1.100,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Napoli, 22-11-2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna IA Beneduce
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Anna IA
Beneduce, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 28.10.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 1906 /2025
TRA
– CF , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. D'AGO MAURIZIO ed elett.te dom.ta c/o il difensore
Ricorrente
E
, C.F. , con sede Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti ed elettivamente domiciliato in Napoli, Via Alcide De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di indebito su RDC del27 ottobre 2023 recante la richiesta di restituzione di Euro 9.759,40 pagate dall' CP_2
a titolo di reddito di cittadinanza, (domanda prot. per il Parte_2
periodo da luglio 2021 al settembre 2022 per ““Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”.
A fondamento del ricorso, parte attrice eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto della richiesta di restituzione delle somme summenzionate, deducendo, diversamente, di essere in possesso dei requisiti di legge per beneficiare della prestazione in questione e pertanto così concludeva: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare non dovute le somme portate nel provvedimento d'indebito su Rdc del 27/10/2023 per
€ 9.759,40; per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione/revoca del Rdc per il periodo di cui è causa (luglio 2021 – settembre 2022); con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L' si costitutiva assumendo la legittimità del proprio operato, evidenziando che , CP_2
a seguito di verifiche sulla corretta o meno composizione del nucleo familiare auto dichiarato in DSU/Isee ai fini RDC, non sussistevano tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta e concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per le motivazioni che seguono. Avuto riguardo all'oggetto della controversia, appare opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n.
26/2019; in particolare, ai sensi dell'art 2, comma 5, DL 4/2019 “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Ai sensi dell'art 3, comma 5, dpcm 159/2013 “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
Nel caso di specie, l' ha richiesto la restituzione delle somme erogate per la CP_2
prestazione “reddito di cittadinanza” a seguito dell'incrocio dei valori dichiarati dal ricorrente in DSU in ordine al nucleo familiare e la famiglia anagrafica ai fini Irpef. L'Istituto deduce che alla data di presentazione delle domande RdC la ricorrente risultava minore di anni 26.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si evince come quest'ultima, né in fase amministrativa , né in questa sede abbia dimostrato di ricadere in una dei casi previsti dalla normativa per ottenere il beneficio, limitandosi a sottolineare come , alla data della DSU, posta a fondamento della domanda di RDC, avesse residenza diversa dal nucleo di origine, ma non le capacità reddituali per essere dichiarata economicamente indipendente dal nucleo stesso.
Pertanto, ai sensi della richiamata normativa la ricorrente non può costituire autonomo nucleo familiare stante la carenza dei requisiti previsti per i figli maggiorenni non conviventi con il nucleo familiare di origine, ovvero: il compimento del 26° anno di età; in alternativa, un reddito superiore a 4.000 euro per soggetti di età fino a 24 anni per cui il soggetto non si considera a carico dei genitori ai fini Irpef;
oppure quando risulti coniugato o quando abbia a sua volta figli a carico.
La ricorrente, in altri termini, in quanto nata il [...], presentando le DSU come nucleo monocomponente, ha eluso, ai fini della determinazione dell'ISEE, la necessaria commistione dei suoi redditi con quelli posseduti dai genitori nelle annualità di cui sopra, nonché con quei redditi posseduti dal nucleo familiare di riferimento determinato ai sensi e per gli effetti del DPCM n. 159/2013.
Non ricorrono, quindi, osserva il giudicante, le condizioni per l'erogazione del beneficio non avendo parte ricorrente i requisiti per costituire un nucleo familiare a sé
(c.d. nucleo monocomponente) e dovendo necessariamente essere ricondotta ex lege nel nucleo dei suoi genitori (o di uno di essi).
A fronte di tali circostanze appaiono generiche le allegazioni contenute in ricorso, atteso che parte istante non deduce il possesso dei requisiti tali da far ritenere legittima e non indebita l'erogazione della prestazione assistenziale di cui sopra.
L'azione di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito prevede che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a esclusivo carico di chi agisce in giudizio. (SSUU della Suprema Corte sentenza n.
18046/2010).
A tale riguardo nulla viene dedotto circa il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per i soggetti al di sotto dei 26 anni di età se non la circostanza di aver inoltrato le DSU che concorrono a formare i modelli ISEE, validi ai fini del percepimento della prestazione oggetto di lite.
La deduzione da parte dell circa la carenza dei requisiti necessari alla prestazione CP_2
e la carente allegazione - e prova - da parte del ricorrente di una condizione diversa, giustifica la richiesta di restituzione della prestazione erogata.
Quanto alle conseguenze dell'omessa e/o inveritiera comunicazione, viene in rilievo il disposto di cui all'art 7 DL 4/2019.
Il comma 2 dell'art 7 citato prevede che “ …l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni”.
Per il comma 4 dell'art 7: “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
Ai sensi dell'art 7 comma 5 “È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: … f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo
3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
… h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9- bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9”.
Infine, ai sensi dell'art 7 comma 6, “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Dalla lettura delle norme si evince, dunque, che la revoca retroattiva riguarda il beneficio ed è, quindi, disposta per effetto della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese con l'istanza o dell'omissione delle circostanze poste a fondamento dell'istanza , come nel caso che ci occupa.
L'omessa o inveritiera comunicazione sul nucleo familiare produce, dunque, la revoca del beneficio ogni qualvolta sia relativa a circostanze poste a fondamento del rdc nonché la decadenza dal beneficio se dalla omissione deriva un beneficio economico di un rdc maggiore con recupero di quanto versato in eccesso.
In tali termini è anche la giurisprudenza della Suprema Corte ( cfr. S.U. Cassazione n.
49686/2023) che, in ordine alla punibilità delle condotte, ha esaminato i commi 1 e 2 dell'art 7 cit. e ha elaborato il seguente principio di diritto: "Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui al D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, art. 7, conv. in L. 28 marzo 2019, n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge". L'esclusione della fattispecie criminosa, pur riguardando l'ambito del reato, valorizza il risultato che il presunto reo viene a realizzare per tale dichiarazione, escludendone la rilevanza penale solo in caso di ininfluenza della dichiarazione mendace ai fini del conseguimento del risultato. Nel caso in esame, la inveritiera dichiarazione su circostanze poste a fondamento del beneficio determina la revoca del RDC.
Né la ha allegato e dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi per Parte_1
usufruirne.
In diritto, infatti, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'
[...]
in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma CP_3
erogata; Cass. SU 18046/2010).
Di conseguenza, onerare l'attore di provare i fatti costitutivi del diritto che esclude l'indebito costituisce applicazione del principio secondo cui la prova va data da chi invochi le conseguenze a sé favorevoli previste dalla norma, in relazione alla posizione sostanziale di costui.
A ben vedere, infatti, l'inesistenza del diritto alla restituzione non è che il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione percepita: sicché tale regola è pienamente coerente sia con la regola dell'art. 2697 c.c. sia con il principio della distribuzione dell'onere della prova in relazione alla posizione sostanziale delle parti.
La carenza di allegazione – e quindi di prova – sulla ricorrenza dei requisiti del RDC non consente, dunque, di configurare come innocua la non corretta indicazione del nucleo familiare.
Per la radicale insussistenza del diritto non si pongono, poi, problemi di irripetibilità delle somme erogate, in rapporto alla eventuale buona fede del percipiente, non essendo contestabile il diritto dell'amministrazione di ripetere i ratei della prestazione corrisposta, in ossequio alla normativa richiamata. Alla luce delle precedenti argomentazioni, le erogazioni del RdC, percepite dalla ricorrente dal luglio 2021 a settembre 2022, sono da ritenersi indebite e correttamente sono state oggetto di richiesta restitutoria da parte dell' ai sensi dell'art 7 comma CP_2
4 DL 4/2019.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna
IA Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che liquida CP_2
in complessivi € 1.100,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Napoli, 22-11-2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna IA Beneduce