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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di NO, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di
Giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 3215/2023 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, Parte_1
dagli Avv.ti Rubino Giuseppe e Pantalone Almerigo, elett.te domiciliata presso lo studio del primo
(RICORRENTE)
E
in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall' CP_1
Avv. Nannucci Elisa, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di CP_1
NO (Avvocatura CP_1
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.06.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni avverso le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 5471/2020 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno di invalidità).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa, con riferimento al CP_1
merito della pretesa (chiedendo confermarsi le conclusioni del c.t.u. della fase di a.t.p.).
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo. L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla consulenza tecnica d' ufficio deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Tanto premesso, il requisito è soddisfatto in riferimento a tutti i parametri evocati.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Sulla scorta delle contestazioni svolte in ricorso – incentrate sulla mancata rilevazione di alcune patologie (quali la sindrome fibromialgica, la psoriasi ungueale e la discopatia a carico del metamero L5-S1) e sulla sottostima della patologia neurologica e dell' aspetto anchilopoietico della spondilite – ed alla luce della nuova documentazione medica prodotta (depositata il 9.09.24)1, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali in data 17.09.24
(cfr. verbale dell' udienza del 17.09.24).
Ebbene, da un' attenta lettura dell' elaborato peritale depositato in questa fase - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Giudicante - emerge, in tutta evidenza che, il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della stessa, addivenendo alla conclusione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell' assegno di invalidità, a decorrere dal 1.09.23 (cfr.
Considerazioni medico-legali e Conclusioni, pagg. 6-7-8 della relazione peritale).
Segnatamente, il c.t.u, sulla scorta dell' esame obiettivo, evidenzia quanto segue:
“ESAME OBIETTIVO
(Eseguito in data 02.02.2023)
ESAME OBIETTIVO GENERALE
- Anni 52; altezza cm 158; peso kg 88 BMI= 35,25
- Normotipo.
- Condizioni di nutrizione e sanguificazione buone.
- Assenza di linfonodi palpabili nelle stazioni superficiali.
- Stazione eretta normalmente assunta e mantenuta, deambulazione e spostamenti da una collocazione ad un'altra liberi ma impacciati e di tipo antalgico.
- Indossa parrucca.
ESAME OBIETTIVO DISTRETTUALE
- Apparato cardiocircolatorio: azione cardiaca ritmica e normo-frequente; toni puri, pause libere;
compenso emodinamico. Pressione arteriosa: 130/80 mmHg;
polso ritmico, frequenza 72 battiti/minuto. Polsi periferici normo-pulsanti nelle sedi di repere fisiologiche.
- Apparato respiratorio: torace di forma tronco-conica, normo-espansibile con gli atti del respiro;
alla percussione suono chiaro polmonare, basi mobili;
all'ascoltazione murmure vescicolare fisiologico, assenza di rumori aggiunti. - Apparato digerente: alla palpazione superficiale l'addome è trattabile. Alla palpazione profonda assenza di masse patologiche e di punti elettivamente dolenti. Fegato e milza nei limiti.
- Apparato uropoietico: punti pielo-ureterali non dolenti alla palpazione. Manovra di negativa bilateralmente. Per_1
- Apparato locomotore:
o Rachide: discreta rigidità segmentaria del rachide cervicale e lombare con deficit flessorio antalgico del rachide lombare. Riferita dolente la flessione anteriore del tronco sul bacino ai massimi gradi del ROM. Manovra di Lasègue negativa bilateralmente.
o Arti superiori: Non significativi deficit funzionali della spalla, del gomito e del polso, bilateralmente;
deficit antalgico dell'articolaerità delle piccole articolazioni delle mani.
o Arti inferiori: Deformità delle articolazioni delle dita dei piedi;
dolore evocato alla mobilizzazione passiva.
- Esame neurologico: ROT normo-elicitabili, assenza di riflessi patologici. Nervi cranici indenni. Assenza di oscillazioni al Romberg. È capace di camminare ad occhi chiusi senza deviazioni della direzione di marcia.
- Esame psichico: persona disponibile al colloquio. Il linguaggio è fluente e risulta efficace dal punto di vista informativo. Normali la capacità mnesica e l'orientamento nel tempo e nello spazio. L'attenzione, a tratti, è superficiale ed incostante;
l'ideazione è polarizzata su tematiche ipocondriache;
mimica del volto e gestualità improntate a tristezza, congrue con i contenuti ideo-affettivi espressi di marca depressiva. L'umore è deflesso con presenza di apatia ed anedonia. E' presente ansia, sia in forma libera che somatizzata. Assenza di disturbi della forma e del contenuto del pensiero.
- Organi di senso: per quanto rilevabile obiettivamente, non risulta nessun deficit rilevante a carico della vista. Riesce a percepire la voce alla distanza di conversazione” (cfr. Esame obiettivo, pagg.
4-5 della relazione peritale).
Il c.t.u., nelle considerazioni medico – legali e nelle conclusioni, altresì, osserva:
“Sulla scorta di quanto risulta dalla documentazione sanitaria disponibile, dai dati anamnestici raccolti e dall'obiettività clinica riscontrata, ne consegue che la signora
è affetta da: Parte_1 1) Artrite psoriasica, in trattamento con farmaci immunosoppressori, in comorbidità con fibromialgia. Alopecia universale del cuoio capelluto. Note poli-artrosiche in obesa di classe II° (BMI= 35,25).
2) Disturbo depressivo cronico, in terapia farmacologica.
3) Emicrania senza aura, in terapia farmacologica continuativa.
4) Cardiomiopatia da stress con completo recupero della funzione ventricolare sinistra in dislipidemica. Mutazione patogenetica di canale SCN5A in familiarità per morte improvvisa giovanile.
Procedendo a commentare brevemente le infermità/menomazioni riscontrate, si può dire quanto segue:
✓ La reumo-artropatia infiammatoria da cui è affetta la perizianda è rappresentata da una forma di artrite psoriasica con scarse manifestazioni cutanee e lieve coinvolgimento poli- articolare, in attuale trattamento cronico con farmaco immunosoppressore e FANS. Va considerata poi la comorbidità con la fibromialgia e l'alopecia universale cui, parimenti, va riconosciuta una eziologia autoimmune. Nel complesso della patologia interessante l'apparato osteo-articolare va infine, altresì, considerata l'artrosi in obesa. Sotto il profilo valutativo medico-legale, la forma in questione, con riferimento alle tabelle di cui al D.M.
5/2/92 ed in particolare alle fattispecie di cui ai codici n. 9303 “ARTRITE REUMATOIDE
CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI” (50%) e n. 7105 (“OBESITÀ -
(INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE
ARTROSICHE 31-40%”) tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, con criterio analogico-comparativo, può essere valutata nella misura del 55%
(cinquantacinquepercento).
✓ Il disturbo depressivo cronico in poli-terapia farmacologica, considerate le caratteristiche cliniche così come emergenti dalla documentazione in atti e dal colloquio in sede di operazioni peritali, è assimilabile sotto il profilo medico-legale ad una sindrome depressiva endo-reattiva di grado medio-lieve e, con riferimento alle fattispecie di cui ai codici n. 2205 e n. 2204 delle Tabelle di legge, può essere valutata con una percentuale del
20% (ventipercento).
✓ L'emicrania senza aura è una patologia documentata negli atti di causa, da controlli clinici seriati (ultimo in data 15.05.2024) presso l'ambulatorio per la diagnosi e la cura delle cefalee della Divisione di Neurologia del P.O. “S. Giuseppe Moscati” di Aversa. Sotto il profilo valutativo, trattandosi di infermità/menomazione non tabellata, facendo riferimento alle fattispecie delle Tabelle di legge di cui ai codici n. 2005 (“EPILESSIA
LOCALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO 10%”) e n. 2001 (“EPILESSIA
GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO 20%”), con criterio analogico-comparativo, tale infermità/menomazione può essere valutata nella misura del
15% (quindici %).
✓ La cardiopatia di cui è portatrice la paziente, non ancora precisamente definita, si è manifestata nel 09/2023 con dolore precordiale ed incremento dei markers di necrosi miocardica. Ricoverata in ambiente ospedaliero e sottoposta ad esame coronarografico veniva evidenziata normalità dell'albero coronarico e veniva dimessa con diagnosi di
“verosimile miocardite”. Gli esami RM cardiaci seriati documentavano un progressivo riassorbimento dell'edema muscolare ed un completo recupero della funzione ventricolare sinistra. Veniva comunque sottoposta ad analisi genetica che documentava una mutazione del canale SCN5A che, tenuto conto della familiarità per morte cardiaca improvvisa giovanile, consentiva di porre la diagnosi di cui sopra. Passando alla valutazione medico- legale, con riferimento alle tabelle di legge ed in particolare alla fattispecie di cui al codice n. 7441 “MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA
LIEVE (I CLASSE NYHA) 21-30%”, con criterio analogico-comparativo, può essere valutata con una percentuale del 15% (quindici %).
A tal punto, preliminarmente, occorre rilevare che le infermità di cui è portatrice la paziente sono tutte coesistenti per cui ai fini della valutazione complessiva dell'incidenza del complesso morboso sulla capacità lavorativa sarà necessario applicare il calcolo riduzionistico mediante la formula di Balthazard - IT= IP1+IP2 - (IP1xIP2) - in cui i valori percentuali sono sempre espressi in decimali. In base a tale formula l'invalidità totale finale
(IT) è uguale alla somma delle invalidità parziali (IP1, IP2) diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 55% e la seconda (IP2) con il
20%, come nel caso in questione, il risultato finale (IT) sarà: (0,55+0,20)-(0,55x0,20) =
0,64 e quindi 64%. In caso di più infermità, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo.
Applicando tale metodo, la valutazione percentuale dell'incidenza del complesso morboso sulla capacità lavorativa generica è del 74% (settantaquattro%). Non ricorrono poi, nel caso di specie, le condizioni per una valutazione (fino a più o meno 5%) del complesso menomante sulla capacità lavorativa semi-specifica. Sulla scorta delle considerazioni prima svolte, considerato lo stadio clinico-funzionale attinto dalle patologie alla data della visita (03.12.2024) e rilevato che la cardiopatia si è manifestata clinicamente nel 09/2023, completando il quadro clinico, è da ritenere che tale incidenza (74%) sia retrodatabile, a far data dal 01.09.2023. Appare necessaria, anche in considerazione del dato anagrafico, la previsione di una visita di revisione a tre anni dalla decorrenza e cioè al 01.09.2026.
Pertanto, sussistono le condizioni medico-legali che permettono di raggiungere un grado d'invalidità ricadente nella fascia 74%-99% (art. 13, L. 118/71; art. 9, L. 509/88) (74% settantaquattro%), a far data dal 01.09.2023.
CONCLUSIONI
La signora NATA IL 22.12.1972, è risultata essere affetta da: Parte_1
• Artrite psoriasica, in trattamento con farmaci immunosoppressori, in comorbidità con fibromialgia. Alopecia universale del cuoio capelluto. Note poli-artrosiche in obesa di classe II° (BMI= 35,25).
• Disturbo depressivo cronico, in terapia farmacologica.
• Emicrania senza aura, in terapia farmacologica continuativa.
• Cardiomiopatia da stress con completo recupero della funzione ventricolare sinistra in dislipidemica. Mutazione patogenetica di canale SCN5A in familiarità per morte improvvisa giovanile.
Le infermità/menomazioni rilevate sono permanenti e stabilizzate, sebbene non possano escludersi ulteriori modificazioni con il trascorrere del tempo e l'avanzare dell'età.
Esse risalgono ad epoca antecedente alla domanda amministrativa, ovviamente con una gravità diversa e minore, rispetto a quella rilevata in sede di operazioni peritali.
Riguardo all'oggetto specifico dell'ATP, ritengo che:
(a) SUSSISTONO i presupposti medico legali capaci di determinare un grado d'invalidità compreso nella fascia 74%-99% (art. 13, L. 118/71; art. 9, L. 509/88); percentuale di invalidità del 74% (settantaquattro% con decorrenza 01.09.2023); necessaria la previsione di una visita di revisione al 01.09.2026” (cfr. pagg. 6-7-8 della relazione peritale).
Le conclusioni del c.t.u, dunque, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo Giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; cfr. Cass.
2151/2004; cfr. Cass. 11054/2003).
Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla
Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass. 6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, parte istante va riconosciuta invalida al 74%, a decorrere dal 1.09.2023.
Le spese di lite si dichiarano integralmente compensate tra le parti posto che la decorrenza del beneficio da data successiva al deposito dell'odierno ricorso integra una ipotesi di accoglimento parziale.
Le spese di C.T.U. per entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, si pongono, invece, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
il giudice del lavoro del Tribunale di NO così decide:
1) accoglie l' opposizione e, per l' effetto, accerta e dichiara parte istante invalida al 74%, a decorrere dal 1.09.2023;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
3) le spese di C.T.U. per entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, si pongono a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
NO, 15.04.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. certificati medici del 17.12.22; del 17.01.23; del 22.02.23; del 20.03.23; del 3.05.23; del
31.05.23; del 20.07.23; del 28.07.23; del 24.08.23; del 21.09.23; del 25.09.23; del 4.10.23; del
10.10.23; del 16.11.23; del 22.11.23; del 19.12.23; del 29.01.24; del 16.03.24; del 18.04.24; del
15.05.24; del 19.06.24; del 27.08.24.