Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01733/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Barosio, Luigi M. Angeletti e Marco Briccarello, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Comune di Caselle Torinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Campion e Giorgio Santilli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Caselle Torinese, Settore Edilizia Privata, del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente il -OMISSIS-, con cui il suddetto Comune di Caselle Torinese a norma “dell’art. 31, commi 3-4 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380”: -a) ha dichiarato “l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale nei confronti [del signor -OMISSIS-] delle opere abusive così come riepilogate nelle ordinanze dirigenziali nn.-OMISSIS- e -OMISSIS-, del relativo sedime ed area di pertinenza per complessivi mq 552”; -b) ha avvisato il signor -OMISSIS- “che il presente accertamento costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nel registro immobiliari del bene, dell’area di sedime e di quella pertinenziale individuata nella planimetria allegata, previo necessario aggiornamento catastale”;
- nonché, per quanto possa occorrere, del “verbale di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione ai sensi dell’art. 31, comma 4 del D.P.R. 6 Giug-OMISSIS-001 n. 380” del -OMISSIS-, redatto dal Settore Edilizia Privata del Comune di Caselle Torinese, notificato al ricorrente il -OMISSIS-, con cui è stata accertata la mancata ottemperanza alle ordinanze di demolizione del -OMISSIS-, -OMISSIS- e del -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caselle Torinese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. NL EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor-OMISSIS- è proprietario del terreno situato in -OMISSIS-, sul quale ha installato un container di mq. 132, adibito ad abitazione della sua famiglia, e una baracca in lamiera prefabbricata di mq. 6.
Il Comune di Caselle Torinese, con provvedimento del -OMISSIS-, stante la mancata esecuzione, da parte del signor -OMISSIS-, delle ordinanze di demolizione -OMISSIS- del -OMISSIS- e -OMISSIS- del -OMISSIS- e richiamato il verbale di accertamento dell’inottemperanza notificato il -OMISSIS-, ha dichiarato l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive, del relativo sedime e dell’area di pertinenza per complessivi mq. 552.
Al provvedimento è stata allegata una planimetria che identifica la superficie acquisita, in parte occupata dalle opere abusive e in parte costituente area di manovra ai fini delle operazioni di demolizione d’ufficio.
Avverso l’atto di acquisizione e, ove occorresse, il verbale d’accertamento dell’inottemperanza, il ricorrente è insorto deducendo:
1)violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa; difetto di motivazione; violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta;
2) sotto altro profilo: violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001; difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione e travisamento dei fatti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Caselle Torinese.
All’udienza del 27 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Con la prima censura l’esponente deduce che il Comune non ha valutato l’istanza di proroga del termine fissato nell’ordinanza di demolizione, nonostante la grave emergenza abitativa dell’interessato.
La doglianza non ha pregio.
L’istanza di proroga è stata presentata il-OMISSIS-, ovvero dopo la scadenza stabilita nelle due presupposte ordinanze di demolizione (datate -OMISSIS- e -OMISSIS-), talché l’amministrazione non era tenuta a valutare la domanda di posticipazione del termine.
2. Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta che il Comune ha disposto l’acquisizione anche dell’area di manovra necessaria per accedere al cantiere e per procedere alla demolizione degli abusi edilizi, ovvero di un’area aggiuntiva a quella del manufatto e del relativo sedime, senza specificarne le ragioni e senza indicare specifici parametri di delimitazione; afferma inoltre che l’Ente ha disposto l’acquisizione definitiva di detta superficie per rispondere ad esigenze transitorie; infine, l’esponente deduce l’illegittimità dell’individuazione della superficie ulteriore effettuata tramite planimetria generale, senza indicazione dei parametri utilizzati e delle modalità di calcolo, e lamenta l’omesso riferimento agli estremi catastali.
La censura è in parte fondata.
L’atto impugnato indica gli estremi catastali facendo espressamente salvo l’aggiornamento catastale (reso necessario dal successivo frazionamento, da proporzionare alla porzione da acquisire).
L’area riguardante direttamente le opere abusive e il relativo sedime risulta legittimamente individuata, valendo la planimetria allegata al gravato provvedimento, nella parte identificante le “opere abusive”.
3. Invece, sia la lingua di terreno che collega l’area di sedime alla via pubblica, sia lo spazio bianco con righe diagonali circostanti alla zona descritta in neretto (mostrati nella planimetria annessa all’atto impugnato) sono genericamente determinati come area di manovra per l’accesso al cantiere e per la demolizione dei fabbricati.
Orbene, l’area di manovra, eccedente il sedime degli abusi edilizi, non rientra tra i terreni acquisibili tipizzati dall’art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001. Ciò in quanto la necessità di disporre dell’area allo scopo (dichiarato nell’atto impugnato) di effettuare le operazioni di demolizione rappresenta una necessità contingente, circoscritta nel tempo, che non può essere soddisfatta con un atto che invece è definitivo quale l’atto di acquisizione della proprietà del privato al patrimonio comunale.
Mentre per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo, desumibile dall’art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, rende superflua ogni motivazione sul punto, l’individuazione di un’area ulteriore deve essere precisata quanto all’estensione e giustificata, ma nel caso di specie la definitività dell’acquisizione disposta dal Comune è inconciliabile con l’esigenza esposta dall’Ente, avente natura transitoria, di “accedere al cantiere e procedere alla demolizione dei fabbricati”, e quindi non può essere giustificata (TAR Campania, Napoli, II, 2.3.2022, n. 1404).
L’impugnata determinazione è quindi illegittima nella parte in cui dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio pubblico dell’area di manovra, e cioè degli spazi ritenuti necessari all’accesso al cantiere e ai fini delle operazioni di demolizione.
4. In conclusione, il ricorso deve essere in parte accolto e in parte respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, stante la reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi e limiti sopra indicati. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NL EL, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NL EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.