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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/03/2024, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice Dott. Arturo Picciotto, visto l'art. 281 sexies c.p.c., udita la discussione orale della causa, sulle conclusioni di cui a verbale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2614/2023, premesso che:
1. Il ente Parte_1
pubblico economico di riordino dei consorzi della Regione Friuli-Venezia-Giulia, espone di avvalersi istituzionalmente della collaborazione di servizi di brokeraggio assicurativo, e di aver conferito in data
09.10.2020 ad mandato di brokeraggio assicurativo della durata di due anni. Con Org_1
raccomandata dd. 27.06.2022 comunicava ad ed a Pt_1 Org_1 Organizzazione_2
società controllata da la decisione di non fruire, al termine del rapporto, del tacito Org_1
rinnovo del contratto, di guisa che l'incarico professionale si concludeva in data 9.10.2022.
Il nuovo broker, società nel prendere in carico le polizze assicurative e, in fase di gestione Org_3
dei rinnovi, avrebbe evidenziato alcune criticità relative alle attività pregresse.
In particolare, quanto a:
a. LI RC PATRIMONIALE N. K181T024213 - RATA DAL CP_1
30.12.2021 Al 30.06.2022, la compagnia rappresentava ad di non aver CP_1 Org_3
incassato il premio del primo semestre 2022 pari ad Euro 13.500,00 benché versato al precedente broker (doc. 2 e 6);
b. LI SACE N. 13579246: benché con nota dd. 01.02.2022 avesse Org_1 comunicato che gli immobili dell'ex (con cui nel 2020 era avvenuta fusione) Controparte_2
fossero stati inseriti nella polizza del con conseguente CP_3 Controparte_4 trasferimento del premio pagato il 28.12.2021 sulla citata polizza ed estinzione della polizza la Org_4
compagnia invece, aveva successivamente comunicato ad che il contratto non era Org_4 Org_3
stato disdettato al 31.12.2021, come previsto dagli accordi con il broker, risultando, quindi, pendente e con premio in arretrato da dicembre 2021;
c. LI SIAT CORPI N. PHD0030191 - RATA DEL 31.12.2021 – 31.12.2022: la compagnia comunicava ad di non aver incassato il premio 2022 di Euro CP_5 Org_3
1.145,59, che il aveva bonificato il 23.12.2021, con ordine di pagamento n. 222/2021, per Parte_1
cui il contratto veniva sospeso;
d. LI FIDEIUSSORIA UNIPOLSAI 1/36661/96/131807379 - ATTO DI VARIAZIONE -
APPENDICE N.
2 - DAL 31.12.2020 AL 06.12.2027: era stata versata la somma complessiva di Euro
19.207,00 anziché quella di Euro 16.950,00, giusto atto di variazione del 02.03.2022 con efficacia dal
31.12.2020;
e. LI GZPAA03839L Org_5 Organizzazione_6
ING. : risultava ancora inevaso il rimborso di Euro 58,72, giusta richiesta inviata Persona_1
con nota prot. n. 3755 del 19.11.2021.
Deduce, quindi, che avrebbe disatteso i criteri di correttezza ed avrebbe Org_1
fraudolentemente abusato del rapporto contrattuale e della fiducia accordata dal , distraendo Parte_1
le somme individuate in narrativa dalle finalità cui queste erano destinate, trasmettendo note, in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, sostanzialmente false, e di fatto rendendo inadempiente a sua volta il verso gli assicuratori, ma anche esponendo l'ente pubblico a Parte_1
rischi di gravi pregiudizi in caso di sinistri. Vi sarebbe poi stata negligente gestione quanto alla
“duplicazione” della Polizza Sace n. 13579246, stipulata dal Controparte_6
di sui propri immobili e successivamente confluita nella polizza UnipolSai
[...] CP_2
del Controparte_4
Si sarebbe quindi verificata un'indebita appropriazione delle somme che il aveva dedicato al Parte_1
pagamento dei premi assicurativi, con conseguente distrazione dei fondi dal loro legittimo utilizzo, con applicazione del disposto dell'art. 2041 c.c..
Quantifica quindi l'importo indebitamente trattenuto in Euro 16.402,59 chiedendo: • Accertare e dichiarare il grave inadempimento della Società nell'esecuzione del Org_1
mandato di brokeraggio assicurativo conferito da parte attrice in data 09.10.2020 per la durata di due anni;
• Per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno derivato all'odierno attore all'esito della cattiva gestione del portafoglio assicurativo da parte della Società per la Org_1
somma che risulterà di giustizia, oltre interessi;
• Accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa della Società a danno Org_1
del e conseguentemente condannare il primo Parte_1
ad indennizzare il secondo per un importo pari ad Euro 16.961,31, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi.
2. È rimasta contumace la convenuta Org_1
3. La causa non è stata istruita ed è stata rimessa in decisione su richiesta dell'attore: in esito alla discussione nell'udienza del 25.03.2024, con riserva del deposito della sentenza nei trenta giorni.
4. La domanda è fondata nei limiti di cui oltre.
L'attore ha fornito una prova sufficiente del fatto costitutivo della sua pretesa, ossia dell'esistenza di un rapporto di brokeraggio assicurativo. Tale prova è costituita, nel suo insieme, dal mandato – per quanto costituito dalla sola proposta e sprovvisto di accettazione scritta – e da una serie di e-mail provenienti dalla mandataria che confermano il perfezionamento del rapporto di mandato. Il convenuto è rimasto contumace, ma è noto (Cass. sez. 6 - 2, Ord. n. 11606 del 14/05/2018) che in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. Le e- mail in questione provengono dal direttore dell'area tecnica o da altro dipendente incardinato nell'area tecnica, e fanno riferimento a rapporti assicurativi gestiti dalla convenuta per conto dell'attrice. Si veda, in particolare, il doc. 13 che fa riferimento a numerose polizze, tra cui una di quelle alle quali fa riferimento l'attore per fondare le proprie pretese risarcitorie, e gli altri documenti prodotti con la citazione ed attestanti segnalazioni di scadenze di polizze inviate dalla convenuta al mandante. Ciò posto, l'attore ha fornito prova del fatto costitutivo della sua pretesa ed ha allegato l'inadempimento della convenuta, consistito nel non aver versato i premi alle compagnie assicurative, lasciando scoperti certi rischi, o avendo fatto pagare più del dovuto alcuni premi, come rappresentato in citazione.
In particolare, vengono contestati ed in buona misura anche documentalmente comprovati, per quanto non fosse onere dell'attore, una serie di inadempimenti, costituiti dal mancato incasso di premi, o dal mancato trasferimento di premi, o da pagamenti in eccesso di premi o – infine - da mancati rimborsi.
A fronte di tali puntuali addebiti, il debitore è rimasto contumace e non ha introdotto fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa attorea.
Il complessivo importo di Euro 16.402,59 è stato quindi indebitamente trattenuto dal mandatario che non ha adempiuto al dovere di corrisponderlo a terzi nell'interesse del mandante, trattenendolo senza causa, o comunque trattenendo somme di spettanza del mandante stesso.
5. Consegue la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di Euro 16.402,59 oltre interessi dalla domanda al saldo, ed al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso spese, tenuto conto del valore della domanda come riconosciuto, e dell'attività disimpegnata nella fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, nonché del fatto che l'opera prestata è comunque di ordinario pregio, e che i risultati ed i vantaggi conseguiti sono positivi.
PQM
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede: accerta l'inadempimento di e condanna la stessa al pagamento dell'importo di Org_1
Euro 16.402,59 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 per competenze ed Euro 237,00,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e CNAP come per legge.
Sentenza esecutiva.
Trieste, 26 marzo 2024
Il giudice
Dott. Arturo Picciotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice Dott. Arturo Picciotto, visto l'art. 281 sexies c.p.c., udita la discussione orale della causa, sulle conclusioni di cui a verbale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2614/2023, premesso che:
1. Il ente Parte_1
pubblico economico di riordino dei consorzi della Regione Friuli-Venezia-Giulia, espone di avvalersi istituzionalmente della collaborazione di servizi di brokeraggio assicurativo, e di aver conferito in data
09.10.2020 ad mandato di brokeraggio assicurativo della durata di due anni. Con Org_1
raccomandata dd. 27.06.2022 comunicava ad ed a Pt_1 Org_1 Organizzazione_2
società controllata da la decisione di non fruire, al termine del rapporto, del tacito Org_1
rinnovo del contratto, di guisa che l'incarico professionale si concludeva in data 9.10.2022.
Il nuovo broker, società nel prendere in carico le polizze assicurative e, in fase di gestione Org_3
dei rinnovi, avrebbe evidenziato alcune criticità relative alle attività pregresse.
In particolare, quanto a:
a. LI RC PATRIMONIALE N. K181T024213 - RATA DAL CP_1
30.12.2021 Al 30.06.2022, la compagnia rappresentava ad di non aver CP_1 Org_3
incassato il premio del primo semestre 2022 pari ad Euro 13.500,00 benché versato al precedente broker (doc. 2 e 6);
b. LI SACE N. 13579246: benché con nota dd. 01.02.2022 avesse Org_1 comunicato che gli immobili dell'ex (con cui nel 2020 era avvenuta fusione) Controparte_2
fossero stati inseriti nella polizza del con conseguente CP_3 Controparte_4 trasferimento del premio pagato il 28.12.2021 sulla citata polizza ed estinzione della polizza la Org_4
compagnia invece, aveva successivamente comunicato ad che il contratto non era Org_4 Org_3
stato disdettato al 31.12.2021, come previsto dagli accordi con il broker, risultando, quindi, pendente e con premio in arretrato da dicembre 2021;
c. LI SIAT CORPI N. PHD0030191 - RATA DEL 31.12.2021 – 31.12.2022: la compagnia comunicava ad di non aver incassato il premio 2022 di Euro CP_5 Org_3
1.145,59, che il aveva bonificato il 23.12.2021, con ordine di pagamento n. 222/2021, per Parte_1
cui il contratto veniva sospeso;
d. LI FIDEIUSSORIA UNIPOLSAI 1/36661/96/131807379 - ATTO DI VARIAZIONE -
APPENDICE N.
2 - DAL 31.12.2020 AL 06.12.2027: era stata versata la somma complessiva di Euro
19.207,00 anziché quella di Euro 16.950,00, giusto atto di variazione del 02.03.2022 con efficacia dal
31.12.2020;
e. LI GZPAA03839L Org_5 Organizzazione_6
ING. : risultava ancora inevaso il rimborso di Euro 58,72, giusta richiesta inviata Persona_1
con nota prot. n. 3755 del 19.11.2021.
Deduce, quindi, che avrebbe disatteso i criteri di correttezza ed avrebbe Org_1
fraudolentemente abusato del rapporto contrattuale e della fiducia accordata dal , distraendo Parte_1
le somme individuate in narrativa dalle finalità cui queste erano destinate, trasmettendo note, in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, sostanzialmente false, e di fatto rendendo inadempiente a sua volta il verso gli assicuratori, ma anche esponendo l'ente pubblico a Parte_1
rischi di gravi pregiudizi in caso di sinistri. Vi sarebbe poi stata negligente gestione quanto alla
“duplicazione” della Polizza Sace n. 13579246, stipulata dal Controparte_6
di sui propri immobili e successivamente confluita nella polizza UnipolSai
[...] CP_2
del Controparte_4
Si sarebbe quindi verificata un'indebita appropriazione delle somme che il aveva dedicato al Parte_1
pagamento dei premi assicurativi, con conseguente distrazione dei fondi dal loro legittimo utilizzo, con applicazione del disposto dell'art. 2041 c.c..
Quantifica quindi l'importo indebitamente trattenuto in Euro 16.402,59 chiedendo: • Accertare e dichiarare il grave inadempimento della Società nell'esecuzione del Org_1
mandato di brokeraggio assicurativo conferito da parte attrice in data 09.10.2020 per la durata di due anni;
• Per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno derivato all'odierno attore all'esito della cattiva gestione del portafoglio assicurativo da parte della Società per la Org_1
somma che risulterà di giustizia, oltre interessi;
• Accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa della Società a danno Org_1
del e conseguentemente condannare il primo Parte_1
ad indennizzare il secondo per un importo pari ad Euro 16.961,31, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi.
2. È rimasta contumace la convenuta Org_1
3. La causa non è stata istruita ed è stata rimessa in decisione su richiesta dell'attore: in esito alla discussione nell'udienza del 25.03.2024, con riserva del deposito della sentenza nei trenta giorni.
4. La domanda è fondata nei limiti di cui oltre.
L'attore ha fornito una prova sufficiente del fatto costitutivo della sua pretesa, ossia dell'esistenza di un rapporto di brokeraggio assicurativo. Tale prova è costituita, nel suo insieme, dal mandato – per quanto costituito dalla sola proposta e sprovvisto di accettazione scritta – e da una serie di e-mail provenienti dalla mandataria che confermano il perfezionamento del rapporto di mandato. Il convenuto è rimasto contumace, ma è noto (Cass. sez. 6 - 2, Ord. n. 11606 del 14/05/2018) che in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. Le e- mail in questione provengono dal direttore dell'area tecnica o da altro dipendente incardinato nell'area tecnica, e fanno riferimento a rapporti assicurativi gestiti dalla convenuta per conto dell'attrice. Si veda, in particolare, il doc. 13 che fa riferimento a numerose polizze, tra cui una di quelle alle quali fa riferimento l'attore per fondare le proprie pretese risarcitorie, e gli altri documenti prodotti con la citazione ed attestanti segnalazioni di scadenze di polizze inviate dalla convenuta al mandante. Ciò posto, l'attore ha fornito prova del fatto costitutivo della sua pretesa ed ha allegato l'inadempimento della convenuta, consistito nel non aver versato i premi alle compagnie assicurative, lasciando scoperti certi rischi, o avendo fatto pagare più del dovuto alcuni premi, come rappresentato in citazione.
In particolare, vengono contestati ed in buona misura anche documentalmente comprovati, per quanto non fosse onere dell'attore, una serie di inadempimenti, costituiti dal mancato incasso di premi, o dal mancato trasferimento di premi, o da pagamenti in eccesso di premi o – infine - da mancati rimborsi.
A fronte di tali puntuali addebiti, il debitore è rimasto contumace e non ha introdotto fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa attorea.
Il complessivo importo di Euro 16.402,59 è stato quindi indebitamente trattenuto dal mandatario che non ha adempiuto al dovere di corrisponderlo a terzi nell'interesse del mandante, trattenendolo senza causa, o comunque trattenendo somme di spettanza del mandante stesso.
5. Consegue la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di Euro 16.402,59 oltre interessi dalla domanda al saldo, ed al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso spese, tenuto conto del valore della domanda come riconosciuto, e dell'attività disimpegnata nella fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, nonché del fatto che l'opera prestata è comunque di ordinario pregio, e che i risultati ed i vantaggi conseguiti sono positivi.
PQM
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede: accerta l'inadempimento di e condanna la stessa al pagamento dell'importo di Org_1
Euro 16.402,59 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 per competenze ed Euro 237,00,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e CNAP come per legge.
Sentenza esecutiva.
Trieste, 26 marzo 2024
Il giudice
Dott. Arturo Picciotto