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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 05/11/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 880/2023 promossa da
(c.f./p.iva ), Parte_1 C.F._1
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. PESENTI DARIO contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. LUCIBELLO GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_1
OGGETTO: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 27 10 23 e evocavano in giudizio Parte_1 Parte_2
chiedendo: Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: previa ogni opportuna declaratoria, sospendere con decreto inaudita altera parte od, in subordine, con ordinanza, previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia del precetto notificato nonché l'esecutività del titolo ad esso sotteso con ogni conseguente effetto e/o sospendere l'esecutività e/o esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e/o degli eventuali atti esecutivi successivi allo stesso per le causali e titoli di cui in narrativa. In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare il difetto di titolarità sostanziale del pagina 1 di 7 credito azionato in capo a per mancanza di prova che il credito oggetto di causa sia Controparte_1 incluso nei crediti oggetto di cessione in blocco prevista dall'art. 58 del T.U.B. da Controparte_2
alla società pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
[...] Controparte_1
Parte II, n. 68 del 11.06.2020, e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e dell'atto di precetto, con tutte le statuizioni del caso;
- accertare e dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità della fideiussione sottoscritta da e il 17.04.2007; - accertare e dichiarare la carenza ab origine di un Parte_1 Pt_2
titolo esecutivo conforme ai requisiti di cui all'art. 474 c.p.c e conseguentemente dichiarare che la convenuta opposta non ha diritto di procedere in via esecutiva nei confronti degli attori, con ogni conseguente provvedimento di legge;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa,
l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità del precetto e del titolo esecutivo notificato dalla convenuta opposta e conseguentemente accertare e dichiarare nulla e di nessun effetto l'intimazione di pagamento della somma di cui al precetto notificato per tutti i motivi di cui in atti, con ogni conseguente provvedimento, anche di nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo ipotecario;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità degli addebiti operati dall'istituto di credito per interessi usurari non dovuti, commissioni, competenze e oneri vari relativamente al contratto di mutuo di cui in atto ne conseguentemente dichiarare nulla e/o invalida e/o illegittima e/o inefficace e/o improcedibile l'azione esecutiva promossa;
- per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, Il co., c.c. condannare la convenuta opposta alla restituzione in favore degli attori tutti gli interessi indebitamente versati dalla Controparte_3
in relazione al contratto di mutuo emarginati in atti per la somma che verrà accertata in
[...]
corso di causa e/o compensare il predetto importo con quanto ancora eventualmente dovuto dallo stesso in favore della convenuta opposta per la somma che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di idonea CTU, oltre a rivalutazione e interessi legali, dalla data del dovuto al saldo in favore dell'opponente. Liquidare, di conseguenza, in favore degli opponenti quanto risultante come dovuto nel loro interesse, nell'importo che risulterà accertato in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali, dalla data del dovuto al saldo. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'efficacia del precetto notificato all'esponente e oggi opposto, accertare e dichiarare l'erroneità della somma nello stesso presuntivamente quantificata per le causali di cui alla narrativa del presente atto e di quelle che verranno accertate in corso di causa, anche a mezzo di idonea CTU, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la diversa e minor somma eventualmente dovuta dall'opponente in pagina 2 di 7 favore della opposta. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al 15% quale rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, spese per CTU e CTP ed elaborati peritali.
Si costituiva la società convenuta, chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito - in via principale confermare il Decreto ingiuntivo e l'atto di precetto opposti perché corretti e legittimi, con il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, perché illegittime ed infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, l'esponente è creditrice nei confronti dei
Signor , C.F. e , C.F. , in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 solido tra loro, per la complessiva somma di €. 356.729,71=, oltre interessi e successive occorrende come già richiesti e riconosciuti in decreto, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento del suddetto importo in favore della istante.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale, mentre non veniva portata a compimento la CTU contabile per cui era stato conferito incarico, su istanza di parte attrice, in quanto quest'ultima non versava l'acconto chiesto dal CTU ed alla stessa provvisoriamente accollato.
Con provvedimento 9 10 25 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice.
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare il difetto di titolarità sostanziale del credito azionato in capo a Controparte_1
per mancanza di prova che il credito oggetto di causa sia incluso nei crediti oggetto di cessione in blocco prevista dall'art. 58 del T.U.B. da alla società Controparte_2 Controparte_1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 68 del 11.06.2020, e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e dell'atto di precetto, con tutte le statuizioni del caso;
- accertare e dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità della fideiussione sottoscritta da e il Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 7 17.04.2007; - accertare e dichiarare la carenza ab origine di un titolo esecutivo conforme ai requisiti di cui all'art. 474 c.p.c e conseguentemente dichiarare che la convenuta opposta non ha diritto di procedere in via esecutiva nei confronti degli attori, con ogni conseguente provvedimento di legge;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità del precetto e del titolo esecutivo notificato dalla convenuta opposta e conseguentemente accertare e dichiarare nulla e di nessun effetto l'intimazione di pagamento della somma di cui al precetto notificato per tutti i motivi di cui in atti, con ogni conseguente provvedimento, anche di nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo ipotecario;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità degli addebiti operati dall'istituto di credito per interessi usurari non dovuti, commissioni, competenze e oneri vari relativamente al contratto di mutuo di cui in atto ne conseguentemente dichiarare nulla e/o invalida e/o illegittima e/o inefficace e/o improcedibile l'azione esecutiva promossa;
- per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, Il co., c.c. condannare la convenuta opposta alla restituzione in favore degli attori tutti gli interessi indebitamente versati dalla in relazione al contratto di Controparte_3
mutuo emarginati in atti per la somma che verrà accertata in corso di causa e/o compensare il predetto importo con quanto ancora eventualmente dovuto dallo stesso in favore della convenuta opposta per la somma che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di idonea CTU, oltre a rivalutazione e interessi legali, dalla data del dovuto al saldo in favore dell'opponente. Liquidare, di conseguenza, in favore degli opponenti quanto risultante come dovuto nel loro interesse, nell'importo che risulterà accertato in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali, dalla data del dovuto al saldo. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'efficacia del precetto notificato all'esponente e oggi opposto, accertare e dichiarare l'erroneità della somma nello stesso presuntivamente quantificata per le causali di cui alla narrativa del presente atto e di quelle che verranno accertate in corso di causa, anche a mezzo di idonea CTU, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la diversa e minor somma eventualmente dovuta dall'opponente in favore della opposta. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al 15% quale rimborso spese generali, oltre IVA
e CPA, spese per CTU e CTP ed elaborati peritali. In via istruttoria: Si chiede di disporre CTU sul contratto di mutuo per cui è giudizio per verificare l'applicazione di interessi usurai, di interessi anatocistici e la quantificazione degli interessi debitori, oltre che delle spese non oggetto di specifica pattuizione, nonché quantificare l'esatto rapporto di dare/avere fra le parti anche alla luce delle nullità e illegittimità rilevate in atti, compreso lo scorporo delle competenze e interessi e qualsivoglia somma richiesta dall'istituto di credito connessa al Tasso Interbancario di Offerta in Euro “EURIBOR” di cui la
Commissione Europea, con decisione del 4.12.2013 (n. AT39914), ha accertato la sussistenza di pagina 4 di 7 accordi e/o azioni concertate tra le destinatarie della decisione stessa volte a limitare e/o distorcere la competizione nel settore dei tassi d'interesse.
Ordine di esibizione. Si chiede ordinarsi l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione relativa al mutuo per cui si è in causa, comprensiva del relativo piano di ammortamento applicato.
Per parte convenuta.
Nel merito - in via principale confermare il Decreto ingiuntivo e l'atto di precetto opposti perché corretti e legittimi, con il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, perché illegittime ed infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del
Decreto Ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa,
l'esponente è creditrice nei confronti dei Signor , C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
C.F. , in solido tra loro, per la complessiva somma di €. 356.729,71=,
[...] C.F._2
oltre interessi e successive occorrende come già richiesti e riconosciuti in decreto, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento del suddetto importo in favore della istante.
In via istruttoria Con riserva di ulteriormente dedurre, modificare o precisare la domanda, formulare eccezioni, indicare mezzi di prova e produrre documenti nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
La domanda attorea non appare meritevole di accoglimento.
Quanto alla legittimazione di parte contenuta opposta, si osserva che la cessione del credito in favore della stessa operata da Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A., risulta dimostrata sulla scorta dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II n. 68 del 11.06.2020.
Risulta poi che, con atto del 22.6.2020 a ministero del Dott. Notaio in Pordenone, Persona_1
Rep. 304916 - Racc. 36336, registrato a Pordenone il 23.06.2020 al n. 7355 serie 1T, CP_1
ha conferito a procura speciale per il recupero giudiziale e
[...] Controparte_4
stragiudiziale dei crediti dei quali è titolare, con ogni più ampia facoltà di porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile od opportuna ai fini del recupero.
Nel merito, laddove parte convenuta opposta ha fornito acconcia prova della fonte dell'obbligazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, parte attrice opponente ha svolto una serie di pagina 5 di 7 censure sull'operato della in sé generiche e non debitamente accompagnate da dettagliato CP_2
calcolo alternativo delle somme ritenute dovute.
Tali censure abbisognavano pertanto di un supporto probatorio quale poteva essere una CTU contabile che avesse confermato le relative doglianze.
Veniva pertanto dato ingresso a tale incombente, ma parte attrice opponente, nel cui interesse la CTU era stata ammessa, non versava l'acconto chiesto dal Consulente, impedendo così al medesimo, con il proprio comportamento inadempiente, di svolgere il compito assegnato dal giudice.
Destituite di qualsiasi supporto probatorio, le censure di parte attrice opponente non possono trovare accoglimento.
Si evidenzia poi che viene qui condiviso quell'orientamento giurisprudenziale, confermato dalla recente sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 5968 del 06 marzo 2025, a mente del quale il mutuo si perfeziona con la sola messa a disposizione della somma, la quale non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo “ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile”.
Nel caso di specie la somma è stata accreditata immediatamente sul conto corrente e, quindi, costituita in deposito cauzionale, per essere svincolata solo allorquando i debitori avessero apprestato tutte le garanzie richieste, in particolare a seguito dell'iscrizione ipotecaria.
La somma è stata pertanto effettivamente messa a disposizione dei debitori con corresponsione di parte dei ratei del finanziamento.
L'opposizione viene pertanto respinta, con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta, liquidate in euro 22.457,00, pagina 6 di 7 oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 5 11 25
Il Giudice
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 880/2023 promossa da
(c.f./p.iva ), Parte_1 C.F._1
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. PESENTI DARIO contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. LUCIBELLO GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_1
OGGETTO: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 27 10 23 e evocavano in giudizio Parte_1 Parte_2
chiedendo: Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: previa ogni opportuna declaratoria, sospendere con decreto inaudita altera parte od, in subordine, con ordinanza, previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia del precetto notificato nonché l'esecutività del titolo ad esso sotteso con ogni conseguente effetto e/o sospendere l'esecutività e/o esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e/o degli eventuali atti esecutivi successivi allo stesso per le causali e titoli di cui in narrativa. In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare il difetto di titolarità sostanziale del pagina 1 di 7 credito azionato in capo a per mancanza di prova che il credito oggetto di causa sia Controparte_1 incluso nei crediti oggetto di cessione in blocco prevista dall'art. 58 del T.U.B. da Controparte_2
alla società pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
[...] Controparte_1
Parte II, n. 68 del 11.06.2020, e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e dell'atto di precetto, con tutte le statuizioni del caso;
- accertare e dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità della fideiussione sottoscritta da e il 17.04.2007; - accertare e dichiarare la carenza ab origine di un Parte_1 Pt_2
titolo esecutivo conforme ai requisiti di cui all'art. 474 c.p.c e conseguentemente dichiarare che la convenuta opposta non ha diritto di procedere in via esecutiva nei confronti degli attori, con ogni conseguente provvedimento di legge;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa,
l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità del precetto e del titolo esecutivo notificato dalla convenuta opposta e conseguentemente accertare e dichiarare nulla e di nessun effetto l'intimazione di pagamento della somma di cui al precetto notificato per tutti i motivi di cui in atti, con ogni conseguente provvedimento, anche di nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo ipotecario;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità degli addebiti operati dall'istituto di credito per interessi usurari non dovuti, commissioni, competenze e oneri vari relativamente al contratto di mutuo di cui in atto ne conseguentemente dichiarare nulla e/o invalida e/o illegittima e/o inefficace e/o improcedibile l'azione esecutiva promossa;
- per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, Il co., c.c. condannare la convenuta opposta alla restituzione in favore degli attori tutti gli interessi indebitamente versati dalla Controparte_3
in relazione al contratto di mutuo emarginati in atti per la somma che verrà accertata in
[...]
corso di causa e/o compensare il predetto importo con quanto ancora eventualmente dovuto dallo stesso in favore della convenuta opposta per la somma che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di idonea CTU, oltre a rivalutazione e interessi legali, dalla data del dovuto al saldo in favore dell'opponente. Liquidare, di conseguenza, in favore degli opponenti quanto risultante come dovuto nel loro interesse, nell'importo che risulterà accertato in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali, dalla data del dovuto al saldo. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'efficacia del precetto notificato all'esponente e oggi opposto, accertare e dichiarare l'erroneità della somma nello stesso presuntivamente quantificata per le causali di cui alla narrativa del presente atto e di quelle che verranno accertate in corso di causa, anche a mezzo di idonea CTU, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la diversa e minor somma eventualmente dovuta dall'opponente in pagina 2 di 7 favore della opposta. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al 15% quale rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, spese per CTU e CTP ed elaborati peritali.
Si costituiva la società convenuta, chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito - in via principale confermare il Decreto ingiuntivo e l'atto di precetto opposti perché corretti e legittimi, con il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, perché illegittime ed infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, l'esponente è creditrice nei confronti dei
Signor , C.F. e , C.F. , in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 solido tra loro, per la complessiva somma di €. 356.729,71=, oltre interessi e successive occorrende come già richiesti e riconosciuti in decreto, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento del suddetto importo in favore della istante.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale, mentre non veniva portata a compimento la CTU contabile per cui era stato conferito incarico, su istanza di parte attrice, in quanto quest'ultima non versava l'acconto chiesto dal CTU ed alla stessa provvisoriamente accollato.
Con provvedimento 9 10 25 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice.
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare il difetto di titolarità sostanziale del credito azionato in capo a Controparte_1
per mancanza di prova che il credito oggetto di causa sia incluso nei crediti oggetto di cessione in blocco prevista dall'art. 58 del T.U.B. da alla società Controparte_2 Controparte_1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 68 del 11.06.2020, e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e dell'atto di precetto, con tutte le statuizioni del caso;
- accertare e dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità della fideiussione sottoscritta da e il Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 7 17.04.2007; - accertare e dichiarare la carenza ab origine di un titolo esecutivo conforme ai requisiti di cui all'art. 474 c.p.c e conseguentemente dichiarare che la convenuta opposta non ha diritto di procedere in via esecutiva nei confronti degli attori, con ogni conseguente provvedimento di legge;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità del precetto e del titolo esecutivo notificato dalla convenuta opposta e conseguentemente accertare e dichiarare nulla e di nessun effetto l'intimazione di pagamento della somma di cui al precetto notificato per tutti i motivi di cui in atti, con ogni conseguente provvedimento, anche di nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo ipotecario;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità degli addebiti operati dall'istituto di credito per interessi usurari non dovuti, commissioni, competenze e oneri vari relativamente al contratto di mutuo di cui in atto ne conseguentemente dichiarare nulla e/o invalida e/o illegittima e/o inefficace e/o improcedibile l'azione esecutiva promossa;
- per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, Il co., c.c. condannare la convenuta opposta alla restituzione in favore degli attori tutti gli interessi indebitamente versati dalla in relazione al contratto di Controparte_3
mutuo emarginati in atti per la somma che verrà accertata in corso di causa e/o compensare il predetto importo con quanto ancora eventualmente dovuto dallo stesso in favore della convenuta opposta per la somma che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di idonea CTU, oltre a rivalutazione e interessi legali, dalla data del dovuto al saldo in favore dell'opponente. Liquidare, di conseguenza, in favore degli opponenti quanto risultante come dovuto nel loro interesse, nell'importo che risulterà accertato in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali, dalla data del dovuto al saldo. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'efficacia del precetto notificato all'esponente e oggi opposto, accertare e dichiarare l'erroneità della somma nello stesso presuntivamente quantificata per le causali di cui alla narrativa del presente atto e di quelle che verranno accertate in corso di causa, anche a mezzo di idonea CTU, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la diversa e minor somma eventualmente dovuta dall'opponente in favore della opposta. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al 15% quale rimborso spese generali, oltre IVA
e CPA, spese per CTU e CTP ed elaborati peritali. In via istruttoria: Si chiede di disporre CTU sul contratto di mutuo per cui è giudizio per verificare l'applicazione di interessi usurai, di interessi anatocistici e la quantificazione degli interessi debitori, oltre che delle spese non oggetto di specifica pattuizione, nonché quantificare l'esatto rapporto di dare/avere fra le parti anche alla luce delle nullità e illegittimità rilevate in atti, compreso lo scorporo delle competenze e interessi e qualsivoglia somma richiesta dall'istituto di credito connessa al Tasso Interbancario di Offerta in Euro “EURIBOR” di cui la
Commissione Europea, con decisione del 4.12.2013 (n. AT39914), ha accertato la sussistenza di pagina 4 di 7 accordi e/o azioni concertate tra le destinatarie della decisione stessa volte a limitare e/o distorcere la competizione nel settore dei tassi d'interesse.
Ordine di esibizione. Si chiede ordinarsi l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione relativa al mutuo per cui si è in causa, comprensiva del relativo piano di ammortamento applicato.
Per parte convenuta.
Nel merito - in via principale confermare il Decreto ingiuntivo e l'atto di precetto opposti perché corretti e legittimi, con il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, perché illegittime ed infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del
Decreto Ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa,
l'esponente è creditrice nei confronti dei Signor , C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
C.F. , in solido tra loro, per la complessiva somma di €. 356.729,71=,
[...] C.F._2
oltre interessi e successive occorrende come già richiesti e riconosciuti in decreto, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento del suddetto importo in favore della istante.
In via istruttoria Con riserva di ulteriormente dedurre, modificare o precisare la domanda, formulare eccezioni, indicare mezzi di prova e produrre documenti nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
La domanda attorea non appare meritevole di accoglimento.
Quanto alla legittimazione di parte contenuta opposta, si osserva che la cessione del credito in favore della stessa operata da Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A., risulta dimostrata sulla scorta dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II n. 68 del 11.06.2020.
Risulta poi che, con atto del 22.6.2020 a ministero del Dott. Notaio in Pordenone, Persona_1
Rep. 304916 - Racc. 36336, registrato a Pordenone il 23.06.2020 al n. 7355 serie 1T, CP_1
ha conferito a procura speciale per il recupero giudiziale e
[...] Controparte_4
stragiudiziale dei crediti dei quali è titolare, con ogni più ampia facoltà di porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile od opportuna ai fini del recupero.
Nel merito, laddove parte convenuta opposta ha fornito acconcia prova della fonte dell'obbligazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, parte attrice opponente ha svolto una serie di pagina 5 di 7 censure sull'operato della in sé generiche e non debitamente accompagnate da dettagliato CP_2
calcolo alternativo delle somme ritenute dovute.
Tali censure abbisognavano pertanto di un supporto probatorio quale poteva essere una CTU contabile che avesse confermato le relative doglianze.
Veniva pertanto dato ingresso a tale incombente, ma parte attrice opponente, nel cui interesse la CTU era stata ammessa, non versava l'acconto chiesto dal Consulente, impedendo così al medesimo, con il proprio comportamento inadempiente, di svolgere il compito assegnato dal giudice.
Destituite di qualsiasi supporto probatorio, le censure di parte attrice opponente non possono trovare accoglimento.
Si evidenzia poi che viene qui condiviso quell'orientamento giurisprudenziale, confermato dalla recente sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 5968 del 06 marzo 2025, a mente del quale il mutuo si perfeziona con la sola messa a disposizione della somma, la quale non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo “ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile”.
Nel caso di specie la somma è stata accreditata immediatamente sul conto corrente e, quindi, costituita in deposito cauzionale, per essere svincolata solo allorquando i debitori avessero apprestato tutte le garanzie richieste, in particolare a seguito dell'iscrizione ipotecaria.
La somma è stata pertanto effettivamente messa a disposizione dei debitori con corresponsione di parte dei ratei del finanziamento.
L'opposizione viene pertanto respinta, con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta, liquidate in euro 22.457,00, pagina 6 di 7 oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 5 11 25
Il Giudice
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