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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in persona del Giudice dott. Giovanna Manca ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d' ordine 1958 dell'anno 2024 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Brindisi” pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mongelli Piero Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CP_2
Margherita Baldari
CONCLUSIONI: come rassegnate all'odierna udienza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.07.2024 ha interposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 593/2024 del Giudice di Pace di Brindisi emessa in data
18.04.2024, depositata in data 26.04.2024 deducendone l'erroneità per aver dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso i verbali n. 001252/V/23 Registro
001410/23 del 25.07.2023 e n. 001357/V/23 Registro 001515/23 del 25.07.2023 emessi per violazione dell'Art. 142 c. 8 del codice della Strada ed ancora avverso i verbali n.
380/U/23 Registro 4929/2023 del 15.12.2023 e n. 358/U/23 Registro 4907/2023 del
15.12.2023 per violazione dell'art. 126bis c. 2 codice della strada emessi dal Comando di Polizia Municipale del Comune di . CP_1
Ebbene parte appellante ha censurato tale pronuncia dolendosi, con il primo motivo di gravame, de “la violazione del principio di scissione della notificazione delle violazioni al codice della strada come sancito dall'intervento della Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2002. Violazione di Legge”, ed invero lamentando che la notifica di tutti i verbali oggetto di impugnazione doveva intendersi avvenuta in data 18.01.2024.
A sostegno dell'assunto parte appellante ha esposto di essere venuta a “conoscenza dell'esistenza delle multe con notevole ritardo rispetto all'agosto del 2023 perché gli avvisi di deposito sono stati reperiti, nell'androne del , solo i primi di CP_3
gennaio 2024 a causa di lavori di ristrutturazione che avevano fatto CP_4
divenire il vano di accesso al un vero e proprio deposito di masserizie e CP_3
materiale edile di varia natura.”
Ha sul punto ulteriormente osservato che ove anche si fosse ritenuta inammissibile l'impugnazione “dei verbali sub 1. e sub 2. , tale situazione non” avrebbe potuto travolgere “l'impugnazione dei successivi verbali per violazione dell'art. 126 bis CdS che”, posto che la notifica si era perfezionata in data 18.01.2024, per di più precisando di aver ottemperato a quanto richiesto ossia comunicando i dati di chi era alla guida del mezzo al . Controparte_1
Con il secondo motivo di appello, ha lamentato l'omessa attività istruttoria regolarmente richiesta. Omessa motivazione violazione di Legge” in quanto il Giudice di Pace non aveva ammesso le prove pur richieste.
Con il terzo motivo di gravame ha evidenziato l'illegittimità dei verbali di cui all'art. 126 bis CdS in quanto “il relativo Ordine della Pubblica amministrazione era totalmente sconosciuto alla ricorrente”.
Ha, da ultimo, riproposto espressamente tutti i motivi di impugnazione formulati in prime cure avverso i verbali di accertamento della violazione di cui all'art. 142 co. 8
C.d.S. e ha concluso chiedendo “in riforma integrale dell'impugnata Sentenza n.
593/2024 del Giudice di Pace di Brindisi: 01. Annullare, per i motivi esposti nella parte motiva, anche eventualmente ricorrendo alla disapplicazione del limite ivi imposto, i verbali in intestazione e segnatamente: a. Verbale di accertamento n. 001252/V/23
Registro 001410/23 del 25.07.2023 erroneamente notificato e comunque ricevuto in data 18.01.2024 con cui si contestava la violazione dell'Art. 142 c. 8 del codice della
Strada. i. Conseguente Verbale di accertamento n. 380/U/23 Registro 4929/2023 del
15.12.2023 notificato con ritiro all'ufficio postale in data 18.01.2024 con cui si contestava la violazione dell'art. 126bis c. 2 codice della strada, b. Verbale di
pag. 2/7 accertamento n. 001357/V/23 Registro 001515/23 del 25.07.2023 erroneamente notificato e comunque ricevuto in data 18.01.2024 con cui si contestava la violazione dell'Art. 142 c. 8 del codice della Strada i. Conseguente Verbale di accertamento n.
358/U/23 Registro 4907/2023 del 15.12.2023 notificato con ritiro all'ufficio postale in data 18.01.2024 con cui si contestava la violazione dell'art. 126bis c. 2 codice della strada 02. In ogni caso, annullare per i verbali sub “a” e “b” delle presenti conclusioni la pena accessoria della decurtazione dei punti sulla patente. 03. In ogni caso annullare, per i motivi esposti i verbali di cui ai punti a.i e b.i delle presenti conclusioni per avere la ricorrente adeguatamente ottemperato agli obblighi imposti. 04. In ogni caso disporre la restituzione di quanto pagato in esecuzione dell'impugnata Sentenza;
05. Disporre sulle spese e competenze di lite secondo legge.”
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il , deducendo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello ed in subordine reiterando i motivi di opposizione non esaminati dal primo giudice.
La causa è stata decisa all'odierna udienza.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di seguito.
Costituisce oramai principio consolidato che la notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché il termine per l'impugnazione decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, nell'attuale formulazione (Cass. 26088/15 in termini Cass. n.6242/17; Cass. n. 2638/2019 secondo cui la notificazione a mezzo posta
(nella specie di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta pag. 3/7 ricezione).
Ebbene alla luce di tale consolidato orientamento interpretativo, va ritenuto che il
Giudice di Pace abbia correttamente ritenuto inammissibile il ricorso presentato da avverso i verbali n. 001252/V/23 Registro 001410/23 del Parte_1
25.07.2023 e n. 001357/V/23 Registro 001515/23 del 25.07.2023 notificati in data
17/8/23 dovendo individuarsi la data di perfezionamento della notifica per il destinatario in quella del termine ultimo di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale e non anche dal suo ritiro.
Nel caso di specie, va invero precisato che detti verbali furono notificati a mezzo posta ed in ragione della temporanea assenza del destinatario fu spedito per entrambi la CAD in data 7.08.2023 con raccomandata A/R 668988947318 ed data 2.08.2023 con raccomandata A/R n. 668988943707 .
Ai sensi dell'art. 8 della richiamata normativa, va quindi ritenuto che la notifica si fosse perfezionata decorsi dieci giorni da tali spedizioni, ovvero il 18.08.2023, con la conseguenza che il ricorso amministrativo proposto avverso entrambi i verbali di accertamento oltre i trenta giorni, ovvero il 4.02.2024, era da ritenere tardivo e quindi correttamente inammissibile.
Ne discende che l'appello va rigettato quanto ai motivi di gravame relativo ai suddetti verbali, dovendosi condividere quanto già osservato dal Giudice di Pace in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta.
Peraltro, venendo al secondo motivo di appello, le richieste di prova orale formulate dall'appellante onde dimostrare che in maniera del tutto casuale furono rinvenuti avvisi di giacenza per terra ai primi giorni di gennaio del 2024 avrebbero dovuto in ogni caso dichiararsi irrilevanti ai fini del giudizio, non essendo affatto domandato di dimostrare che i lavori vi fossero già ad agosto del 2023 né ancor meno che detti avvisi furono effettivamente allocati un cassetta postale del proprietario aperta sporadicamente.
A ben vedere tale circostanza non consentirebbe in ogni caso di giungere a diversa conclusione dovendosi ribadire che lo stesso proprietario della cassetta postale, nel caso di specie parte appellante, avrebbe dovuto curarsi di controllare il contenuto della stessa, non potendo certamente l'agente postale intuire quella “preferita” dal destinatario dell'atto medesimo.
pag. 4/7 Ne discende che anche sotto tale profilo la sentenza di prime cure va confermata.
Ciò posto a diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo ai verbali n. 380/U/23
Registro 4929/2023 del 15.12.2023 e n. 358/U/23 Registro 4907/2023 del 15.12.2023 emessi per violazione dell'art. 126bis c.p.c. tenuto conto che dalla documentazione
Parte riversata in atti pare desumersi che la spedizione della raccomandata di sia avvenuta il 15.01.2024 mentre il ritiro del plico il 18.011.2024.
Va quindi accolto l'appello avverso il capo della sentenza con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta in data 4.02.2024 avverso i prefati verbali non essendo ancora decorso, a quella data, il termine di trenta giorni previsto per la loro impugnazione.
Venendo al merito dell'opposizione occorre tenere in debita considerazione che secondo il disposto dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., comma 2, il conducente, quale responsabile della violazione (presupposta), o, nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, devono fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Con tale previsione, il legislatore ha inteso sanzionare l'omissione della collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale, al fine di consentirle di procedere agli accertamenti necessari per l'espletamento dei servizi di polizia amministrativa e giudiziaria, dovendosi tener conto che la violazione delle norme del codice della strada può assumere rilevanza non solo amministrativa, ma anche penale.
Ai soggetti destinatari di tale obbligo non è, pertanto, riconoscibile alcun potere dispositivo delle informazioni in loro possesso, e neppure la facoltà d'indagare sulla vicenda nella quale sia stato ravvisato dagli agenti accertatori l'illecito presupposto o di tenere comportamenti consequenziali assuntivamente giustificati dal raggiunto convincimento in ordine all'assunta illegittimità della contestazione del detto illecito presupposto e/o del procedimento sanzionatone in ordine allo stesso.
Ciò, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, determina ai fini della configurabilità dell'illecito da omessa comunicazione obbligatoria dei dati identificativi pag. 5/7 del conducente l'irrilevanza delle cause d'estinzione o di non punibilità dell'illecito presupposto successivamente riconosciute dalla competente autorità giudiziaria, ma neppure eventuali modifiche legislative incidenti sulla definizione stessa di quest'ultimo, compresa la stessa abolitio criminis, rimanendo estraneo alla fattispecie in esame, per la netta distinzione tra illecito ex art. 126-bis, II co., c.d.s. ed illecito presupposto, il principio stabilito dall'art. 2 c.p.
Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha di contro ritenuto che la violazione ex art. 126-bis comma 2 C.d.s. si può ravvisare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2
C.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua (Cass civ. Sez. II,
01/02/2024, n. 3022; in termini Cass. civ. Sez. II, 11/10/2024, n. 26553 secondo cui la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti.).
Orbene alla luce di tale revirement non può più sostenersi che, ai fini dell'accertamento e della punibilità dell'illecito da omessa comunicazione dei dati del conducente, è del tutto ininfluente la pendenza del giudizio in ordine alla legittimità dell'accertamento e della contestazione dell'illecito presupposto e/o del procedimento d'irrogazione delle relative sanzioni, amministrative e, se del caso, anche penali.
Tanto premesso e facendo applicazione di tali principi al caso di specie, va osservato come il dovrebbe attendere all'emissione di una nuova richiesta di Controparte_1
informazioni, per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso i primi due verbali di accertamento operata con la sentenza gravata del Giudice
pag. 6/7 di Pace, confermata in sede di appello.
Ad ogni buon conto va osservato come nel caso di specie l'appellante, ritirato il plico, e verificato ivi quanto contenuto, si è attivata comunicando al Comando di Polizia
Municipale del Comune di chi fosse alla guida del mezzo. CP_1
Ne discende che, in parziale accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace, va disposto l'annullamento dei verbali n. 380/U/23
Registro 4929/2023 del 15.12.2023 e n. 358/U/23 Registro 4907/2023 del 15.12.2023 emessi per violazione dell'art. 126bis c.p.c. per aver l'appellante ottemperato all'obbligo di collaborazione con gli agenti del Comando di Polizia Municipale di
. CP_1
Stante la reciproca soccombenza va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in persona del Giudice unico dott. Giovanna
Manca definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1958/2024 r.g., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Brindisi n. 593/2024 depositata in data 18.04.2024, accoglie l'opposizione proposta da avverso verbali n. Parte_1
380/U/23 Registro 4929/2023 del 15.12.2023 e n. 358/U/23 Registro 4907/2023 del 15.12.2023 emessi dal Comando di Polizia Municipale del Comune di per violazione dell'art. 126bis c.p.c.; CP_1
- Conferma nel resto la gravata sentenza;
- Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Brindisi, lì 3.04.2024
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
pag. 7/7
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in persona del Giudice dott. Giovanna Manca ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d' ordine 1958 dell'anno 2024 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Brindisi” pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mongelli Piero Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CP_2
Margherita Baldari
CONCLUSIONI: come rassegnate all'odierna udienza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.07.2024 ha interposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 593/2024 del Giudice di Pace di Brindisi emessa in data
18.04.2024, depositata in data 26.04.2024 deducendone l'erroneità per aver dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso i verbali n. 001252/V/23 Registro
001410/23 del 25.07.2023 e n. 001357/V/23 Registro 001515/23 del 25.07.2023 emessi per violazione dell'Art. 142 c. 8 del codice della Strada ed ancora avverso i verbali n.
380/U/23 Registro 4929/2023 del 15.12.2023 e n. 358/U/23 Registro 4907/2023 del
15.12.2023 per violazione dell'art. 126bis c. 2 codice della strada emessi dal Comando di Polizia Municipale del Comune di . CP_1
Ebbene parte appellante ha censurato tale pronuncia dolendosi, con il primo motivo di gravame, de “la violazione del principio di scissione della notificazione delle violazioni al codice della strada come sancito dall'intervento della Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2002. Violazione di Legge”, ed invero lamentando che la notifica di tutti i verbali oggetto di impugnazione doveva intendersi avvenuta in data 18.01.2024.
A sostegno dell'assunto parte appellante ha esposto di essere venuta a “conoscenza dell'esistenza delle multe con notevole ritardo rispetto all'agosto del 2023 perché gli avvisi di deposito sono stati reperiti, nell'androne del , solo i primi di CP_3
gennaio 2024 a causa di lavori di ristrutturazione che avevano fatto CP_4
divenire il vano di accesso al un vero e proprio deposito di masserizie e CP_3
materiale edile di varia natura.”
Ha sul punto ulteriormente osservato che ove anche si fosse ritenuta inammissibile l'impugnazione “dei verbali sub 1. e sub 2. , tale situazione non” avrebbe potuto travolgere “l'impugnazione dei successivi verbali per violazione dell'art. 126 bis CdS che”, posto che la notifica si era perfezionata in data 18.01.2024, per di più precisando di aver ottemperato a quanto richiesto ossia comunicando i dati di chi era alla guida del mezzo al . Controparte_1
Con il secondo motivo di appello, ha lamentato l'omessa attività istruttoria regolarmente richiesta. Omessa motivazione violazione di Legge” in quanto il Giudice di Pace non aveva ammesso le prove pur richieste.
Con il terzo motivo di gravame ha evidenziato l'illegittimità dei verbali di cui all'art. 126 bis CdS in quanto “il relativo Ordine della Pubblica amministrazione era totalmente sconosciuto alla ricorrente”.
Ha, da ultimo, riproposto espressamente tutti i motivi di impugnazione formulati in prime cure avverso i verbali di accertamento della violazione di cui all'art. 142 co. 8
C.d.S. e ha concluso chiedendo “in riforma integrale dell'impugnata Sentenza n.
593/2024 del Giudice di Pace di Brindisi: 01. Annullare, per i motivi esposti nella parte motiva, anche eventualmente ricorrendo alla disapplicazione del limite ivi imposto, i verbali in intestazione e segnatamente: a. Verbale di accertamento n. 001252/V/23
Registro 001410/23 del 25.07.2023 erroneamente notificato e comunque ricevuto in data 18.01.2024 con cui si contestava la violazione dell'Art. 142 c. 8 del codice della
Strada. i. Conseguente Verbale di accertamento n. 380/U/23 Registro 4929/2023 del
15.12.2023 notificato con ritiro all'ufficio postale in data 18.01.2024 con cui si contestava la violazione dell'art. 126bis c. 2 codice della strada, b. Verbale di
pag. 2/7 accertamento n. 001357/V/23 Registro 001515/23 del 25.07.2023 erroneamente notificato e comunque ricevuto in data 18.01.2024 con cui si contestava la violazione dell'Art. 142 c. 8 del codice della Strada i. Conseguente Verbale di accertamento n.
358/U/23 Registro 4907/2023 del 15.12.2023 notificato con ritiro all'ufficio postale in data 18.01.2024 con cui si contestava la violazione dell'art. 126bis c. 2 codice della strada 02. In ogni caso, annullare per i verbali sub “a” e “b” delle presenti conclusioni la pena accessoria della decurtazione dei punti sulla patente. 03. In ogni caso annullare, per i motivi esposti i verbali di cui ai punti a.i e b.i delle presenti conclusioni per avere la ricorrente adeguatamente ottemperato agli obblighi imposti. 04. In ogni caso disporre la restituzione di quanto pagato in esecuzione dell'impugnata Sentenza;
05. Disporre sulle spese e competenze di lite secondo legge.”
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il , deducendo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello ed in subordine reiterando i motivi di opposizione non esaminati dal primo giudice.
La causa è stata decisa all'odierna udienza.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di seguito.
Costituisce oramai principio consolidato che la notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché il termine per l'impugnazione decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, nell'attuale formulazione (Cass. 26088/15 in termini Cass. n.6242/17; Cass. n. 2638/2019 secondo cui la notificazione a mezzo posta
(nella specie di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta pag. 3/7 ricezione).
Ebbene alla luce di tale consolidato orientamento interpretativo, va ritenuto che il
Giudice di Pace abbia correttamente ritenuto inammissibile il ricorso presentato da avverso i verbali n. 001252/V/23 Registro 001410/23 del Parte_1
25.07.2023 e n. 001357/V/23 Registro 001515/23 del 25.07.2023 notificati in data
17/8/23 dovendo individuarsi la data di perfezionamento della notifica per il destinatario in quella del termine ultimo di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale e non anche dal suo ritiro.
Nel caso di specie, va invero precisato che detti verbali furono notificati a mezzo posta ed in ragione della temporanea assenza del destinatario fu spedito per entrambi la CAD in data 7.08.2023 con raccomandata A/R 668988947318 ed data 2.08.2023 con raccomandata A/R n. 668988943707 .
Ai sensi dell'art. 8 della richiamata normativa, va quindi ritenuto che la notifica si fosse perfezionata decorsi dieci giorni da tali spedizioni, ovvero il 18.08.2023, con la conseguenza che il ricorso amministrativo proposto avverso entrambi i verbali di accertamento oltre i trenta giorni, ovvero il 4.02.2024, era da ritenere tardivo e quindi correttamente inammissibile.
Ne discende che l'appello va rigettato quanto ai motivi di gravame relativo ai suddetti verbali, dovendosi condividere quanto già osservato dal Giudice di Pace in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta.
Peraltro, venendo al secondo motivo di appello, le richieste di prova orale formulate dall'appellante onde dimostrare che in maniera del tutto casuale furono rinvenuti avvisi di giacenza per terra ai primi giorni di gennaio del 2024 avrebbero dovuto in ogni caso dichiararsi irrilevanti ai fini del giudizio, non essendo affatto domandato di dimostrare che i lavori vi fossero già ad agosto del 2023 né ancor meno che detti avvisi furono effettivamente allocati un cassetta postale del proprietario aperta sporadicamente.
A ben vedere tale circostanza non consentirebbe in ogni caso di giungere a diversa conclusione dovendosi ribadire che lo stesso proprietario della cassetta postale, nel caso di specie parte appellante, avrebbe dovuto curarsi di controllare il contenuto della stessa, non potendo certamente l'agente postale intuire quella “preferita” dal destinatario dell'atto medesimo.
pag. 4/7 Ne discende che anche sotto tale profilo la sentenza di prime cure va confermata.
Ciò posto a diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo ai verbali n. 380/U/23
Registro 4929/2023 del 15.12.2023 e n. 358/U/23 Registro 4907/2023 del 15.12.2023 emessi per violazione dell'art. 126bis c.p.c. tenuto conto che dalla documentazione
Parte riversata in atti pare desumersi che la spedizione della raccomandata di sia avvenuta il 15.01.2024 mentre il ritiro del plico il 18.011.2024.
Va quindi accolto l'appello avverso il capo della sentenza con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta in data 4.02.2024 avverso i prefati verbali non essendo ancora decorso, a quella data, il termine di trenta giorni previsto per la loro impugnazione.
Venendo al merito dell'opposizione occorre tenere in debita considerazione che secondo il disposto dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., comma 2, il conducente, quale responsabile della violazione (presupposta), o, nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, devono fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Con tale previsione, il legislatore ha inteso sanzionare l'omissione della collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale, al fine di consentirle di procedere agli accertamenti necessari per l'espletamento dei servizi di polizia amministrativa e giudiziaria, dovendosi tener conto che la violazione delle norme del codice della strada può assumere rilevanza non solo amministrativa, ma anche penale.
Ai soggetti destinatari di tale obbligo non è, pertanto, riconoscibile alcun potere dispositivo delle informazioni in loro possesso, e neppure la facoltà d'indagare sulla vicenda nella quale sia stato ravvisato dagli agenti accertatori l'illecito presupposto o di tenere comportamenti consequenziali assuntivamente giustificati dal raggiunto convincimento in ordine all'assunta illegittimità della contestazione del detto illecito presupposto e/o del procedimento sanzionatone in ordine allo stesso.
Ciò, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, determina ai fini della configurabilità dell'illecito da omessa comunicazione obbligatoria dei dati identificativi pag. 5/7 del conducente l'irrilevanza delle cause d'estinzione o di non punibilità dell'illecito presupposto successivamente riconosciute dalla competente autorità giudiziaria, ma neppure eventuali modifiche legislative incidenti sulla definizione stessa di quest'ultimo, compresa la stessa abolitio criminis, rimanendo estraneo alla fattispecie in esame, per la netta distinzione tra illecito ex art. 126-bis, II co., c.d.s. ed illecito presupposto, il principio stabilito dall'art. 2 c.p.
Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha di contro ritenuto che la violazione ex art. 126-bis comma 2 C.d.s. si può ravvisare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2
C.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua (Cass civ. Sez. II,
01/02/2024, n. 3022; in termini Cass. civ. Sez. II, 11/10/2024, n. 26553 secondo cui la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti.).
Orbene alla luce di tale revirement non può più sostenersi che, ai fini dell'accertamento e della punibilità dell'illecito da omessa comunicazione dei dati del conducente, è del tutto ininfluente la pendenza del giudizio in ordine alla legittimità dell'accertamento e della contestazione dell'illecito presupposto e/o del procedimento d'irrogazione delle relative sanzioni, amministrative e, se del caso, anche penali.
Tanto premesso e facendo applicazione di tali principi al caso di specie, va osservato come il dovrebbe attendere all'emissione di una nuova richiesta di Controparte_1
informazioni, per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso i primi due verbali di accertamento operata con la sentenza gravata del Giudice
pag. 6/7 di Pace, confermata in sede di appello.
Ad ogni buon conto va osservato come nel caso di specie l'appellante, ritirato il plico, e verificato ivi quanto contenuto, si è attivata comunicando al Comando di Polizia
Municipale del Comune di chi fosse alla guida del mezzo. CP_1
Ne discende che, in parziale accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace, va disposto l'annullamento dei verbali n. 380/U/23
Registro 4929/2023 del 15.12.2023 e n. 358/U/23 Registro 4907/2023 del 15.12.2023 emessi per violazione dell'art. 126bis c.p.c. per aver l'appellante ottemperato all'obbligo di collaborazione con gli agenti del Comando di Polizia Municipale di
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Stante la reciproca soccombenza va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in persona del Giudice unico dott. Giovanna
Manca definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1958/2024 r.g., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Brindisi n. 593/2024 depositata in data 18.04.2024, accoglie l'opposizione proposta da avverso verbali n. Parte_1
380/U/23 Registro 4929/2023 del 15.12.2023 e n. 358/U/23 Registro 4907/2023 del 15.12.2023 emessi dal Comando di Polizia Municipale del Comune di per violazione dell'art. 126bis c.p.c.; CP_1
- Conferma nel resto la gravata sentenza;
- Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Brindisi, lì 3.04.2024
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
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