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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
n. 585/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta dai SIg.ri Magistrati:
Dott.ssa Isabella MARIANI - Presidente
Dott.ssa Daniela LOCOCO - Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra GUERRIERI - Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 28/03/2022 al n. 585 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022 avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Pisa n. 1205/2021 emessa in data 21/09/2021 all'esito del giudizio R.G. 3406/2015 promossa da:
SI.ra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, come da procura in
[...] C.F._2
atti, dagli Avv.ti Andrea SCRIMALI (C.F. e Francesca C.F._3
FIORENTINI (C.F. ); C.F._4
- appellanti -
contro
:
SI.ra (C.F. ), SI.ra Controparte_1 C.F._5 CP_2
(C.F. ) e SI. (C.F.
[...] C.F._6 CP_3
), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. C.F._7
Vinicio ORSITTO (C.F. ); C.F._8 - appellati -
**
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione in quanto infondata in fatto ed in diritto, segnatamente per quanto attiene
l'avversa richiesta di condanna ex art. 96 cpc non sussistendone i presupposti di legge,
IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1205/2021 resa dal Tribunale ordinario di Pisa, Giudice D.ssa Pastacaldi, nel procedimento recante
RG 3406/2015, pubblicata il 21.09.2021, non notificata o sospenderne l'esecuzione ove nel frattempo promossa nei confronti degli appellanti;
IN VIA PRINCIPALE, previa concessione dei termini istruttori ex art. 183 VI co. cpc più volte richiesti nelle diverse istanze formulate dalla scrivente difesa sulle quali nessun
Giudice si è sinora pronunciato, alla luce delle ragioni esposte e delle risultanze emerse
(Sent. n. 92/2020) ed in accoglimento delle conclusioni già rassegnate negli atti versati in seno al giudizio di primo grado, da intendersi quivi integralmente riportati e trascritti, riformare la sentenza impugnata e dichiarare la non debenza da parte degli odierni appellanti di alcuna somma in favore dei SIg.ri e per aver CP_2 CP_1 CP_3 adempiuto all'obbligazione assunta con la scrittura privata del 19.03.2012 ed estinto integralmente il credito dai medesimi vantato.
Per l'effetto gli odierni appellati dovranno altresì essere condannati alla restituzione ai
SIg.ri e della somma di € 3.189,56 agli stessi assegnata nel Pt_2 CP_3 procedimento di pignoramento presso terzi (RGE 1351/2015 GE D.ssa – come da CP_4
ordinanza di assegnazione versata in atti) azionato nelle more del giudizio di primo grado in forza del titolo poi revocato.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio in favore degli odierni appellanti e condanna dei resistenti ai sensi dell'art. 96 cpc ricorrendone i presupposti alla luce della biasimevole condotta processuale dagli stessi assunta, come documentata in atti, e che ha costretto i SIg.ri a difendersi su più fronti avverso una pretesa Pt_2 Parte_1 creditoria infondata e basata su presupposti mendaci e non provati.”. per gli appellati:
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis:
2
1. In via principale: RIGETTATO integralmente l'appello come proposto;
CONFERMARE, interamente, le statuizioni emesse dal Giudice di Prime Curie con la
Sentenza n.1205/2021 nella causa civile iscritta al rgc n.3406/2015, come resa al
Tribunale Civile di Pisa il 21 Settembre 2021.
2. CONDANNARE i SInori ed ai sensi dell'art. 96 I e III cpc CP_5 CP_6
per resp. aggravata.
3. CONDANNARE i SInori ed in solido, alle spese del presente CP_7 CP_6
procedimento oltre compensi professionali ed oneri di Legge.
4. EMETTERE, ogni conseguenziale provvedimento di Legge”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
1. Il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione.
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato avanti il Tribunale di Pisa il 11/04/2015 nel procedimento R.G. 1781/2015, i SI.ri e Controparte_1 Controparte_2 [...]
esponevano che: CP_3
- in data 10/05/2010 avevano venduto ai SI.ri e Parte_1 Parte_2 un appartamento posto in Pisa alla Via Isonzo n. 15/A per il prezzo di €
[...]
320.000,00;
- del suddetto prezzo in sede di rogito erano stati versati € 120.000,00, di cui € 3.500,00
a mezzo bonifico bancario, € 50.000,00 a mezzo di assegni circolari e i restanti €
66.500,00 a mezzo di assegni postali non trasferibili, mentre parte acquirente si era impegnata a versare i restanti € 200.000,00 nel termine di 30 giorni dall'atto a mezzo del ricavato di contratto di mutuo fondiario da contrarre con la CP_8
- successivamente alla consegna dell'immobile, per insorte difficoltà economiche, i promittenti acquirenti avevano sospeso il pagamento di uno degli assegni postali dell'importo di € 50.000,00;
- l'inadempimento contrattuale di parte acquirente era proseguito fino al 07/03/2012, quando le parti avevano sottoscritto un atto denominato “accordo privato tra due parti da valersi a qualsiasi titolo di legge”, col quale gli acquirenti si erano riconosciuti debitori di € 33.000,00, avendo versato in quella sede un acconto pari alla differenza con l'importo originariamente dovuto;
3 - con ulteriore accordo del 19/03/2012 sempre denominato “accordo privato tra due parti da valersi a qualsiasi titolo di legge”, gli acquirenti si erano riconosciuti debitori della minor somma di € 21.000,00, in virtù del versamento di un ulteriore acconto pari alla differenza;
- ad aprile 2015 tuttavia tale ultima somma non era stata ancora corrisposta, così da legittimare la pretesa monitoria della parte venditrice.
1.2. In data 28/04-15/05/2015, il Tribunale di Pisa emetteva in favore dei SI.ri
[...]
e il decreto ingiuntivo n. 717/2015, con cui CP_1 Controparte_2 CP_3
si ingiungeva ai SI.ri e di pagare Parte_1 Parte_2
immediatamente in favore dei ricorrenti la somma di € 21.000,00, oltre interessi, spese e compensi di procedura.
1.3. Con atto di citazione notificato in data 03/07/2015, SI.ri e Parte_1 [...]
introducevano il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo Parte_2 notificato unitamente all'atto di precetto il 27/05/2015, che prendeva il R.G. 3406/2015.
A sostegno dell'opposizione adducevano che:
a) il debito, da loro già riconosciuto con scrittura privata del 19/03/2012, era stato estinto mediante i seguenti pagamenti:
- consegna di assegno bancario per € 13.000,00 al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 19/03/2012;
- consegna di assegno da € 2.150,00 all'ordine di affinché Controparte_9
realizzasse due cancelli automatici in favore degli opponenti, con autorizzazione a detrarre la somma dal credito di cui alla scrittura privata del 19/03/2012;
- consegna di due assegni da € 2.000,00 per complessivi € 4.000,00, emessi in data
27/3/2012 all'ordine di con autorizzazione a detrarre la somma Controparte_9
dal credito ancora vantato dagli opposti;
- € 1.300,00 versati sempre a per il rifacimento dell'impianto del Controparte_9
gas in data 02/04/2012, come da scrittura privata sottoscritta dalla SI.ra con cui CP_2 gli opposti si erano impegnati a detrarre la somma dall'importo dovuto;
b) gli opposti avevano agito in violazione dei principi di buona fede e correttezza, parcellizzando la tutela processuale e disarticolando l'unico rapporto sostanziale in più procedimenti, atteso che la pretesa creditoria era stata azionata con altro e separato giudizio (il procedimento monitorio), anziché in via riconvenzionale nel giudizio di merito già prendente fra le parti sempre avanti al Tribunale di Pisa al R.G. n. 6856/2014
4 azionato dai SI.ri e vente a oggetto il risarcimento dei danni da essi Parte_1 Pt_2
asseritamente subiti;
c) per quanto esposto sopra chiedevano la revoca del Decreto Ingiuntivo e la condanna degli opposti alla restituzione della somma nel frattempo loro assegnata in via esecutiva, oltre che la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.4. In data 11/11/2025 si costituivano in giudizio i SI.ri Controparte_1 CP_2
e allegando le seguenti circostanze:
[...] CP_3
- il pagamento con assegno del 19/03/2012 per € 13.000,00 era stato effettuato in adempimento della precedente scrittura privata del 07/03/2012, con la quale gli opponenti si erano riconosciuti debitori per € 33.000,00;
- alla data del 19/03/2012 gli opponenti si erano riconosciuti debitori della minore somma di € 21.000,00, da pagarsi entro sette giorni con il ricavato di un prestito contratto con la
Banca Monte dei Paschi di Siena;
- i pagamenti per € 2.150,00 ed € 4.000,00, in favore rispettivamente dell'elettricista e della ditta erano anch'essi afferenti al debito pregresso ed erano Controparte_9
stati autorizzati in occasione della scrittura privata del 19/03/2012, sebbene fossero stati postdatati, in modo da rispettare l'impegno di pagare nel termine di sette giorni;
- quanto al pagamento di € 1.300,00, contestavano che fosse mai stato effettuato;
- infine, il pagamento di cui alla fattura n. 15 del 13/04/2012 in favore di CP_9
non era afferente al giudizio in corso, poiché riguardante il solo rapporto fra il
[...]
stesso e gli opponenti. CP_9
Concludevano chiedendo si respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, con condanna in solido degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e a titolo di equo risarcimento del danno.
1.5. All'udienza del 19/01/2016, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rinviava all'udienza del di p.c., atteso che le parti non avevano richiesto i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
1.6. Seguiva l'udienza di precisazione delle conclusioni e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e, successivamente, il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 1205/2021 emessa in data 21/09/2021, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti, in solido, a pagare in favore di e Controparte_2 Controparte_1 [...] la minor somma di € 15.700,00, oltre interessi dalla domanda nonché a pagare CP_3
5 metà delle spese di lite degli opposti, che liquidava complessivamente in € 2.424,00 oltre spese generali.
In particolare, il Tribunale, ritenuto provato e non contestato il riconoscimento di debito per € 21.000,00, invece considerava che gli opponenti non avessero fornito prova del fatto estintivo dell'intero credito se non per i pagamenti di € 4.000,00 e di € 1.300,00, da ritenersi adempimenti in acconto sul maggior avere: infatti, il primo datato 27/03/2012, era successivo alla scrittura privata posta a fondamento della pretesa monitoria (essendo risultata non provata la postdatazione allegata dalla parte opposta) e il secondo pagamento era provato dalla scrittura a mano, non disconosciuta dagli opposti, con la quale si dava atto dell'avvenuto pagamento in contanti.
2. Il giudizio d'appello.
2.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo il 28/03/2022, i SI.ri e hanno interposto appello avverso tale Parte_1 Parte_2
decisione spiegando le tre seguenti censure:
1) illogicità della motivazione, erronea e/o incompleta ricostruzione dei fatti di causa e in quanto frutto di un inesatto ragionamento logico giuridico che porta ad una rielaborazione dei fatti contraddittoria ed irragionevole in forza della quale gli odierni appellanti si sarebbero dichiarati debitori di importi maggiori rispetto a quelli effettivamente dovuti e pretesi dai propri creditori.
Stando all'iter logico seguito dal Tribunale, i SI.ri in data 19/03/2012 Parte_1 avrebbero spontaneamente operato una ricognizione di debito per un importo di €
21.000,00 quando la loro obbligazione, stando alle imputazioni operate dal Giudice di primo grado, sarebbe invece stata di soli € 17.850,00.
2) erronea e/o omessa e/o superficiale valutazione degli atti e delle risultanze istruttorie.
Il Giudice nell'emanare la sentenza impugnata ha omesso di considerare un elemento di prova fornito nonostante fosse dirimente ai fini del decidere.
Il primo Giudice avrebbe omesso di considerare come elemento di prova la sentenza del
Tribunale di Pisa n. 92/2020 emessa nella causa R.G. n. 6856/2014, in forza della quale gli odierni appellati sono stati condannati a versare ai SIg.ri a titolo Pt_2 Parte_1 di risarcimento danni la somma di € 19.820,52 proprio a fronte dell'inadempimento agli impegni assunti con la scrittura privata del 19/03/2012. La suddetta sentenza, passata in giudicato perché non appellata, confermerebbe l'avvenuto pagamento da parte degli odierni appellati dell'importo indicato nella scrittura privata del 19/03/2012 da cui è
6 promanato il provvedimento monitorio, la cui opposizione ha dato vita al giudizio esitato col provvedimento oggi impugnato.
3) erronea e/o omessa e/o superficiale valutazione degli atti di causa.
Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente dichiarato nella decisione che non erano stati concessi i termini di cui all'art. 186, co. 6, c.p.c., nonostante che la difesa dei SI.ri e e avesse fatto richiesta, così precludendo la possibilità di provare CP_7 Pt_2
quanto dedotto.
2.2. In data 07/09/2023 si sono costituiti in giudizio i SI.ri Controparte_1 CP_2
e mediante comparsa di costituzione, con la quale, sulla base delle
[...] CP_3 argomentazioni spese in primo grado, hanno chiesto il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, e la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c.
2.3. In assenza di attività istruttoria, ritenuta superflua, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/07/2024, chiamata con rito cartolare, al termine della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
3. L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che qui di seguito si vanno a illustrare.
3.1. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, occorre preliminarmente esaminare il secondo motivo di appello, in quanto potenzialmente in grado di definire in rito il presente giudizio.
Con detto motivo l'appellante censura la gravata sentenza per erronea e/o omessa e/o superficiale valutazione degli atti e delle risultanze istruttorie, atteso che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare un elemento di prova fornito dalla difesa dei
SI.ri e dirimente ai fini del decidere, ovvero la produzione con le Parte_1 Pt_2 note sostitutive dell'udienza del 28/04/2020 della sentenza dello stesso Tribunale di Pisa
n. 92/2020 resa nel giudizio R.G. 6856/2014 tra le stesse parti, passata in giudicato, con la quale gli odierni appellanti erano stati condannati a versare ai SI.ri e Pt_2
a titolo di risarcimento la somma di € 19.820,52 proprio a fronte Parte_1 dell'inadempimento agli impegni assunti con la scrittura privata del 19/03/2012.
In particolare, nella ora citata sentenza il Tribunale afferma espressamente (pag. 5):
7 “Deve darsi atto, innanzitutto, della mancata giustificata presentazione delle parti convenute all'interrogatorio formale nell'ambito del quale era stato formulato il seguente capitolo: “Avete autorizzato i SIg.ri a detrarre Parte_3 dall'importo di € 21.000,00 a voi dovuto le somme che gli odierni attori hanno versato, principalmente alla , affinché eseguisse per vostro conto i Controparte_10 lavori di completamento pattuiti?”.
Tale condotta processuale deve essere valutata ai sensi dell'art. 232, II comma, c.p.c. e
- in una con i documenti prodotti dalla parte attrice (doc. all. alla II mem. ex 183 c.p.c.)
e con i fatti provati tramite testimonianza, che di seguito verranno esposti, concorre a far ritenere provato che effettivamente gli attori adempirono alla prestazione di pagare i
21.000,00 Euro di cui all'ultima scrittura privata intercorsa tra le parti.
Al proposito occorre rilevare che la sopra richiamata documentazione non è stata contestata dalla parte convenuta, così come non è stato contestato il pagamento dei
21.000,00 Euro restanti tramite la corresponsione alle varie imprese eseguenti i lavori presso l'immobile per il suo completamento, fatto dedotto dalla parte attrice in prima memoria.
Si deve, invece, ritenere che parte convenuta non abbia adempiuto alle prestazioni elencate nell'allegato alla scrittura privata del 7 marzo 2012, atteso che la stessa parte ha ammesso di non essersi attivata in tal senso stante il mancato pagamento del saldo prezzo di vendita dell'immobile, che, come si è detto, si deve ritenere avvenuto.
Ne deriva, quindi, che i venditori-convenuti, contrariamente agli attori, devono essere ritenuti inadempienti alle pattuizioni oggetto di causa”.
Osserva il Collegio che in effetti detta sentenza, nonostante sia stata ritualmente depositata nel giudizio di primo grado quale atto sopravvenuto formatosi in corso di causa, non risulta valutata dal giudice di prime cure in relazione al relativo rilievo di giudicato.
Ciò posto, si osserva che in ordine al motivo di appello in esame gli appellati hanno preso posizione, sottolineando come gli effetti del giudicato della sentenza resa nel giudizio
R.G. 6856/2014 non potrebbero spiegarsi nel presente giudizio, atteso che il primo procedimento verteva su una specifica domanda giudiziale di risarcimento del danno, con causa petendi e petitum del tutto distinti rispetto a quelli posti a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo. In ogni caso, assumono gli odierni appellati,
l'accertamento dell'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dalla scrittura privata
8 del 19/03/2012, contenuto nella sentenza n. 92/2020, rivestirebbe valore meramente incidentale e, quindi, non potrebbe spiegare gli effetti del giudicato all'interno del presente giudizio.
Risulta circostanza pacifica che la sentenza del Tribunale di Pisa n. 92/2020 abbia acquisito forza di giudicato, risultando dirimente stabilire se gli effetti del giudicato di detta pronuncia si riflettano anche nel presente giudizio.
Si osserva a riguardo che costituisce jus receptum che la cosa giudicata sostanziale afferisca all'oggetto del processo, identificato in base ai soggetti, al petitum e alla causa petendi ; tuttavia la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il giudicato svolga efficacia nel successivo giudizio anche nel caso in cui il petitum di questo sia diverso dal primo, se siano rimesse in discussione - tra le medesime parti – le statuizioni emesse nel giudizio già definito e aventi rilievo necessario e indispensabile per giungere alla pronuncia finale, e pertanto ad essa legate da rapporto di dipendenza indissolubile (cosiddetto giudicato implicito)”.
In altri termini, il giudicato sostanziale si forma non solo sulla decisione attinente al “bene della vita” domandato dall'attore, ma, eventualmente per implicito, anche sull'esistenza e sulla validità del rapporto dal quale deriva l'effetto giuridico oggetto di accertamento ovvero sull'esistenza del fatto giuridico dal quale trae origine il diritto azionato, come tale idoneo a fare stato anche in un successivo processo fra le stesse parti, in cui sia azionato un diverso diritto che comunque derivi dal medesimo rapporto. Esemplificativa di questa posizione risulta essere, ex plurimis, Cass. Sez. 3 sent. 17/11/2003 n. 17375, stando alla quale “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, anche nel caso di pronuncia di rigetto della domanda, estende i suoi effetti non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore, ma anche a tutte quelle statuizioni inerenti all'esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia (cosiddetto giudicato implicito)”.
Il principio risulta consolidato anche nella giurisprudenza più recente, a mente della quale
“Il giudicato non si estende a ogni proposizione contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale, atteso che per aversi giudicato implicito è necessario che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono
9 necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile” (cosìCass. Sez. 3 sent.
06/03/2014 n. 5245).
Nel caso all'esame di questa Corte risulta evidente che l'accertamento compiuto nel primo giudizio, avente a oggetto l'avvenuto adempimento da parte dei SI.ri e Parte_1 ella scrittura privata del 19/03/2012 mediante pagamento di € 21.000,00, come Pt_2
nella medesima indicato, non può che costituire antecedente logico della pronuncia di condanna emessa in quel giudizio, ad essa legata da rapporto di dipendenza indissolubile, cosicché anche in relazione a tale preliminare accertamento deve intendersi formato il c.d. giudicato implicito (rilevante nell'odierno procedimento ove si controverte in merito all'accertamento dell'effettivo versamento della suddetta somma).
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere riformata, dal momento che risulta essere stata emessa sulla scorta dell'errato presupposto della mancata prova del fatto estintivo dell'obbligazione alla base della richiesta monitoria, a fronte dell'accertamento del fatto promanante da precedente sentenza passata in giudicato.
3.2. L'accoglimento del secondo motivo dell'appello rende superfluo l'esame degli altri due motivi, che devono quindi ritenersi assorbiti.
3.3. Non può trovare invece accoglimento la domanda di condanna degli appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge.
4. L'accoglimento del gravame, con la conseguente riforma della sentenza di primo grado, impone una nuova complessiva regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante nell'affermare che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (così Cass. Sez.
6-L. ord. 18/03/2014 n. 6259 e successive conformi)
Consegue che dovranno essere rifuse agli odierni appellanti SI.ri e Parte_1 Pt_2
anche le spese del primo grado di giudizio, che si pongono a carico dei SI.ri CP_1
e e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. CP_2 CP_3
10 55/2014, facendo applicazione dei compensi minimi del corrispondente scaglione di valore (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
Anche le spese di lite del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico dei SI.ri e liquidandosi come da dispositivo in CP_1 CP_2 CP_3
base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, facendo applicazione dei compensi minimi del corrispondente scaglione di valore (da € 5.201,00 a € 26.000,00) e non considerandosi la fase istruttoria, che non si è tenuta.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello iscritto al n. R.G. 585/2022, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello, in riforma la sentenza di primo grado, dichiara che nulla
è dovuto dai SI.ri e in favore dei SI.ri Parte_1 Parte_2
e , disponendo la restituzione di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
quanto eventualmente nel frattempo corrisposto in esecuzione della riformata sentenza;
b) condanna gli appellati SI.ri e a Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rifondere agli appellanti SI.ri e le spese del Parte_1 Parte_2 primo grado di giudizio, che si quantificano in € 2.738,00, oltre R.F. 15%, C.P.A. 4% e, ove dovuta, I.V.A. 22%;
c) condanna gli appellati SI.ri e a Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rifondere agli appellanti SI.ri e le spese del Parte_1 Parte_2 presente grado di giudizio, che si quantificano in € 1.948,00, oltre R.F. 15%, C.P.A. 4%
e, ove dovuta, I.V.A. 22%.
Firenze, 3 marzo 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo Isabella Mariani
NOTA. Si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta dai SIg.ri Magistrati:
Dott.ssa Isabella MARIANI - Presidente
Dott.ssa Daniela LOCOCO - Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra GUERRIERI - Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 28/03/2022 al n. 585 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022 avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Pisa n. 1205/2021 emessa in data 21/09/2021 all'esito del giudizio R.G. 3406/2015 promossa da:
SI.ra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, come da procura in
[...] C.F._2
atti, dagli Avv.ti Andrea SCRIMALI (C.F. e Francesca C.F._3
FIORENTINI (C.F. ); C.F._4
- appellanti -
contro
:
SI.ra (C.F. ), SI.ra Controparte_1 C.F._5 CP_2
(C.F. ) e SI. (C.F.
[...] C.F._6 CP_3
), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. C.F._7
Vinicio ORSITTO (C.F. ); C.F._8 - appellati -
**
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione in quanto infondata in fatto ed in diritto, segnatamente per quanto attiene
l'avversa richiesta di condanna ex art. 96 cpc non sussistendone i presupposti di legge,
IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1205/2021 resa dal Tribunale ordinario di Pisa, Giudice D.ssa Pastacaldi, nel procedimento recante
RG 3406/2015, pubblicata il 21.09.2021, non notificata o sospenderne l'esecuzione ove nel frattempo promossa nei confronti degli appellanti;
IN VIA PRINCIPALE, previa concessione dei termini istruttori ex art. 183 VI co. cpc più volte richiesti nelle diverse istanze formulate dalla scrivente difesa sulle quali nessun
Giudice si è sinora pronunciato, alla luce delle ragioni esposte e delle risultanze emerse
(Sent. n. 92/2020) ed in accoglimento delle conclusioni già rassegnate negli atti versati in seno al giudizio di primo grado, da intendersi quivi integralmente riportati e trascritti, riformare la sentenza impugnata e dichiarare la non debenza da parte degli odierni appellanti di alcuna somma in favore dei SIg.ri e per aver CP_2 CP_1 CP_3 adempiuto all'obbligazione assunta con la scrittura privata del 19.03.2012 ed estinto integralmente il credito dai medesimi vantato.
Per l'effetto gli odierni appellati dovranno altresì essere condannati alla restituzione ai
SIg.ri e della somma di € 3.189,56 agli stessi assegnata nel Pt_2 CP_3 procedimento di pignoramento presso terzi (RGE 1351/2015 GE D.ssa – come da CP_4
ordinanza di assegnazione versata in atti) azionato nelle more del giudizio di primo grado in forza del titolo poi revocato.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio in favore degli odierni appellanti e condanna dei resistenti ai sensi dell'art. 96 cpc ricorrendone i presupposti alla luce della biasimevole condotta processuale dagli stessi assunta, come documentata in atti, e che ha costretto i SIg.ri a difendersi su più fronti avverso una pretesa Pt_2 Parte_1 creditoria infondata e basata su presupposti mendaci e non provati.”. per gli appellati:
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis:
2
1. In via principale: RIGETTATO integralmente l'appello come proposto;
CONFERMARE, interamente, le statuizioni emesse dal Giudice di Prime Curie con la
Sentenza n.1205/2021 nella causa civile iscritta al rgc n.3406/2015, come resa al
Tribunale Civile di Pisa il 21 Settembre 2021.
2. CONDANNARE i SInori ed ai sensi dell'art. 96 I e III cpc CP_5 CP_6
per resp. aggravata.
3. CONDANNARE i SInori ed in solido, alle spese del presente CP_7 CP_6
procedimento oltre compensi professionali ed oneri di Legge.
4. EMETTERE, ogni conseguenziale provvedimento di Legge”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
1. Il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione.
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato avanti il Tribunale di Pisa il 11/04/2015 nel procedimento R.G. 1781/2015, i SI.ri e Controparte_1 Controparte_2 [...]
esponevano che: CP_3
- in data 10/05/2010 avevano venduto ai SI.ri e Parte_1 Parte_2 un appartamento posto in Pisa alla Via Isonzo n. 15/A per il prezzo di €
[...]
320.000,00;
- del suddetto prezzo in sede di rogito erano stati versati € 120.000,00, di cui € 3.500,00
a mezzo bonifico bancario, € 50.000,00 a mezzo di assegni circolari e i restanti €
66.500,00 a mezzo di assegni postali non trasferibili, mentre parte acquirente si era impegnata a versare i restanti € 200.000,00 nel termine di 30 giorni dall'atto a mezzo del ricavato di contratto di mutuo fondiario da contrarre con la CP_8
- successivamente alla consegna dell'immobile, per insorte difficoltà economiche, i promittenti acquirenti avevano sospeso il pagamento di uno degli assegni postali dell'importo di € 50.000,00;
- l'inadempimento contrattuale di parte acquirente era proseguito fino al 07/03/2012, quando le parti avevano sottoscritto un atto denominato “accordo privato tra due parti da valersi a qualsiasi titolo di legge”, col quale gli acquirenti si erano riconosciuti debitori di € 33.000,00, avendo versato in quella sede un acconto pari alla differenza con l'importo originariamente dovuto;
3 - con ulteriore accordo del 19/03/2012 sempre denominato “accordo privato tra due parti da valersi a qualsiasi titolo di legge”, gli acquirenti si erano riconosciuti debitori della minor somma di € 21.000,00, in virtù del versamento di un ulteriore acconto pari alla differenza;
- ad aprile 2015 tuttavia tale ultima somma non era stata ancora corrisposta, così da legittimare la pretesa monitoria della parte venditrice.
1.2. In data 28/04-15/05/2015, il Tribunale di Pisa emetteva in favore dei SI.ri
[...]
e il decreto ingiuntivo n. 717/2015, con cui CP_1 Controparte_2 CP_3
si ingiungeva ai SI.ri e di pagare Parte_1 Parte_2
immediatamente in favore dei ricorrenti la somma di € 21.000,00, oltre interessi, spese e compensi di procedura.
1.3. Con atto di citazione notificato in data 03/07/2015, SI.ri e Parte_1 [...]
introducevano il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo Parte_2 notificato unitamente all'atto di precetto il 27/05/2015, che prendeva il R.G. 3406/2015.
A sostegno dell'opposizione adducevano che:
a) il debito, da loro già riconosciuto con scrittura privata del 19/03/2012, era stato estinto mediante i seguenti pagamenti:
- consegna di assegno bancario per € 13.000,00 al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 19/03/2012;
- consegna di assegno da € 2.150,00 all'ordine di affinché Controparte_9
realizzasse due cancelli automatici in favore degli opponenti, con autorizzazione a detrarre la somma dal credito di cui alla scrittura privata del 19/03/2012;
- consegna di due assegni da € 2.000,00 per complessivi € 4.000,00, emessi in data
27/3/2012 all'ordine di con autorizzazione a detrarre la somma Controparte_9
dal credito ancora vantato dagli opposti;
- € 1.300,00 versati sempre a per il rifacimento dell'impianto del Controparte_9
gas in data 02/04/2012, come da scrittura privata sottoscritta dalla SI.ra con cui CP_2 gli opposti si erano impegnati a detrarre la somma dall'importo dovuto;
b) gli opposti avevano agito in violazione dei principi di buona fede e correttezza, parcellizzando la tutela processuale e disarticolando l'unico rapporto sostanziale in più procedimenti, atteso che la pretesa creditoria era stata azionata con altro e separato giudizio (il procedimento monitorio), anziché in via riconvenzionale nel giudizio di merito già prendente fra le parti sempre avanti al Tribunale di Pisa al R.G. n. 6856/2014
4 azionato dai SI.ri e vente a oggetto il risarcimento dei danni da essi Parte_1 Pt_2
asseritamente subiti;
c) per quanto esposto sopra chiedevano la revoca del Decreto Ingiuntivo e la condanna degli opposti alla restituzione della somma nel frattempo loro assegnata in via esecutiva, oltre che la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.4. In data 11/11/2025 si costituivano in giudizio i SI.ri Controparte_1 CP_2
e allegando le seguenti circostanze:
[...] CP_3
- il pagamento con assegno del 19/03/2012 per € 13.000,00 era stato effettuato in adempimento della precedente scrittura privata del 07/03/2012, con la quale gli opponenti si erano riconosciuti debitori per € 33.000,00;
- alla data del 19/03/2012 gli opponenti si erano riconosciuti debitori della minore somma di € 21.000,00, da pagarsi entro sette giorni con il ricavato di un prestito contratto con la
Banca Monte dei Paschi di Siena;
- i pagamenti per € 2.150,00 ed € 4.000,00, in favore rispettivamente dell'elettricista e della ditta erano anch'essi afferenti al debito pregresso ed erano Controparte_9
stati autorizzati in occasione della scrittura privata del 19/03/2012, sebbene fossero stati postdatati, in modo da rispettare l'impegno di pagare nel termine di sette giorni;
- quanto al pagamento di € 1.300,00, contestavano che fosse mai stato effettuato;
- infine, il pagamento di cui alla fattura n. 15 del 13/04/2012 in favore di CP_9
non era afferente al giudizio in corso, poiché riguardante il solo rapporto fra il
[...]
stesso e gli opponenti. CP_9
Concludevano chiedendo si respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, con condanna in solido degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e a titolo di equo risarcimento del danno.
1.5. All'udienza del 19/01/2016, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rinviava all'udienza del di p.c., atteso che le parti non avevano richiesto i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
1.6. Seguiva l'udienza di precisazione delle conclusioni e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e, successivamente, il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 1205/2021 emessa in data 21/09/2021, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti, in solido, a pagare in favore di e Controparte_2 Controparte_1 [...] la minor somma di € 15.700,00, oltre interessi dalla domanda nonché a pagare CP_3
5 metà delle spese di lite degli opposti, che liquidava complessivamente in € 2.424,00 oltre spese generali.
In particolare, il Tribunale, ritenuto provato e non contestato il riconoscimento di debito per € 21.000,00, invece considerava che gli opponenti non avessero fornito prova del fatto estintivo dell'intero credito se non per i pagamenti di € 4.000,00 e di € 1.300,00, da ritenersi adempimenti in acconto sul maggior avere: infatti, il primo datato 27/03/2012, era successivo alla scrittura privata posta a fondamento della pretesa monitoria (essendo risultata non provata la postdatazione allegata dalla parte opposta) e il secondo pagamento era provato dalla scrittura a mano, non disconosciuta dagli opposti, con la quale si dava atto dell'avvenuto pagamento in contanti.
2. Il giudizio d'appello.
2.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo il 28/03/2022, i SI.ri e hanno interposto appello avverso tale Parte_1 Parte_2
decisione spiegando le tre seguenti censure:
1) illogicità della motivazione, erronea e/o incompleta ricostruzione dei fatti di causa e in quanto frutto di un inesatto ragionamento logico giuridico che porta ad una rielaborazione dei fatti contraddittoria ed irragionevole in forza della quale gli odierni appellanti si sarebbero dichiarati debitori di importi maggiori rispetto a quelli effettivamente dovuti e pretesi dai propri creditori.
Stando all'iter logico seguito dal Tribunale, i SI.ri in data 19/03/2012 Parte_1 avrebbero spontaneamente operato una ricognizione di debito per un importo di €
21.000,00 quando la loro obbligazione, stando alle imputazioni operate dal Giudice di primo grado, sarebbe invece stata di soli € 17.850,00.
2) erronea e/o omessa e/o superficiale valutazione degli atti e delle risultanze istruttorie.
Il Giudice nell'emanare la sentenza impugnata ha omesso di considerare un elemento di prova fornito nonostante fosse dirimente ai fini del decidere.
Il primo Giudice avrebbe omesso di considerare come elemento di prova la sentenza del
Tribunale di Pisa n. 92/2020 emessa nella causa R.G. n. 6856/2014, in forza della quale gli odierni appellati sono stati condannati a versare ai SIg.ri a titolo Pt_2 Parte_1 di risarcimento danni la somma di € 19.820,52 proprio a fronte dell'inadempimento agli impegni assunti con la scrittura privata del 19/03/2012. La suddetta sentenza, passata in giudicato perché non appellata, confermerebbe l'avvenuto pagamento da parte degli odierni appellati dell'importo indicato nella scrittura privata del 19/03/2012 da cui è
6 promanato il provvedimento monitorio, la cui opposizione ha dato vita al giudizio esitato col provvedimento oggi impugnato.
3) erronea e/o omessa e/o superficiale valutazione degli atti di causa.
Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente dichiarato nella decisione che non erano stati concessi i termini di cui all'art. 186, co. 6, c.p.c., nonostante che la difesa dei SI.ri e e avesse fatto richiesta, così precludendo la possibilità di provare CP_7 Pt_2
quanto dedotto.
2.2. In data 07/09/2023 si sono costituiti in giudizio i SI.ri Controparte_1 CP_2
e mediante comparsa di costituzione, con la quale, sulla base delle
[...] CP_3 argomentazioni spese in primo grado, hanno chiesto il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, e la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c.
2.3. In assenza di attività istruttoria, ritenuta superflua, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/07/2024, chiamata con rito cartolare, al termine della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
3. L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che qui di seguito si vanno a illustrare.
3.1. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, occorre preliminarmente esaminare il secondo motivo di appello, in quanto potenzialmente in grado di definire in rito il presente giudizio.
Con detto motivo l'appellante censura la gravata sentenza per erronea e/o omessa e/o superficiale valutazione degli atti e delle risultanze istruttorie, atteso che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare un elemento di prova fornito dalla difesa dei
SI.ri e dirimente ai fini del decidere, ovvero la produzione con le Parte_1 Pt_2 note sostitutive dell'udienza del 28/04/2020 della sentenza dello stesso Tribunale di Pisa
n. 92/2020 resa nel giudizio R.G. 6856/2014 tra le stesse parti, passata in giudicato, con la quale gli odierni appellanti erano stati condannati a versare ai SI.ri e Pt_2
a titolo di risarcimento la somma di € 19.820,52 proprio a fronte Parte_1 dell'inadempimento agli impegni assunti con la scrittura privata del 19/03/2012.
In particolare, nella ora citata sentenza il Tribunale afferma espressamente (pag. 5):
7 “Deve darsi atto, innanzitutto, della mancata giustificata presentazione delle parti convenute all'interrogatorio formale nell'ambito del quale era stato formulato il seguente capitolo: “Avete autorizzato i SIg.ri a detrarre Parte_3 dall'importo di € 21.000,00 a voi dovuto le somme che gli odierni attori hanno versato, principalmente alla , affinché eseguisse per vostro conto i Controparte_10 lavori di completamento pattuiti?”.
Tale condotta processuale deve essere valutata ai sensi dell'art. 232, II comma, c.p.c. e
- in una con i documenti prodotti dalla parte attrice (doc. all. alla II mem. ex 183 c.p.c.)
e con i fatti provati tramite testimonianza, che di seguito verranno esposti, concorre a far ritenere provato che effettivamente gli attori adempirono alla prestazione di pagare i
21.000,00 Euro di cui all'ultima scrittura privata intercorsa tra le parti.
Al proposito occorre rilevare che la sopra richiamata documentazione non è stata contestata dalla parte convenuta, così come non è stato contestato il pagamento dei
21.000,00 Euro restanti tramite la corresponsione alle varie imprese eseguenti i lavori presso l'immobile per il suo completamento, fatto dedotto dalla parte attrice in prima memoria.
Si deve, invece, ritenere che parte convenuta non abbia adempiuto alle prestazioni elencate nell'allegato alla scrittura privata del 7 marzo 2012, atteso che la stessa parte ha ammesso di non essersi attivata in tal senso stante il mancato pagamento del saldo prezzo di vendita dell'immobile, che, come si è detto, si deve ritenere avvenuto.
Ne deriva, quindi, che i venditori-convenuti, contrariamente agli attori, devono essere ritenuti inadempienti alle pattuizioni oggetto di causa”.
Osserva il Collegio che in effetti detta sentenza, nonostante sia stata ritualmente depositata nel giudizio di primo grado quale atto sopravvenuto formatosi in corso di causa, non risulta valutata dal giudice di prime cure in relazione al relativo rilievo di giudicato.
Ciò posto, si osserva che in ordine al motivo di appello in esame gli appellati hanno preso posizione, sottolineando come gli effetti del giudicato della sentenza resa nel giudizio
R.G. 6856/2014 non potrebbero spiegarsi nel presente giudizio, atteso che il primo procedimento verteva su una specifica domanda giudiziale di risarcimento del danno, con causa petendi e petitum del tutto distinti rispetto a quelli posti a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo. In ogni caso, assumono gli odierni appellati,
l'accertamento dell'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dalla scrittura privata
8 del 19/03/2012, contenuto nella sentenza n. 92/2020, rivestirebbe valore meramente incidentale e, quindi, non potrebbe spiegare gli effetti del giudicato all'interno del presente giudizio.
Risulta circostanza pacifica che la sentenza del Tribunale di Pisa n. 92/2020 abbia acquisito forza di giudicato, risultando dirimente stabilire se gli effetti del giudicato di detta pronuncia si riflettano anche nel presente giudizio.
Si osserva a riguardo che costituisce jus receptum che la cosa giudicata sostanziale afferisca all'oggetto del processo, identificato in base ai soggetti, al petitum e alla causa petendi ; tuttavia la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il giudicato svolga efficacia nel successivo giudizio anche nel caso in cui il petitum di questo sia diverso dal primo, se siano rimesse in discussione - tra le medesime parti – le statuizioni emesse nel giudizio già definito e aventi rilievo necessario e indispensabile per giungere alla pronuncia finale, e pertanto ad essa legate da rapporto di dipendenza indissolubile (cosiddetto giudicato implicito)”.
In altri termini, il giudicato sostanziale si forma non solo sulla decisione attinente al “bene della vita” domandato dall'attore, ma, eventualmente per implicito, anche sull'esistenza e sulla validità del rapporto dal quale deriva l'effetto giuridico oggetto di accertamento ovvero sull'esistenza del fatto giuridico dal quale trae origine il diritto azionato, come tale idoneo a fare stato anche in un successivo processo fra le stesse parti, in cui sia azionato un diverso diritto che comunque derivi dal medesimo rapporto. Esemplificativa di questa posizione risulta essere, ex plurimis, Cass. Sez. 3 sent. 17/11/2003 n. 17375, stando alla quale “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, anche nel caso di pronuncia di rigetto della domanda, estende i suoi effetti non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore, ma anche a tutte quelle statuizioni inerenti all'esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia (cosiddetto giudicato implicito)”.
Il principio risulta consolidato anche nella giurisprudenza più recente, a mente della quale
“Il giudicato non si estende a ogni proposizione contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale, atteso che per aversi giudicato implicito è necessario che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono
9 necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile” (cosìCass. Sez. 3 sent.
06/03/2014 n. 5245).
Nel caso all'esame di questa Corte risulta evidente che l'accertamento compiuto nel primo giudizio, avente a oggetto l'avvenuto adempimento da parte dei SI.ri e Parte_1 ella scrittura privata del 19/03/2012 mediante pagamento di € 21.000,00, come Pt_2
nella medesima indicato, non può che costituire antecedente logico della pronuncia di condanna emessa in quel giudizio, ad essa legata da rapporto di dipendenza indissolubile, cosicché anche in relazione a tale preliminare accertamento deve intendersi formato il c.d. giudicato implicito (rilevante nell'odierno procedimento ove si controverte in merito all'accertamento dell'effettivo versamento della suddetta somma).
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere riformata, dal momento che risulta essere stata emessa sulla scorta dell'errato presupposto della mancata prova del fatto estintivo dell'obbligazione alla base della richiesta monitoria, a fronte dell'accertamento del fatto promanante da precedente sentenza passata in giudicato.
3.2. L'accoglimento del secondo motivo dell'appello rende superfluo l'esame degli altri due motivi, che devono quindi ritenersi assorbiti.
3.3. Non può trovare invece accoglimento la domanda di condanna degli appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge.
4. L'accoglimento del gravame, con la conseguente riforma della sentenza di primo grado, impone una nuova complessiva regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante nell'affermare che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (così Cass. Sez.
6-L. ord. 18/03/2014 n. 6259 e successive conformi)
Consegue che dovranno essere rifuse agli odierni appellanti SI.ri e Parte_1 Pt_2
anche le spese del primo grado di giudizio, che si pongono a carico dei SI.ri CP_1
e e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. CP_2 CP_3
10 55/2014, facendo applicazione dei compensi minimi del corrispondente scaglione di valore (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
Anche le spese di lite del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico dei SI.ri e liquidandosi come da dispositivo in CP_1 CP_2 CP_3
base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, facendo applicazione dei compensi minimi del corrispondente scaglione di valore (da € 5.201,00 a € 26.000,00) e non considerandosi la fase istruttoria, che non si è tenuta.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello iscritto al n. R.G. 585/2022, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello, in riforma la sentenza di primo grado, dichiara che nulla
è dovuto dai SI.ri e in favore dei SI.ri Parte_1 Parte_2
e , disponendo la restituzione di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
quanto eventualmente nel frattempo corrisposto in esecuzione della riformata sentenza;
b) condanna gli appellati SI.ri e a Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rifondere agli appellanti SI.ri e le spese del Parte_1 Parte_2 primo grado di giudizio, che si quantificano in € 2.738,00, oltre R.F. 15%, C.P.A. 4% e, ove dovuta, I.V.A. 22%;
c) condanna gli appellati SI.ri e a Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rifondere agli appellanti SI.ri e le spese del Parte_1 Parte_2 presente grado di giudizio, che si quantificano in € 1.948,00, oltre R.F. 15%, C.P.A. 4%
e, ove dovuta, I.V.A. 22%.
Firenze, 3 marzo 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo Isabella Mariani
NOTA. Si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
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