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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/06/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 720 del RGAC dell'anno 2018 vertente
tra
nonché (CF Parte_1 Parte_2
, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ferruccio Pezzulla ( , P.IVA_1 C.F._1 con studio in (00193) Roma, Lungotevere dei Mellini, 17, fax 06/88817282, PEC:
Email_1
- parte attrice opponente -
Contro
(C.F.: , rappresentata e difesa da se medesima, ed elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Catanzaro presso il suo studio sito in Viale Magna Grecia n. 163, pec:
Email_2
- parte convenuta opposta–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1496/2017 emesso in data 27.11.2017 dal Tribunale di
Catanzaro
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 22.01.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La si è opposta al provvedimento monitorio in epigrafe, con Parte_1 cui le veniva ingiunto il pagamento di € 29.620,07 oltre interessi come da domanda in favore dell'avv.to
. Il decreto ingiuntivo in oggetto è stato emesso sulla base del parere del Consiglio dell'Ordine CP_1 degli Avvocati di Catanzaro che ha riconosciuto come congruo l'importo richiesto quale compenso per aver svolto, dietro espresso mandato conferitole dal sig. , nella qualità di Segretario Regionale CP_2 [...] della e nell'interesse dell'ente, le seguenti attività: Atto stragiudiziale di Parte_3 Pt_2 diffida e messa in mora del 30.10.2012; Ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970 del 20.11.2012 concluso con
Sentenza del 15.02.2013; Ricorso in opposizione ex art. 28 L. n. 300/1970 concluso con Sentenza n. 574 del
29.05.2015; Atto di transazione stragiudiziale.
2. Parte opponente ha sostanzialmente svolto due motivi di opposizione.
2.1 Con il primo ha eccepito la carenza di un valido mandato rilasciato all'opposta. H, infatti, rilevato che l'avv. Part
ricevette il mandato da , all'epoca segretario regionale che, però, era privo della CP_1 CP_2 necessaria e preventiva autorizzazione da parte della nonché Parte_1 della Controparte_3
2.2 Con il secondo motivo ha contestato il quantum richiesto, rilevando che il creditore ha conteggiato innanzitutto delle voci che, in realtà, non sono state espletate.
Ha contestato l'inquadramento della controversia nello scaglione dell' “indeterminabile a complessità media”.
Ha, infine, disconosciuto l'atto di transazione prodotto da controparte, in quanto privo di data certa e di qualunque forma di preventiva autorizzazione o successiva ratifica da parte del Segretario Nazionale. Peraltro, in considerazione della sentenza di rigetto dell'atto di opposizione ex art. 28 St. Lav., esso è rimasto privo di effetto alcuno e, dunque, inutiliter dato.
2.3 Ha, pertanto, chiesto di: a) Revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo opposto n. 1496/2017 emesso in data 27.11.2017 nell'ambito del procedimento monitorio n. 5368/2017, in quanto il credito non sussiste per difetto di mandato;
b) In subordine, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione, ridurre l'importo richiesto in quanto parzialmente riferito ad attività professionali non eseguite, nonchè inquadrato entro parametri del tutto disancorati dalla reale natura dell'affare.
3. Costituendosi in giudizio, Parte opposta, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, rilevando l'infondatezza delle eccezioni di controparte.
4. Rigettata la richiesta di prova per testi indicata da parte opposta (cfr ordinanza del 17.5.2019), la causa, dopo alcuni rinvii, è stata trattenuta a sentenza.
5. L'opposizione appare fondata sulla base della lettura dello Statuto e del suo regolamento di attuazione.
Come detto l'attività prestata da parte opposta è relativa alla fase stragiudiziale e giudiziale di un procedimento ex art. 28 L. n. 300/1970.
Tuttavia proprio il regolamento di attuazione dello Statuto confederale (articolo 12 comma 9) prevede che:
“Per la proposizione di ricorsi ex art. 28 di cui alla legge 300/1970, è necessaria la preventiva autorizzazione della Federazione Nazionale competente e della Confederazione”. Appare quindi fondato il rilievo dell'opponente sub 2.1), in quanto si è riscontrata l'assenza della autorizzazione degli organi centrali.
Non si può, infine, conferire valore di ratifica alla mail (prodotta da parte opposta in sede di memorie ex art. 183 VI comma n. 2) asseritamente inviata dal contenente Controparte_4 modifiche alla bozza di transazione redatta da parte opposta. Infatti parte opponente ha tempestivamente contestato la riconducibilità della mail allo stesso CP_4 6. Appare equo compensare le spese di lite atteso che il mandato ricevuto dal Segretario Regionale, può avere indotto nella professionista l'erroneo affidamento sull'avvenuta preventiva autorizzazione da parte del
Segretario nazionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, lì 02.06.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 720 del RGAC dell'anno 2018 vertente
tra
nonché (CF Parte_1 Parte_2
, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ferruccio Pezzulla ( , P.IVA_1 C.F._1 con studio in (00193) Roma, Lungotevere dei Mellini, 17, fax 06/88817282, PEC:
Email_1
- parte attrice opponente -
Contro
(C.F.: , rappresentata e difesa da se medesima, ed elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Catanzaro presso il suo studio sito in Viale Magna Grecia n. 163, pec:
Email_2
- parte convenuta opposta–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1496/2017 emesso in data 27.11.2017 dal Tribunale di
Catanzaro
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 22.01.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La si è opposta al provvedimento monitorio in epigrafe, con Parte_1 cui le veniva ingiunto il pagamento di € 29.620,07 oltre interessi come da domanda in favore dell'avv.to
. Il decreto ingiuntivo in oggetto è stato emesso sulla base del parere del Consiglio dell'Ordine CP_1 degli Avvocati di Catanzaro che ha riconosciuto come congruo l'importo richiesto quale compenso per aver svolto, dietro espresso mandato conferitole dal sig. , nella qualità di Segretario Regionale CP_2 [...] della e nell'interesse dell'ente, le seguenti attività: Atto stragiudiziale di Parte_3 Pt_2 diffida e messa in mora del 30.10.2012; Ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970 del 20.11.2012 concluso con
Sentenza del 15.02.2013; Ricorso in opposizione ex art. 28 L. n. 300/1970 concluso con Sentenza n. 574 del
29.05.2015; Atto di transazione stragiudiziale.
2. Parte opponente ha sostanzialmente svolto due motivi di opposizione.
2.1 Con il primo ha eccepito la carenza di un valido mandato rilasciato all'opposta. H, infatti, rilevato che l'avv. Part
ricevette il mandato da , all'epoca segretario regionale che, però, era privo della CP_1 CP_2 necessaria e preventiva autorizzazione da parte della nonché Parte_1 della Controparte_3
2.2 Con il secondo motivo ha contestato il quantum richiesto, rilevando che il creditore ha conteggiato innanzitutto delle voci che, in realtà, non sono state espletate.
Ha contestato l'inquadramento della controversia nello scaglione dell' “indeterminabile a complessità media”.
Ha, infine, disconosciuto l'atto di transazione prodotto da controparte, in quanto privo di data certa e di qualunque forma di preventiva autorizzazione o successiva ratifica da parte del Segretario Nazionale. Peraltro, in considerazione della sentenza di rigetto dell'atto di opposizione ex art. 28 St. Lav., esso è rimasto privo di effetto alcuno e, dunque, inutiliter dato.
2.3 Ha, pertanto, chiesto di: a) Revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo opposto n. 1496/2017 emesso in data 27.11.2017 nell'ambito del procedimento monitorio n. 5368/2017, in quanto il credito non sussiste per difetto di mandato;
b) In subordine, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione, ridurre l'importo richiesto in quanto parzialmente riferito ad attività professionali non eseguite, nonchè inquadrato entro parametri del tutto disancorati dalla reale natura dell'affare.
3. Costituendosi in giudizio, Parte opposta, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, rilevando l'infondatezza delle eccezioni di controparte.
4. Rigettata la richiesta di prova per testi indicata da parte opposta (cfr ordinanza del 17.5.2019), la causa, dopo alcuni rinvii, è stata trattenuta a sentenza.
5. L'opposizione appare fondata sulla base della lettura dello Statuto e del suo regolamento di attuazione.
Come detto l'attività prestata da parte opposta è relativa alla fase stragiudiziale e giudiziale di un procedimento ex art. 28 L. n. 300/1970.
Tuttavia proprio il regolamento di attuazione dello Statuto confederale (articolo 12 comma 9) prevede che:
“Per la proposizione di ricorsi ex art. 28 di cui alla legge 300/1970, è necessaria la preventiva autorizzazione della Federazione Nazionale competente e della Confederazione”. Appare quindi fondato il rilievo dell'opponente sub 2.1), in quanto si è riscontrata l'assenza della autorizzazione degli organi centrali.
Non si può, infine, conferire valore di ratifica alla mail (prodotta da parte opposta in sede di memorie ex art. 183 VI comma n. 2) asseritamente inviata dal contenente Controparte_4 modifiche alla bozza di transazione redatta da parte opposta. Infatti parte opponente ha tempestivamente contestato la riconducibilità della mail allo stesso CP_4 6. Appare equo compensare le spese di lite atteso che il mandato ricevuto dal Segretario Regionale, può avere indotto nella professionista l'erroneo affidamento sull'avvenuta preventiva autorizzazione da parte del
Segretario nazionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, lì 02.06.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo