Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 12/08/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01952/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01807/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1807 del 2023, proposto da DA EL, RI ON, IN EL BO, GI De VI, ED RI, IU NO, RI IM, AL TO, LL IA, IK PA, NA LI RI, RI DI, IN RO, ES GE, AR La CA, GI ND, IN RE, AB LA, NA UC, RI TA LL, UE RO, IU CI, UI TA, IU CC e MI Visita, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Brancato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Benedetto Civiletti n. 3;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Pindemonte n. 88;
nei confronti
della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Croce e Roberto Dezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera del Commissario Straordinario n. 1254 del 17.08.2023, con la quale è stato revocato il concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di Educatore professionale socio pedagogico e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e contenuto sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Tsrm e Pstrp);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Con ricorso ritualmente proposto, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della delibera del Commissario Straordinario n. 1254 del 17 agosto 2023, con la quale è stato revocato il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 4 unità di educatore professionale socio-pedagogico indetto dall’ASP di Palermo.
In fatto i ricorrenti deducono che, con deliberazione n. 275 del 4 marzo 2022, l’ASP di Palermo ha indetto, tra gli altri, il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di educatore professionale socio-sanitario e n. 4 posti di educatore professionale socio-pedagogico.
Gli istanti, presumibilmente tutti educatori professionali socio-pedagogici, rappresentano che, sulla scorta di presunte contestazioni mosse dall’Ordine TSRM (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica), con nota n. 152564 del 25 maggio 2023 l’ASP di Palermo ha chiesto un parere al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN sulla possibilità di ricomprendere, all'interno del profilo di "educatore professionale" oltre al profilo di educatore professionale socio-sanitario di cui alla classe di Laurea L/SNT/2, anche gli educatori professionali socio-pedagogici di cui alla Laurea LM85 o L19, e qualora fosse ricompresa, se alla stessa potesse essere applicato quanto previsto dall'art. 32 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, con possibilità di procedere ad un reclutamento a tempo indeterminato del suddetto personale, previa individuazione di posti in pianta organica.
Nella specie, come si legge nella delibera impugnata, “L’ARAN ha riscontrato con nota prot. n. 198147 del 23.06.2023 (allegato A) la richiesta de qua, affermando che "nella declaratoria delle aree e dei profili, di cui all'allegato 1 del CCNL 2019/2021 del comparto sanità, il profilo "educatore professionale” appartenente al ruolo sanitario e all'area dei professionisti della salute e dei funzionari è solo quello socio sanitario di cui al DM 520/1998", e la Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN del Ministero della Salute ha espresso il parere con nota n. 40600 del 20.07.2023, che pertanto, allo stato e provvisoriamente rinvia a successiva sessione negoziale questa Azienda dovrà rinunciare ad attivare percorsi di reclutamento sostenibili nella gestione del personale di cui trattasi e che, dunque, non è possibile mantenere i rapporti in atto presenti, nonostante l'apporto professionale offerto all'organizzazione che è risultato utile e più che sufficiente”.
Nelle more, il Ministero della Salute ha emesso la nota n. 40600 del 20 luglio 2023, esprimendo parere negativo circa la possibilità di indire bandi di concorso per l’assunzione di educatori professionali socio-pedagogici, sottolineando l'assenza, per l'educatore professionale socio-pedagogico, di uno specifico inquadramento contrattuale nel CCNL 2019-2021 del Comparto Sanità, del relativo profilo e di una specifica disciplina concorsuale per l'accesso nel SSN.
Sulla scorta del parere espresso dal Ministero della Salute, l'Assessorato Regionale della Salute, con nota n. 43767 del 4 agosto 2023, ha invitato tutte le Aziende e gli Enti del SSR ad assicurare la puntuale applicazione dei contenuti della nota ministeriale citata “prevedendo l’inserimento nel SSN della sola figura dell’educatore professionale socio-sanitario, apportando, laddove necessario, modifiche ad eventuali bandi di concorso, che prevedano indistintamente l’accesso delle due figure”.
Conseguentemente, con deliberazione n. 1254 del 17 agosto 2023, l’ASP di Palermo procedeva alla revoca del concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di educatore professionale socio-pedagogico.
Ciò posto i ricorrenti, dopo una analitica descrizione delle differenze esistenti tra le due professioni di educatore professionale socio-sanitario ed educatore professionale socio-pedagogico, evidenziano che l’amministrazione avrebbe fornito un’erronea interpretazione del parere dell’ARAN. A loro dire, infatti, l’ARAN si sarebbe limitata a precisare che il CCNL 2019/2021 del comparto sanità non regolamenta la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico e che, quindi, ciascuna azienda, nel rispetto delle disposizioni di legge, potrebbe assumere le decisioni che ritiene più opportune in merito, compresa la decisione di rinnovare i contratti di tale figura contrattuale.
Sarebbe proprio la legge di bilancio 2019, art. 1, comma 517, della legge n. 145 del 2018, a stabilire che gli educatori professionali socio-pedagogici possono esercitare la loro professione "nei servizi e nei presidi socio -sanitari e della salute limitatamente agli aspetti educativi" . Pertanto, dovrebbe essere l’odierna resistente, che in più occasioni ha riconosciuto l’importanza dell’attività prestata dall’educatore professionale socio-pedagogico, ad inquadrare i ricorrenti, come da parere dell’ARAN, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni legislative.
All’udienza pubblica del 3 luglio 2025, parte ricorrente ha chiesto dischiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse in quanto, nelle more del giudizio, sarebbero intervenuti provvedimenti, anche a contenuto normativo (art. 55 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024), con i quali sarebbe stata autorizzata anche la stabilizzazione degli odierni ricorrenti. A siffatta richiesta si è opposta la Federazione controinteressata richiedendo comunque la decisione del giudizio nel merito.
Al termine della discussione orale la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per il preliminare ed assorbente rilievo, eccepito dalle resistenti nei propri scritti, per cui i ricorrenti non hanno per nulla chiarito né provato quale sia il proprio interesse e la propria legittimazione all’azione.
Nel caso di specie, infatti, gli istanti non qualificano mai la propria posizione, né ci sono evidenze certe ed inequivocabili che gli stessi siano tutti interessati dalla procedura concorsale bandita dall’ASP resistente con deliberazione n. 275 del 4 marzo 2022, volta all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di educatore professionale socio-sanitario e n. 4 posti di educatore professionale socio-pedagogico.
Infatti, i ricorrenti non precisano mai quale sarebbe il proprio titolo a partecipare alla suddetta procedura né indagano gli effetti che il provvedimento gravato è suscettibile di produrre nella propria sfera giuridica.
È noto che chi agisce in giudizio e propone un'impugnazione di atti amministrativi deve provare la titolarità di una posizione giuridica tutelabile in questa sede e, in mancanza, va dichiarata la carenza di legittimazione ad agire o impugnare, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Solo sulla base della domanda di parte ricorrente viene a determinarsi la sussistenza della propria legittimazione e, quindi, c'è carenza di legittimazione ogniqualvolta, dalla prospettazione della domanda, non emerge quale sia la posizione giuridica vantata in giudizio e la sua appartenenza a chi agisce.
Inoltre, gli istanti risultano privi anche dell’interesse all’azione non avendo offerto al Tribunale alcun concreto elemento, o anche solo un indizio utile, per ritenere che con l’annullamento della determina gravata otterrebbero un concreto vantaggio nella propria sfera giuridica.
Pertanto, viene a mancare anche l'imprescindibile condizione dell'interesse ad agire che trova giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico, bensì a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell'esercizio dell'azione autoritativa oggetto di censura; con la conseguenza che tale condizione dell'azione presuppone che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità, cioè un risultato di vantaggio concreto, dall'accoglimento del ricorso.
È noto che, anche nel processo amministrativo, l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza dei requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. e che sono legati alla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e all'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. Ne deriva che il ricorso deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun diretto e immediato vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente (in termini, T.A.R., RO, sez. II, 08/11/2024, n. 19740; T.A.R. Trieste, sez. I, 06/11/2024, n. 362).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sotto l’assorbente rilievo che gli istanti non hanno per nulla provato in giudizio la propria legittimazione attiva ed il proprio interesse all’azione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 2.000 (duemila/00) da suddividere in misura uguale in favore delle due parti resistenti, l’ASP di Palermo e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, oltre oneri e accessori per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
NA Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO