Ordinanza presidenziale 30 dicembre 2019
Sentenza 10 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 10/11/2021, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2021
N. 01358/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01303/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2008, proposto da
IU FI, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Ciscato, Sergio Moro, con domicilio eletto presso lo studio Silvano Ciscato in Vicenza, Contra' S. Corona, 9;
contro
Comune di Vicenza - (Vi) non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Privata prot.n. 21125/2008 del 10.4.2008, notificato in data 14.4.2008, di diniego di rilascio di titolo abilitativo edilizio n. 1118/CON;
di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, tra i quali la nota del 17.1.2008 e del 15.2.2008 recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente domanda l’annullamento del provvedimento di diniego del titolo edilizio in sanatoria, presentato per regolarizzare un ampliamento di superficie calpestabile di 5,00 mq rispetto al progetto assentito dal Comune di Vicenza, realizzato in fase costruttiva.
1.1. Il provvedimento di diniego il Comune si fonda sull’esistenza di “dichiarazioni contrastanti tra quelle rese nella domanda di condono edilizio e quelle presenti nelle pratiche edilizie agli atti (dal 15.10.02 al 09.6.03 era in atto sospensione lavori” , per cui deve ritenersi che le opere di cui si chiede la regolarizzazione “non siano avvenute entro il 31.3.2003”
1.2. Il ricorrente deduce:
1) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 31 della I. n. 47/1985 e dell'articolo 32 comma 25 della I. n. 326/2003, per non avere il Comune considerato una serie di circostanze che comproverebbero il completamento dei lavori in tempo utile e cioè in particolare la dichiarazione dell’impiantista che afferma che la realizzazione impianti (necessariamente antecedente le coperture) precede il 31.03.2003; la dichiarazione del pavimentista che afferma la presenza del tetto nel febbraio 2003; il verbale di sopralluogo dei tecnici comunali del 21.10.2002, con cui si riscontrava il completamento dei lavori con riferimento al piano terra.
2) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 32 comma 25 e comma 28 della 1. n. 269/2003 nonché difetto di istruttoria, perché il termine finale del 31 marzo 2003 sarebbe da intendersi riferito in realtà al 1° ottobre 2003, alla luce del disposto dell’art. 32, comma 28 della l. 326 del 2003 secondo cui "i termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate [ ... ] sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento” .
2. Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
3. È infondato il primo motivo di ricorso.
3.1. Per consolidata giurisprudenza (vedi sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2019, n. 6107 e Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4168, con ulteriori richiami) la prova dell'ultimazione dell'opera in un momento anteriore rispetto al termine di legge fa carico al soggetto privato che abbia presentato la domanda di condono ex l. n. 326 del 2003, atteso il carattere eccezionale di tale istituto e l'operatività del principio di vicinanza della prova. Anche la semplice carenza di prova, pertanto, deve ritenersi sufficiente per respingere l'istanza (e il ricorso giurisdizionale).
3.2. Nel caso di specie, all’esito di una valutazione approfondita e unitaria dell'acquisito materiale istruttorio, non può considerarsi raggiunta la prova dell’avvenuta realizzazione dell'opera entro la data del 31 marzo 2003.
3.3. Devono valorizzarsi, infatti, le due dichiarazioni del ricorrente, quella del 15.10.2002 con cui – a seguito dell’annullamento della concessione edilizia – ha comunicato al Comune la sospensione dei lavori e quella del 09.06.2003, con cui – a seguito del rilascio della nuova concessione – ha comunicato al Comune la ripresa dei lavori stessi. Entrambe, pur non prodotte agli atti del giudizio, risultano dal contenuto del provvedimento impugnato e non sono contestate in punto di esistenza dallo stesso ricorrente, il quale argomenta invece circa la loro inattitudine a dimostrare un effettivo arresto delle opere, impeditivo del loro completamento in tempo utile. Afferma, in particolare, che la prima (la dichiarazione di sospensione) avrebbe carattere meramente “spontaneo” e altrettanto spontaneamente sarebbe stata disattesa, riprendendo i lavori; la seconda (la nuova dichiarazione di inizio lavori), invece, costituirebbe mero “adempimento burocratico”, che non può portare ad escludere che l’esecuzione delle opere sia avvenuta in un momento antecedente.
3.4. Si ritiene che tali argomenti non siano sufficienti a neutralizzare la forza probatoria delle dichiarazioni suddette, dalla cui considerazione unitaria si ritrae la rappresentazione di uno stato di arresto dei lavori nel periodo ricompreso tra il 15.10.2002 e il 09.06.2003, altrimenti risultando svuotate di ogni significato logico e giuridico. Rispetto a tale quadro fattuale presupposto, le dichiarazioni (che pure esprimono una volontà rivolta al futuro) assumono valenza lato sensu confessoria, tale per cui non possono essere inficiate semplicemente contestandone, a distanza di anni, la rispondenza al vero. Come tutte le dichiarazioni di volontà, del resto, esse vanno interpretate in conformità ad un principio di auto-responsabilità, in forza del quale il dichiarante deve farsi carico delle conseguenze che la propria dichiarazione determina nel mondo giuridico (anche in quanto produttiva dell’apparenza di un determinato stato di fatto), senza poterne poi liberamente invocare la divergenza dalla propria volontà effettiva.
4. Quanto invece al rilievo delle dichiarazioni di altri soggetti che hanno a vario titolo operato nell’immobile, si osserva che la giurisprudenza è ferma nel negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate ( Cons. Stato, Sez. VI, 4 marzo 2019, n. 1476; 9 luglio 2018, n. 4168; Sez. IV, 30 marzo 2018, n. 2020 ), dovendo la prova del completamento fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi.
4.1. In ogni caso, tali dichiarazioni assumono valore meramente indiziario, essendo prive di precisione e di sufficiente attitudine a dimostrare i fatti. La dichiarazione dell’impiantista (all. 4), in particolare, parla di edificio “costruendo”; al contempo, pur alla luce di quanto affermato nella relazione tecnica (all. 5), non può desumersi con sicurezza che la realizzazione degli impianti abbia preceduto le coperture.
4.2. Quanto al verbale della Polizia municipale del 21.10.2002 (in data di poco successiva alla dichiarazione di sospensione), esso fa inequivoco riferimento ad una edificazione in fieri, attestando che “i lavori risultano realizzati per la parte relativa al piano terra e sono state realizzate le murature perimetrali del piano primo ”. A tale proposito, deve essere respinta l’argomentazione secondo cui, trattandosi di abuso relativo alla superficie realizzata, ai fini del giudizio di anteriorità dell’opera potrebbe aversi riguardo alla sola completa realizzazione del piano terra. Il requisito del completamento delle opere implica, infatti, una valutazione necessariamente riferita all’integralità dell’edificio (art. 31, comma 3 l. 47 del 1985: “si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente” ) e non alla specifica “parte” interessata dall’abuso (dovendosi, peraltro, osservare che la difformità della superficie del piano terra è destinata a riflettersi sui piani superiori).
4.3. Al contrario, il verbale di cui trattasi costituisce ulteriore elemento che milita in senso contrario rispetto alla rappresentazione delle circostanze fatta propria dal ricorrente, giacché attesta che, alla data di sospensione dichiarata, l’edificio era ben lungi dall’essere completato.
4.4. Il complesso degli elementi di causa, dunque, non permette di dimostrare che l’ultimazione dei lavori sia intervenuta entro il 31 marzo e quindi in tempo utile a beneficiare del condono di cui alla l. 269 del 2003. Al contrario, proprio le dichiarazioni dotate di più elevata valenza probatoria, in ragione della loro provenienza (lo stesso ricorrente o i pubblici ufficiali verbalizzanti), restituiscono un quadro fattuale di segno opposto. La decisione del Comune, nel senso di respingere l’istanza, non è dunque inficiata da alcuna violazione di legge.
5. Quanto al secondo motivo, esso è manifestamente infondato.
5.1. La fissazione del momento di decorrenza dei termini previsti dal d.l. 269 del 2003 (successivamente convertito in l. 326 del 2003) alla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (secondo quanto dispone l’art. 32, comma 28) è infatti limitato alle ipotesi in cui si faccia rinvio, per la definizione di taluni presupposti, alla l. 724 del 1994 ( “termini previsti … decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ) e, al contempo, un termine diverso non sia individuato dalla norma di rinvio ( “ove non disposto diversamente” ).
5.2. Il requisito temporale per beneficiare del condono non ricade, evidentemente, nel perimetro applicativo del citato art. 32, comma 28, giacché è determinato in via autonoma ed espressa dall’art. 25 del d.l. 269 del 2003 (“Le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla presente normativa, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 …”).
6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
6.1. Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Paolo Nasini, Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO