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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3499/2025 cui sono riuniti i nn. R.G. 3664/2025 e 3678/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EF Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3499/2025, cui sono riunite le cause nn. r.g. 3664/2025 e 3678/2025, rispettivamente promosse dai sig.ri:
cod. fisc. residente in [...], Parte_1 C.F._1
, cod. fisc. , residente in [...], Parte_2 C.F._2
, cod. fisc. residente in [...], Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi, per procure in calce ai ricorsi, dall'Avv. Paolo Languasco, presso il cui studio sito in Genova, vico Falamonica 1/13, sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
CONTRO il , in persona del Ministro legale ONroparte_1 rappresentante pro tempore, sedente in Viale Trastevere, 76 Roma, domiciliato ex lege, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane, 2
-convenuto-contumace-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
RICORRENTI:
( “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto: Pt_1
Condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 4.550,66, o nella misura maggiore o minore meglio vista, a titolo di ferie non fattivamente godute e/o risarcimento del danno e/o retribuzione e/o al titolo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali dal 1.4.25 al saldo.
Vinte le spese delle quali si chiede la distrazione al difensore che si dichiara antistatario”;
( ) “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto: Parte_2
Condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 9.299,40, o nella misura maggiore o minore meglio vista, a titolo di ferie non fattivamente godute e/o risarcimento del danno e/o retribuzione e/o al titolo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali dal 1.4.25 al saldo.
Vinte le spese delle quali si chiede la distrazione al difensore che si dichiara antistatario”;
(SHAPKA) “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
Condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 6.656,44, o nella misura maggiore o minore meglio vista, a titolo di ferie non fattivamente godute e/o risarcimento del danno e/o retribuzione e/o al titolo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali dal 1.4.25 al saldo.
Vinte le spese delle quali si chiede la distrazione al difensore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. depositati telematicamente, i sig.ri
[...]
e hanno esposto: Pt_4 Parte_2 Parte_3
-di aver prestato servizio alle dipendenze del ONroparte_1
ON (di seguito, per brevità, anche solo ”), in qualità di docenti, in forza di contratti a tempo determinato, relativi agli anni scolastici: per (2017/2018, per cui è frattanto intervenuta rinuncia – v. infra), Pt_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (e 2021/2022 per cui non vi è richiesta); per , 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2 per , (2020/2021, per cui non vi è richiesta), 2021/2022, 2022/2023 e Pt_3
2023/2024;
-che durante dette “supplenze”, nei periodi (compresi tra il 1° settembre e il 30 giugno dell'anno successivo) destinati alle attività didattiche, ma nel corso dei quali non si sono svolte le lezioni, sono rimasti a disposizione dell'Amministrazione scolastica, per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento, di cui all'art. 29
CCNL di categoria, che non richiedono la presenza fisica a scuola;
-che, a fronte dei giorni di ferie e di festività soppresse maturati in relazione ai giorni di servizio svolti, nessuno è stato fruito;
-che hanno pertanto diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie e di festività soppresse (non richiesti e, quindi) non goduti nel corso dei periodi di sospensione delle lezioni;
-che i Dirigenti scolastici, infatti, non li hanno invitati a fruire delle ferie e non li hanno neppure avvertiti che, non fruendone, avrebbero perso sia il diritto alle ferie, sia il diritto alla loro monetizzazione;
-che l'Amministrazione datrice di lavoro ha erroneamente considerato alla stregua di giorni di ferie i periodi in cui non si sono svolte le lezioni;
eppure, essi sono destinati, appunto, alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento; ON Poste tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del a corrispondere loro l'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute, per gli anni scolastici e nella misura dedotti nei ricorsi. ON Il , benché infine raggiunto da regolari notificazioni dei ricorsi, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
Le cause sono state riunite, per ragioni di connessione e d'identità di questioni e sono state istruite documentalmente.
Nell'odierna udienza, il difensore degli attori ha dato atto della rinuncia alla domanda del ricorrente limitatamente all'a.s. 2017/2018 (periodo di lavoro Pt_1 quale ATA). Quindi, ha discusso oralmente le vertenze riunite, insistendo “come nei ricorsi riuniti e nei conteggi da ultimo depositati, evidenziando che nei ricorsi stessi è richiesta la condanna del convenuto al pagamento delle somme, anche maggiori, accertate in causa”.
2. I ricorsi sono fondati, per le ragioni e nei termini di cui infra.
3. È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, che risultano documentalmente provati: si tratta dei periodi d'insegnamento dei ricorrenti, in esecuzione di contratti a tempo determinato, quali indicati nei ricorsi (v. stati matricolari/contratti a termine e buste paga, in atti).
4. Ha evidenziato la Suprema Corte, conformemente alla tesi proposta dagli odierni ricorrenti, che <<… nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi
a scuola, sicché la remunerazione è comunque dovuta;
tale interpretazione si sovrappone senza contraddizioni… con il quadro delle regole sulle prestazioni di lavoro dei docenti di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto (art. 28, co. 4 e 29 C.C.N.L. 2006-
2009 del comparto scuola), oltre che con quello di cui alla previgente disciplina normativa
(art. 88 d.p.r. 417/1974), norme che regolano in positivo l'attività, prevedendo in concreto prestazioni didattiche in senso stretto e prestazioni c.d. funzionali, sulla base, per quanto attiene al C.C.N.L.,… di una pianificazione annuale ad opera dei competenti organi scolastici…;… oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività in tal senso legittimamente programmate o stabilite per il periodo successivo alla fine dell'anno scolastico, secondo il regime loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola… [E'] evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie;
basti ad esempio pensare al principio di cui all'art. 2109 c.c., come da intendere a seguito di Corte Costituzionale 30 dicembre 1987 n. 1987, n. 616, secondo cui il sopravvenire della malattia sospende di regola il periodo feriale, se incompatibile con il riposo proprio di esso e consente quindi di conservare le giornate di ferie non godute, ipotesi che è del tutto estranea invece al regime di disponibilità dei periodi estivi non coperti dalle ferie, senza contare le possibili differenze nel regime di eccezionale rientro forzato dalla ferie (v. ad es. art. 13 C.C.N.L. scuola, secondo cui nel caso sia imposto il rientro delle ferie il lavoratore ha diritto al rimborso spese), rispetto ad uno stato di mera disponibilità in cui la convocazione a scuola non può né dirsi così eccezionale, né certamente soggetta a condizioni di rimborso spese>> (Cass. ord. 23934/ 2020).
Ed altrettanto vale, evidentemente, per gli altri periodi di sospensione delle lezioni
(es. festività natalizie), che hanno luogo nel corso dell'anno scolastico, cioè nel periodo (dal
1° settembre di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo) destinato alle attività didattiche (ex art. 74 co. 2 d.lgs. n. 297/1994, secondo cui “2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”).
5. Deve del resto convenirsi con i ricorrenti che la disciplina contrattuale collettiva prevede, in via generale, la fruizione delle ferie a richiesta del dipendente.
Così nell'art. 13, co. 8, CCNL Comparto Scuola 2006-2009:
“8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico”.
E nell'art. 95, co. 9, del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio”.
Ai sensi degli artt. 19 co. 1 CCNL 2006-2009 e 35 co. 1 CCNL 2019-2021, poi, al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata dei rapporti di lavoro, le disposizioni in materia di ferie stabilite per il personale di ruolo, salve specifiche previsioni, che tuttavia non riguardano le modalità di richiesta e di autorizzazione delle ferie.
6. Ne deriva l'ormai consolidata giurisprudenza in base alla quale <[i]l docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro>>
(Cass. ord. 13440/2024; conf. Cass. ord. 16715/2024, Cass. ord. 15415/2024, Cass. ord.
14268/2022).
7. La giurisprudenza appena richiamata, pur senza dimenticare la disciplina nazionale, di legge e contrattuale collettiva, vigente tempo per tempo, in materia di fruizione delle ferie da parte dei docenti a termine, ha tuttavia rilevato che essa <<… perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 [“8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione…, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto… Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”] - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre
2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa
C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art.
31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva>>
(Cass. ord. 13440/2024, cit.).
8. Pertanto, il fatto che la disciplina di legge e contrattuale collettiva preveda che i docenti fruiscano delle ferie (a richiesta) nei periodi di sospensione delle attività ON didattiche, non ne impedisce la monetizzazione ove di fatto non ne abbiano fruito e il non abbia ottemperato al proprio dovere d'informazione, nei precisati termini (v. art. 13 co.
9 CCNL 2006-2009: “9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2”; art. 95, commi 9 e 10. CCNL 2019-2021: “9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio. 10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno –
30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni dell'Area e settore professionale di appartenenza”; art. 1, commi 54 e 56 l. n. 228/2012: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”).
9. Non si tratta neppure di sovvertire l'onere della prova in materia di (mancata) fruizione delle ferie.
Infatti, la giurisprudenza più recente della Suprema Corte, <<… sin dal 2020, ha mutato parzialmente orientamento (confrontandosi con la giurisprudenza espressa dal giudice comunitario) affermando che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro; grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire;
in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (…), secondo un meccanismo che questa Corte ha ricondotto all'istituto della mora credendi del lavoratore
(Cass. Sez. L - Sentenza n. 2496 del 01/02/2018). I suddetti principi sono stati affermati per tutti i dipendenti, compresi i dirigenti.
14. Si sono, dunque, chiariti i seguenti principi di diritto che debbono presiedere
l'interpretazione del diritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite…>> (Cass. ord. 13691/2025; conf. Cass.
16772/2025 par. 13; Cass. 21780/2022; diff. Cass. ord. 16603/2024).
Si ritiene di aderire a tale meditato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che, a fronte delle deduzioni attrici di non avere (richiesto e) fruito di ON alcun giorno di ferie e festività soppresse, sarebbe stato onere del fornire la prova contraria. Il , rimasto contumace, non ha ottemperato a tale onere. CP_1
10. Ne consegue, altresì, che non rileva neppure, nella specie, il mutamento della disciplina contrattuale collettiva relativa alle ferie del personale a tempo determinato con supplenze brevi, saltuarie o fino al 30 giugno, prima rinvenibile nell'art. 19 CCNL
Comparto Scuola 2006-2009 ed ora dettata dall'art. 35 comma 2 del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021.
Seconda la prima previsione:
“2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
A mente della seconda:
“2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.
L'eliminazione del riferimento alla non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni in corso d'anno scolastico, non esonera certamente dall'interpretare (anche) le previsioni contrattuali collettive in conformità alle norme del diritto dell'Unione, secondo quanto appena esposto e con gli effetti già evidenziati: ove il diritto alle ferie non sia stato effettivamente esercitato, perché il docente supplente è rimasto a disposizione dell'Amministrazione - datrice di lavoro durante i periodi di ON sospensione delle lezioni, il diritto alla “monetizzazione” può venire meno solo se il dimostrati di avere ottemperato al proprio dovere d'informazione. Ciò che nel presente procedimento non ha fatto.
11. Del pari, nessun effetto può derivare dalla dichiarazione congiunta n. 7 di cui al
CCNL di Comparto 2019-2021, in base alla quale “[i]n relazione a quanto previsto all'art. 95 (Ferie, festività del Santo patrono e festività soppresse) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello
Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot.
32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità”, perché le dette situazioni di “impossibilità” vanno ricostruite alla stregua del diritto comunitario;
se ciò non risultasse possibile, le previsioni contrattuali collettive dovrebbero essere comunque disapplicate, perché in contrasto con il diritto UE.
12. Quanto al numero dei giorni di ferie spettanti, prevede(va) l'art. 13 CCNL
Comparto scuola 2006-2009:
“ART.13 - FERIE 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2.
La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo- assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2”.
Analoghe le previsioni di cui al successivo CCNL Comparto istruzione e ricerca
2019-2021, art. 95, co. da 1 a 3, nel cui contesto, peraltro (v. co. 1) non si distingue neppure più tra dipendenti di ruolo e no, in quanto il diritto alle ferie è riconosciuto al “dipendente” tout court. ON
Tuttavia, secondo il ai docenti assunti con contratti a termine spetterebbero comunque e sempre 30 giorni di ferie (mai 32), in quanto “neo-assunti”.
13. E' noto che <la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro [sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE], sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>> (CGUE sez. VI 18.5.2022, n.
450).
<<…. Per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi Persona_1 citata)>> (ibidem).
Dunque, <<… i diritti alle ferie annuali retribuite riconosciuti ai lavoratori rientrano incontestabilmente nella nozione di «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro>> (CGUE 16.7.2020, causa C-658/18).
I temi della portata della predetta clausola 4, dell'equiparabilità o meno (ai fini della ON relativa applicazione) delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due “categorie” di docenti, sono stati ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione.
Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana). Persona_2
I giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, secondo la Suprema Corte, alla luce di una lettura complessiva della sentenza della CGUE 20.9.2018, in causa C-466/17, <<… non possono essere Per_3 svalutate… le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto
6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare>> (Cass. n. 31149/2019).
Né parte convenuta, rimasta contumace, ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dai ricorrenti, allorché assunti con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato.
Pertanto, le menzionate previsioni debbono interpretarsi nel senso che anche ai docenti a tempo determinato spettano 32 giorni di ferie, quando abbiano maturato complessivamente (in esecuzione di più contratti a termine) 3 anni di servizio.
14. <Ai sensi dell'art. 1 della legge 937/1977, "Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di Lire 8.500 giornaliere lorde".
L'art. 2 della legge 937/1977 dispone a sua volta: "Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta".
Tale disposizione prevede dunque che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario, e devono essere necessariamente fruite nel corso dell'anno solare.
Diversamente da quanto sostenuto dall , è prevista la monetizzazione di tali giornate CP_3 con specifici presupposti e modalità; la monetizzazione può infatti avvenire solo in presenza di "motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi" (che il responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto è tenuto a verificare, con sua diretta responsabilità in caso di indebita attribuzione e liquidazione del rimborso), e con un compenso forfettario.
A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL EPNE [nella fattispecie applicabile]… di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime>> (Cass. ord. n.
8926/2024).
Nel settore del lavoro scolastico, l'inclusione delle menzionate “due giornate in aggiunta al congedo ordinario”, nel monte ferie di 30/32 giorni, trova espresso riconoscimento - come visto - nel citato art. 13 CCNL Comparto scuola 2006-2009 (“2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.”).
Per quanto riguarda gli ulteriori 4 giorni, il diritto a fruirne, del pari, matura in ragione del servizio effettivamente prestato. Per i giorni non fruiti spetta un'indennità sostitutiva secondo le stesse regole viste in materia di ferie.
15. I ricorrenti hanno correttamente quantificato, nei ricorsi e negli allegati conteggi
(come rettificati, anche dietro richiesta giudiziale), i giorni di ferie e di festività soppresse complessivamente spettanti in relazione ai periodi di lavoro svolto e all'anzianità conseguita (giorni da calcolarsi - come visto - ai sensi degli artt. 19 CCNL Comparto scuola
2006-2009 e 35 CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021, a partire da un monte ferie teorico di 30 o 32 giorni, in proporzione al servizio prestato), i giorni di festività sopresse complessivamente spettanti (a partire da teorici 4, in proporzione al servizio prestato), l'ammontare delle “retribuzioni giornaliere” (tenendo anche conto dell'orario, ove non “intero”) e, quindi, le indennità sostitutive (ottenute moltiplicando i giorni effettivamente spettanti e non fruiti per l'importo della “retribuzione giornaliera”).
Ai conteggi finali degli attori, (pur sempre) redatti sulla base dei criteri enunciati nei ricorsi, il Tribunale deve pertanto attenersi, anche laddove quantificano somme
(lievemente) maggiori di quelle indicate nei ricorsi stessi, poiché in detti atti si chiedeva la ON condanna del al pagamento delle somme, anche maggiori, accertate in giudizio.
16. Conclusivamente, il convenuto deve essere condannato a corrispondere ai ricorrenti le rivendicate indennità sostitutive delle ferie e delle festività soppresse non godute, nella misura di cui ai conteggi rettificati (escluso, per quanto riferito Pt_1 all'a.s. 2017/2018, per l'intervenuta rinuncia).
Sui crediti dei lavoratori spetta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole maturazioni al saldo.
Il calcolo dei detti “accessori” è già stato effettuato, nei conteggi depositati, fino al
31.3.2025. Pertanto, ai ricorrenti compete altresì la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'1.4.2025 al saldo.
17. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal
DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale;
inoltre, deve tenersi conto che, ai sensi dell'art. 4 del menzionato DM n. 55/2014, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione…”; onde, dal momento della riunione, le spese spettano una sola volta;
si ritiene di riconoscere, in relazione ad esse, un aumento del 10% per ognuno dei ricorrenti oltre il primo, alla luce della serialità del contenzioso e del modesto impegno richiesto onde differenziare le singole posizioni), e poste a carico del ON
, in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara tenuto e conseguentemente condanna il ONroparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere, a titolo d'indennità sostitutiva
[...] delle ferie e dei giorni di festività soppresse non goduti, le seguenti somme:
-a beneficio di complessivi euro 4.725,87, oltre alla maggior somma Parte_1 tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dall'1.4.2025 al saldo;
-a beneficio di , complessivi euro 9.938,18, oltre alla maggior Parte_2 somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dall'1.4.2025 al saldo;
-a beneficio di , complessivi euro 7.031,69, oltre alla maggior somma tra Parte_3 rivalutazione monetaria ed interessi legali, dall'1.4.2025 al saldo;
condanna, infine, il a rifondere ai ricorrenti le ONroparte_1 spese del giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di euro 3.145,20 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato (GERARDI e SHAPKA) e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Paolo LANGUASCO.
Genova, il 11 dicembre 2025.
IL GIUDICE
EF GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EF Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3499/2025, cui sono riunite le cause nn. r.g. 3664/2025 e 3678/2025, rispettivamente promosse dai sig.ri:
cod. fisc. residente in [...], Parte_1 C.F._1
, cod. fisc. , residente in [...], Parte_2 C.F._2
, cod. fisc. residente in [...], Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi, per procure in calce ai ricorsi, dall'Avv. Paolo Languasco, presso il cui studio sito in Genova, vico Falamonica 1/13, sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
CONTRO il , in persona del Ministro legale ONroparte_1 rappresentante pro tempore, sedente in Viale Trastevere, 76 Roma, domiciliato ex lege, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane, 2
-convenuto-contumace-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
RICORRENTI:
( “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto: Pt_1
Condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 4.550,66, o nella misura maggiore o minore meglio vista, a titolo di ferie non fattivamente godute e/o risarcimento del danno e/o retribuzione e/o al titolo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali dal 1.4.25 al saldo.
Vinte le spese delle quali si chiede la distrazione al difensore che si dichiara antistatario”;
( ) “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto: Parte_2
Condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 9.299,40, o nella misura maggiore o minore meglio vista, a titolo di ferie non fattivamente godute e/o risarcimento del danno e/o retribuzione e/o al titolo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali dal 1.4.25 al saldo.
Vinte le spese delle quali si chiede la distrazione al difensore che si dichiara antistatario”;
(SHAPKA) “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
Condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 6.656,44, o nella misura maggiore o minore meglio vista, a titolo di ferie non fattivamente godute e/o risarcimento del danno e/o retribuzione e/o al titolo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali dal 1.4.25 al saldo.
Vinte le spese delle quali si chiede la distrazione al difensore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. depositati telematicamente, i sig.ri
[...]
e hanno esposto: Pt_4 Parte_2 Parte_3
-di aver prestato servizio alle dipendenze del ONroparte_1
ON (di seguito, per brevità, anche solo ”), in qualità di docenti, in forza di contratti a tempo determinato, relativi agli anni scolastici: per (2017/2018, per cui è frattanto intervenuta rinuncia – v. infra), Pt_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (e 2021/2022 per cui non vi è richiesta); per , 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2 per , (2020/2021, per cui non vi è richiesta), 2021/2022, 2022/2023 e Pt_3
2023/2024;
-che durante dette “supplenze”, nei periodi (compresi tra il 1° settembre e il 30 giugno dell'anno successivo) destinati alle attività didattiche, ma nel corso dei quali non si sono svolte le lezioni, sono rimasti a disposizione dell'Amministrazione scolastica, per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento, di cui all'art. 29
CCNL di categoria, che non richiedono la presenza fisica a scuola;
-che, a fronte dei giorni di ferie e di festività soppresse maturati in relazione ai giorni di servizio svolti, nessuno è stato fruito;
-che hanno pertanto diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie e di festività soppresse (non richiesti e, quindi) non goduti nel corso dei periodi di sospensione delle lezioni;
-che i Dirigenti scolastici, infatti, non li hanno invitati a fruire delle ferie e non li hanno neppure avvertiti che, non fruendone, avrebbero perso sia il diritto alle ferie, sia il diritto alla loro monetizzazione;
-che l'Amministrazione datrice di lavoro ha erroneamente considerato alla stregua di giorni di ferie i periodi in cui non si sono svolte le lezioni;
eppure, essi sono destinati, appunto, alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento; ON Poste tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del a corrispondere loro l'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute, per gli anni scolastici e nella misura dedotti nei ricorsi. ON Il , benché infine raggiunto da regolari notificazioni dei ricorsi, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
Le cause sono state riunite, per ragioni di connessione e d'identità di questioni e sono state istruite documentalmente.
Nell'odierna udienza, il difensore degli attori ha dato atto della rinuncia alla domanda del ricorrente limitatamente all'a.s. 2017/2018 (periodo di lavoro Pt_1 quale ATA). Quindi, ha discusso oralmente le vertenze riunite, insistendo “come nei ricorsi riuniti e nei conteggi da ultimo depositati, evidenziando che nei ricorsi stessi è richiesta la condanna del convenuto al pagamento delle somme, anche maggiori, accertate in causa”.
2. I ricorsi sono fondati, per le ragioni e nei termini di cui infra.
3. È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, che risultano documentalmente provati: si tratta dei periodi d'insegnamento dei ricorrenti, in esecuzione di contratti a tempo determinato, quali indicati nei ricorsi (v. stati matricolari/contratti a termine e buste paga, in atti).
4. Ha evidenziato la Suprema Corte, conformemente alla tesi proposta dagli odierni ricorrenti, che <<… nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi
a scuola, sicché la remunerazione è comunque dovuta;
tale interpretazione si sovrappone senza contraddizioni… con il quadro delle regole sulle prestazioni di lavoro dei docenti di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto (art. 28, co. 4 e 29 C.C.N.L. 2006-
2009 del comparto scuola), oltre che con quello di cui alla previgente disciplina normativa
(art. 88 d.p.r. 417/1974), norme che regolano in positivo l'attività, prevedendo in concreto prestazioni didattiche in senso stretto e prestazioni c.d. funzionali, sulla base, per quanto attiene al C.C.N.L.,… di una pianificazione annuale ad opera dei competenti organi scolastici…;… oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività in tal senso legittimamente programmate o stabilite per il periodo successivo alla fine dell'anno scolastico, secondo il regime loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola… [E'] evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie;
basti ad esempio pensare al principio di cui all'art. 2109 c.c., come da intendere a seguito di Corte Costituzionale 30 dicembre 1987 n. 1987, n. 616, secondo cui il sopravvenire della malattia sospende di regola il periodo feriale, se incompatibile con il riposo proprio di esso e consente quindi di conservare le giornate di ferie non godute, ipotesi che è del tutto estranea invece al regime di disponibilità dei periodi estivi non coperti dalle ferie, senza contare le possibili differenze nel regime di eccezionale rientro forzato dalla ferie (v. ad es. art. 13 C.C.N.L. scuola, secondo cui nel caso sia imposto il rientro delle ferie il lavoratore ha diritto al rimborso spese), rispetto ad uno stato di mera disponibilità in cui la convocazione a scuola non può né dirsi così eccezionale, né certamente soggetta a condizioni di rimborso spese>> (Cass. ord. 23934/ 2020).
Ed altrettanto vale, evidentemente, per gli altri periodi di sospensione delle lezioni
(es. festività natalizie), che hanno luogo nel corso dell'anno scolastico, cioè nel periodo (dal
1° settembre di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo) destinato alle attività didattiche (ex art. 74 co. 2 d.lgs. n. 297/1994, secondo cui “2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”).
5. Deve del resto convenirsi con i ricorrenti che la disciplina contrattuale collettiva prevede, in via generale, la fruizione delle ferie a richiesta del dipendente.
Così nell'art. 13, co. 8, CCNL Comparto Scuola 2006-2009:
“8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico”.
E nell'art. 95, co. 9, del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio”.
Ai sensi degli artt. 19 co. 1 CCNL 2006-2009 e 35 co. 1 CCNL 2019-2021, poi, al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata dei rapporti di lavoro, le disposizioni in materia di ferie stabilite per il personale di ruolo, salve specifiche previsioni, che tuttavia non riguardano le modalità di richiesta e di autorizzazione delle ferie.
6. Ne deriva l'ormai consolidata giurisprudenza in base alla quale <[i]l docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro>>
(Cass. ord. 13440/2024; conf. Cass. ord. 16715/2024, Cass. ord. 15415/2024, Cass. ord.
14268/2022).
7. La giurisprudenza appena richiamata, pur senza dimenticare la disciplina nazionale, di legge e contrattuale collettiva, vigente tempo per tempo, in materia di fruizione delle ferie da parte dei docenti a termine, ha tuttavia rilevato che essa <<… perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 [“8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione…, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto… Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”] - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre
2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa
C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art.
31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva>>
(Cass. ord. 13440/2024, cit.).
8. Pertanto, il fatto che la disciplina di legge e contrattuale collettiva preveda che i docenti fruiscano delle ferie (a richiesta) nei periodi di sospensione delle attività ON didattiche, non ne impedisce la monetizzazione ove di fatto non ne abbiano fruito e il non abbia ottemperato al proprio dovere d'informazione, nei precisati termini (v. art. 13 co.
9 CCNL 2006-2009: “9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2”; art. 95, commi 9 e 10. CCNL 2019-2021: “9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio. 10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno –
30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni dell'Area e settore professionale di appartenenza”; art. 1, commi 54 e 56 l. n. 228/2012: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”).
9. Non si tratta neppure di sovvertire l'onere della prova in materia di (mancata) fruizione delle ferie.
Infatti, la giurisprudenza più recente della Suprema Corte, <<… sin dal 2020, ha mutato parzialmente orientamento (confrontandosi con la giurisprudenza espressa dal giudice comunitario) affermando che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro; grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire;
in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (…), secondo un meccanismo che questa Corte ha ricondotto all'istituto della mora credendi del lavoratore
(Cass. Sez. L - Sentenza n. 2496 del 01/02/2018). I suddetti principi sono stati affermati per tutti i dipendenti, compresi i dirigenti.
14. Si sono, dunque, chiariti i seguenti principi di diritto che debbono presiedere
l'interpretazione del diritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite…>> (Cass. ord. 13691/2025; conf. Cass.
16772/2025 par. 13; Cass. 21780/2022; diff. Cass. ord. 16603/2024).
Si ritiene di aderire a tale meditato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che, a fronte delle deduzioni attrici di non avere (richiesto e) fruito di ON alcun giorno di ferie e festività soppresse, sarebbe stato onere del fornire la prova contraria. Il , rimasto contumace, non ha ottemperato a tale onere. CP_1
10. Ne consegue, altresì, che non rileva neppure, nella specie, il mutamento della disciplina contrattuale collettiva relativa alle ferie del personale a tempo determinato con supplenze brevi, saltuarie o fino al 30 giugno, prima rinvenibile nell'art. 19 CCNL
Comparto Scuola 2006-2009 ed ora dettata dall'art. 35 comma 2 del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021.
Seconda la prima previsione:
“2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
A mente della seconda:
“2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.
L'eliminazione del riferimento alla non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni in corso d'anno scolastico, non esonera certamente dall'interpretare (anche) le previsioni contrattuali collettive in conformità alle norme del diritto dell'Unione, secondo quanto appena esposto e con gli effetti già evidenziati: ove il diritto alle ferie non sia stato effettivamente esercitato, perché il docente supplente è rimasto a disposizione dell'Amministrazione - datrice di lavoro durante i periodi di ON sospensione delle lezioni, il diritto alla “monetizzazione” può venire meno solo se il dimostrati di avere ottemperato al proprio dovere d'informazione. Ciò che nel presente procedimento non ha fatto.
11. Del pari, nessun effetto può derivare dalla dichiarazione congiunta n. 7 di cui al
CCNL di Comparto 2019-2021, in base alla quale “[i]n relazione a quanto previsto all'art. 95 (Ferie, festività del Santo patrono e festività soppresse) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello
Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot.
32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità”, perché le dette situazioni di “impossibilità” vanno ricostruite alla stregua del diritto comunitario;
se ciò non risultasse possibile, le previsioni contrattuali collettive dovrebbero essere comunque disapplicate, perché in contrasto con il diritto UE.
12. Quanto al numero dei giorni di ferie spettanti, prevede(va) l'art. 13 CCNL
Comparto scuola 2006-2009:
“ART.13 - FERIE 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2.
La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo- assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2”.
Analoghe le previsioni di cui al successivo CCNL Comparto istruzione e ricerca
2019-2021, art. 95, co. da 1 a 3, nel cui contesto, peraltro (v. co. 1) non si distingue neppure più tra dipendenti di ruolo e no, in quanto il diritto alle ferie è riconosciuto al “dipendente” tout court. ON
Tuttavia, secondo il ai docenti assunti con contratti a termine spetterebbero comunque e sempre 30 giorni di ferie (mai 32), in quanto “neo-assunti”.
13. E' noto che <la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro [sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE], sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>> (CGUE sez. VI 18.5.2022, n.
450).
<<…. Per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi Persona_1 citata)>> (ibidem).
Dunque, <<… i diritti alle ferie annuali retribuite riconosciuti ai lavoratori rientrano incontestabilmente nella nozione di «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro>> (CGUE 16.7.2020, causa C-658/18).
I temi della portata della predetta clausola 4, dell'equiparabilità o meno (ai fini della ON relativa applicazione) delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due “categorie” di docenti, sono stati ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione.
Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana). Persona_2
I giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, secondo la Suprema Corte, alla luce di una lettura complessiva della sentenza della CGUE 20.9.2018, in causa C-466/17, <<… non possono essere Per_3 svalutate… le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto
6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare>> (Cass. n. 31149/2019).
Né parte convenuta, rimasta contumace, ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dai ricorrenti, allorché assunti con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato.
Pertanto, le menzionate previsioni debbono interpretarsi nel senso che anche ai docenti a tempo determinato spettano 32 giorni di ferie, quando abbiano maturato complessivamente (in esecuzione di più contratti a termine) 3 anni di servizio.
14. <Ai sensi dell'art. 1 della legge 937/1977, "Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di Lire 8.500 giornaliere lorde".
L'art. 2 della legge 937/1977 dispone a sua volta: "Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta".
Tale disposizione prevede dunque che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario, e devono essere necessariamente fruite nel corso dell'anno solare.
Diversamente da quanto sostenuto dall , è prevista la monetizzazione di tali giornate CP_3 con specifici presupposti e modalità; la monetizzazione può infatti avvenire solo in presenza di "motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi" (che il responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto è tenuto a verificare, con sua diretta responsabilità in caso di indebita attribuzione e liquidazione del rimborso), e con un compenso forfettario.
A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL EPNE [nella fattispecie applicabile]… di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime>> (Cass. ord. n.
8926/2024).
Nel settore del lavoro scolastico, l'inclusione delle menzionate “due giornate in aggiunta al congedo ordinario”, nel monte ferie di 30/32 giorni, trova espresso riconoscimento - come visto - nel citato art. 13 CCNL Comparto scuola 2006-2009 (“2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.”).
Per quanto riguarda gli ulteriori 4 giorni, il diritto a fruirne, del pari, matura in ragione del servizio effettivamente prestato. Per i giorni non fruiti spetta un'indennità sostitutiva secondo le stesse regole viste in materia di ferie.
15. I ricorrenti hanno correttamente quantificato, nei ricorsi e negli allegati conteggi
(come rettificati, anche dietro richiesta giudiziale), i giorni di ferie e di festività soppresse complessivamente spettanti in relazione ai periodi di lavoro svolto e all'anzianità conseguita (giorni da calcolarsi - come visto - ai sensi degli artt. 19 CCNL Comparto scuola
2006-2009 e 35 CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021, a partire da un monte ferie teorico di 30 o 32 giorni, in proporzione al servizio prestato), i giorni di festività sopresse complessivamente spettanti (a partire da teorici 4, in proporzione al servizio prestato), l'ammontare delle “retribuzioni giornaliere” (tenendo anche conto dell'orario, ove non “intero”) e, quindi, le indennità sostitutive (ottenute moltiplicando i giorni effettivamente spettanti e non fruiti per l'importo della “retribuzione giornaliera”).
Ai conteggi finali degli attori, (pur sempre) redatti sulla base dei criteri enunciati nei ricorsi, il Tribunale deve pertanto attenersi, anche laddove quantificano somme
(lievemente) maggiori di quelle indicate nei ricorsi stessi, poiché in detti atti si chiedeva la ON condanna del al pagamento delle somme, anche maggiori, accertate in giudizio.
16. Conclusivamente, il convenuto deve essere condannato a corrispondere ai ricorrenti le rivendicate indennità sostitutive delle ferie e delle festività soppresse non godute, nella misura di cui ai conteggi rettificati (escluso, per quanto riferito Pt_1 all'a.s. 2017/2018, per l'intervenuta rinuncia).
Sui crediti dei lavoratori spetta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole maturazioni al saldo.
Il calcolo dei detti “accessori” è già stato effettuato, nei conteggi depositati, fino al
31.3.2025. Pertanto, ai ricorrenti compete altresì la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'1.4.2025 al saldo.
17. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal
DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale;
inoltre, deve tenersi conto che, ai sensi dell'art. 4 del menzionato DM n. 55/2014, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione…”; onde, dal momento della riunione, le spese spettano una sola volta;
si ritiene di riconoscere, in relazione ad esse, un aumento del 10% per ognuno dei ricorrenti oltre il primo, alla luce della serialità del contenzioso e del modesto impegno richiesto onde differenziare le singole posizioni), e poste a carico del ON
, in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara tenuto e conseguentemente condanna il ONroparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere, a titolo d'indennità sostitutiva
[...] delle ferie e dei giorni di festività soppresse non goduti, le seguenti somme:
-a beneficio di complessivi euro 4.725,87, oltre alla maggior somma Parte_1 tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dall'1.4.2025 al saldo;
-a beneficio di , complessivi euro 9.938,18, oltre alla maggior Parte_2 somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dall'1.4.2025 al saldo;
-a beneficio di , complessivi euro 7.031,69, oltre alla maggior somma tra Parte_3 rivalutazione monetaria ed interessi legali, dall'1.4.2025 al saldo;
condanna, infine, il a rifondere ai ricorrenti le ONroparte_1 spese del giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di euro 3.145,20 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato (GERARDI e SHAPKA) e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Paolo LANGUASCO.
Genova, il 11 dicembre 2025.
IL GIUDICE
EF GRILLO