CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 03/02/2026, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 647/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI SC, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6145/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 Del B - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N.131/l 00154 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6487/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 15/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59613 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
IN FATTO ED IN DIRITTO La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 6487\23 del
6\\11\2023, depositata il 23\11\2023, rigettava il ricorso dell'istituto contribuente avverso l'avviso di accertamento specificato in epigrafe, con condanna alle spese.
L'istituto contribuente propone appello ed il Comune di Roma Capitale si costituisce per resistere al gravame. Ciò premesso, l'appello non può essere accolto.
Il giudice di prime cure rilevava che “alla luce della riforma normativa intervenuta con la L. 4 agosto 2006 n. 248 “l'esenzione disposta dal D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, art. 7 comma
1 lett.i) si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale. Con riferimento all'avverbio “esclusivamente” la
Circolare ministeriale 26 gennaio 2009, nr. 2/DF, ha chiarito che un'attività o è commerciale o non lo è, non essendo possibile individuare una terza categoria sicchè tale inciso deve essere riferito non alla natura dell'attività ma alle specifiche modalità di esercizio di tale attività” .
Alla luce delle superiori considerazioni, i primi giudici hanno ritenuto che la natura commerciale dell'ente non fosse di per sé sufficiente per il diritto all'esenzione dall'imposta.
Con il primo motivo di gravame osserva l'appellante che “l'impugnata sentenza deve essere riformata poiché basata su un'interpretazione errata della norma. La C.G.T., seguendo un interpretazione evidente[mente] severa della norma ha ritenuto non provato il fine assistenzialistico dell'Istituto ricorrente, e dunque ha escluso la possibilità di riconoscere
l'esenzione tributaria prevista dall'art. 7 comma 1 lett.i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.504. Tale decisione non può ritenersi corretta e non può essere avallata, poiché con le argomentazioni illustrate nel ricorso e con i documenti già allegati, risultava evidente che
l'attività svolta non aveva natura commerciale. All'uopo si ribadisce che l'Ente appellante è un
Ente_Religioso_1Ente Ecclesiastico riconosciuto non commerciale che esplica esclusivamente un'attività assistenziale e didattica senza scopo di lucro, come già documentato dai documenti allegati al ricorso ed in particolare dalla visura camerale. A ciò si deve aggiungere che, come illustrato nel ricorso, l'Ente ricorrente, proprio al fine di beneficiare dell'esenzione in oggetto ha adottato un regolamento in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto
200/2012, nonché anche l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Ente ricorrente assolvono tutte le prescrizioni indicate nella predetta norma. Per completezza si deve precisare che in ordine alla conformità dello Statuto, e del regolamento alla normativa che dà accesso all'esenzione del tributo, come sopra illustrato, la questione era già inserita nel ricorso e posta all'attenzione della Corte di Giustizia Tributaria, ma per una mera svista non erano stato prodotti i richiamati documenti, e pertanto per sopperire alla pregressa dimenticanza, si depositano allegata alla presente: Statuto dell'Ente (doc. all. 7); Regolamento che recepisce le prescrizioni indicate nell'art. 3 del decreto 200/2012(doc. all. 8).
In conclusione si deve evidenziare che la stessa C.G.T. afferma che la produzione documentale è avvenuta, però a Suo giudizio non è completa e/i in ritardo. Ebbene è evidente che trattasi di una valutazione soggettiva della C.G.T. e non oggettiva e dunque come tale può essere superata da Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II grado, rivalutando la vicenda alla luce di quanto illustrato.”
Ciò premesso, osserva il Collegio che la suddetta censura non è idonea a modificare la decisione, in quanto, come correttamente evidenziato dal primo giudice, il diritto all'esenzione dell'imposta invocato dall'appellante presuppone la sussistenza, oltre che di un elemento soggettivo, costituito dalla natura dell'ente, anche di un elemento oggettivo, relativo all'attività esercitata, con specifico riguardo alle modalità di esercizio della stessa, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati nella sentenza impugnata.
In altre parole, tale prova deve essere offerta in concreto e non può consistere in mere presunzioni basate sulla natura dell'ente.
E' quindi evidente che la documentazione depositata in questo grado del giudizio, consistente nello statuto e nel regolamento sono idonee a provare l'elemento soggettivo di natura non commerciale dell'ente, ma dalla suddetta documentazione nulla può evincersi in merito alle concrete modalità dell'attività esercitata dall'ente, ed in particolare se tali modalità siano o meno compatibili con la natura non commerciale dell'ente.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante rileva che, in ogni caso, la natura non commerciale dell'attività didattica emerge inconfutabilmente dalla ulteriore documentazione integrativa depositata in questo grado del giudizio: bilancio dell'Ente da cui risulterebbe evidente la mancanza di lucro, alla luce della pesante perdita di esercizio, pari a quasi
150.000,00 euro, TABELLA MIUR del costo medio di ciascun alunno , Visura CCIAA Roma , Certificato Prefettura di Roma.
Con riguardo ai singoli immobili, osserva poi l'appellante: immobile censito al fg. 414 PART.
Indirizzo_1104 SUB 104 – CAT. B/1 , sito in , adibito ad attività didattica;
dal relativo bilancio di esercizio dell'anno 2016, si evidenzia che ciascun alunno ha versato in favore dell'ente una retta annua pari ad euro 850,00, a fronte di un costo medio per alunni individuato dal MIUR superiore ad euro 5.000,00. Pertanto, tale retta avrebbe natura simbolica e non di corrispettivo dell'attività educativa.
Il superiore assunto non può essere accolto.
Infatti, la suddetta produzione non è idonea ai fini dell'assolvimento dell'onere cui è tenuto l'ente contribuente. Il bilancio prodotto, redatto in via informale, privo di sottoscrizione e di rilevanza contabile, è irrilevante ai fini della decisione, oltre che per la sua inidoneità probatoria, anche e soprattutto per la considerazione che la presenza di una perdita di esercizio non è incompatibile con un'attività commerciale.
Il documento (prodotto in primo grado) in cui viene riportato che il costo medio per studente sarebbe di euro 850,00 circa, dunque inferiore al costo medio per studente stabilito dal MIUR, altro non è che una dichiarazione della stessa parte, priva di alcun valore probatorio, a maggior ragione ove si consideri che non è stato provato nemmeno il numero degli studenti iscritti per anno, al fine di accertare in che misura sussista la ripartizione del prezzo versato dagli utenti per ciascuno studente. Per quanto riguarda l'immobile censito al fg. 414 - part.105- sub 1 – cat. b/1, sito in
Indirizzo_1 , l'appellante reitera l'allegazione secondo cui sarebbe esclusivamente destinato all'abitazione principale delle Religiose e loro pertinenze, e finalizzato alla formazione spirituale dei fedeli, ossia all'esercizio del magistero e del ministero spirituale. Tuttavia, nessuna prova al riguardo è stata offerta, il cui onere incombe sul soggetto che invoca il diritto all'esenzione dall'imposta (cfr., tra le altre, Cass. n. 6711/2015).
Ne consegue che nemmeno l'immobile di pertinenza di quello di cui sopra (adibito a garage) può godere dell'esenzione.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere respinto, con condanna alle spese dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Ricorrente_1 "Ricorrente_2" e lo condanna a rifondere a Roma Capitale le spese processuali del grado, liquidate in € 2.800,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, addì 17 settembre 2025.
La Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Marinella Laudani Dott. Francesco Oddi
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI SC, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6145/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 Del B - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N.131/l 00154 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6487/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 15/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59613 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
IN FATTO ED IN DIRITTO La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 6487\23 del
6\\11\2023, depositata il 23\11\2023, rigettava il ricorso dell'istituto contribuente avverso l'avviso di accertamento specificato in epigrafe, con condanna alle spese.
L'istituto contribuente propone appello ed il Comune di Roma Capitale si costituisce per resistere al gravame. Ciò premesso, l'appello non può essere accolto.
Il giudice di prime cure rilevava che “alla luce della riforma normativa intervenuta con la L. 4 agosto 2006 n. 248 “l'esenzione disposta dal D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, art. 7 comma
1 lett.i) si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale. Con riferimento all'avverbio “esclusivamente” la
Circolare ministeriale 26 gennaio 2009, nr. 2/DF, ha chiarito che un'attività o è commerciale o non lo è, non essendo possibile individuare una terza categoria sicchè tale inciso deve essere riferito non alla natura dell'attività ma alle specifiche modalità di esercizio di tale attività” .
Alla luce delle superiori considerazioni, i primi giudici hanno ritenuto che la natura commerciale dell'ente non fosse di per sé sufficiente per il diritto all'esenzione dall'imposta.
Con il primo motivo di gravame osserva l'appellante che “l'impugnata sentenza deve essere riformata poiché basata su un'interpretazione errata della norma. La C.G.T., seguendo un interpretazione evidente[mente] severa della norma ha ritenuto non provato il fine assistenzialistico dell'Istituto ricorrente, e dunque ha escluso la possibilità di riconoscere
l'esenzione tributaria prevista dall'art. 7 comma 1 lett.i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.504. Tale decisione non può ritenersi corretta e non può essere avallata, poiché con le argomentazioni illustrate nel ricorso e con i documenti già allegati, risultava evidente che
l'attività svolta non aveva natura commerciale. All'uopo si ribadisce che l'Ente appellante è un
Ente_Religioso_1Ente Ecclesiastico riconosciuto non commerciale che esplica esclusivamente un'attività assistenziale e didattica senza scopo di lucro, come già documentato dai documenti allegati al ricorso ed in particolare dalla visura camerale. A ciò si deve aggiungere che, come illustrato nel ricorso, l'Ente ricorrente, proprio al fine di beneficiare dell'esenzione in oggetto ha adottato un regolamento in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto
200/2012, nonché anche l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Ente ricorrente assolvono tutte le prescrizioni indicate nella predetta norma. Per completezza si deve precisare che in ordine alla conformità dello Statuto, e del regolamento alla normativa che dà accesso all'esenzione del tributo, come sopra illustrato, la questione era già inserita nel ricorso e posta all'attenzione della Corte di Giustizia Tributaria, ma per una mera svista non erano stato prodotti i richiamati documenti, e pertanto per sopperire alla pregressa dimenticanza, si depositano allegata alla presente: Statuto dell'Ente (doc. all. 7); Regolamento che recepisce le prescrizioni indicate nell'art. 3 del decreto 200/2012(doc. all. 8).
In conclusione si deve evidenziare che la stessa C.G.T. afferma che la produzione documentale è avvenuta, però a Suo giudizio non è completa e/i in ritardo. Ebbene è evidente che trattasi di una valutazione soggettiva della C.G.T. e non oggettiva e dunque come tale può essere superata da Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II grado, rivalutando la vicenda alla luce di quanto illustrato.”
Ciò premesso, osserva il Collegio che la suddetta censura non è idonea a modificare la decisione, in quanto, come correttamente evidenziato dal primo giudice, il diritto all'esenzione dell'imposta invocato dall'appellante presuppone la sussistenza, oltre che di un elemento soggettivo, costituito dalla natura dell'ente, anche di un elemento oggettivo, relativo all'attività esercitata, con specifico riguardo alle modalità di esercizio della stessa, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati nella sentenza impugnata.
In altre parole, tale prova deve essere offerta in concreto e non può consistere in mere presunzioni basate sulla natura dell'ente.
E' quindi evidente che la documentazione depositata in questo grado del giudizio, consistente nello statuto e nel regolamento sono idonee a provare l'elemento soggettivo di natura non commerciale dell'ente, ma dalla suddetta documentazione nulla può evincersi in merito alle concrete modalità dell'attività esercitata dall'ente, ed in particolare se tali modalità siano o meno compatibili con la natura non commerciale dell'ente.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante rileva che, in ogni caso, la natura non commerciale dell'attività didattica emerge inconfutabilmente dalla ulteriore documentazione integrativa depositata in questo grado del giudizio: bilancio dell'Ente da cui risulterebbe evidente la mancanza di lucro, alla luce della pesante perdita di esercizio, pari a quasi
150.000,00 euro, TABELLA MIUR del costo medio di ciascun alunno , Visura CCIAA Roma , Certificato Prefettura di Roma.
Con riguardo ai singoli immobili, osserva poi l'appellante: immobile censito al fg. 414 PART.
Indirizzo_1104 SUB 104 – CAT. B/1 , sito in , adibito ad attività didattica;
dal relativo bilancio di esercizio dell'anno 2016, si evidenzia che ciascun alunno ha versato in favore dell'ente una retta annua pari ad euro 850,00, a fronte di un costo medio per alunni individuato dal MIUR superiore ad euro 5.000,00. Pertanto, tale retta avrebbe natura simbolica e non di corrispettivo dell'attività educativa.
Il superiore assunto non può essere accolto.
Infatti, la suddetta produzione non è idonea ai fini dell'assolvimento dell'onere cui è tenuto l'ente contribuente. Il bilancio prodotto, redatto in via informale, privo di sottoscrizione e di rilevanza contabile, è irrilevante ai fini della decisione, oltre che per la sua inidoneità probatoria, anche e soprattutto per la considerazione che la presenza di una perdita di esercizio non è incompatibile con un'attività commerciale.
Il documento (prodotto in primo grado) in cui viene riportato che il costo medio per studente sarebbe di euro 850,00 circa, dunque inferiore al costo medio per studente stabilito dal MIUR, altro non è che una dichiarazione della stessa parte, priva di alcun valore probatorio, a maggior ragione ove si consideri che non è stato provato nemmeno il numero degli studenti iscritti per anno, al fine di accertare in che misura sussista la ripartizione del prezzo versato dagli utenti per ciascuno studente. Per quanto riguarda l'immobile censito al fg. 414 - part.105- sub 1 – cat. b/1, sito in
Indirizzo_1 , l'appellante reitera l'allegazione secondo cui sarebbe esclusivamente destinato all'abitazione principale delle Religiose e loro pertinenze, e finalizzato alla formazione spirituale dei fedeli, ossia all'esercizio del magistero e del ministero spirituale. Tuttavia, nessuna prova al riguardo è stata offerta, il cui onere incombe sul soggetto che invoca il diritto all'esenzione dall'imposta (cfr., tra le altre, Cass. n. 6711/2015).
Ne consegue che nemmeno l'immobile di pertinenza di quello di cui sopra (adibito a garage) può godere dell'esenzione.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere respinto, con condanna alle spese dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Ricorrente_1 "Ricorrente_2" e lo condanna a rifondere a Roma Capitale le spese processuali del grado, liquidate in € 2.800,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, addì 17 settembre 2025.
La Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Marinella Laudani Dott. Francesco Oddi