TRIB
Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14451/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, cpc, e successiva istanza di sospensione, depositata in data 20 dicembre 2024, , ha chiesto, con Parte_1
provvedimento da emettersi inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nella specie costituito dal contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto in data 20 febbraio 2024, in forza del quale è stato notificato atto di precetto per il pagamento di € 14.565,31 in linea capitale, oltre IVA, per un totale complessivo di € 17.769,68, come da fattura n.22 del 15 luglio 2024, oltre interessi di mora, spese successive ed accessori di legge, emessa per il pagamento di lavorazioni effettuate.
L'opponente ha lamentato la nullità e annullabilità del contratto, deducendo che lo stesso non può essere considerato titolo esecutivo azionabile in executivis, affidando le proprie doglianze a ben 5 motivi.
In primo luogo, ha infatti lamentato di non essere mai stata messa a conoscenza che la società comodataria dell'immobile, nel quale si svolgeva l'attività dell'azienda, era stata CP_1
destinataria di uno sfratto per morosità il 28 febbraio 2024.
Ha quindi eccepito che alcuni macchinari oggetto di locazione non potevano essere oggetto di vendita né di affitto, perché non conformi alle normative vigenti.
Ha, poi, dedotto che l'azienda affittata era carente di talune autorizzazioni amministrative e delle certificazioni necessarie per poter operare, con rischio di chiusura dei locali e sanzioni da parte
Parte dell' in caso di eventuali controlli.
Ancora, ha lamentato che i dipendenti dell'azienda non avevano frequentato i necessari corsi di aggiornamento.
Pagina 1 Infine, ha dedotto di aver contribuito all'esecuzione degli stessi manufatti oggetto della fattura contestata.
Ha chiesto, pertanto, concedersi la sospensione, ricorrendo i requisiti del fumus, per quanto dedotto circa le carenze e criticità dell'azienda affittata, e del periculum , quest'ultimo conseguente alla crisi di settore delle aziende, quale quella oggetto di affitto, di accessori alta moda.
L'istanza di sospensione inaudita altera parte, è stata respinta, essendo l'azione della LA fondata su titolo esecutivo costituito da atto notarile di contratto di affitto di ramo di azienda, ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si è costituita in giudizio la resistente Liquidazione Giudiziale ed ha dedotto che il CP_2
credito azionato in executivis trae origine dal contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato con rogito notarile del 20 febbraio 2024 , con il quale essa curatela ha concesso in affitto alla società
l'azienda di proprietà, ubicata in ES Fiorentino (FI), Via Pietro Nenni n. Parte_1
12/R, e costituita da attrezzature, impianti, arredi, computers, semilavorati, contratti di lavoro dipendente, contratti di fornitura e altro, ovvero il compendio unitario caduto nella procedura
, e destinato alla fabbricazione, produzione e lavorazione industriale di minuterie CP_2 metalliche, a fronte di un canone mensile pari ad € 2.000,00 oltre Iva .
Ha evidenziato che l'atto di precetto è stato notificato per il mancato pagamento della fattura n.22 del 15 luglio 2024, di € 17.769,68, IVA compresa, emessa per richiedere il pagamento delle lavorazioni effettuate da CP_2
Ha dedotto altresì che, in sede di stipula dell'accordo ,la aveva preso atto di Parte_1
tutte le condizioni contrattuali, accettandole attraverso la sottoscrizione, e che la stipula del contratto di affitto di azienda ha rappresentato l'ultimo passaggio della procedura competitiva che la curatela ha posto in essere ai sensi di legge sotto la sorveglianza del Tribunale di Firenze, conseguendo l'autorizzazione alla stipula del contratto de quo nei termini in atti, con apposito provvedimento del Giudice Delegato in data 15 febbraio 2024.
Ha pertanto evidenziato come l'opponente sia stata immessa nella disponibilità dell'azienda affittata e nel pieno e pacifico godimento della stessa, laddove l'opponente ha lamentato che il contratto dedotto sia viziato da nullità, invocando il recesso immediato dall'accordo, laddove, precedentemente, aveva invocato la risoluzione immediata, per nullità o annullabilità dello stesso.
Ha pertanto concluso, stante la pretestuosità dei motivi d'opposizione, per il rigetto della stessa,
formulando, inoltre, domanda riconvenzionale per la declaratoria d'inadempimento al contratto di affitto di ramo d'azienda per esclusiva colpa della controparte, e per la declaratoria di legittimità della risoluzione di detto contratto contestata da essa convenuta, con condanna dell'opponente al
Pagina 2 pagamento della somma di € 175.000,00, o quella maggiore o minore somma di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per non avere mantenuto l'integrità patrimoniale dell'azienda, con condanna alle spese di lite, ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 19 marzo 2025, il procedimento cautelare è stato discusso, ed il Giudice si è riservato di provvedere.
Il ricorso è infondato e va respinto.
E' invero infondata l'eccezione di nullità del titolo, essendo indubbio che il contratto di affitto di ramo di azienda costituisce un valido titolo azionabile in executivis, in quanto concluso con atto notarile, rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla legge, quali l'accordo tra le parti, l'esatta indicazione della causa e dell'oggetto, ed il rispetto del requisito della forma.
Il contratto ( doc. 5 del fascicolo di parte opposta), è stato infatti stipulato per atto notarile del 20 febbraio 2024, Rep.n.97405, Racc.n.16398, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante di parte opponente, che, pertanto lo ha accettato in ogni sua parte.
La conoscenza della circostanza che i locali dove veniva svolta l'attività fossero condotti in comodato risulta chiaramente dalla semplice lettura del contratto.
In particolare, l'art. 5 espressamente prevede che “ … le parti danno e prendono atto che i locali dove viene svolta l'attività sono condotti in comodato oneroso come risulta da scrittura privata non autenticata sottoscritta in data 2 novembre 2023 tra la società e la società “ CP_2 CP_3
[...
… con un canone mensile di € 2.000,( cfr, doc. 5, cit.).
In modo altrettanto chiaro e pacifico risulta che la LA ha immesso l'odierna opponente nell'immediata disponibilità dell'azienda affittata.
Parte opposta agisce in base al contratto, ed in forza della fattura n.22 del 15 luglio 2024 ( doc. 6, fascicolo di parte opposta), per il pagamento di somme contrattualmente pattuite,.
D'altro canto secondo la previsione contenuta nell'art. 4 di detto contratto, intitolata “ Precisazioni
e condizioni”, nella quale si stabilisce che: “ Le parti danno atto di aver provveduto in data odierna ad eseguire una ricognizione sullo stato dei lavori in corso di esecuzione individuandone i relativi semilavorati, il cui completamento, consegna, fatturazione e incasso viene devoluto alla società affittuaria a fronte di cessione di contratto. Alla luce di quanto precede le parti hanno stabilito che il valore delle opere ad oggi eseguite da è pari ad € 13.544,75 ( CP_2
tredicimilacinquecentoquarantaquattro e settantacinque centesimi) relativamente a
[...]
e a Euro 1.20,56 ( milleventi e cinquantasei centesimi) relativamente a Controparte_4 [...]
importo che verrà addebitato con maggiorazione di IVA ordinaria da a CP_5 CP_2 [...]
e che dovrà da quest'ultima essere pagato con bonifico bancario sul conto intestato Parte_1 alla procedura entro e non oltre il giorno 15 maggio 2024 e successiva emissione di fattura”.
Pagina 3 Del pari, anche l'atto di precetto riporta: “ … che alla clausola n.4 ( precisazioni e condizioni) di detto contratto d'affitto di ramo di azienda la si obbligava a versare alla Parte_1 CP_2
[... in liquidazione giudiziale, entro il giorno 15 maggio 2024, la somma di € 145661,31, in linea capitale, oltre IVA al 22% e cioè complessivi €17.769,68, come da fattura n.22 del 15 luglio 2024”
Anche detta fattura ( doc.6, fascicolo di parte opposta) fa specifico riferimento alle pattuizioni intercorse, stante la dicitura nella descrizione del documento “ Tribunale di Firenze-Liquidazione
Giudiziale ( …) cessione di semilavorati eseguiti da relativamente a CP_2 CP_2 [...]
(euro 13.544,75) e relativamente a ( euro 1.020,56) art.4 Controparte_4 Controparte_5 contratto” .
D'altro canto, la richiesta risarcitoria dell'opponente è fondata sulla circostanza che l'odierna
M conduttrice del bene Controparte_3 CP_3 immobile nel quale si svolgeva l'attività d'azienda, nonché comodante dell'immobile stesso, aveva ricevuto lo sfratto per morosità “in data 28 febbraio 2024”, sottacendo, dunque, una circostanza che avrebbe generato la nullità del rapporto.
Al riguardo va però osservato che il bando d'asta è stato pubblicato in data 8 febbraio 2024, e che il contratto di affitto d'azienda è stato stipulato il 20 febbraio 2024, onde è del tutto evidente che in detti atti non poteva essere menzionato un fatto verificatosi successivamente, ovvero non poteva essere fatta menzione della notifica di un atto giudiziario (lo sfratto), ricevuto nella successiva data del 28 febbraio 2024; oltretutto, l'intimazione è stata ricevuta dalla conduttrice dell'immobile
[...]
e non dalla curatela, estranea al rapporto locativo. CP_3
Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di doglianza su cui si fonda l'istanza di sospensione attinente alla contestazione della conformità alle normative vigenti di taluni macchinari, oggetto di locazione e di proprietà CP_2
La parte opponente ha allegato in atti una relazione tecnica di sopralluogo effettuata da
[...]
, con sede legale in ES OR (FI), Via Giulio Pastore n.26-28, Controparte_6
dalla quale fa discendere la fondatezza della propria doglianza (doc.12, fascicolo di parte opponente).
Trattasi, tuttavia, di documento che proviene dalla stessa parte che intende avvalersene, e che, pertanto, non è idoneo a comprovare l'assunto dell'opponente.
Solo in via del tutto subordinata, pertanto, va osservato che dall'esame del citato documento, non è possibile stabilire se la società che si pretende certificatrice possieda la chiesta certificazione prevista dalla normativa vigente.
La parte opposta ha allegato in atti una visura camerale relativa a “ “ ( doc.9, CP_6
fascicolo di parte opposta) dalla quale si evince che l'attività svolta dalla stessa sia “ altra attività di
Pagina 4 consulenza in materia di sicurezza ulteriori specifiche: consulenza sulla sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni e malattie” e che essa società ha, quale oggetto sociale attività: Servizi di consulenza globale sulla sicurezza sul lavoro, sicurezza industriale e personale, prevenzione infortuni e malattie professionali”
Ebbene, dall'esame del citato documento camerale non emerge che sia in possesso di CP_6
Attestazioni SOA, e/o Certificazioni di qualità.
A ciò si aggiunga che l'art.4 del contratto, denominato “ Precisazioni e Condizioni”, appunto precisa che “ … L'azienda sopra descritta è concessa in affitto nello stato di fatto e diritto noto alla parte affittuaria in cui essa si trova e con tutto quanto la compone e quindi, a titolo esemplificativo, con attrezzature, arredi, impianti, macchinari, mobili, merci, scorte e dotazioni.
Per una migliore precisazione le parti fanno espresso riferimento all'inventario che, in copia fotostatica, si allega sotto la lettera “B”.
Dunque, all'atto della stipula del contratto, ha potuto constatare la natura, qualità e Parte_1
quantità dei beni affittati, ivi compresi quelli dei quali oggi lamenta difformità, descritti nell'inventario sub lettera B), pure regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante di essa opponente, vieppiù alla presenza del notaio rogante.
Allo stato, pertanto, anche con riferimento a siffatto motivo di opposizione non può ritenersi esistente il fumus necessario per l'accoglimento, nemmeno al livello di delibazione sommaria, richiesto nella presente fase cautelare.
Ancora, non è fondata neanche l'ulteriore doglianza formulata dalla parte opponente che ha lamentato che “ … l'azienda presentava enormi lacune in termini di formazione ed autorizzazioni amministrative all'esercizio della stessa “ ( cfr, sul punto pag. 8, atto di citazione in opposizione sub 3).
All'uopo, ha allegato una dichiarazione a firma del proprio tecnico di parte, perito Parte_3
industriale , con studio in Montale, (PT) Via Ugo Foscolo n.23/A, dalla quale si evince Tes_1 che “ … Non risulterebbero essere stati presentati agli organi competenti i titoli abilitativi relativi all'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBINETALE ai sensi del DPR n.59 del 13 marzo 2013, per emissioni in atmosfera, che rappresentano un requisito essenziale per poter esercitare l'attività aziendale” ( doc.13, fascicolo di parte opponente).
Ha inoltre allegato un documento intitolato “ AUA e AIA, senza le giuste autorizzazioni si rischiano sanzioni penali e chiusura dell'impianto” con quantificazione delle eventuali sanzioni cui potrebbe andare incontro un'azienda non a norma ( doc.13, AUA info generali e sanzioni, fascicolo di parte opponente)
Pagina 5 Tuttavia, il pericolo, allo stato paventato, non è stato effettivamente provato nel suo concretizzarsi, posto che non vi è traccia in atti di provvedimenti assunti in danno di ad iniziativa Parte_3 dell'autorità competente.
Anche la lamentata carenza di formazione specifica dei dipendenti, per mancata frequenza di corsi di aggiornamento professionale, è stata soltanto genericamente indicata, ma non provata.
Invero, nessuna delle relazioni allegate in atti da parte di può essere valutata Parte_3
utilmente a tal fine (doc. 12 e 13, fascicolo di parte opponente).
Pertanto, allo stato, non appare configurabile il requisito del fumus boni iuris, né quello del periculum in mora, né risulta provato il necessario nesso causale tra quanto eccepito circa la condotta tenuta dal Curatore di in sede contrattuale, ed il danno che CP_2 Controparte_7
l'opponente si duole di aver subito.
Né la documentazione allegata dall'opponente (doc.25, fascicolo di parte opponente) dimostra, in questa sede, nell'immediato, che la crisi del settore accessori di alta moda abbia causato, o possa causare, un danno concreto ad Parte_3
Invero, l'esame del documento citato fa riferimento ad una situazione di “allarme generale” lanciato da sull'intero territorio italiano, laddove l'opponente avrebbe dovuto dimostrare il Parte_4
danno concretamente subito da Parte_3
Quanto, infine, al dedotto contributo che avrebbe apportato nelle lavorazioni Controparte_8 effettuate da per le quali è stata emessa la fattura n.22 del 15 luglio 2024 di cui all'atto di CP_2 precetto, va osservato che, a prescindere dal fatto che l'opponente non ha provato tale circostanza, in ogni caso detto contributo non è in alcun modo correlato, al contratto di affitto di ramo di azienda, né è disciplinato nello stesso.
Al contrario, nell'art. 4 del contratto, si legge che “… Le parti danno atto di aver provveduto in data odierna ad eseguire una ricognizione sullo stato dei lavori in corso di esecuzione individuandone i relativi semilavorati, il cui completamento, consegna, fatturazione e incasso viene devoluto alla società affittuaria a fronte di cessione di contratto. Alla luce di quanto precede le parti hanno stabilito che il valore delle opere ad oggi eseguite da è pari ad € 13.544,75 ( CP_2
tredicimilacinquecentoquarantaquattro e settantacinque centesimi) relativamente a
[...]
e a Euro 1.020,56 ( milleventi e cinquantasei centesimi) relativamente a Controparte_4 [...]
importo che verrà addebitato con maggiorazione di IVA ordinaria da a CP_5 CP_2 [...]
e che dovrà da quest'ultima essere pagato con bonifico bancario sul conto intestato Parte_1
alla procedura entro e non oltre il giorno 15 maggio 2024 e successiva emissione di fattura”.
Dunque, la chiara lettera di cui all'art.4 non prevede alcun intervento, collaborazione, contributo di nell'esecuzione delle lavorazioni essendo lo stesso demandato a per di più Parte_1 CP_2
Pagina 6 senza alcuna autorizzazione da parte della LA , posto che le lavorazioni sono state effettuate da durante l'esercizio provvisorio sulle commesse e CP_2 CP_5 CP_5 Controparte_4
come risulta dalla comunicazione PEC del 9 luglio 2024 inviata dal Curatore, Dr.
[...] Per_1
alla nonché al difensore della stessa,, che di seguito si riporta: “… Tanto
[...] Parte_1
premesso, devesi invece rilevare come la non abbia ancora provveduto al Parte_1
pagamento di € 14.563,31 oltre IVA( …. ) a fronte dell'impegno assunto all'art.4 del contratto (..) e in ordine alle prestazioni rese da in esercizio provvisorio sulle commesse… ( cfr doc. 11, CP_2
fascicolo di parte opposta).
Non risulta in atti che l'opponente abbia contestato che le lavorazioni siano state effettuate durante la vigenza dell'esercizio provvisorio, né risulta che abbia provveduto al chiesto Parte_1
pagamento, neanche parziale.
Non appaiono, dunque, sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
Consegue la condanna dell'opponente alla refusione, a favore dell'opposta, delle spese della presente fase, liquidate in € 1.500, oltre rimborso 15% spese generali, iva e cap come per legge
Infine, va assegnato il termine per la riassunzione del giudizio, ad opera della parte che vi abbia interesse..
P.Q.M.
1) Rigetta l'istanza di sospensione;
2) Condanna l'opponente alla refusione, a favore dell'opposta, delle spese della presente fase, liquidate in € 1.500, oltre rimborso 15% spese generali, iva e cap come per legge;
3)Assegna termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito.
Si comunichi
Firenze, 7.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Pompei
Pagina 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, cpc, e successiva istanza di sospensione, depositata in data 20 dicembre 2024, , ha chiesto, con Parte_1
provvedimento da emettersi inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nella specie costituito dal contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto in data 20 febbraio 2024, in forza del quale è stato notificato atto di precetto per il pagamento di € 14.565,31 in linea capitale, oltre IVA, per un totale complessivo di € 17.769,68, come da fattura n.22 del 15 luglio 2024, oltre interessi di mora, spese successive ed accessori di legge, emessa per il pagamento di lavorazioni effettuate.
L'opponente ha lamentato la nullità e annullabilità del contratto, deducendo che lo stesso non può essere considerato titolo esecutivo azionabile in executivis, affidando le proprie doglianze a ben 5 motivi.
In primo luogo, ha infatti lamentato di non essere mai stata messa a conoscenza che la società comodataria dell'immobile, nel quale si svolgeva l'attività dell'azienda, era stata CP_1
destinataria di uno sfratto per morosità il 28 febbraio 2024.
Ha quindi eccepito che alcuni macchinari oggetto di locazione non potevano essere oggetto di vendita né di affitto, perché non conformi alle normative vigenti.
Ha, poi, dedotto che l'azienda affittata era carente di talune autorizzazioni amministrative e delle certificazioni necessarie per poter operare, con rischio di chiusura dei locali e sanzioni da parte
Parte dell' in caso di eventuali controlli.
Ancora, ha lamentato che i dipendenti dell'azienda non avevano frequentato i necessari corsi di aggiornamento.
Pagina 1 Infine, ha dedotto di aver contribuito all'esecuzione degli stessi manufatti oggetto della fattura contestata.
Ha chiesto, pertanto, concedersi la sospensione, ricorrendo i requisiti del fumus, per quanto dedotto circa le carenze e criticità dell'azienda affittata, e del periculum , quest'ultimo conseguente alla crisi di settore delle aziende, quale quella oggetto di affitto, di accessori alta moda.
L'istanza di sospensione inaudita altera parte, è stata respinta, essendo l'azione della LA fondata su titolo esecutivo costituito da atto notarile di contratto di affitto di ramo di azienda, ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si è costituita in giudizio la resistente Liquidazione Giudiziale ed ha dedotto che il CP_2
credito azionato in executivis trae origine dal contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato con rogito notarile del 20 febbraio 2024 , con il quale essa curatela ha concesso in affitto alla società
l'azienda di proprietà, ubicata in ES Fiorentino (FI), Via Pietro Nenni n. Parte_1
12/R, e costituita da attrezzature, impianti, arredi, computers, semilavorati, contratti di lavoro dipendente, contratti di fornitura e altro, ovvero il compendio unitario caduto nella procedura
, e destinato alla fabbricazione, produzione e lavorazione industriale di minuterie CP_2 metalliche, a fronte di un canone mensile pari ad € 2.000,00 oltre Iva .
Ha evidenziato che l'atto di precetto è stato notificato per il mancato pagamento della fattura n.22 del 15 luglio 2024, di € 17.769,68, IVA compresa, emessa per richiedere il pagamento delle lavorazioni effettuate da CP_2
Ha dedotto altresì che, in sede di stipula dell'accordo ,la aveva preso atto di Parte_1
tutte le condizioni contrattuali, accettandole attraverso la sottoscrizione, e che la stipula del contratto di affitto di azienda ha rappresentato l'ultimo passaggio della procedura competitiva che la curatela ha posto in essere ai sensi di legge sotto la sorveglianza del Tribunale di Firenze, conseguendo l'autorizzazione alla stipula del contratto de quo nei termini in atti, con apposito provvedimento del Giudice Delegato in data 15 febbraio 2024.
Ha pertanto evidenziato come l'opponente sia stata immessa nella disponibilità dell'azienda affittata e nel pieno e pacifico godimento della stessa, laddove l'opponente ha lamentato che il contratto dedotto sia viziato da nullità, invocando il recesso immediato dall'accordo, laddove, precedentemente, aveva invocato la risoluzione immediata, per nullità o annullabilità dello stesso.
Ha pertanto concluso, stante la pretestuosità dei motivi d'opposizione, per il rigetto della stessa,
formulando, inoltre, domanda riconvenzionale per la declaratoria d'inadempimento al contratto di affitto di ramo d'azienda per esclusiva colpa della controparte, e per la declaratoria di legittimità della risoluzione di detto contratto contestata da essa convenuta, con condanna dell'opponente al
Pagina 2 pagamento della somma di € 175.000,00, o quella maggiore o minore somma di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per non avere mantenuto l'integrità patrimoniale dell'azienda, con condanna alle spese di lite, ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 19 marzo 2025, il procedimento cautelare è stato discusso, ed il Giudice si è riservato di provvedere.
Il ricorso è infondato e va respinto.
E' invero infondata l'eccezione di nullità del titolo, essendo indubbio che il contratto di affitto di ramo di azienda costituisce un valido titolo azionabile in executivis, in quanto concluso con atto notarile, rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla legge, quali l'accordo tra le parti, l'esatta indicazione della causa e dell'oggetto, ed il rispetto del requisito della forma.
Il contratto ( doc. 5 del fascicolo di parte opposta), è stato infatti stipulato per atto notarile del 20 febbraio 2024, Rep.n.97405, Racc.n.16398, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante di parte opponente, che, pertanto lo ha accettato in ogni sua parte.
La conoscenza della circostanza che i locali dove veniva svolta l'attività fossero condotti in comodato risulta chiaramente dalla semplice lettura del contratto.
In particolare, l'art. 5 espressamente prevede che “ … le parti danno e prendono atto che i locali dove viene svolta l'attività sono condotti in comodato oneroso come risulta da scrittura privata non autenticata sottoscritta in data 2 novembre 2023 tra la società e la società “ CP_2 CP_3
[...
… con un canone mensile di € 2.000,( cfr, doc. 5, cit.).
In modo altrettanto chiaro e pacifico risulta che la LA ha immesso l'odierna opponente nell'immediata disponibilità dell'azienda affittata.
Parte opposta agisce in base al contratto, ed in forza della fattura n.22 del 15 luglio 2024 ( doc. 6, fascicolo di parte opposta), per il pagamento di somme contrattualmente pattuite,.
D'altro canto secondo la previsione contenuta nell'art. 4 di detto contratto, intitolata “ Precisazioni
e condizioni”, nella quale si stabilisce che: “ Le parti danno atto di aver provveduto in data odierna ad eseguire una ricognizione sullo stato dei lavori in corso di esecuzione individuandone i relativi semilavorati, il cui completamento, consegna, fatturazione e incasso viene devoluto alla società affittuaria a fronte di cessione di contratto. Alla luce di quanto precede le parti hanno stabilito che il valore delle opere ad oggi eseguite da è pari ad € 13.544,75 ( CP_2
tredicimilacinquecentoquarantaquattro e settantacinque centesimi) relativamente a
[...]
e a Euro 1.20,56 ( milleventi e cinquantasei centesimi) relativamente a Controparte_4 [...]
importo che verrà addebitato con maggiorazione di IVA ordinaria da a CP_5 CP_2 [...]
e che dovrà da quest'ultima essere pagato con bonifico bancario sul conto intestato Parte_1 alla procedura entro e non oltre il giorno 15 maggio 2024 e successiva emissione di fattura”.
Pagina 3 Del pari, anche l'atto di precetto riporta: “ … che alla clausola n.4 ( precisazioni e condizioni) di detto contratto d'affitto di ramo di azienda la si obbligava a versare alla Parte_1 CP_2
[... in liquidazione giudiziale, entro il giorno 15 maggio 2024, la somma di € 145661,31, in linea capitale, oltre IVA al 22% e cioè complessivi €17.769,68, come da fattura n.22 del 15 luglio 2024”
Anche detta fattura ( doc.6, fascicolo di parte opposta) fa specifico riferimento alle pattuizioni intercorse, stante la dicitura nella descrizione del documento “ Tribunale di Firenze-Liquidazione
Giudiziale ( …) cessione di semilavorati eseguiti da relativamente a CP_2 CP_2 [...]
(euro 13.544,75) e relativamente a ( euro 1.020,56) art.4 Controparte_4 Controparte_5 contratto” .
D'altro canto, la richiesta risarcitoria dell'opponente è fondata sulla circostanza che l'odierna
M conduttrice del bene Controparte_3 CP_3 immobile nel quale si svolgeva l'attività d'azienda, nonché comodante dell'immobile stesso, aveva ricevuto lo sfratto per morosità “in data 28 febbraio 2024”, sottacendo, dunque, una circostanza che avrebbe generato la nullità del rapporto.
Al riguardo va però osservato che il bando d'asta è stato pubblicato in data 8 febbraio 2024, e che il contratto di affitto d'azienda è stato stipulato il 20 febbraio 2024, onde è del tutto evidente che in detti atti non poteva essere menzionato un fatto verificatosi successivamente, ovvero non poteva essere fatta menzione della notifica di un atto giudiziario (lo sfratto), ricevuto nella successiva data del 28 febbraio 2024; oltretutto, l'intimazione è stata ricevuta dalla conduttrice dell'immobile
[...]
e non dalla curatela, estranea al rapporto locativo. CP_3
Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di doglianza su cui si fonda l'istanza di sospensione attinente alla contestazione della conformità alle normative vigenti di taluni macchinari, oggetto di locazione e di proprietà CP_2
La parte opponente ha allegato in atti una relazione tecnica di sopralluogo effettuata da
[...]
, con sede legale in ES OR (FI), Via Giulio Pastore n.26-28, Controparte_6
dalla quale fa discendere la fondatezza della propria doglianza (doc.12, fascicolo di parte opponente).
Trattasi, tuttavia, di documento che proviene dalla stessa parte che intende avvalersene, e che, pertanto, non è idoneo a comprovare l'assunto dell'opponente.
Solo in via del tutto subordinata, pertanto, va osservato che dall'esame del citato documento, non è possibile stabilire se la società che si pretende certificatrice possieda la chiesta certificazione prevista dalla normativa vigente.
La parte opposta ha allegato in atti una visura camerale relativa a “ “ ( doc.9, CP_6
fascicolo di parte opposta) dalla quale si evince che l'attività svolta dalla stessa sia “ altra attività di
Pagina 4 consulenza in materia di sicurezza ulteriori specifiche: consulenza sulla sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni e malattie” e che essa società ha, quale oggetto sociale attività: Servizi di consulenza globale sulla sicurezza sul lavoro, sicurezza industriale e personale, prevenzione infortuni e malattie professionali”
Ebbene, dall'esame del citato documento camerale non emerge che sia in possesso di CP_6
Attestazioni SOA, e/o Certificazioni di qualità.
A ciò si aggiunga che l'art.4 del contratto, denominato “ Precisazioni e Condizioni”, appunto precisa che “ … L'azienda sopra descritta è concessa in affitto nello stato di fatto e diritto noto alla parte affittuaria in cui essa si trova e con tutto quanto la compone e quindi, a titolo esemplificativo, con attrezzature, arredi, impianti, macchinari, mobili, merci, scorte e dotazioni.
Per una migliore precisazione le parti fanno espresso riferimento all'inventario che, in copia fotostatica, si allega sotto la lettera “B”.
Dunque, all'atto della stipula del contratto, ha potuto constatare la natura, qualità e Parte_1
quantità dei beni affittati, ivi compresi quelli dei quali oggi lamenta difformità, descritti nell'inventario sub lettera B), pure regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante di essa opponente, vieppiù alla presenza del notaio rogante.
Allo stato, pertanto, anche con riferimento a siffatto motivo di opposizione non può ritenersi esistente il fumus necessario per l'accoglimento, nemmeno al livello di delibazione sommaria, richiesto nella presente fase cautelare.
Ancora, non è fondata neanche l'ulteriore doglianza formulata dalla parte opponente che ha lamentato che “ … l'azienda presentava enormi lacune in termini di formazione ed autorizzazioni amministrative all'esercizio della stessa “ ( cfr, sul punto pag. 8, atto di citazione in opposizione sub 3).
All'uopo, ha allegato una dichiarazione a firma del proprio tecnico di parte, perito Parte_3
industriale , con studio in Montale, (PT) Via Ugo Foscolo n.23/A, dalla quale si evince Tes_1 che “ … Non risulterebbero essere stati presentati agli organi competenti i titoli abilitativi relativi all'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBINETALE ai sensi del DPR n.59 del 13 marzo 2013, per emissioni in atmosfera, che rappresentano un requisito essenziale per poter esercitare l'attività aziendale” ( doc.13, fascicolo di parte opponente).
Ha inoltre allegato un documento intitolato “ AUA e AIA, senza le giuste autorizzazioni si rischiano sanzioni penali e chiusura dell'impianto” con quantificazione delle eventuali sanzioni cui potrebbe andare incontro un'azienda non a norma ( doc.13, AUA info generali e sanzioni, fascicolo di parte opponente)
Pagina 5 Tuttavia, il pericolo, allo stato paventato, non è stato effettivamente provato nel suo concretizzarsi, posto che non vi è traccia in atti di provvedimenti assunti in danno di ad iniziativa Parte_3 dell'autorità competente.
Anche la lamentata carenza di formazione specifica dei dipendenti, per mancata frequenza di corsi di aggiornamento professionale, è stata soltanto genericamente indicata, ma non provata.
Invero, nessuna delle relazioni allegate in atti da parte di può essere valutata Parte_3
utilmente a tal fine (doc. 12 e 13, fascicolo di parte opponente).
Pertanto, allo stato, non appare configurabile il requisito del fumus boni iuris, né quello del periculum in mora, né risulta provato il necessario nesso causale tra quanto eccepito circa la condotta tenuta dal Curatore di in sede contrattuale, ed il danno che CP_2 Controparte_7
l'opponente si duole di aver subito.
Né la documentazione allegata dall'opponente (doc.25, fascicolo di parte opponente) dimostra, in questa sede, nell'immediato, che la crisi del settore accessori di alta moda abbia causato, o possa causare, un danno concreto ad Parte_3
Invero, l'esame del documento citato fa riferimento ad una situazione di “allarme generale” lanciato da sull'intero territorio italiano, laddove l'opponente avrebbe dovuto dimostrare il Parte_4
danno concretamente subito da Parte_3
Quanto, infine, al dedotto contributo che avrebbe apportato nelle lavorazioni Controparte_8 effettuate da per le quali è stata emessa la fattura n.22 del 15 luglio 2024 di cui all'atto di CP_2 precetto, va osservato che, a prescindere dal fatto che l'opponente non ha provato tale circostanza, in ogni caso detto contributo non è in alcun modo correlato, al contratto di affitto di ramo di azienda, né è disciplinato nello stesso.
Al contrario, nell'art. 4 del contratto, si legge che “… Le parti danno atto di aver provveduto in data odierna ad eseguire una ricognizione sullo stato dei lavori in corso di esecuzione individuandone i relativi semilavorati, il cui completamento, consegna, fatturazione e incasso viene devoluto alla società affittuaria a fronte di cessione di contratto. Alla luce di quanto precede le parti hanno stabilito che il valore delle opere ad oggi eseguite da è pari ad € 13.544,75 ( CP_2
tredicimilacinquecentoquarantaquattro e settantacinque centesimi) relativamente a
[...]
e a Euro 1.020,56 ( milleventi e cinquantasei centesimi) relativamente a Controparte_4 [...]
importo che verrà addebitato con maggiorazione di IVA ordinaria da a CP_5 CP_2 [...]
e che dovrà da quest'ultima essere pagato con bonifico bancario sul conto intestato Parte_1
alla procedura entro e non oltre il giorno 15 maggio 2024 e successiva emissione di fattura”.
Dunque, la chiara lettera di cui all'art.4 non prevede alcun intervento, collaborazione, contributo di nell'esecuzione delle lavorazioni essendo lo stesso demandato a per di più Parte_1 CP_2
Pagina 6 senza alcuna autorizzazione da parte della LA , posto che le lavorazioni sono state effettuate da durante l'esercizio provvisorio sulle commesse e CP_2 CP_5 CP_5 Controparte_4
come risulta dalla comunicazione PEC del 9 luglio 2024 inviata dal Curatore, Dr.
[...] Per_1
alla nonché al difensore della stessa,, che di seguito si riporta: “… Tanto
[...] Parte_1
premesso, devesi invece rilevare come la non abbia ancora provveduto al Parte_1
pagamento di € 14.563,31 oltre IVA( …. ) a fronte dell'impegno assunto all'art.4 del contratto (..) e in ordine alle prestazioni rese da in esercizio provvisorio sulle commesse… ( cfr doc. 11, CP_2
fascicolo di parte opposta).
Non risulta in atti che l'opponente abbia contestato che le lavorazioni siano state effettuate durante la vigenza dell'esercizio provvisorio, né risulta che abbia provveduto al chiesto Parte_1
pagamento, neanche parziale.
Non appaiono, dunque, sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
Consegue la condanna dell'opponente alla refusione, a favore dell'opposta, delle spese della presente fase, liquidate in € 1.500, oltre rimborso 15% spese generali, iva e cap come per legge
Infine, va assegnato il termine per la riassunzione del giudizio, ad opera della parte che vi abbia interesse..
P.Q.M.
1) Rigetta l'istanza di sospensione;
2) Condanna l'opponente alla refusione, a favore dell'opposta, delle spese della presente fase, liquidate in € 1.500, oltre rimborso 15% spese generali, iva e cap come per legge;
3)Assegna termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito.
Si comunichi
Firenze, 7.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Pompei
Pagina 7