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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/03/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12
MARZO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 874/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
, e - PA Parte_2 Parte_3
EREDI del sig. Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. FILOMENA D'ADDARIO
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.2.2021 i ricorrenti in epigrafe indicati, in qualità di eredi legittimi del sig. , deceduto in data 8.10.2017, hanno chiesto al Parte_2
Giudice del Lavoro di Taranto di ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia contratta dal de cuius, ossia tumore transizionale di basso grado papillare, ca vescicale e, per l'effetto, dichiarare il diritto del de cuius, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattia professionale e, conseguentemente, condannare l' al pagamento in loro favore, CP_1 nella spiegata qualità di eredi, dei relativi ratei maturati fino al decesso nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Deducevano che l' aveva riconosciuto l'esposizione ultradecennale del ricorrente CP_1 all'amianto, e che, il de cuius, in data 6.9.2016, aveva proposto domanda amministrativa per il riconoscimento della suddetta malattia, con esito negativo. A seguito del decesso del sig. , i ricorrenti proponevano reclamo avverso il Parte_2 provvedimento di diniego, ma senza esito.
Con ulteriore ricorso del 7.4.2021, avente n.rg. 2776/2021, la sig.ra PA
, coniuge del de cuius, ha chiesto altresì di voler dichiarare il diritto alla
[...] costituzione della rendita ai superstiti di cui all'art. 85, co. 1 del DPR 1124/65, nonché dell'assegno funerario una tantum previsto dal co. 3 del medesimo articolo
85, con condanna alla corresponsione delle relative somme maturate e maturande, oltre interessi.
Esponeva che il de cuius era deceduto per effetto della malattia denunciata, ossia ca polmonare, asseritamente contratta a causa della continua esposizione a sostante nocive, tra cui l'amianto, presenti all'interno dello stabilimento siderurgico ex ILVA s.p.a. di Taranto, presso cui aveva svolto attività lavorativa, dal 1974 al 2001.
Si costituiva l' il quale contestava i fatti riportati, evidenziando l'assenza di nesso CP_1 eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia, chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 18.4.2023, l'odierna causa è stata riunita al procedimento avente n.rg.
2776/2021, considerata l'evidente connessione soggettiva e oggettiva.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Le domande sono fondate e, conseguentemente, devono essere accolte.
Innanzitutto, è il caso di precisare che, nel caso di riunione di procedimenti, le prove raccolte in uno dei giudizi riuniti sono automaticamente utilizzabili nell'altro (o negli altri), essendo sufficiente, affinché il giudice possa esaminarle e trarne elementi per il suo convincimento, che esse siano state legittimamente raccolte in contraddittorio e discusse fra le parti (cfr. CASS. SEZ. I, 29 NOVEMBRE 2001 N° 15189; in generale, sulla possibilità che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, possa formare il proprio convincimento anche in base a prove raccolte in un altro giudizio, tra le stesse o tra altre parti, si vedano ex plurimis CASS. SEZ. I, 10 OTTOBRE 2018 N° 25067 e CASS.
SEZ. II, 13 AGOSTO 2018 N° 20719 e CASS. SEZ. III, 19 LUGLIO 2019 N° 19521).
Ebbene, l'elaborato peritale del dott. ha consentito di appurare che le Per_1 patologie contratte e denunciate dal de cuius, entrambe tabellate, siano da considerarsi di origine professionale.
Relativamente al carcinoma vescicale, Il CTU riferisce infatti che la tabella IARC,
“sicuramente la più accreditata tra le autorevoli fonti scientifiche di ricerca sul nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia, segnala come fattori eziologici di cancro alla vescica i settori lavorativi per la produzione del coKe e dell'alluminio e l'esposizione alla pece di catrame di carbone e catrame di carbone”, tutti agenti chimici al quale il sig.
è stato quotidianamente esposto per un lungo periodo di tempo. Parte_2
Le mansioni svolte dal de cuius hanno infatti comportato l'esposizione a fumi, prodotti di fusione del ferro e dell'acciaio e ad inalazioni di polveri minerali di vario tipo - come d'altronde emerge anche dalla prova testimoniale svolta, che ha confermato anche le mansioni a cui era addetto il de cuius - presso ambienti privi di idonei ed efficaci strumenti di protezione individuale e di adeguati impianti di depurazioni.
Alla luce di quanto innanzi, il CTU ha quantificato il danno biologico relativo al carcinoma vescicale, plurirecidivato, nella misura massima riconosciuta del 16% (sedici percento) determinata dalla tabella della menomazione, in applicazione del codice n.132, a far data dalla domanda amministrativa.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta.
La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia. Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n°
38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del de cuius a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nelle misure e con le decorrenze suddette, di talché l' CP_1 deve essere condannato al pagamento - in favore degli eredi costituiti, nella spiegata qualità e nei limiti delle rispettive quote ereditarie - dei relativi ratei maturati sino alla data del decesso, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Deve altresì considerarsi che, l'espletata consulenza ha consentito di appurare che il de cuius, è deceduto per le complicanze derivante dal carcinoma polmonare.
Invero, l'art. 85 del DPR n° 1124/65 stabilisce che in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale aventi come conseguenza il decesso del lavoratore spetti a favore dei superstiti sia una rendita commisurata all'ammontare della retribuzione sia un assegno c.d. “una tantum” per le spese funerarie: ovviamente presupposto fondamentale per riconoscere la spettanza delle sopra indicate prestazioni è la sussistenza di un infortunio o di una malattia aventi natura professionale, ossia l'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso e l'attività lavorativa svolta dal soggetto assicurato ed in particolare, nel caso di specie, tra la patologia contratta e le sostanze tossiche cui il lavoratore è stato nel tempo esposto.
Orbene, se la prova della natura professionale della malattia è agevole per quel che concerne le c.d. malattie tabellate, ossia quelle patologie per le quali il legislatore ha previsto specificamente una eziologia professionale in presenza dello svolgimento di determinate attività o dell'esposizione a talune sostanze, sicché il lavoratore o i suoi eredi possono contare su una presunzione legale di esposizione a rischio che rende molto più semplice la prova del nesso causale, molto più complesso è dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico per le malattie non tabellate.
Ha affermato la SUPREMA CORTE che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità”
(CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 21 GIUGNO 2006 N. 14308). Il discrimen, pertanto, ormai pacificamente indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità, per ritenere sussistente o meno l'esposizione al rischio come causa della malattia non tabellata, è dato dalla sussistenza di una elevata probabilità e non di una mera possibilità di collegamento causalmente efficiente tra patologia ed esposizione a sostanze morbigene
(ex plurimis, si vedano CASS. CIV. 12909/00; CASS. CIV. 10004/01; CASS. CIV. 5352/02;
CASS. CIV. 15448/03; CASS. CIV. 4293/03; CIV. 9634/04; CASS. CIV. 11628/04; CP_2
CASS. CIV. 4520/06).
In particolare ha statuito la SUPREMA CORTE che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale appunto il tumore, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 MAGGIO 2004, N. 9634).
Ed ancora, di recente, che "in tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre
e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio" (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 26
GIUGNO 2009, N. 15080; in termini si veda anche CASS. LAV. 13 LUGLIO 2011 N° 15400).
Chiarito dunque il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale occorre collocare il caso di specie, è necessario valutare se possa dirsi sussistente un nesso eziologico tra la patologia – tabellata in quanto inclusa nella tabella aggiornata delle malattie professionali con riferimento alle lavorazioni che espongono ai vari agenti chimici (Lista 1 gruppo 6 tumori professionali) - che ha determinato la morte del lavoratore e le mansioni cui è stato adibito nel corso della sua attività lavorativa, facendo applicazione dei principi sopra enunciati e che questo Giudice ritiene di dover pienamente condividere.
Orbene, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che, anche per il carcinoma polmonare “è coerente considerare che con elevata probabilità, su un terreno geneticamente predisposto, i fattori di rischio presenti in ambiente lavorativo in efficiente sinergia eziopatogenetica ovvero concausale abbiano determinato
l'insorgenza della malattia denunciata, a cui è giustificato attribuire le caratteristiche di malattia professionale”.
Emerge, dunque, con significativa probabilità un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, la quale attraverso le successioni morbose documentate (emorragia cerebrale e metastasi cerebrali) mediante efficiente meccanismo concausale, ha determinato il decesso del . Parte_2
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE
2009 N° 10123).
Di conseguenza, deve ritenere accertato l'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso e l'attività lavorativa svolta dal soggetto assicurato ed in particolare, nel caso di specie, tra la patologia contratta e le sostanze tossiche cui il lavoratore è stato nel tempo esposto (cfr. art. 3, co. 2, DPR 1124/65).
Pertanto, deve riconoscersi con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 85 comma 1, n. 1) e n. 2) DPR n° 1124/65 (ossia fino ad eventuale nuovo matrimonio del coniuge o fino ai ventuno anni di età per il figlio studente di scuola media o professionale e fino ai ventisei anni per il figlio studente universitario), il diritto dei superstiti (e, nel caso di specie, della ricorrente ex-coniuge) alla rendita, nonché all'assegno funerario "una tantum" di cui al comma 3 del medesimo articolo, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso (cfr. art. 105, comma 2, T.U.), oltre accessori come per legge.
L' deve dunque essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e CP_1 maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, dal dovuto al soddisfo.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri
, e così provvede: PA Parte_2 Parte_4
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' alla liquidazione, in CP_1 favore del coniuge superstite del defunto , della Parte_2 rendita di cui all'art. 85, co. 1, num. 1), DPR 1124/65 nei limiti e nelle misure di legge, con decorrenza dalla data del decesso, nonché
l'assegno “una tantum” di cui al co. 3 del predetto articolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge;
2. dichiarato il diritto dell'originaria parte istante in sede amministrativa a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a)
e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 16 (sedici)%, con decorrenza dalla domanda amministrativa fino all'exitus, condanna l' al pagamento – in favore CP_1 degli eredi costituiti, nella spiegata qualità e nei limiti delle rispettive quote ereditarie - dei relativi ratei maturati, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente alla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
3. condanna altresì l' al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese CP_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 6.200,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dell'avv.
D'ADDARIO FILOMENA dichiaratasi distrattaria;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 19 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12
MARZO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 874/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
, e - PA Parte_2 Parte_3
EREDI del sig. Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. FILOMENA D'ADDARIO
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.2.2021 i ricorrenti in epigrafe indicati, in qualità di eredi legittimi del sig. , deceduto in data 8.10.2017, hanno chiesto al Parte_2
Giudice del Lavoro di Taranto di ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia contratta dal de cuius, ossia tumore transizionale di basso grado papillare, ca vescicale e, per l'effetto, dichiarare il diritto del de cuius, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattia professionale e, conseguentemente, condannare l' al pagamento in loro favore, CP_1 nella spiegata qualità di eredi, dei relativi ratei maturati fino al decesso nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Deducevano che l' aveva riconosciuto l'esposizione ultradecennale del ricorrente CP_1 all'amianto, e che, il de cuius, in data 6.9.2016, aveva proposto domanda amministrativa per il riconoscimento della suddetta malattia, con esito negativo. A seguito del decesso del sig. , i ricorrenti proponevano reclamo avverso il Parte_2 provvedimento di diniego, ma senza esito.
Con ulteriore ricorso del 7.4.2021, avente n.rg. 2776/2021, la sig.ra PA
, coniuge del de cuius, ha chiesto altresì di voler dichiarare il diritto alla
[...] costituzione della rendita ai superstiti di cui all'art. 85, co. 1 del DPR 1124/65, nonché dell'assegno funerario una tantum previsto dal co. 3 del medesimo articolo
85, con condanna alla corresponsione delle relative somme maturate e maturande, oltre interessi.
Esponeva che il de cuius era deceduto per effetto della malattia denunciata, ossia ca polmonare, asseritamente contratta a causa della continua esposizione a sostante nocive, tra cui l'amianto, presenti all'interno dello stabilimento siderurgico ex ILVA s.p.a. di Taranto, presso cui aveva svolto attività lavorativa, dal 1974 al 2001.
Si costituiva l' il quale contestava i fatti riportati, evidenziando l'assenza di nesso CP_1 eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia, chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 18.4.2023, l'odierna causa è stata riunita al procedimento avente n.rg.
2776/2021, considerata l'evidente connessione soggettiva e oggettiva.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Le domande sono fondate e, conseguentemente, devono essere accolte.
Innanzitutto, è il caso di precisare che, nel caso di riunione di procedimenti, le prove raccolte in uno dei giudizi riuniti sono automaticamente utilizzabili nell'altro (o negli altri), essendo sufficiente, affinché il giudice possa esaminarle e trarne elementi per il suo convincimento, che esse siano state legittimamente raccolte in contraddittorio e discusse fra le parti (cfr. CASS. SEZ. I, 29 NOVEMBRE 2001 N° 15189; in generale, sulla possibilità che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, possa formare il proprio convincimento anche in base a prove raccolte in un altro giudizio, tra le stesse o tra altre parti, si vedano ex plurimis CASS. SEZ. I, 10 OTTOBRE 2018 N° 25067 e CASS.
SEZ. II, 13 AGOSTO 2018 N° 20719 e CASS. SEZ. III, 19 LUGLIO 2019 N° 19521).
Ebbene, l'elaborato peritale del dott. ha consentito di appurare che le Per_1 patologie contratte e denunciate dal de cuius, entrambe tabellate, siano da considerarsi di origine professionale.
Relativamente al carcinoma vescicale, Il CTU riferisce infatti che la tabella IARC,
“sicuramente la più accreditata tra le autorevoli fonti scientifiche di ricerca sul nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia, segnala come fattori eziologici di cancro alla vescica i settori lavorativi per la produzione del coKe e dell'alluminio e l'esposizione alla pece di catrame di carbone e catrame di carbone”, tutti agenti chimici al quale il sig.
è stato quotidianamente esposto per un lungo periodo di tempo. Parte_2
Le mansioni svolte dal de cuius hanno infatti comportato l'esposizione a fumi, prodotti di fusione del ferro e dell'acciaio e ad inalazioni di polveri minerali di vario tipo - come d'altronde emerge anche dalla prova testimoniale svolta, che ha confermato anche le mansioni a cui era addetto il de cuius - presso ambienti privi di idonei ed efficaci strumenti di protezione individuale e di adeguati impianti di depurazioni.
Alla luce di quanto innanzi, il CTU ha quantificato il danno biologico relativo al carcinoma vescicale, plurirecidivato, nella misura massima riconosciuta del 16% (sedici percento) determinata dalla tabella della menomazione, in applicazione del codice n.132, a far data dalla domanda amministrativa.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta.
La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia. Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n°
38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del de cuius a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nelle misure e con le decorrenze suddette, di talché l' CP_1 deve essere condannato al pagamento - in favore degli eredi costituiti, nella spiegata qualità e nei limiti delle rispettive quote ereditarie - dei relativi ratei maturati sino alla data del decesso, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Deve altresì considerarsi che, l'espletata consulenza ha consentito di appurare che il de cuius, è deceduto per le complicanze derivante dal carcinoma polmonare.
Invero, l'art. 85 del DPR n° 1124/65 stabilisce che in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale aventi come conseguenza il decesso del lavoratore spetti a favore dei superstiti sia una rendita commisurata all'ammontare della retribuzione sia un assegno c.d. “una tantum” per le spese funerarie: ovviamente presupposto fondamentale per riconoscere la spettanza delle sopra indicate prestazioni è la sussistenza di un infortunio o di una malattia aventi natura professionale, ossia l'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso e l'attività lavorativa svolta dal soggetto assicurato ed in particolare, nel caso di specie, tra la patologia contratta e le sostanze tossiche cui il lavoratore è stato nel tempo esposto.
Orbene, se la prova della natura professionale della malattia è agevole per quel che concerne le c.d. malattie tabellate, ossia quelle patologie per le quali il legislatore ha previsto specificamente una eziologia professionale in presenza dello svolgimento di determinate attività o dell'esposizione a talune sostanze, sicché il lavoratore o i suoi eredi possono contare su una presunzione legale di esposizione a rischio che rende molto più semplice la prova del nesso causale, molto più complesso è dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico per le malattie non tabellate.
Ha affermato la SUPREMA CORTE che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità”
(CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 21 GIUGNO 2006 N. 14308). Il discrimen, pertanto, ormai pacificamente indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità, per ritenere sussistente o meno l'esposizione al rischio come causa della malattia non tabellata, è dato dalla sussistenza di una elevata probabilità e non di una mera possibilità di collegamento causalmente efficiente tra patologia ed esposizione a sostanze morbigene
(ex plurimis, si vedano CASS. CIV. 12909/00; CASS. CIV. 10004/01; CASS. CIV. 5352/02;
CASS. CIV. 15448/03; CASS. CIV. 4293/03; CIV. 9634/04; CASS. CIV. 11628/04; CP_2
CASS. CIV. 4520/06).
In particolare ha statuito la SUPREMA CORTE che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale appunto il tumore, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 MAGGIO 2004, N. 9634).
Ed ancora, di recente, che "in tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre
e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio" (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 26
GIUGNO 2009, N. 15080; in termini si veda anche CASS. LAV. 13 LUGLIO 2011 N° 15400).
Chiarito dunque il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale occorre collocare il caso di specie, è necessario valutare se possa dirsi sussistente un nesso eziologico tra la patologia – tabellata in quanto inclusa nella tabella aggiornata delle malattie professionali con riferimento alle lavorazioni che espongono ai vari agenti chimici (Lista 1 gruppo 6 tumori professionali) - che ha determinato la morte del lavoratore e le mansioni cui è stato adibito nel corso della sua attività lavorativa, facendo applicazione dei principi sopra enunciati e che questo Giudice ritiene di dover pienamente condividere.
Orbene, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che, anche per il carcinoma polmonare “è coerente considerare che con elevata probabilità, su un terreno geneticamente predisposto, i fattori di rischio presenti in ambiente lavorativo in efficiente sinergia eziopatogenetica ovvero concausale abbiano determinato
l'insorgenza della malattia denunciata, a cui è giustificato attribuire le caratteristiche di malattia professionale”.
Emerge, dunque, con significativa probabilità un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, la quale attraverso le successioni morbose documentate (emorragia cerebrale e metastasi cerebrali) mediante efficiente meccanismo concausale, ha determinato il decesso del . Parte_2
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE
2009 N° 10123).
Di conseguenza, deve ritenere accertato l'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso e l'attività lavorativa svolta dal soggetto assicurato ed in particolare, nel caso di specie, tra la patologia contratta e le sostanze tossiche cui il lavoratore è stato nel tempo esposto (cfr. art. 3, co. 2, DPR 1124/65).
Pertanto, deve riconoscersi con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 85 comma 1, n. 1) e n. 2) DPR n° 1124/65 (ossia fino ad eventuale nuovo matrimonio del coniuge o fino ai ventuno anni di età per il figlio studente di scuola media o professionale e fino ai ventisei anni per il figlio studente universitario), il diritto dei superstiti (e, nel caso di specie, della ricorrente ex-coniuge) alla rendita, nonché all'assegno funerario "una tantum" di cui al comma 3 del medesimo articolo, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso (cfr. art. 105, comma 2, T.U.), oltre accessori come per legge.
L' deve dunque essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e CP_1 maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, dal dovuto al soddisfo.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri
, e così provvede: PA Parte_2 Parte_4
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' alla liquidazione, in CP_1 favore del coniuge superstite del defunto , della Parte_2 rendita di cui all'art. 85, co. 1, num. 1), DPR 1124/65 nei limiti e nelle misure di legge, con decorrenza dalla data del decesso, nonché
l'assegno “una tantum” di cui al co. 3 del predetto articolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge;
2. dichiarato il diritto dell'originaria parte istante in sede amministrativa a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a)
e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 16 (sedici)%, con decorrenza dalla domanda amministrativa fino all'exitus, condanna l' al pagamento – in favore CP_1 degli eredi costituiti, nella spiegata qualità e nei limiti delle rispettive quote ereditarie - dei relativi ratei maturati, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente alla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
3. condanna altresì l' al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese CP_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 6.200,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dell'avv.
D'ADDARIO FILOMENA dichiaratasi distrattaria;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 19 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)