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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/06/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1274 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024,
TRA
(C.F: ), rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Federica Bodini e dall'Avv. Marco Mancini giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Mancini in Via Appia Nuova n. 96
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta allegata procura in atti, dall'Avv. Francesco Perilli presso il cui studio in Via
Trionfale n. 21 è elettivamente domiciliato. resistente
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato l'11.11.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale dal marito, con il quale Controparte_1
pagina 1 di 3 ha contratto matrimonio in Alessandra D'Egitto il 21/07/2005, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Roma (anno 2007, atto n. 00020, parte 2, serie C07), optando per il regime della comunione dei beni.
A tal fine, la ricorrente ha esposto che dalla unione coniugale non sono nati figli e che la prosecuzione della convivenza era da tempo divenuta intollerabile per causa imputabile al marito, per cui ha chiesto la pronuncia di cui all'art. 151 c.c. con addebito al marito, cosi come ha chiesto che le fosse riconosciuto il diritto a percepire dal marito un assegno di mantenimento quantificato in misura non inferiore ad €
1.500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT e a decorrere dalla domanda.
In data 24.2.2025 si è costituito il resistente non opponendosi alla pronuncia di separazione ma contestando quanto dedotto dalla moglie e chiedendo che fosse riconosciuto alla stessa un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Aprile 2025;
All'esito dell'udienza 26.3.2025, il giudice, con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. ha autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e ha determinato in euro 1100 (millecentoeuro) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della Controparte_1 moglie da corrispondere alla stessa presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT e ha rimesso la decisione al Collegio per la pronuncia sullo status richiesta da entrambe le parti.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza. La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
La causa deve proseguire sulle ulteriori domande.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 1274/2024:
- dichiara la separazione dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Alessandra D'Egitto il 21/07/2005;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma in cui l'atto risulta trascritto (anno 2007, atto n. 00020, parte 2, serie
C07); pagina 2 di 3 - rinvia alla udienza già fissata del 15 gennaio 2026 ore 13,00 davanti al giudice delegato dott.ssa Barbara
Vicario.
Spese al definitivo
Cosi deciso in Rieti, il 5 giugno 2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1274 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024,
TRA
(C.F: ), rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Federica Bodini e dall'Avv. Marco Mancini giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Mancini in Via Appia Nuova n. 96
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta allegata procura in atti, dall'Avv. Francesco Perilli presso il cui studio in Via
Trionfale n. 21 è elettivamente domiciliato. resistente
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato l'11.11.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale dal marito, con il quale Controparte_1
pagina 1 di 3 ha contratto matrimonio in Alessandra D'Egitto il 21/07/2005, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Roma (anno 2007, atto n. 00020, parte 2, serie C07), optando per il regime della comunione dei beni.
A tal fine, la ricorrente ha esposto che dalla unione coniugale non sono nati figli e che la prosecuzione della convivenza era da tempo divenuta intollerabile per causa imputabile al marito, per cui ha chiesto la pronuncia di cui all'art. 151 c.c. con addebito al marito, cosi come ha chiesto che le fosse riconosciuto il diritto a percepire dal marito un assegno di mantenimento quantificato in misura non inferiore ad €
1.500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT e a decorrere dalla domanda.
In data 24.2.2025 si è costituito il resistente non opponendosi alla pronuncia di separazione ma contestando quanto dedotto dalla moglie e chiedendo che fosse riconosciuto alla stessa un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Aprile 2025;
All'esito dell'udienza 26.3.2025, il giudice, con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. ha autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e ha determinato in euro 1100 (millecentoeuro) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della Controparte_1 moglie da corrispondere alla stessa presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT e ha rimesso la decisione al Collegio per la pronuncia sullo status richiesta da entrambe le parti.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza. La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
La causa deve proseguire sulle ulteriori domande.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 1274/2024:
- dichiara la separazione dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Alessandra D'Egitto il 21/07/2005;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma in cui l'atto risulta trascritto (anno 2007, atto n. 00020, parte 2, serie
C07); pagina 2 di 3 - rinvia alla udienza già fissata del 15 gennaio 2026 ore 13,00 davanti al giudice delegato dott.ssa Barbara
Vicario.
Spese al definitivo
Cosi deciso in Rieti, il 5 giugno 2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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