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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6271/2024 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Prima Volontaria Giurisdizione
DECRETO DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Il Giudice Tutelare, dott. Giancarla Morosi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna;
visto il ricorso avanzato da nata il Parte_1
24/04/1973, in MILANO in favore di nato in Parte_2
TERMOLI, il 25/11/1949 e residente presso la RSA Corte Cova di
Caronno Pertusella;
esaminata la documentazione prodotta;
considerato che
risulta affetto da “demenza Parte_2 senile a genesi mista con decadimento cognitivo medio/severo”; considerato che all'udienza la figlia ricorrente ha motivato il ricorso con la difficoltà nei rapporti con il fratello che contribuisce, come le sorelle, a integrare la retta della RSA dove la madre è ricoverata, ma si rifiuta di avere rapporti con le sorelle e di occuparsi della madre. Riferisce che l'amministratore di sostegno potrebbe fare da mediatore tra i figli della beneficianda, occupandosi altresì delle pratiche burocratiche della madre (isee, dichiarazione redditi) che ad oggi vengono svolte dalla figlia;
Parte_1 considerato che gli altri parenti in vita della beneficianda sono stati notiziati del ricorso e nulla hanno opposto al riguardo;
ESPONE
Dall'esame dell'amministranda condotto da questo giudice all'udienza odierna è emerso che è persona Parte_2 orientata nel tempo e nello spazio, ha risposto alle semplici domande rivoltele, mostrando di non essere a conoscenza dell'ammontare della pensione percepita e del costo della rsa.
La misura dell'Amministrazione di sostegno opera in favore di persone che per effetto di una menomazione di natura psichica o fisica si trovano nell'impossibilità anche temporanea di provvedere ai propri interessi, da intendersi come interessi sia di natura personale che patrimoniale. L'attivazione di una figura di protezione presuppone, nell'accertato riscontro di una disabilità latu sensu intesa del beneficiario, che vi siano effettivi ed attuali bisogni cui far fronte e che a tal fine non soccorra già un'idonea rete familiare, ove non sussistono conflitti ovvero dubbi sul perseguimento degli esclusivi interessi del soggetto debole da parte del contesto familiare che lo assiste, anche svolgendo talune incombenze per suo conto.
La ratio dell'istituto è di limitare il meno possibile la capacità di agire salvaguardando la piena capacità dell'individuo che possa contare su affetti familiari sicuri.
Il rispetto della vita privata e familiare rende del tutto eccezionale e strettamente limitata alle esigenze di protezione della salute e dei bisogni della persona non autosufficiente,
l'ingerenza di un'autorità pubblica. La limitazione della capacità di agire della persona va evitata tutte le volte in cui sia, nel caso concreto, superflua non solo in rapporto alle condizioni psico-fisiche della persona stessa, quanto per la presenza, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito e da autorevole dottrina, di una rete familiare attenta alle esigenze della persona accompagnata dalla disponibilità del soggetto bisognoso ad avvalersi dell'aiuto proveniente dai familiari (cfr. Trib.
Vercelli 16.10.2015, Trib. Milano 3.11.2014, Trib. Busto Arsizio,
12.10.2011; Corte d'Appello Napoli, decreto 29.03.2017).
Sulla base di una valutazione complessiva della situazione socio sanitaria dell'amministranda, alla luce dei suoi attuali bisogni, come emersi dall'istruttoria svolta, ritiene il Giudice Tutelare che pure in presenza di un'acclarata infermità dell'interessata
(cfr. documentazione medica in atti), tale da renderla un soggetto sicuramente debole, la protezione di cui ella necessita risulta attualmente assicurata in modo idoneo dalla rete familiare e sociale di riferimento costituita in particolare dalle figlie, e dalla RSA ove la stessa è ricoverata, di talchè non si ritiene necessaria la nomina, allo stato, di un amministratore di sostegno a tempo indeterminato.
Nella specifico, sotto il profilo patrimoniale, la figlia si occupa in modo diligente dell'attività di gestione delle sostanze reddituali della beneficianda la quale, priva di un ingente patrimonio, percepisce esclusivamente un reddito da pensione e l'indennità di accompagnamento che vengono attualmente amministrati dalla figlia la quale si occupa anche dello svolgimento delle incombenze burcratiche.
Sotto il profilo personale, inoltre, l'amministranda è protetta all'interno della RSA che garantisce all'interessata un supporto ed una supervisione sul versante sanitario e non risulta necessitare, ad oggi ovvero in un futuro prossimo, di cure e/o interventi particolari, salvo le cure ordinarie.
Quando si ravvisa l'esistenza di rapporti familiari e/o socio assistenziali tali da potersi considerare validi meccanismi di supporto e di assistenza del soggetto debole assimilabili di fatto alla figura di un amministratore di sostegno non occorre una necessaria formalizzazione del ruolo da parte del Giudice Tutelare con decreto;
a meno che, ma non è questa l'evenienza portata all'attenzione del Giudice, non emergano elementi tali da far ritenere opportuno un controllo del Giudice ovvero vi siano specifiche esigenze dell'interessato che le figure garanti di un sostegno di fatto non possano porre in essere se non con l'istituzionalizzazione del ruolo da parte del Tribunale.
Giova, inoltre, osservare che è da escludere la misura di protezione se ad occuparsi della persona “debole” sia un operatore professionale in forza di un contratto oneroso. E' la stessa casa di cura che deve garantire per contratto quella rete di protezione che rende del tutto superfluo l'intervento del Giudice Tutelare
(cfr. Tribunale di Milano, decreto 3.11.2014).
E' principio ormai consolidato in giurisprudenza e in dottrina che l'amministrazione di sostegno, in conformità alla lettera ed allo spirito della legge istitutiva, sia un istituto residuale che si giustifica soltanto di fronte ai bisogni che nel caso concreto non possano essere soddisfatti in altro modo, ad esempio, mediante strumenti tradizionali quali il mandato, la procura generale o, la delega sul conto corrente (cfr. Corte Appello Napoli
29.03.2017, Tribunale Napoli, 20.07.2016).
Si rileva, infine, che le motivazioni addotte dalla ricorrente all'udienza riguardo la ragione del ricorso (difficoltà nei rapporti con il fratello, ruolo da mediatore attribuito all'ads) non rappresentano, certamente, dei presupposti per l'apertura di una misura di protezione.
Alla luce delle considerazioni svolte, non si ravvisano allo stato i presupposti, come sopra delineati, per la nomina di una figura di protezione a tempo indeterminato in favore di Parte_2
P.Q.M.
TA rigetta il ricorso e dispone l'archiviazione del procedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Busto Arsizio,11/06/2025
Il Giudice Tutelare
dott. Giancarla Morosi
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Prima Volontaria Giurisdizione
DECRETO DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Il Giudice Tutelare, dott. Giancarla Morosi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna;
visto il ricorso avanzato da nata il Parte_1
24/04/1973, in MILANO in favore di nato in Parte_2
TERMOLI, il 25/11/1949 e residente presso la RSA Corte Cova di
Caronno Pertusella;
esaminata la documentazione prodotta;
considerato che
risulta affetto da “demenza Parte_2 senile a genesi mista con decadimento cognitivo medio/severo”; considerato che all'udienza la figlia ricorrente ha motivato il ricorso con la difficoltà nei rapporti con il fratello che contribuisce, come le sorelle, a integrare la retta della RSA dove la madre è ricoverata, ma si rifiuta di avere rapporti con le sorelle e di occuparsi della madre. Riferisce che l'amministratore di sostegno potrebbe fare da mediatore tra i figli della beneficianda, occupandosi altresì delle pratiche burocratiche della madre (isee, dichiarazione redditi) che ad oggi vengono svolte dalla figlia;
Parte_1 considerato che gli altri parenti in vita della beneficianda sono stati notiziati del ricorso e nulla hanno opposto al riguardo;
ESPONE
Dall'esame dell'amministranda condotto da questo giudice all'udienza odierna è emerso che è persona Parte_2 orientata nel tempo e nello spazio, ha risposto alle semplici domande rivoltele, mostrando di non essere a conoscenza dell'ammontare della pensione percepita e del costo della rsa.
La misura dell'Amministrazione di sostegno opera in favore di persone che per effetto di una menomazione di natura psichica o fisica si trovano nell'impossibilità anche temporanea di provvedere ai propri interessi, da intendersi come interessi sia di natura personale che patrimoniale. L'attivazione di una figura di protezione presuppone, nell'accertato riscontro di una disabilità latu sensu intesa del beneficiario, che vi siano effettivi ed attuali bisogni cui far fronte e che a tal fine non soccorra già un'idonea rete familiare, ove non sussistono conflitti ovvero dubbi sul perseguimento degli esclusivi interessi del soggetto debole da parte del contesto familiare che lo assiste, anche svolgendo talune incombenze per suo conto.
La ratio dell'istituto è di limitare il meno possibile la capacità di agire salvaguardando la piena capacità dell'individuo che possa contare su affetti familiari sicuri.
Il rispetto della vita privata e familiare rende del tutto eccezionale e strettamente limitata alle esigenze di protezione della salute e dei bisogni della persona non autosufficiente,
l'ingerenza di un'autorità pubblica. La limitazione della capacità di agire della persona va evitata tutte le volte in cui sia, nel caso concreto, superflua non solo in rapporto alle condizioni psico-fisiche della persona stessa, quanto per la presenza, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito e da autorevole dottrina, di una rete familiare attenta alle esigenze della persona accompagnata dalla disponibilità del soggetto bisognoso ad avvalersi dell'aiuto proveniente dai familiari (cfr. Trib.
Vercelli 16.10.2015, Trib. Milano 3.11.2014, Trib. Busto Arsizio,
12.10.2011; Corte d'Appello Napoli, decreto 29.03.2017).
Sulla base di una valutazione complessiva della situazione socio sanitaria dell'amministranda, alla luce dei suoi attuali bisogni, come emersi dall'istruttoria svolta, ritiene il Giudice Tutelare che pure in presenza di un'acclarata infermità dell'interessata
(cfr. documentazione medica in atti), tale da renderla un soggetto sicuramente debole, la protezione di cui ella necessita risulta attualmente assicurata in modo idoneo dalla rete familiare e sociale di riferimento costituita in particolare dalle figlie, e dalla RSA ove la stessa è ricoverata, di talchè non si ritiene necessaria la nomina, allo stato, di un amministratore di sostegno a tempo indeterminato.
Nella specifico, sotto il profilo patrimoniale, la figlia si occupa in modo diligente dell'attività di gestione delle sostanze reddituali della beneficianda la quale, priva di un ingente patrimonio, percepisce esclusivamente un reddito da pensione e l'indennità di accompagnamento che vengono attualmente amministrati dalla figlia la quale si occupa anche dello svolgimento delle incombenze burcratiche.
Sotto il profilo personale, inoltre, l'amministranda è protetta all'interno della RSA che garantisce all'interessata un supporto ed una supervisione sul versante sanitario e non risulta necessitare, ad oggi ovvero in un futuro prossimo, di cure e/o interventi particolari, salvo le cure ordinarie.
Quando si ravvisa l'esistenza di rapporti familiari e/o socio assistenziali tali da potersi considerare validi meccanismi di supporto e di assistenza del soggetto debole assimilabili di fatto alla figura di un amministratore di sostegno non occorre una necessaria formalizzazione del ruolo da parte del Giudice Tutelare con decreto;
a meno che, ma non è questa l'evenienza portata all'attenzione del Giudice, non emergano elementi tali da far ritenere opportuno un controllo del Giudice ovvero vi siano specifiche esigenze dell'interessato che le figure garanti di un sostegno di fatto non possano porre in essere se non con l'istituzionalizzazione del ruolo da parte del Tribunale.
Giova, inoltre, osservare che è da escludere la misura di protezione se ad occuparsi della persona “debole” sia un operatore professionale in forza di un contratto oneroso. E' la stessa casa di cura che deve garantire per contratto quella rete di protezione che rende del tutto superfluo l'intervento del Giudice Tutelare
(cfr. Tribunale di Milano, decreto 3.11.2014).
E' principio ormai consolidato in giurisprudenza e in dottrina che l'amministrazione di sostegno, in conformità alla lettera ed allo spirito della legge istitutiva, sia un istituto residuale che si giustifica soltanto di fronte ai bisogni che nel caso concreto non possano essere soddisfatti in altro modo, ad esempio, mediante strumenti tradizionali quali il mandato, la procura generale o, la delega sul conto corrente (cfr. Corte Appello Napoli
29.03.2017, Tribunale Napoli, 20.07.2016).
Si rileva, infine, che le motivazioni addotte dalla ricorrente all'udienza riguardo la ragione del ricorso (difficoltà nei rapporti con il fratello, ruolo da mediatore attribuito all'ads) non rappresentano, certamente, dei presupposti per l'apertura di una misura di protezione.
Alla luce delle considerazioni svolte, non si ravvisano allo stato i presupposti, come sopra delineati, per la nomina di una figura di protezione a tempo indeterminato in favore di Parte_2
P.Q.M.
TA rigetta il ricorso e dispone l'archiviazione del procedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Busto Arsizio,11/06/2025
Il Giudice Tutelare
dott. Giancarla Morosi