Articolo 3 della Legge 23 luglio 1949, n. 433
Articolo 2Articolo 4
Versione
26 luglio 1949
Art. 3.
I diciotto membri italiani dell'Assemblea consultiva sono eletti dalle due Camere, fra i propri componenti, a maggioranza assoluta, nella misura di nove per ciascuna.
Le stesse modalita' valgono per la elezione dei diciotto membri supplenti.
Entrata in vigore il 26 luglio 1949