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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7565 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42019/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42019/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato MANI ED MA AB (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato MANI Parte_2 P.IVA_1
ED MA AB ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_2
MERCADANTE RO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 il . Gli attori chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. e condannarla al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 07.02.2022, alle ore 13.00 circa. Gli attori allegavano che il percorrendo a bordo del veicolo PO YE, targato FZ116ME (concesso in leasing da Pt_1 parte della PO alla società di cui il era legale rappresentante) la strada Parte_2 Pt_1 comunale via San Francesco d'Assisi in , giunto in prossimità del civico n. 25, veniva travolto CP_1 dalla caduta di un albero presente al margine della carreggiata. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che, in via pregiudiziale, Controparte_1 lamentava la mancanza di legittimazione ad agire di mentre nel merito, contestata la Parte_2 dinamica del sinistro, chiedeva il rigetto della domanda proposta dagli attori. All'udienza del 21.02.2023 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Con ordinanza emessa in data 22.07.2023 il Giudice ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti. Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 16.05.2024 il Giudice disponeva C.T.U. medico legale sulla persona di . Parte_1
All'udienza del 19.02.2025, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.5.2025. All'udienza del 27.05.2025 il Giudice rinviava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.07.2025 All'udienza del 17.07.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
2. Va in primo luogo esaminata la questione relativa alla legittimazione ad agire di in Parte_2 ordine alla domanda risarcitoria proposta.
e hanno convenuto in giudizio il , in persona del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sindaco pro tempore, per vederlo condannare, nella qualità di custode ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti a seguito della caduta di un albero sull'autovettura PO YE condotta dal mentre questo attraversava la strada comunale via San Francesco d'Assisi in . Pt_1 CP_1
L'autovettura danneggiata era stata oggetto di contratto di leasing stipulato dalla PO (concedente) e (utilizzatore), e veniva pertanto utilizzata dal quale rappresentante legale, Parte_2 Pt_1 nell'esercizio della propria attività professionale di mediatore immobiliare. La società, pertanto, domandava il risarcimento del danno patrimoniale subito, derivante dal danneggiamento della predetta autovettura, mentre il chiedeva il ristoro del pregiudizio Pt_1 patrimoniale (ovvero le spese mediche) e non patrimoniale (il danno alla salute) sofferto. Il convenuto resisteva chiedendo il rigetto della domanda, vista la ricorrenza nella specie di un'ipotesi di caso fortuito: il giorno del sinistro, infatti, le avverse ed eccezionali condizioni meteorologiche avrebbero provocato numerosi episodi di abbattimento di alberi e manufatti, sia nel territorio di CP_1 che in altre località lombarde. Ciò posto, quanto alla legittimazione ad agire della società attrice si osserva quanto segue. Anzitutto, occorre precisare che, come si è anticipato, la società parte attrice non era proprietaria del veicolo incidentato, ma utilizzatrice, in quanto lo stesso le era stato concesso in godimento da PO
pagina 2 di 14 Financial Services Italia s.p.a. tramite contratto di leasing in essere tra le medesime parti (v. doc. 10 fascicolo di parte attrice). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “Legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva negato la legittimazione attiva dell'utilizzatore di un veicolo concesso in leasing a domandare il risarcimento del danno riportato dal veicolo stesso in un sinistro stradale)” (v. Cass. sez. III, del 12.10.2010, n. 21011; Cass. sez. III, del 16.02.2015, n. 3082) Nella specie, la nell'atto di citazione, ha domandato il ristoro del danno subito a seguito Parte_2 del sinistro per cui è causa, comprensivo sia del danno morale all'immagine, di carattere non patrimoniale - per aver dovuto interrompere, senza preavviso alla clientela, l'attività di agenzia immobiliare non avendo più a disposizione l'autovettura regolarmente utilizzata a tal fine - sia del pregiudizio di natura patrimoniale per il danneggiamento del veicolo in uso, pari a complessivi euro 93.473,28, costituito da:
- il rimborso delle spese per il necessario intervento del carro attrezzi, che ha rimosso il mezzo, non più utilizzabile, dal luogo dell'incidente;
- il rimborso delle spese sostenute per l'ingresso in “Area C” del Comune di Milano in relazione all'autovettura sostitutiva;
- i costi sostenuti per la riparazione dell'autovettura PO YE;
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., la società parte attrice ha precisato e modificato il quantum della domanda risarcitoria proposta, calcolando un danno patrimoniale relativo al cd. danno auto di complessivi euro 99.147,00, di cui:
- 89.747,00, pari alla somma rivalutata dei costi sostenuti per la riparazione del veicolo (v. doc. 11 fascicolo di parte attrice);
- 9.400,00 pari al costo per ottenere un'autovettura sostitutiva (v. doc. 12 fascicolo di parte attrice). Inoltre, la stessa la quale riferiva di aver già ricevuto dalla propria compagnia assicuratrice Parte_2
l'importo di euro 69.896,00, ha conseguentemente limitato la propria pretesa risarcitoria, evidenziando che “con riferimento ai danni relativi alla riparazione dell'autovettura residua un risarcimento danno in capo a parte convenuta pari complessivamente a € 29.251,00, iva inclusa”, ovvero l'importo risultante dalla differenza tra il totale delle spese per la riparazione dell'auto danneggiata e per il noleggio e l'importo ricevuto dalla compagnia assicurativa (v. prima memoria 183 c.p.c. di parte attrice). Tuttavia, con atto depositato il 06.03.2024, parte convenuta ha prodotto un documento (v. doc. 4 allegato all'istanza depositata il 06.03.2024) comprovante una cessione del credito sottoscritta dalla
, quale cedente, e da Centro PO Como – CH RI s.r.l., in qualità di cessionario. Pt_2
A fronte della produzione di tale documento, incontestato dalla (v. verbale dell'udienza del Pt_2
16.05.2024), quest'ultima, in sede di precisazione delle conclusioni, ha cristallizzato il proprio petitum, limitandolo al risarcimento del danno patrimoniale pari ad euro 29.251,00 - comprensivo unicamente delle voci di danno relative ai costi per la riparazione dell'autovettura danneggiata e pagina 3 di 14 per il noleggio del mezzo sostitutivo -, tenuto conto di quanto la compagnia assicurativa avrebbe versato alla società cessionaria del credito. Peraltro, nel corso dell'udienza del 16.05.2024, la medesima parte ha dichiarato che, al netto della somma liquidata dalla compagnia assicuratrice, “residua un ulteriore danno per euro 29.251,00, come poi richiamato nelle conclusioni nella pagina successiva”. Alla luce di quanto esposto, la pretesa di così come modificata nella prima memoria ex art. Parte_2
183 c.p.c., confermata nel corso della predetta udienza e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, si articola nella richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, comprensivo delle voci di danno inerenti alle spese per la riparazione del veicolo danneggiato e per il noleggio dell'autovettura sostitutiva, con abbandono delle altre domande proposte nell'atto di citazione.
Ciò premesso, alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, la società utilizzatrice del veicolo in forza di contratto di leasing, nella specie la è astrattamente legittimata ad agire per la Parte_2 refusione del danno patito, derivante dal danneggiamento dell'autovettura in uso. Tuttavia, nel caso concreto, si ritiene che la società parte attrice non sia legittimata ad agire per il risarcimento del danno relativo ai costi per la riparazione dell'autovettura oggetto dell'incidente, per effetto dell'incontestata cessione del credito. Come evidenziato, parte convenuta ha prodotto un documento denominato “autorizzazione al pagamento diretto al riparatore (cessione di credito)”, datato 10.10.2022, riferito al sinistro per cui è causa verificatosi il 07.02.2022, in cui si legge: “Il sottoscritto dichiara di aver incaricato Parte_2
CENTRO PORSCHE COMO – TECHNO MOTORI SRL – via dei Giovi 54 – Grandate (CO) di eseguire le riparazioni del proprio veicolo ed autorizza, ex art. 1260 et segg. C.C., fin d'ora l'impresa assicuratrice a versare direttamente al riparatore l'intero importo a questi dovuto dichiarando di non aver altro a pretendere per il danno al veicolo stesso in relazione al sinistro in oggetto. […] L'importo delle riparazioni ammonta ad Euro 89747,53 […] Il sottoscritto si impegna peraltro a corrispondere al suddetto riparatore l'importo delle riparazioni qualora non gli fosse pagato dall'impresa di assicurazione, ex art. 1267 c.c.”. L'atto in esame configura una cessione del credito (in luogo di adempimento), con cui Parte_2
(cedente), debitrice di CH RI s.r.l. per l'obbligazione inerente alla riparazione dell'autovettura danneggiata, anziché pagare il corrispettivo dovuto, ha ceduto alla CH RI (cessionario) parte del credito risarcitorio vantato nei confronti della propria compagnia assicuratrice (debitore ceduto). Tale cessione opera pro solvendo, posto che, come si ricava dalla clausola finale, il debitore principale (la ) si sarebbe liberata dalla propria obbligazione solo a seguito del pagamento dal debitore Pt_2 ceduto (l'impresa assicuratrice) al cessionario. Sono necessarie, nondimeno, alcune precisazioni. Nel suddetto negozio di trasferimento del credito il debitore ceduto è individuato nell'impresa assicuratrice della , soggetto danneggiato dal sinistro. L'oggetto della cessione rimane, ad ogni Pt_2 modo, il medesimo credito risarcitorio che il danneggiato vanta nei confronti del danneggiante, fatto valere nella presente lite. Come noto, l'art. 149 Cds consente al danneggiato di un sinistro che vede coinvolti veicoli, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, di rivolgere la propria richiesta di risarcimento del danno all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dallo stesso utilizzato (cd. indennizzo diretto). Come ha chiarito la Suprema Corte, “l'azione diretta di cui all'art.149 cit. non pagina 4 di 14 è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l'ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo” (v. in motivazione, Cass. 21896/2017). In secondo luogo, occorre puntualizzare l'oggetto della cessione in esame. Interpretata la volontà delle parti, si ritiene che per effetto del suddetto negozio traslativo, la abbia trasferito al cessionario Pt_2 solo il credito risarcitorio afferente alle spese di riparazione del veicolo danneggiato, esclusi pertanto i costi per il noleggio dell'auto sostitutiva. Infatti, da un lato, i contraenti hanno stabilito che l'impresa assicuratrice del danneggiato fosse autorizzata a corrispondere direttamente al riparatore, CH RI, l'intero importo a questi dovuto, d'altra parte, hanno esplicitamente indicato l'importo relativo alle spese di riparazione, pari ad euro 89.747,53, corrispondente al corrispettivo indicato dalla fattura emessa dal riparatore (v. doc. 11 fascicolo di parte attrice). Atteso che con la cessione stipulata del 10.10.2022, ha parzialmente trasferito il proprio Parte_2 credito risarcitorio relativo al cd. danno auto a CH RI s.r.l., ne consegue che, sin dal momento della proposizione dell'azione (con atto di citazione del 12.10.2022) difettava la legittimazione ad agire in capo alla società attrice, limitatamente alla domanda risarcitoria per il ristoro del pregiudizio patrimoniale costituito dalle spese per la riparazione. Non si ritiene, infatti, condivisibile l'assunto di parte attrice, secondo cui la medesima conserverebbe la legittimazione ad agire per la residua parte del credito ceduto, non rifusa alla cessionaria dalla compagnia assicuratrice. La cessione del credito, regolata dagli artt. 1260 c.c. ss. è un contratto con cui il creditore (cedente) trasferisce a un terzo (cessionario) il proprio diritto di ricevere il pagamento dal proprio debitore (ceduto), senza bisogno del consenso di quest'ultimo. Ciò comporta il mutamento del soggetto attivo del rapporto obbligatorio, in quanto il credito ceduto viene traslato, in tutto o in parte, comprensivo di interessi e accessori, dal cedente al cessionario: quest'ultimo subentra nel diritto di credito del cedente, sostituendosi ad esso ed assumendo la stessa posizione. La cessione ha effetto inter-partes con il raggiungimento del semplice consenso, mentre nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata o gli sia stata notificata (art. 1264 c.c.): da questo momento, pertanto, il debitore si libera dalla propria obbligazione solo se paga al soggetto cessionario. Il contratto di cessione, dunque, una volta perfezionatosi, determina il trasferimento delle azioni giudiziarie volte alla tutela del credito ceduto (non anche le azioni che riguardano la fonte di questo, quali ad esempio l'azione per la risoluzione del contratto), le quali divengono esperibili unicamente dal cessionario. Pertanto, nella specie, poiché il credito risarcitorio afferente alle spese di riparazione del veicolo è stato trasferito dall'attrice al riparatore del veicolo, in assenza di un atto di impugnazione della cessione del credito in oggetto, si è spogliata del potere di far valere qualsivoglia residua pretesa Parte_2
pagina 5 di 14 afferente a tale voce di danno, atteso che, come evidenziato, la legittimazione attiva compete all'attuale titolare del credito, soggetto estraneo alla presente lite. Residua, invece, la legittimazione ad agire della relativamente al danno patrimoniale Parte_2 costituito dai costi per il noleggio dell'auto sostitutiva, in quanto tale credito non è stato incluso nell'oggetto della cessione in analisi.
3. Con riferimento all'an debeatur si osserva quanto segue. Orbene, la fattispecie prospettata dagli attori rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia. Sul punto giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa. Il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c. è stato oggetto di dibattito in dottrina ed è stato nel tempo affrontato più volte in giurisprudenza, anche in riferimento all'applicabilità della norma alla Pubblica Amministrazione. Da ultimo, ci sono stati importanti arresti della Corte di Cassazione, dapprima con la sentenza n. 25837/2017 e poi con le sentenze gemelle Cass. 2480/2018; 2481/2018; n. 2482/2018. In particolare, con la sentenza 25837 del 2017 la Cassazione ha precisato che:
< < La responsabilità del custode, per i danni causati dalla cosa che è in sua custodia, è esclusa
quando questi dimostri "il caso fortuito": così stabilisce l'art. 2051 cc. Il codice civile non dà la definizione di "caso fortuito": nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. (…) "Caso fortuito", dunque, per la nostra legge è quell'evento che non poteva essere previsto (ad esempio, un terremoto). Ed al caso fortuito è equiparata la forza maggiore, ovvero l'evento che, pur prevedibile, non può essere evitato (ad esempio, un evento atmosferico).>> Con le citate sentenze gemelle del 2018 la Suprema Corte ha poi ulteriormente precisato che: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione pagina 6 di 14 con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Quanto poi all'applicabilità dell'art. 2051 cc nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni conseguenti all'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, è nota l'evoluzione giurisprudenziale. La sentenza della Corte Costituzionale n. 156/1999 è stata il primo “spartiacque”, allorché investita della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, comma 1 cc (in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost.), nel ritenere non fondata la questione, pur non offrendo una soluzione univoca, ha segnato l'abbandono del precedente orientamento, affermando la possibilità di diverse soluzioni modulate sulla specificità del caso concreto, tra cui quella dell'applicazione dell'art. 2051 cc alla responsabilità della Pubblica Amministrazione. Successivamente, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 15383/2006 ha chiarito un dubbio sull'applicabilità dell'art. 2051 cc a quei casi in cui la notevole estensione del bene demaniale rendesse particolarmente difficile un controllo efficiente: fu per questo che la Corte chiarì che la presunzione di colpa non si potesse applicare, nel caso in cui non risultasse possibile esercitare la custodia sul bene demaniale. L'estensione del demanio stradale e l'uso generale e diretto da parte della collettività non costituiscono, tuttavia, elementi sufficientemente idonei ad escludere la possibilità di custodia da parte della Pubblica Amministrazione, ma rappresentano solo meri indici di cui il Giudice dovrà tenere conto nella sua valutazione. Per cui, la ricorrenza della custodia dell'Amministrazione dovrà essere esaminata in virtù di una molteplicità di fattori ed elementi, quali le caratteristiche delle strade, le dotazioni, i sistemi di assistenza e gli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano le aspettative della generalità degli utenti (Cass. n.
15383/2006). Ad ogni modo, ove l'oggettiva impossibilità della custodia renda inapplicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cc, l'Amministrazione sarà comunque tenuta a rispondere dei danni causati dai beni demaniali agli utenti della strada, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 cc "In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità" (Cass. n.
15384/2006). Quanto all'onere della prova, l'inquadramento della responsabilità della P.A. nella disciplina di cui all'art. 2051 cc ha condotto ad una sorta di inversione dell'onere probatorio. Avendo la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia carattere oggettivo, ne deriva che, affinché la stessa possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Sul piano processuale, ciò comporta che graverà sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito, ovvero che "l'evento si è pagina 7 di 14 prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (Cass. n. 796372012), senza dover dimostrare l'elemento soggettivo;
mentre l'Amministrazione, per esimersi dalla responsabilità, dovrà provare che l'evento lesivo sia stato prodotto a seguito del verificarsi del caso fortuito o che il comportamento del danneggiato abbia determinato l'effettiva possibilità del verificarsi del danno. Venendo alla più specifica questione della responsabilità dell'Amministrazione per danni cagionati dalla gestione del c.d. "verde urbano" ovvero le accessioni o pertinenze di beni di titolarità pubblica (strade, piazze, parchi, cimiteri, cortili e così via), si assiste all'affermazione di un orientamento piuttosto rigoroso della Suprema Corte. Risulta invero necessario, affinché l'Amministrazione vada indenne da responsabilità per danni cagionati dal verde urbano, e in particolare da una pianta franata, che essa offra la prova: che la pianta fosse in condizioni statiche normali e non affetta da vetustà e corrosioni, e che, pertanto, la medesima si trovasse in integre condizioni, vegetative e manutentive;
che tale situazione di integrità della pianta fosse nota all'Amministrazione poiché la medesima aveva effettuato la doverosa sorveglianza;
che nonostante ciò, si fosse verificato il crollo dell'albero, ovvero la caduta dei rami;
e che, pertanto, l'evento dannoso fosse stato determinato da un fatto talmente eccezionale, in grado di cagionare il danno in via esclusiva (Cass. Civ., 526/1987). Per quanto attiene poi agli eventi che solitamente sono invocati dalle Amministrazioni per andare esenti da responsabilità, vale a dire gli eventi atmosferici, occorre rilevare che l'Amministrazione è esonerata dalla responsabilità esclusivamente se fornisce la prova di un evento atmosferico realmente imprevisto ed imprevedibile, la cui intensità ed eccezionalità deve essere stabilita facendo riferimento a parametri di natura statistica, nonché a concreti e specifici elementi di prova, rappresentati, ad esempio, dalle rilevazioni del servizio meteorologico, con specifico riguardo al punto preciso ove si è verificato l'evento dannoso e tale evento deve essere tale, come detto, da avere determinato da solo il danno (Trib. Verona, sent. 28 giugno 1994). In assenza di questa prova, pertanto, i danni rimangono integralmente a carico dell'Amministrazione e ciò anche se: vi è ignoranza sullo stato della cosa;
vi è incertezza circa l'effettiva causa dell'evento dannoso (Cass. Civ., 1987, n. 522); se l'Amministrazione ha adottato alcune misure per tutelare l'incolumità delle persone e delle cose, ma non gli specifici rimedi richiesti dagli organi tecnici, deputati alla vigilanza del verde urbano (Cfr. Cass. civ., 1998, n. 4825). Quanto poi al requisito dell'effettivo e costante controllo da parte della P.A., la Suprema Corte ha affermato in materia di verde urbano, in particolare di una pianta franata, che questa non avesse un'estensione tale, da non poter consentire un efficace controllo da parte dell'Amministrazione, la quale ha il potere- dovere di custodia sulla medesima;
e in secondo luogo, che una pianta, a differenza del manto stradale, non è oggetto di uso diretto e continuo da parte degli utenti, talché la responsabilità che consegue per eventuali danni cagionati dalla eventuale caduta è senz'altro quella di cui all'art 2051 cc. Ne consegue che è l'Ente pubblico/custode a dover dimostrare di avere operato un efficace, regolare ed adeguato controllo, e di avere osservato, nella cura delle piante, la diligenza necessaria ad evitarne la caduta, per cui il crollo si è verificato per una causa non ascrivibile a sua colpa;
ciò in quanto, sostiene ancora la Corte "la caduta dell'albero, quale fatto che ha causato il danno, è di per sé idonea a far presumere che essa si sia prodotta per colpa dell'ente demaniale e delle sue pertinenze dal momento che la caduta di un albero è normalmente conseguenza di un processo di lunga durata, di cui possono essere avvertiti i segni attraverso una verifica periodica dell'età della pianta e di quei fattori ambientali che ne possono alterare lo stato filo-sanitario al punto da determinarne la caduta" (Cass. Civ. n. 15707/2002). pagina 8 di 14 Ebbene, alla luce di quanto detto, è possibile riassumere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di danno cagionato da piante appartenenti al verde urbano l'Amministrazione, per andare esente da responsabilità deve provare il caso fortuito, dando cioè dimostrazione che il danno è stato cagionato da un evento - solitamente atmosferico - di portata eccezionale e idoneo, da solo, a cagionare il danno, anche in presenza di una pianta in buone condizioni, ed oggetto di una regolare ed adeguata attività di manutenzione e controllo. Altra strategia difensiva spesso percorsa dall'Amministrazione convenuta è quella di dimostrare che, pur essendo titolare del bene, essa non ne sarebbe "custode", in quanto sprovvista della disponibilità giuridica e di fatto. Il che potrebbe accadere, nel caso in cui l'Amministrazione abbia stipulato con un'impresa un contratto di appalto per la manutenzione del verde urbano, apparendo in tali casi del tutto evidente che il potere fisico di controllo sulla res - ed il conseguente dovere di vigilanza sulla medesima - incomba su soggetti terzi. Ciò nonostante, la Suprema Corte ha in più occasioni espresso il principio secondo cui l'affidamento in appalto della manutenzione stradale ad una o più ditte private, di regola, non trasferisce l'obbligo di custodia del bene demaniale dal e alle imprese appaltatrici;
CP_1 anche in questo caso, permane in capo all'Ente proprietario il dovere di sorveglianza, espressamente posto a suo carico dell'art. 14 CdS. Con riferimento alla manutenzione delle strade, in altri termini, il principio sancito dalla stessa Corte di Cassazione per cui “l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera”, non può trovare applicazione, atteso che tale principio è destinato ad operare solo se vi sia il trasferimento totale, da parte del committente all'appaltatore, del potere fisico sulla cosa (Cass. n. 7755/07). In sostanza, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà, ai sensi dell'art. 14 Codice della Strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto (salvi casi eccezionali) non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli CP_1 utenti delle singole strade (così, Cass. 23.1.2009 n. 1691). Nel caso di specie, gli attori affermavano che, mentre percorreva la strada comunale Parte_1 via San Francesco d'Assisi in a bordo dell'autovettura PO YE (di cui era utilizzatore, CP_1 per mezzo di contratto di leasing) un albero vi era franato sopra, provocando danni sia al conducente che al veicolo. Appare evidente che tutti i requisiti richiesti dall'art. 2051 c.c. sono integrati nella vicenda in esame e che pertanto la domanda attorea risulta, sotto il profilo dell'an debeatur, del tutto provata, in quanto: - sussiste il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'incidente di cui è causa, in quanto il danno pacificamente è stato cagionato da una res specifica e ben individuata (l'albero crollato). In particolare, dai documenti prodotti e dall'istruttoria risulta provato che “agenti di polizia locale […] il giorno 07/02/2022 alle ore 13:11 accertavano la caduta di un albero su un'auto in transito. Giunti sul posto rilevavano che l'autovettura PO YE targata FZ116ME veniva investita dalla caduta di un albero presente al margine della carreggiata di via San Francesco, più precisamente dove è posto l'ingresso della scuola elementare. A causa dell'accaduto, il veicolo riportava danni come da rilievi fotoplanimetrici effettuati sul posto che si allegano alla presente. Il conducente non richiedeva l'intervento di personale sanitario”. (v. doc. 1 fascicolo di parte attrice).
- altresì risulta provata la qualità di custode in capo alla convenuta: il Comune di , località in cui CP_1 si è verificata la caduta della pianta che ha cagionato il sinistro, aveva sulla cosa un effettivo potere di pagina 9 di 14 controllo con il conseguente dovere di custodirla, vigilarla e controllarla per evitare che cagionasse danno ai terzi. Di contro, tenuto conto delle considerazioni di cui innanzi e delle risultanze istruttorie acquisite nel processo, appare evidente come il Convenuto non abbia fornito prove idonee ad escludere la propria responsabilità. Segnatamente, l'Amministrazione in sede difensiva deduceva che le condizioni atmosferiche - ovvero le violente raffiche di vento che avevano interessato la città nel giorno del sinistro - fossero tali da integrare il caso fortuito. Il Tribunale ritiene che la versione proposta dal non appaia condivisibile, poiché in alcun CP_1 modo suffragata da riscontri fattuali, né dalle risultanze probatorie. Quanto, anzitutto, al forte vento, che si sarebbe abbattuto sulla città di nella data del sinistro, CP_1 non appare evidentemente sufficiente a integrare il caso fortuito, la cui prova è richiesta alla P.A. per scongiurare la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. Peraltro, nel corso dell'istruttoria, il teste
, agente della polizia locale del Comune di ha dichiarato “Prendo Testimone_1 CP_1 visione della foto sub. doc. 9 di parte attrice e confermo che in via San Francesco d'Assisi, in , CP_1 cadde solo l'albero relativo all'incidente di cui è causa ma, in altre località di , si verificò la CP_1 caduta di altre decine di alberi”. La circostanza che nessun altro albero sia crollato nella strada teatro del sinistro induce a ritenere che le condizioni atmosferiche del luogo non fossero tanto gravi da potersi considerare estreme ed eccezionali. In ogni caso, insufficiente sarebbe la mera allegazione di un evento atmosferico seppure di consistenti dimensioni, giacché il avrebbe comunque dovuto provare anche la corretta e idonea opera di CP_1 manutenzione dell'albero crollato. L'amministrazione convenuta non ha fornito tale prova, limitandosi a invocare l'avversità delle condizioni metereologiche alla data del sinistro. Sulla base di tutte le descritte considerazioni, la pretesa degli attori in punto di an debeatur è fondata e merita accoglimento, non avendo il dato prova che la caduta dell'albero che ha Controparte_1 danneggiato l'autovettura in oggetto sia stata cagionata non già dalla cattiva manutenzione, bensì dal caso fortuito.
4. Con riferimento al quantum debeatur si osserva quanto segue.
4.1. In primo luogo, occorre esaminare nel merito la domanda risarcitoria proposta da con Parte_2 riferimento al danno patrimoniale, limitatamente ai costi del noleggio di un veicolo sostitutivo, patiti a causa del danneggiamento dell'autovettura coinvolta nel sinistro. Tale importo, infatti, come già evidenziato, non rientra nell'oggetto della cessione del credito conclusa tra la e CH RI sicché, con riferimento a tale voce di danno, sussiste la legittimazione ad Pt_2 agire di parte attrice. Si osserva, inoltre, che nel contratto di cessione del credito (v. doc. 4 dell'istanza di parte convenuta 06.03.2024) il cedente ha dichiarato, al proprio assicuratore, “di non aver altro a pretendere per il danno al veicolo stesso in relazione al sinistro in oggetto”. Tale clausola deve essere interpretata nel senso di tacitare qualsiasi pretesa che la avrebbe potuto vantare nei confronti della propria Pt_2 assicurazione per il cd. danno auto, non anche nei confronti del danneggiante, verso cui conserva pertanto la facoltà di agire, unicamente per il danno derivante dalle spese di noleggio (non anche per le spese di riparazione, trasferite ad un soggetto terzo rispetto alla lite). Ciò posto, parte attrice, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha allegato di aver dovuto sopportare costi pari ad euro 9.400,00, per ottenere un'auto sostitutiva. pagina 10 di 14 Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità “In tema di risarcimento danni da incidente stradale, il cd. "danno da fermo tecnico" del veicolo incidentato” – tra cui rientra la voce di danno in questione
– “non può considerarsi sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno (quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi)” (v. Cass. 12820/99). Nella specie, a fondamento della propria pretesa, ha prodotto soltanto una fattura emessa Parte_2 da CH RI s.r.l. (quindi un documento unilateralmente formato da un soggetto terzo alla controversia) inerente ai costi per il noleggio di diversi veicoli nel periodo compreso tra il 24 febbraio e il 6 ottobre 2022 (v. doc. 12 fascicolo di parte attrice). La stessa, tuttavia, non ha dimostrato né la necessità di disporre di tale mezzo, né che la vettura noleggiata venisse utilizzata dal quale rappresentante legale della e non personalmente, Pt_1 Pt_2 essendosi limitata, nell'atto di citazione (quindi ben prima di avanzare qualsiasi pretesa relativa alla voce di danno in oggetto) ad allegare genericamente che si serviva dell'autovettura Parte_1 incidentata per lo svolgimento della propria attività di mediatore immobiliare. Pertanto, la domanda risarcitoria proposta da non merita accoglimento. Parte_2
4.2. Quanto all'azione risarcitoria proposta da , quest'ultimo ha domandato il Parte_1 risarcimento del danno per il pregiudizio sofferto in conseguenza del sinistro in oggetto, sia patrimoniale, per le spese mediche sostenute, che non patrimoniale, per le lesioni subite. Il medesimo, infatti, dopo l'accaduto si era recato in Pronto soccorso che gli aveva diagnosticato un “trauma e distrazione rachide cervicale a dorsale” (v. doc. 4 fascicolo parte attrice). Sul punto questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U. dott. Persona_1 con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura e coerente con la dinamica dell'illecito in esame. La perizia ha infatti riconosciuto:
- inabilità temporanea parziale al 75% di 6 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 50% di 10 giorni;
- la sofferenza per il periodo di invalidità temporanea è stata valutata di grado lieve. Il CTU ha riconosciuto altresì la sussistenza di postumi permanenti conseguenti all'evento lesivo e delineanti una riduzione dell'efficienza psicofisica della persona nella misura dell'1%, con una sofferenza di grado lievissimo. Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986). Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). pagina 11 di 14 Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale. Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche: a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle pagina 12 di 14 componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in pagina 7 di 9 relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U. Per il danno biologico temporaneo, la tabella Milanese 2024, attualmente vigente, prevede, quale importo standard, la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. Nella specie, non ha allegato né provato circostanze personalizzanti che possano Parte_1 giustificare l'aumento del danno biologico dinamico relazionale standard. Ne consegue che, alla luce degli esiti della CTU, deve essere liquidata, a titolo di danno biologico temporaneo, l'importo di euro 1.092,50, di cui euro 798,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed euro 294,50 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore. Per quanto attiene al danno biologico permanente, gli importi standard indicati nella tabella Milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 39 anni alla data della fine malattia (23.02.2022, perché nato il [...]) e con la percentuale di invalidità del 1% prevede i seguenti importi standard: 1.129,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed euro 282,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore. In definitiva, quindi, l'ammontare del danno biologico permanente ammonterebbe a complessivi euro 1.411,00. Pertanto, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute, ad euro 2.503,50. Con riferimento al danno patrimoniale, si ritengono congrue e documentate spese mediche per l'importo complessivo di euro 82,00 (sub. doc. 6 fascicolo di parte attrice), così come anche valutato dalla C.T.U. Tuttavia, poiché l'attore ha domandato, anche in sede di precisazione delle conclusioni, per il ristoro del complessivo danno patito, un importo di euro 1.836,33, il risarcimento dovuto all'attore da parte convenuta deve essere limitato a tale somma.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro 1.836,33, oltre: Parte_1
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell' 1%, sulla somma di euro 1.836,33 dalla data del 07.02.2022 ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di euro 1.836,33, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
pagina 13 di 14 5. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico di e del convenuto, in Parte_2 solido. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifonderle a;
la deve essere condannata a rifonderle al Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la responsabilità del nella produzione del sinistro di cui è causa, meglio Controparte_1 descritto in motivazione;
- condanna il al pagamento della somma di euro 1.836,33 in favore di Controparte_1 [...]
, oltre interessi come specificato in motivazione;
Parte_1
- rigetta le altre domande e istanze proposte dalle parti;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di e del , in solido;
Parte_2 Controparte_1
- condanna il a rifondere a le spese processuali che liquida per Controparte_1 Parte_1 esborsi in euro 786,00, e per onorario di avvocato in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie;
- condanna a rifondere al le spese processuali che liquida per onorario di Parte_2 Controparte_1 avvocato in complessivi euro7.000,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie.
Milano, 9.10.2025 Il Giudice In funzione di giudice unico dott. Damiano Spera
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Russo Irene
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42019/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato MANI ED MA AB (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato MANI Parte_2 P.IVA_1
ED MA AB ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_2
MERCADANTE RO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 il . Gli attori chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. e condannarla al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 07.02.2022, alle ore 13.00 circa. Gli attori allegavano che il percorrendo a bordo del veicolo PO YE, targato FZ116ME (concesso in leasing da Pt_1 parte della PO alla società di cui il era legale rappresentante) la strada Parte_2 Pt_1 comunale via San Francesco d'Assisi in , giunto in prossimità del civico n. 25, veniva travolto CP_1 dalla caduta di un albero presente al margine della carreggiata. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che, in via pregiudiziale, Controparte_1 lamentava la mancanza di legittimazione ad agire di mentre nel merito, contestata la Parte_2 dinamica del sinistro, chiedeva il rigetto della domanda proposta dagli attori. All'udienza del 21.02.2023 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Con ordinanza emessa in data 22.07.2023 il Giudice ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti. Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 16.05.2024 il Giudice disponeva C.T.U. medico legale sulla persona di . Parte_1
All'udienza del 19.02.2025, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.5.2025. All'udienza del 27.05.2025 il Giudice rinviava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.07.2025 All'udienza del 17.07.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
2. Va in primo luogo esaminata la questione relativa alla legittimazione ad agire di in Parte_2 ordine alla domanda risarcitoria proposta.
e hanno convenuto in giudizio il , in persona del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sindaco pro tempore, per vederlo condannare, nella qualità di custode ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti a seguito della caduta di un albero sull'autovettura PO YE condotta dal mentre questo attraversava la strada comunale via San Francesco d'Assisi in . Pt_1 CP_1
L'autovettura danneggiata era stata oggetto di contratto di leasing stipulato dalla PO (concedente) e (utilizzatore), e veniva pertanto utilizzata dal quale rappresentante legale, Parte_2 Pt_1 nell'esercizio della propria attività professionale di mediatore immobiliare. La società, pertanto, domandava il risarcimento del danno patrimoniale subito, derivante dal danneggiamento della predetta autovettura, mentre il chiedeva il ristoro del pregiudizio Pt_1 patrimoniale (ovvero le spese mediche) e non patrimoniale (il danno alla salute) sofferto. Il convenuto resisteva chiedendo il rigetto della domanda, vista la ricorrenza nella specie di un'ipotesi di caso fortuito: il giorno del sinistro, infatti, le avverse ed eccezionali condizioni meteorologiche avrebbero provocato numerosi episodi di abbattimento di alberi e manufatti, sia nel territorio di CP_1 che in altre località lombarde. Ciò posto, quanto alla legittimazione ad agire della società attrice si osserva quanto segue. Anzitutto, occorre precisare che, come si è anticipato, la società parte attrice non era proprietaria del veicolo incidentato, ma utilizzatrice, in quanto lo stesso le era stato concesso in godimento da PO
pagina 2 di 14 Financial Services Italia s.p.a. tramite contratto di leasing in essere tra le medesime parti (v. doc. 10 fascicolo di parte attrice). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “Legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva negato la legittimazione attiva dell'utilizzatore di un veicolo concesso in leasing a domandare il risarcimento del danno riportato dal veicolo stesso in un sinistro stradale)” (v. Cass. sez. III, del 12.10.2010, n. 21011; Cass. sez. III, del 16.02.2015, n. 3082) Nella specie, la nell'atto di citazione, ha domandato il ristoro del danno subito a seguito Parte_2 del sinistro per cui è causa, comprensivo sia del danno morale all'immagine, di carattere non patrimoniale - per aver dovuto interrompere, senza preavviso alla clientela, l'attività di agenzia immobiliare non avendo più a disposizione l'autovettura regolarmente utilizzata a tal fine - sia del pregiudizio di natura patrimoniale per il danneggiamento del veicolo in uso, pari a complessivi euro 93.473,28, costituito da:
- il rimborso delle spese per il necessario intervento del carro attrezzi, che ha rimosso il mezzo, non più utilizzabile, dal luogo dell'incidente;
- il rimborso delle spese sostenute per l'ingresso in “Area C” del Comune di Milano in relazione all'autovettura sostitutiva;
- i costi sostenuti per la riparazione dell'autovettura PO YE;
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., la società parte attrice ha precisato e modificato il quantum della domanda risarcitoria proposta, calcolando un danno patrimoniale relativo al cd. danno auto di complessivi euro 99.147,00, di cui:
- 89.747,00, pari alla somma rivalutata dei costi sostenuti per la riparazione del veicolo (v. doc. 11 fascicolo di parte attrice);
- 9.400,00 pari al costo per ottenere un'autovettura sostitutiva (v. doc. 12 fascicolo di parte attrice). Inoltre, la stessa la quale riferiva di aver già ricevuto dalla propria compagnia assicuratrice Parte_2
l'importo di euro 69.896,00, ha conseguentemente limitato la propria pretesa risarcitoria, evidenziando che “con riferimento ai danni relativi alla riparazione dell'autovettura residua un risarcimento danno in capo a parte convenuta pari complessivamente a € 29.251,00, iva inclusa”, ovvero l'importo risultante dalla differenza tra il totale delle spese per la riparazione dell'auto danneggiata e per il noleggio e l'importo ricevuto dalla compagnia assicurativa (v. prima memoria 183 c.p.c. di parte attrice). Tuttavia, con atto depositato il 06.03.2024, parte convenuta ha prodotto un documento (v. doc. 4 allegato all'istanza depositata il 06.03.2024) comprovante una cessione del credito sottoscritta dalla
, quale cedente, e da Centro PO Como – CH RI s.r.l., in qualità di cessionario. Pt_2
A fronte della produzione di tale documento, incontestato dalla (v. verbale dell'udienza del Pt_2
16.05.2024), quest'ultima, in sede di precisazione delle conclusioni, ha cristallizzato il proprio petitum, limitandolo al risarcimento del danno patrimoniale pari ad euro 29.251,00 - comprensivo unicamente delle voci di danno relative ai costi per la riparazione dell'autovettura danneggiata e pagina 3 di 14 per il noleggio del mezzo sostitutivo -, tenuto conto di quanto la compagnia assicurativa avrebbe versato alla società cessionaria del credito. Peraltro, nel corso dell'udienza del 16.05.2024, la medesima parte ha dichiarato che, al netto della somma liquidata dalla compagnia assicuratrice, “residua un ulteriore danno per euro 29.251,00, come poi richiamato nelle conclusioni nella pagina successiva”. Alla luce di quanto esposto, la pretesa di così come modificata nella prima memoria ex art. Parte_2
183 c.p.c., confermata nel corso della predetta udienza e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, si articola nella richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, comprensivo delle voci di danno inerenti alle spese per la riparazione del veicolo danneggiato e per il noleggio dell'autovettura sostitutiva, con abbandono delle altre domande proposte nell'atto di citazione.
Ciò premesso, alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, la società utilizzatrice del veicolo in forza di contratto di leasing, nella specie la è astrattamente legittimata ad agire per la Parte_2 refusione del danno patito, derivante dal danneggiamento dell'autovettura in uso. Tuttavia, nel caso concreto, si ritiene che la società parte attrice non sia legittimata ad agire per il risarcimento del danno relativo ai costi per la riparazione dell'autovettura oggetto dell'incidente, per effetto dell'incontestata cessione del credito. Come evidenziato, parte convenuta ha prodotto un documento denominato “autorizzazione al pagamento diretto al riparatore (cessione di credito)”, datato 10.10.2022, riferito al sinistro per cui è causa verificatosi il 07.02.2022, in cui si legge: “Il sottoscritto dichiara di aver incaricato Parte_2
CENTRO PORSCHE COMO – TECHNO MOTORI SRL – via dei Giovi 54 – Grandate (CO) di eseguire le riparazioni del proprio veicolo ed autorizza, ex art. 1260 et segg. C.C., fin d'ora l'impresa assicuratrice a versare direttamente al riparatore l'intero importo a questi dovuto dichiarando di non aver altro a pretendere per il danno al veicolo stesso in relazione al sinistro in oggetto. […] L'importo delle riparazioni ammonta ad Euro 89747,53 […] Il sottoscritto si impegna peraltro a corrispondere al suddetto riparatore l'importo delle riparazioni qualora non gli fosse pagato dall'impresa di assicurazione, ex art. 1267 c.c.”. L'atto in esame configura una cessione del credito (in luogo di adempimento), con cui Parte_2
(cedente), debitrice di CH RI s.r.l. per l'obbligazione inerente alla riparazione dell'autovettura danneggiata, anziché pagare il corrispettivo dovuto, ha ceduto alla CH RI (cessionario) parte del credito risarcitorio vantato nei confronti della propria compagnia assicuratrice (debitore ceduto). Tale cessione opera pro solvendo, posto che, come si ricava dalla clausola finale, il debitore principale (la ) si sarebbe liberata dalla propria obbligazione solo a seguito del pagamento dal debitore Pt_2 ceduto (l'impresa assicuratrice) al cessionario. Sono necessarie, nondimeno, alcune precisazioni. Nel suddetto negozio di trasferimento del credito il debitore ceduto è individuato nell'impresa assicuratrice della , soggetto danneggiato dal sinistro. L'oggetto della cessione rimane, ad ogni Pt_2 modo, il medesimo credito risarcitorio che il danneggiato vanta nei confronti del danneggiante, fatto valere nella presente lite. Come noto, l'art. 149 Cds consente al danneggiato di un sinistro che vede coinvolti veicoli, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, di rivolgere la propria richiesta di risarcimento del danno all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dallo stesso utilizzato (cd. indennizzo diretto). Come ha chiarito la Suprema Corte, “l'azione diretta di cui all'art.149 cit. non pagina 4 di 14 è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l'ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo” (v. in motivazione, Cass. 21896/2017). In secondo luogo, occorre puntualizzare l'oggetto della cessione in esame. Interpretata la volontà delle parti, si ritiene che per effetto del suddetto negozio traslativo, la abbia trasferito al cessionario Pt_2 solo il credito risarcitorio afferente alle spese di riparazione del veicolo danneggiato, esclusi pertanto i costi per il noleggio dell'auto sostitutiva. Infatti, da un lato, i contraenti hanno stabilito che l'impresa assicuratrice del danneggiato fosse autorizzata a corrispondere direttamente al riparatore, CH RI, l'intero importo a questi dovuto, d'altra parte, hanno esplicitamente indicato l'importo relativo alle spese di riparazione, pari ad euro 89.747,53, corrispondente al corrispettivo indicato dalla fattura emessa dal riparatore (v. doc. 11 fascicolo di parte attrice). Atteso che con la cessione stipulata del 10.10.2022, ha parzialmente trasferito il proprio Parte_2 credito risarcitorio relativo al cd. danno auto a CH RI s.r.l., ne consegue che, sin dal momento della proposizione dell'azione (con atto di citazione del 12.10.2022) difettava la legittimazione ad agire in capo alla società attrice, limitatamente alla domanda risarcitoria per il ristoro del pregiudizio patrimoniale costituito dalle spese per la riparazione. Non si ritiene, infatti, condivisibile l'assunto di parte attrice, secondo cui la medesima conserverebbe la legittimazione ad agire per la residua parte del credito ceduto, non rifusa alla cessionaria dalla compagnia assicuratrice. La cessione del credito, regolata dagli artt. 1260 c.c. ss. è un contratto con cui il creditore (cedente) trasferisce a un terzo (cessionario) il proprio diritto di ricevere il pagamento dal proprio debitore (ceduto), senza bisogno del consenso di quest'ultimo. Ciò comporta il mutamento del soggetto attivo del rapporto obbligatorio, in quanto il credito ceduto viene traslato, in tutto o in parte, comprensivo di interessi e accessori, dal cedente al cessionario: quest'ultimo subentra nel diritto di credito del cedente, sostituendosi ad esso ed assumendo la stessa posizione. La cessione ha effetto inter-partes con il raggiungimento del semplice consenso, mentre nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata o gli sia stata notificata (art. 1264 c.c.): da questo momento, pertanto, il debitore si libera dalla propria obbligazione solo se paga al soggetto cessionario. Il contratto di cessione, dunque, una volta perfezionatosi, determina il trasferimento delle azioni giudiziarie volte alla tutela del credito ceduto (non anche le azioni che riguardano la fonte di questo, quali ad esempio l'azione per la risoluzione del contratto), le quali divengono esperibili unicamente dal cessionario. Pertanto, nella specie, poiché il credito risarcitorio afferente alle spese di riparazione del veicolo è stato trasferito dall'attrice al riparatore del veicolo, in assenza di un atto di impugnazione della cessione del credito in oggetto, si è spogliata del potere di far valere qualsivoglia residua pretesa Parte_2
pagina 5 di 14 afferente a tale voce di danno, atteso che, come evidenziato, la legittimazione attiva compete all'attuale titolare del credito, soggetto estraneo alla presente lite. Residua, invece, la legittimazione ad agire della relativamente al danno patrimoniale Parte_2 costituito dai costi per il noleggio dell'auto sostitutiva, in quanto tale credito non è stato incluso nell'oggetto della cessione in analisi.
3. Con riferimento all'an debeatur si osserva quanto segue. Orbene, la fattispecie prospettata dagli attori rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia. Sul punto giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa. Il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c. è stato oggetto di dibattito in dottrina ed è stato nel tempo affrontato più volte in giurisprudenza, anche in riferimento all'applicabilità della norma alla Pubblica Amministrazione. Da ultimo, ci sono stati importanti arresti della Corte di Cassazione, dapprima con la sentenza n. 25837/2017 e poi con le sentenze gemelle Cass. 2480/2018; 2481/2018; n. 2482/2018. In particolare, con la sentenza 25837 del 2017 la Cassazione ha precisato che:
< < La responsabilità del custode, per i danni causati dalla cosa che è in sua custodia, è esclusa
quando questi dimostri "il caso fortuito": così stabilisce l'art. 2051 cc. Il codice civile non dà la definizione di "caso fortuito": nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. (…) "Caso fortuito", dunque, per la nostra legge è quell'evento che non poteva essere previsto (ad esempio, un terremoto). Ed al caso fortuito è equiparata la forza maggiore, ovvero l'evento che, pur prevedibile, non può essere evitato (ad esempio, un evento atmosferico).>> Con le citate sentenze gemelle del 2018 la Suprema Corte ha poi ulteriormente precisato che: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione pagina 6 di 14 con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Quanto poi all'applicabilità dell'art. 2051 cc nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni conseguenti all'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, è nota l'evoluzione giurisprudenziale. La sentenza della Corte Costituzionale n. 156/1999 è stata il primo “spartiacque”, allorché investita della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, comma 1 cc (in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost.), nel ritenere non fondata la questione, pur non offrendo una soluzione univoca, ha segnato l'abbandono del precedente orientamento, affermando la possibilità di diverse soluzioni modulate sulla specificità del caso concreto, tra cui quella dell'applicazione dell'art. 2051 cc alla responsabilità della Pubblica Amministrazione. Successivamente, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 15383/2006 ha chiarito un dubbio sull'applicabilità dell'art. 2051 cc a quei casi in cui la notevole estensione del bene demaniale rendesse particolarmente difficile un controllo efficiente: fu per questo che la Corte chiarì che la presunzione di colpa non si potesse applicare, nel caso in cui non risultasse possibile esercitare la custodia sul bene demaniale. L'estensione del demanio stradale e l'uso generale e diretto da parte della collettività non costituiscono, tuttavia, elementi sufficientemente idonei ad escludere la possibilità di custodia da parte della Pubblica Amministrazione, ma rappresentano solo meri indici di cui il Giudice dovrà tenere conto nella sua valutazione. Per cui, la ricorrenza della custodia dell'Amministrazione dovrà essere esaminata in virtù di una molteplicità di fattori ed elementi, quali le caratteristiche delle strade, le dotazioni, i sistemi di assistenza e gli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano le aspettative della generalità degli utenti (Cass. n.
15383/2006). Ad ogni modo, ove l'oggettiva impossibilità della custodia renda inapplicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cc, l'Amministrazione sarà comunque tenuta a rispondere dei danni causati dai beni demaniali agli utenti della strada, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 cc "In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità" (Cass. n.
15384/2006). Quanto all'onere della prova, l'inquadramento della responsabilità della P.A. nella disciplina di cui all'art. 2051 cc ha condotto ad una sorta di inversione dell'onere probatorio. Avendo la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia carattere oggettivo, ne deriva che, affinché la stessa possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Sul piano processuale, ciò comporta che graverà sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito, ovvero che "l'evento si è pagina 7 di 14 prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (Cass. n. 796372012), senza dover dimostrare l'elemento soggettivo;
mentre l'Amministrazione, per esimersi dalla responsabilità, dovrà provare che l'evento lesivo sia stato prodotto a seguito del verificarsi del caso fortuito o che il comportamento del danneggiato abbia determinato l'effettiva possibilità del verificarsi del danno. Venendo alla più specifica questione della responsabilità dell'Amministrazione per danni cagionati dalla gestione del c.d. "verde urbano" ovvero le accessioni o pertinenze di beni di titolarità pubblica (strade, piazze, parchi, cimiteri, cortili e così via), si assiste all'affermazione di un orientamento piuttosto rigoroso della Suprema Corte. Risulta invero necessario, affinché l'Amministrazione vada indenne da responsabilità per danni cagionati dal verde urbano, e in particolare da una pianta franata, che essa offra la prova: che la pianta fosse in condizioni statiche normali e non affetta da vetustà e corrosioni, e che, pertanto, la medesima si trovasse in integre condizioni, vegetative e manutentive;
che tale situazione di integrità della pianta fosse nota all'Amministrazione poiché la medesima aveva effettuato la doverosa sorveglianza;
che nonostante ciò, si fosse verificato il crollo dell'albero, ovvero la caduta dei rami;
e che, pertanto, l'evento dannoso fosse stato determinato da un fatto talmente eccezionale, in grado di cagionare il danno in via esclusiva (Cass. Civ., 526/1987). Per quanto attiene poi agli eventi che solitamente sono invocati dalle Amministrazioni per andare esenti da responsabilità, vale a dire gli eventi atmosferici, occorre rilevare che l'Amministrazione è esonerata dalla responsabilità esclusivamente se fornisce la prova di un evento atmosferico realmente imprevisto ed imprevedibile, la cui intensità ed eccezionalità deve essere stabilita facendo riferimento a parametri di natura statistica, nonché a concreti e specifici elementi di prova, rappresentati, ad esempio, dalle rilevazioni del servizio meteorologico, con specifico riguardo al punto preciso ove si è verificato l'evento dannoso e tale evento deve essere tale, come detto, da avere determinato da solo il danno (Trib. Verona, sent. 28 giugno 1994). In assenza di questa prova, pertanto, i danni rimangono integralmente a carico dell'Amministrazione e ciò anche se: vi è ignoranza sullo stato della cosa;
vi è incertezza circa l'effettiva causa dell'evento dannoso (Cass. Civ., 1987, n. 522); se l'Amministrazione ha adottato alcune misure per tutelare l'incolumità delle persone e delle cose, ma non gli specifici rimedi richiesti dagli organi tecnici, deputati alla vigilanza del verde urbano (Cfr. Cass. civ., 1998, n. 4825). Quanto poi al requisito dell'effettivo e costante controllo da parte della P.A., la Suprema Corte ha affermato in materia di verde urbano, in particolare di una pianta franata, che questa non avesse un'estensione tale, da non poter consentire un efficace controllo da parte dell'Amministrazione, la quale ha il potere- dovere di custodia sulla medesima;
e in secondo luogo, che una pianta, a differenza del manto stradale, non è oggetto di uso diretto e continuo da parte degli utenti, talché la responsabilità che consegue per eventuali danni cagionati dalla eventuale caduta è senz'altro quella di cui all'art 2051 cc. Ne consegue che è l'Ente pubblico/custode a dover dimostrare di avere operato un efficace, regolare ed adeguato controllo, e di avere osservato, nella cura delle piante, la diligenza necessaria ad evitarne la caduta, per cui il crollo si è verificato per una causa non ascrivibile a sua colpa;
ciò in quanto, sostiene ancora la Corte "la caduta dell'albero, quale fatto che ha causato il danno, è di per sé idonea a far presumere che essa si sia prodotta per colpa dell'ente demaniale e delle sue pertinenze dal momento che la caduta di un albero è normalmente conseguenza di un processo di lunga durata, di cui possono essere avvertiti i segni attraverso una verifica periodica dell'età della pianta e di quei fattori ambientali che ne possono alterare lo stato filo-sanitario al punto da determinarne la caduta" (Cass. Civ. n. 15707/2002). pagina 8 di 14 Ebbene, alla luce di quanto detto, è possibile riassumere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di danno cagionato da piante appartenenti al verde urbano l'Amministrazione, per andare esente da responsabilità deve provare il caso fortuito, dando cioè dimostrazione che il danno è stato cagionato da un evento - solitamente atmosferico - di portata eccezionale e idoneo, da solo, a cagionare il danno, anche in presenza di una pianta in buone condizioni, ed oggetto di una regolare ed adeguata attività di manutenzione e controllo. Altra strategia difensiva spesso percorsa dall'Amministrazione convenuta è quella di dimostrare che, pur essendo titolare del bene, essa non ne sarebbe "custode", in quanto sprovvista della disponibilità giuridica e di fatto. Il che potrebbe accadere, nel caso in cui l'Amministrazione abbia stipulato con un'impresa un contratto di appalto per la manutenzione del verde urbano, apparendo in tali casi del tutto evidente che il potere fisico di controllo sulla res - ed il conseguente dovere di vigilanza sulla medesima - incomba su soggetti terzi. Ciò nonostante, la Suprema Corte ha in più occasioni espresso il principio secondo cui l'affidamento in appalto della manutenzione stradale ad una o più ditte private, di regola, non trasferisce l'obbligo di custodia del bene demaniale dal e alle imprese appaltatrici;
CP_1 anche in questo caso, permane in capo all'Ente proprietario il dovere di sorveglianza, espressamente posto a suo carico dell'art. 14 CdS. Con riferimento alla manutenzione delle strade, in altri termini, il principio sancito dalla stessa Corte di Cassazione per cui “l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera”, non può trovare applicazione, atteso che tale principio è destinato ad operare solo se vi sia il trasferimento totale, da parte del committente all'appaltatore, del potere fisico sulla cosa (Cass. n. 7755/07). In sostanza, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà, ai sensi dell'art. 14 Codice della Strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto (salvi casi eccezionali) non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli CP_1 utenti delle singole strade (così, Cass. 23.1.2009 n. 1691). Nel caso di specie, gli attori affermavano che, mentre percorreva la strada comunale Parte_1 via San Francesco d'Assisi in a bordo dell'autovettura PO YE (di cui era utilizzatore, CP_1 per mezzo di contratto di leasing) un albero vi era franato sopra, provocando danni sia al conducente che al veicolo. Appare evidente che tutti i requisiti richiesti dall'art. 2051 c.c. sono integrati nella vicenda in esame e che pertanto la domanda attorea risulta, sotto il profilo dell'an debeatur, del tutto provata, in quanto: - sussiste il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'incidente di cui è causa, in quanto il danno pacificamente è stato cagionato da una res specifica e ben individuata (l'albero crollato). In particolare, dai documenti prodotti e dall'istruttoria risulta provato che “agenti di polizia locale […] il giorno 07/02/2022 alle ore 13:11 accertavano la caduta di un albero su un'auto in transito. Giunti sul posto rilevavano che l'autovettura PO YE targata FZ116ME veniva investita dalla caduta di un albero presente al margine della carreggiata di via San Francesco, più precisamente dove è posto l'ingresso della scuola elementare. A causa dell'accaduto, il veicolo riportava danni come da rilievi fotoplanimetrici effettuati sul posto che si allegano alla presente. Il conducente non richiedeva l'intervento di personale sanitario”. (v. doc. 1 fascicolo di parte attrice).
- altresì risulta provata la qualità di custode in capo alla convenuta: il Comune di , località in cui CP_1 si è verificata la caduta della pianta che ha cagionato il sinistro, aveva sulla cosa un effettivo potere di pagina 9 di 14 controllo con il conseguente dovere di custodirla, vigilarla e controllarla per evitare che cagionasse danno ai terzi. Di contro, tenuto conto delle considerazioni di cui innanzi e delle risultanze istruttorie acquisite nel processo, appare evidente come il Convenuto non abbia fornito prove idonee ad escludere la propria responsabilità. Segnatamente, l'Amministrazione in sede difensiva deduceva che le condizioni atmosferiche - ovvero le violente raffiche di vento che avevano interessato la città nel giorno del sinistro - fossero tali da integrare il caso fortuito. Il Tribunale ritiene che la versione proposta dal non appaia condivisibile, poiché in alcun CP_1 modo suffragata da riscontri fattuali, né dalle risultanze probatorie. Quanto, anzitutto, al forte vento, che si sarebbe abbattuto sulla città di nella data del sinistro, CP_1 non appare evidentemente sufficiente a integrare il caso fortuito, la cui prova è richiesta alla P.A. per scongiurare la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. Peraltro, nel corso dell'istruttoria, il teste
, agente della polizia locale del Comune di ha dichiarato “Prendo Testimone_1 CP_1 visione della foto sub. doc. 9 di parte attrice e confermo che in via San Francesco d'Assisi, in , CP_1 cadde solo l'albero relativo all'incidente di cui è causa ma, in altre località di , si verificò la CP_1 caduta di altre decine di alberi”. La circostanza che nessun altro albero sia crollato nella strada teatro del sinistro induce a ritenere che le condizioni atmosferiche del luogo non fossero tanto gravi da potersi considerare estreme ed eccezionali. In ogni caso, insufficiente sarebbe la mera allegazione di un evento atmosferico seppure di consistenti dimensioni, giacché il avrebbe comunque dovuto provare anche la corretta e idonea opera di CP_1 manutenzione dell'albero crollato. L'amministrazione convenuta non ha fornito tale prova, limitandosi a invocare l'avversità delle condizioni metereologiche alla data del sinistro. Sulla base di tutte le descritte considerazioni, la pretesa degli attori in punto di an debeatur è fondata e merita accoglimento, non avendo il dato prova che la caduta dell'albero che ha Controparte_1 danneggiato l'autovettura in oggetto sia stata cagionata non già dalla cattiva manutenzione, bensì dal caso fortuito.
4. Con riferimento al quantum debeatur si osserva quanto segue.
4.1. In primo luogo, occorre esaminare nel merito la domanda risarcitoria proposta da con Parte_2 riferimento al danno patrimoniale, limitatamente ai costi del noleggio di un veicolo sostitutivo, patiti a causa del danneggiamento dell'autovettura coinvolta nel sinistro. Tale importo, infatti, come già evidenziato, non rientra nell'oggetto della cessione del credito conclusa tra la e CH RI sicché, con riferimento a tale voce di danno, sussiste la legittimazione ad Pt_2 agire di parte attrice. Si osserva, inoltre, che nel contratto di cessione del credito (v. doc. 4 dell'istanza di parte convenuta 06.03.2024) il cedente ha dichiarato, al proprio assicuratore, “di non aver altro a pretendere per il danno al veicolo stesso in relazione al sinistro in oggetto”. Tale clausola deve essere interpretata nel senso di tacitare qualsiasi pretesa che la avrebbe potuto vantare nei confronti della propria Pt_2 assicurazione per il cd. danno auto, non anche nei confronti del danneggiante, verso cui conserva pertanto la facoltà di agire, unicamente per il danno derivante dalle spese di noleggio (non anche per le spese di riparazione, trasferite ad un soggetto terzo rispetto alla lite). Ciò posto, parte attrice, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha allegato di aver dovuto sopportare costi pari ad euro 9.400,00, per ottenere un'auto sostitutiva. pagina 10 di 14 Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità “In tema di risarcimento danni da incidente stradale, il cd. "danno da fermo tecnico" del veicolo incidentato” – tra cui rientra la voce di danno in questione
– “non può considerarsi sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno (quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi)” (v. Cass. 12820/99). Nella specie, a fondamento della propria pretesa, ha prodotto soltanto una fattura emessa Parte_2 da CH RI s.r.l. (quindi un documento unilateralmente formato da un soggetto terzo alla controversia) inerente ai costi per il noleggio di diversi veicoli nel periodo compreso tra il 24 febbraio e il 6 ottobre 2022 (v. doc. 12 fascicolo di parte attrice). La stessa, tuttavia, non ha dimostrato né la necessità di disporre di tale mezzo, né che la vettura noleggiata venisse utilizzata dal quale rappresentante legale della e non personalmente, Pt_1 Pt_2 essendosi limitata, nell'atto di citazione (quindi ben prima di avanzare qualsiasi pretesa relativa alla voce di danno in oggetto) ad allegare genericamente che si serviva dell'autovettura Parte_1 incidentata per lo svolgimento della propria attività di mediatore immobiliare. Pertanto, la domanda risarcitoria proposta da non merita accoglimento. Parte_2
4.2. Quanto all'azione risarcitoria proposta da , quest'ultimo ha domandato il Parte_1 risarcimento del danno per il pregiudizio sofferto in conseguenza del sinistro in oggetto, sia patrimoniale, per le spese mediche sostenute, che non patrimoniale, per le lesioni subite. Il medesimo, infatti, dopo l'accaduto si era recato in Pronto soccorso che gli aveva diagnosticato un “trauma e distrazione rachide cervicale a dorsale” (v. doc. 4 fascicolo parte attrice). Sul punto questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U. dott. Persona_1 con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura e coerente con la dinamica dell'illecito in esame. La perizia ha infatti riconosciuto:
- inabilità temporanea parziale al 75% di 6 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 50% di 10 giorni;
- la sofferenza per il periodo di invalidità temporanea è stata valutata di grado lieve. Il CTU ha riconosciuto altresì la sussistenza di postumi permanenti conseguenti all'evento lesivo e delineanti una riduzione dell'efficienza psicofisica della persona nella misura dell'1%, con una sofferenza di grado lievissimo. Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986). Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). pagina 11 di 14 Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale. Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche: a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle pagina 12 di 14 componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in pagina 7 di 9 relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U. Per il danno biologico temporaneo, la tabella Milanese 2024, attualmente vigente, prevede, quale importo standard, la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. Nella specie, non ha allegato né provato circostanze personalizzanti che possano Parte_1 giustificare l'aumento del danno biologico dinamico relazionale standard. Ne consegue che, alla luce degli esiti della CTU, deve essere liquidata, a titolo di danno biologico temporaneo, l'importo di euro 1.092,50, di cui euro 798,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed euro 294,50 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore. Per quanto attiene al danno biologico permanente, gli importi standard indicati nella tabella Milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 39 anni alla data della fine malattia (23.02.2022, perché nato il [...]) e con la percentuale di invalidità del 1% prevede i seguenti importi standard: 1.129,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed euro 282,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore. In definitiva, quindi, l'ammontare del danno biologico permanente ammonterebbe a complessivi euro 1.411,00. Pertanto, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute, ad euro 2.503,50. Con riferimento al danno patrimoniale, si ritengono congrue e documentate spese mediche per l'importo complessivo di euro 82,00 (sub. doc. 6 fascicolo di parte attrice), così come anche valutato dalla C.T.U. Tuttavia, poiché l'attore ha domandato, anche in sede di precisazione delle conclusioni, per il ristoro del complessivo danno patito, un importo di euro 1.836,33, il risarcimento dovuto all'attore da parte convenuta deve essere limitato a tale somma.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro 1.836,33, oltre: Parte_1
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell' 1%, sulla somma di euro 1.836,33 dalla data del 07.02.2022 ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di euro 1.836,33, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
pagina 13 di 14 5. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico di e del convenuto, in Parte_2 solido. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifonderle a;
la deve essere condannata a rifonderle al Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la responsabilità del nella produzione del sinistro di cui è causa, meglio Controparte_1 descritto in motivazione;
- condanna il al pagamento della somma di euro 1.836,33 in favore di Controparte_1 [...]
, oltre interessi come specificato in motivazione;
Parte_1
- rigetta le altre domande e istanze proposte dalle parti;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di e del , in solido;
Parte_2 Controparte_1
- condanna il a rifondere a le spese processuali che liquida per Controparte_1 Parte_1 esborsi in euro 786,00, e per onorario di avvocato in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie;
- condanna a rifondere al le spese processuali che liquida per onorario di Parte_2 Controparte_1 avvocato in complessivi euro7.000,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie.
Milano, 9.10.2025 Il Giudice In funzione di giudice unico dott. Damiano Spera
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Russo Irene
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