Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/06/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 00582/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2025, proposto da
Agostino Armeni, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Armeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calasetta, non costituito in giudizio;
nei confronti
FR LU, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
I. del provvedimento di diniego nota prot. 2109/2025 del 14.02.2025 (doc. 10), notificato in pari data, formatosi sull’istanza di accesso del ricorrente trasmessa a mezzo pec il 16.01.2025 (doc. 9);
II. e per l’accertamento del diritto del ricorrente di prendere visione e di estrarre copia della documentazione indicata nell’istanza, con conseguente condanna del Comune di Calasetta alla ostensione, eventualmente anche all’esito del procedimento giudiziale pendente nanti il T.A.R. Sardegna n. R.G. 1022/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il ricorrente, in qualità di consigliere comunale del Comune di Calasetta, ha domandato l’annullamento del diniego adottato dall’Amministrazione sulla sua istanza di accesso, nonché l’accertamento del diritto all’ostensione dei documenti chiesti con la citata istanza in data 16 gennaio 2025;
- l’Amministrazione comunale e il controinteressato non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
- in data 16 giugno 2025 il ricorrente ha depositato documentazione da cui si evince l’avvenuta trasmissione, da parte del Comune, del documento richiesto;
- all’udienza camerale del 18 giugno 2025, fissata per la decisione del ricorso, il procuratore del ricorrente ha domandato la pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, salvo il rimborso in proprio favore del contributo unificato;
- all’esito della discussione camerale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Ritenuto che:
- al Collegio non resta che prendere atto di tale circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando cessata la materia del contendere;
- non debba essere assunta alcuna statuizione sulle spese di lite, considerata la mancata costituzione dell’Amministrazione comunale e in coerenza con quanto domandato dallo stesso ricorrente, salvo il rimborso del contributo unificato in favore di quest’ultimo, come da egli chiesto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Tito Aru |
IL SEGRETARIO