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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 14/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025 per la causa promossa da TO UE, rappresentata e difesa dall'Avv. Macino
GI,
contro
ON GI e ON TI, rappresentati e difesi dall'Avv. Sofia
Francesco, si dà atto che solo parte appellante ha depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con la predetta nota parte appellante ha insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 14/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14/2024 R.G. tra:
ZI LA, nato a [...] il [...] (c.f. ), C.F._1
elettivamente domiciliata in Gioia Tauro (RC), alla Via Duomo n. 30, presso lo studio dell'Avv.
Macino GI, che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
RO SE, nato a [...] il [...] (c.f. ) e C.F._2
RO GO, nato a [...] il [...] (c.f. ), C.F._3
elettivamente domiciliati in Via C. Battisti n. 2, Gioia Tauro (RC), presso lo studio dell'Avv. Sofia
Francesco, che li rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATI
Oggetto: altri rapporti condominiali. Appello avverso la sentenza n. 865/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Palmi in data 09/08/2023, pubblicata in pari data, resa nel procedimento n. 433/2020 R.G.
Conclusioni: parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con atto di citazione notificato il 18.12.2019, GI ON ed TI ON adivano il
Giudice di Pace di Palmi rappresentando:
-di essere proprietari rispettivamente del primo e del terzo piano fuori terra di un fabbricato a tre elevazioni sito in Gioia Tauro, con accesso dal numero civico 22 dal Viale Italia, mentre la convenuta
UE TO risultava proprietaria del secondo ed intermedio piano;
- da circa cinque anni, la convenuta TO UE aveva installato lungo il vano delle scale condominiali cinque telecamere collegate ad un impianto di videoregistrazione posto all'interno della sua abitazione, delle quali, una, non in contestazione, rivolta verso il portone della loro abitazione, due con l'obiettivo rivolto verso le rampe (una dal primo piano verso il secondo e l'altra dal secondo verso il terzo) nonché un'altra con l'obiettivo diretto verso il portone d'ingresso al fabbricato così da inquadrare frontalmente chiunque vi accesa ed, infine, un'ultima situata al di sotto del balcone posto lungo la facciata principale con vista sul portone d'ingresso;
- tali telecamere erano state installate senza alcun consenso degli attori e/o deliberazione condominiale in spregio dell'art. 1122ter c.p.c. e della direttiva del Garante alla privacy dell'aprile
2010, con violazione del diritto alla riservatezza degli abitanti e dei loro ospiti.
Ciò premesso, GI ON ed TI ON chiedeva:
“1) condannare la convenuta alla rimozione delle contestate telecamere dagli spazi condominiali;
2) condannare la convenuta in solido a risarcire il danno morale provocato agli attori per la violazione della loro riservatezza nella misura che verrà determinata equitativamente in corso di causa con il limite della competenza per valore dell'ufficio adito;
”.
Con comparsa di costituzione depositata il 17.02.2020, TO UE chiedeva il rigetto della domanda dei ON, evidenziando che le telecamere di cui era stata chiesta la rimozione erano state installate nel 2010, su accordo delle parti e che le stesse inquadravano solamente il portone di ingresso dello stabile ed il pianerottolo e la porta di ingresso dell'abitazione della famiglia TO.
Nel corso dell'istruttoria di primo grado, veniva disposto interrogatorio formale della convenuta TO
UE ed escussi i testi ammessi.
Con sentenza n 865/2023 R.S. pubbl. il 09/08/2023 il Giudice di Pace di Palmi accoglieva la domanda degli attori ON GI e ON TI e, per l'effetto, ordinava alla convenuta TO
UE di rimuovere le telecamere contestate per violazione della riservatezza;
rigettava la domanda risarcitoria degli attori per le causali di cui alla parte motiva;
inoltre, condannava la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.100,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge.
Avverso detta sentenza proponeva appello TO UE, notificato il 28.12.2023, sulla base dei seguenti motivi:
1) “VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SU QUESTIONI SOSTANZIALMENTE
RILEVATE D'UFFICIO - C.D. SENTENZA A SORPRESA”, avendo il Giudice di primo grado basato la propria statuizione sulla base di un provvedimento del Garante della privacy dell'08/04/2010
(solo genericamente indicato dagli attori come “direttiva del Garante alla privacy dell'Aprile 2010),
e in relazione al quale avrebbe dovuto sottoporre la questione della sua applicabilità alle parti ex art. 101 c.p.c.;
2) “SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.”: per aver il Giudice di Pace ritenuto incontestato il posizionamento delle telecamere, per come indicato dagli attori ON GI e ON TI, non avendo avuto cura di espletare la consulenza tecnica d'ufficio, pur richiesta dagli stessi ON, al fine di verificare se effettivamente le telecamere avevano invaso la sfera di riservatezza degli attori;
3) “TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. PER ULTRAPETIZIONE” per aver il Giudice di primo grado accolto le rimostranze dei ON anche in assenza di prova sul posizionamento delle telecamere;
4) “QUARTO MOTIVO: INGIUSTIFICATA CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE
DI GIUDIZIO DI PRIMO GRADO”, avendo il Giudice di prime cure condannato la TO alla refusione per intero delle spese di lite di primo grado, pur avendo rigettato la domanda di risarcimento danni degli attori ON GI e ON TI.
In conclusione, TO UE chiedeva l'accoglimento dell'appello e, conseguentemente:
“• Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussistendone le giuste ragioni e i presupposti di legge, per come superiormente specificato;
• ritenere e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101, II comma,
c.p.c., dell'art. 115 c.p.c. nonché dell'art. 112 c.p.c.
In ogni caso, Voglia l'On. Tribunale adìto:
• ritenere e dichiarare il diritto degli appellanti a mantenere la installazione delle telecamere per come installate ed esistenti da oltre dieci anni ed applicate con modalità che non hanno mai invaso
e non invadono la sfera esclusiva di altri e pertanto
• ritenere e dichiarare che le telecamere poste a protezione degli spazi esclusivi dell'appellante e del cancello di ingresso della proprietà posto sulla pubblica strada sono conformi al diritto;
• ritenere e dichiarare erronea la condanna alle spese di giudizio in primo grado e riformare la sentenza sul punto;
• con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Si costituivano nel presente grado di giudizio anche ON GI e TI, i quali chiedevano il rigetto dell'appello.
Con istanza depositata il 30.01.2024 l'appellante TO UE chiedeva di procedere alla sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata, avendo i ON proceduto a richiedere al Tribunale la determinazione delle modalità per la rimozione delle telecamere installate, oltre ad aver effettuato pignoramento mobiliare sulle già menzionate telecamere.
Con ordinanza del 18.03.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
Con le memorie autorizzate depositate il 29.10.2024, l'appellante TO UE rappresentava che in sede di esecuzione della sentenza di primo grado, l'Ufficiale Giudiziario incaricato accertava che nelle rampe tra il primo e il secondo piano (pianerottolo compreso) non era stata rinvenuta alcuna telecamera;
nella rampa tra il secondo ed il terzo piano c'era una telecamera che veniva rimossa con direzione fissa verso l'appartamento della sig. TO UE;
infine, l'Ufficiale Giudiziario aveva rilevato che: “Per quanto riguarda la telecamera sotto il balcone non vi è traccia di installazione e di telecamera. Esiste un'altra telecamera posta sotto il balcone della facciata principale, ma appartiene a terzi”.
La causa veniva rinviata per il tentativo di conciliazione delle parti, avente esito infruttuoso (cfr. udienza del 17.01.2025) e, pertanto, la medesima veniva assunta in decisione.
2. Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rimozione rimozione o riposizionamento delle telecamere de quibus formulata, in primo grado da ON
GI e ON TI (cinque telecamere collegate ad un impianto di videoregistrazione posto all'interno della sua abitazione, delle quali, una, non in contestazione, rivolta verso il portone della loro abitazione, due con l'obiettivo rivolto verso le rampe (una dal primo piano verso il secondo e l'altra dal secondo verso il terzo) nonché un'altra con l'obiettivo diretto verso il portone d'ingresso al fabbricato così da inquadrare frontalmente chiunque vi accesa ed, infine, un'ultima situata al di sotto del balcone posto lungo la facciata principale con vista sul portone d'ingresso).
Dagli atti di causa è emerso che, in sede di esecuzione della sentenza di primo grado nelle more del presente giudizio di appello, l'Ufficiale Giudiziario in sede di sopralluogo ha accertato che “nella rampa tra il primo ed il secondo piano non ho rinvenuto alcuna telecamera esterna, nella rampa tra secondo e III piano c'è una telecamera che veniva rimossa con direzione fissa verso l'appartamento verso la porta d'ingresso dell'appartamento della sig.ra TO UE…l'altra telecamera che ha
l'obiettivo verso la porta di ingresso viene rimossa… per quanto riguarda la telecamera sotto il balcone non c'è traccia di installazione e di telecamera. Esiste un'altra telecamera posta sotto il balcone della porta principale, ma appartiene a terzi ..l'Avv. Sofia dichiara che detta ultima telecamera non faceva parte di quelle oggetto di contenzioso”.
A fronte di tale allegazione (da ammettersi in quanto relativa a fatti formatisi solo successivamente ed idonei a incidere sull'oggetto della lite), alla successiva udienza dell'8.11.2024 gli appellati
ON non contestavano quanto accertato dall'Ufficiale Giudiziario, ma rilevavano che la TO, davanti al Giudice di prime cure, aveva confessato l'esistenza di cinque telecamere e secondo il posizionamento dedotto nella loro richiesta introduttiva di rimozione.
Tuttavia, il venire meno delle telecamere contestate risulta essere un dato fattuale considerato da entrambe le parti pacificamente accaduto attesa l'assenza di contestazione sul punto.
Dunque, accertata la rimozione delle telecamere de quibus avvenuta medio tempore (fatto incontestato tra le parti, alla luce di quanto accertato dall'Ufficiale Giudiziario alla presenza dei difensori di entrambe le parti in causa), va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di rimozione o riposizionamento delle stesse.
Invero, il Giudice, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. civ., 3 sez., 271/06).
Sul punto, le motivazioni dedotte in appello devono ritenersi infondate.
Invero, il motivo dedotto in ordine alla violazione del principio del contraddittorio deve ritenersi infondato.
Come affermato dalla S.C. (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/01/2024, n.822) l'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ovvero per le quali esiste il divieto della sentenza della "terza via", si estende solo a questioni di fatto, o miste di fatto e diritto, od eccezioni rilevabili d'ufficio, non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio. Difatti, l'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'art. 101 cod. proc. civ., riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Cass., sez. L, 19/05/2016, n. 10353; Cass., sez. 1, 08/06/2018, n.
15037; Cass., sez. 2, 12/09/2019, n. 22778; Cass., sez. 3, 05/05/2021, n. 11724).
Ciò detto, la decisione di primo grado i pone in armonia con i suddetti principi, poiché non ha affatto rilevato una nuova questione di fatto, ma semplicemente ha fatto applicazione di norme giuridiche
(ovvero le previsioni normative secondarie in tema di tutela della privacy), secondo il noto principio dello iura novit curia.
Infondati risultano anche i motivi formulati ai punti nn. 2, 3 e 4, che possano trattarsi unitariamente, in quanto con essi viene censurata la decisione di prime cure laddove il Giudice di Pace non ha espletato consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare il reale posizionamento delle telecamere.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che: "La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/06/2019, n.
15521); "Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica." (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
15/12/2017, n. 30218).
Nel caso di specie, tale strumento deve ritenersi superfluo, e bene ha fatto il Giudice di Pace di Palmi
a non disporlo, avendo la stessa TO UE, allora convenuta, confessato in sede di interrogatorio formale l'esistenza delle telecamere ed il posizionamento così come indicato dagli attori e dalla documentazione fotografica di corredo esibita alla TO in occasione della resa confessione.
Come noto, l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, e, pertanto, la confessione costituisce dunque prova piena legale contro la parte che l'ha resa (art. 2733 c.c.).
Ne consegue altresì che alcun vizio di ultrapetizione vi è stato da parte del Giudicante che si è limitato ad accogliere la domanda di rimozione delle telecamere sulla base degli elementi probatori acquisiti in giudizio.
Infine, con l'ultimo motivo l'appellante si duole del fatto che le spese legali sono state poste interamente a suo carico, malgrado i ON siano risultati soccombenti sulla domanda di risarcimento del danno in quanto non provato.
Il motivo è infondato in quanto l'esito complessivo della causa che ha accolto la domanda principale che costituisce il presupposto del risarcimento richiesto, giustificherebbe semmai una riduzione degli importi delle spese legali in ragione del minor valore della causa, ma non una compensazione per reciproca soccombenza, non trattandosi di domanda proposta da controparte.
Ne consegue che, sul punto, la quantificazione del Giudice di Pace di primo grado va ritenuta in linea con tale principio, avendo lo stesso liquidato le spese di lite, secondo il valore dichiarato della causa ed in misura inferiore a quelli che sarebbero stati i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M.
147/2022.
Ai minimi tabellari vanno invece liquidate le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della sovrapponibilità tra atti introduttivi e fase decisionale, che in considerazione dell'esito complessivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della TO UE ed in favore degli appellati, in solido tra loro (senza fase istruttoria, non espletata). Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da UE
TO nei confronti di GI ON ed TI ON, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rimozione o riposizionamento delle telecamere de quibus formulata, in primo grado da ON GI e
ON TI;
2) conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
3) pone le spese del presente grado di giudizio a carico dell'appellante TO UE ed in favore degli appellati ON GI e ON TI, in solido tra loro, che liquida in Euro 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi il 30.04.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025 per la causa promossa da TO UE, rappresentata e difesa dall'Avv. Macino
GI,
contro
ON GI e ON TI, rappresentati e difesi dall'Avv. Sofia
Francesco, si dà atto che solo parte appellante ha depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con la predetta nota parte appellante ha insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 14/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14/2024 R.G. tra:
ZI LA, nato a [...] il [...] (c.f. ), C.F._1
elettivamente domiciliata in Gioia Tauro (RC), alla Via Duomo n. 30, presso lo studio dell'Avv.
Macino GI, che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
RO SE, nato a [...] il [...] (c.f. ) e C.F._2
RO GO, nato a [...] il [...] (c.f. ), C.F._3
elettivamente domiciliati in Via C. Battisti n. 2, Gioia Tauro (RC), presso lo studio dell'Avv. Sofia
Francesco, che li rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATI
Oggetto: altri rapporti condominiali. Appello avverso la sentenza n. 865/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Palmi in data 09/08/2023, pubblicata in pari data, resa nel procedimento n. 433/2020 R.G.
Conclusioni: parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con atto di citazione notificato il 18.12.2019, GI ON ed TI ON adivano il
Giudice di Pace di Palmi rappresentando:
-di essere proprietari rispettivamente del primo e del terzo piano fuori terra di un fabbricato a tre elevazioni sito in Gioia Tauro, con accesso dal numero civico 22 dal Viale Italia, mentre la convenuta
UE TO risultava proprietaria del secondo ed intermedio piano;
- da circa cinque anni, la convenuta TO UE aveva installato lungo il vano delle scale condominiali cinque telecamere collegate ad un impianto di videoregistrazione posto all'interno della sua abitazione, delle quali, una, non in contestazione, rivolta verso il portone della loro abitazione, due con l'obiettivo rivolto verso le rampe (una dal primo piano verso il secondo e l'altra dal secondo verso il terzo) nonché un'altra con l'obiettivo diretto verso il portone d'ingresso al fabbricato così da inquadrare frontalmente chiunque vi accesa ed, infine, un'ultima situata al di sotto del balcone posto lungo la facciata principale con vista sul portone d'ingresso;
- tali telecamere erano state installate senza alcun consenso degli attori e/o deliberazione condominiale in spregio dell'art. 1122ter c.p.c. e della direttiva del Garante alla privacy dell'aprile
2010, con violazione del diritto alla riservatezza degli abitanti e dei loro ospiti.
Ciò premesso, GI ON ed TI ON chiedeva:
“1) condannare la convenuta alla rimozione delle contestate telecamere dagli spazi condominiali;
2) condannare la convenuta in solido a risarcire il danno morale provocato agli attori per la violazione della loro riservatezza nella misura che verrà determinata equitativamente in corso di causa con il limite della competenza per valore dell'ufficio adito;
”.
Con comparsa di costituzione depositata il 17.02.2020, TO UE chiedeva il rigetto della domanda dei ON, evidenziando che le telecamere di cui era stata chiesta la rimozione erano state installate nel 2010, su accordo delle parti e che le stesse inquadravano solamente il portone di ingresso dello stabile ed il pianerottolo e la porta di ingresso dell'abitazione della famiglia TO.
Nel corso dell'istruttoria di primo grado, veniva disposto interrogatorio formale della convenuta TO
UE ed escussi i testi ammessi.
Con sentenza n 865/2023 R.S. pubbl. il 09/08/2023 il Giudice di Pace di Palmi accoglieva la domanda degli attori ON GI e ON TI e, per l'effetto, ordinava alla convenuta TO
UE di rimuovere le telecamere contestate per violazione della riservatezza;
rigettava la domanda risarcitoria degli attori per le causali di cui alla parte motiva;
inoltre, condannava la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.100,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge.
Avverso detta sentenza proponeva appello TO UE, notificato il 28.12.2023, sulla base dei seguenti motivi:
1) “VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SU QUESTIONI SOSTANZIALMENTE
RILEVATE D'UFFICIO - C.D. SENTENZA A SORPRESA”, avendo il Giudice di primo grado basato la propria statuizione sulla base di un provvedimento del Garante della privacy dell'08/04/2010
(solo genericamente indicato dagli attori come “direttiva del Garante alla privacy dell'Aprile 2010),
e in relazione al quale avrebbe dovuto sottoporre la questione della sua applicabilità alle parti ex art. 101 c.p.c.;
2) “SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.”: per aver il Giudice di Pace ritenuto incontestato il posizionamento delle telecamere, per come indicato dagli attori ON GI e ON TI, non avendo avuto cura di espletare la consulenza tecnica d'ufficio, pur richiesta dagli stessi ON, al fine di verificare se effettivamente le telecamere avevano invaso la sfera di riservatezza degli attori;
3) “TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. PER ULTRAPETIZIONE” per aver il Giudice di primo grado accolto le rimostranze dei ON anche in assenza di prova sul posizionamento delle telecamere;
4) “QUARTO MOTIVO: INGIUSTIFICATA CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE
DI GIUDIZIO DI PRIMO GRADO”, avendo il Giudice di prime cure condannato la TO alla refusione per intero delle spese di lite di primo grado, pur avendo rigettato la domanda di risarcimento danni degli attori ON GI e ON TI.
In conclusione, TO UE chiedeva l'accoglimento dell'appello e, conseguentemente:
“• Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussistendone le giuste ragioni e i presupposti di legge, per come superiormente specificato;
• ritenere e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101, II comma,
c.p.c., dell'art. 115 c.p.c. nonché dell'art. 112 c.p.c.
In ogni caso, Voglia l'On. Tribunale adìto:
• ritenere e dichiarare il diritto degli appellanti a mantenere la installazione delle telecamere per come installate ed esistenti da oltre dieci anni ed applicate con modalità che non hanno mai invaso
e non invadono la sfera esclusiva di altri e pertanto
• ritenere e dichiarare che le telecamere poste a protezione degli spazi esclusivi dell'appellante e del cancello di ingresso della proprietà posto sulla pubblica strada sono conformi al diritto;
• ritenere e dichiarare erronea la condanna alle spese di giudizio in primo grado e riformare la sentenza sul punto;
• con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Si costituivano nel presente grado di giudizio anche ON GI e TI, i quali chiedevano il rigetto dell'appello.
Con istanza depositata il 30.01.2024 l'appellante TO UE chiedeva di procedere alla sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata, avendo i ON proceduto a richiedere al Tribunale la determinazione delle modalità per la rimozione delle telecamere installate, oltre ad aver effettuato pignoramento mobiliare sulle già menzionate telecamere.
Con ordinanza del 18.03.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
Con le memorie autorizzate depositate il 29.10.2024, l'appellante TO UE rappresentava che in sede di esecuzione della sentenza di primo grado, l'Ufficiale Giudiziario incaricato accertava che nelle rampe tra il primo e il secondo piano (pianerottolo compreso) non era stata rinvenuta alcuna telecamera;
nella rampa tra il secondo ed il terzo piano c'era una telecamera che veniva rimossa con direzione fissa verso l'appartamento della sig. TO UE;
infine, l'Ufficiale Giudiziario aveva rilevato che: “Per quanto riguarda la telecamera sotto il balcone non vi è traccia di installazione e di telecamera. Esiste un'altra telecamera posta sotto il balcone della facciata principale, ma appartiene a terzi”.
La causa veniva rinviata per il tentativo di conciliazione delle parti, avente esito infruttuoso (cfr. udienza del 17.01.2025) e, pertanto, la medesima veniva assunta in decisione.
2. Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rimozione rimozione o riposizionamento delle telecamere de quibus formulata, in primo grado da ON
GI e ON TI (cinque telecamere collegate ad un impianto di videoregistrazione posto all'interno della sua abitazione, delle quali, una, non in contestazione, rivolta verso il portone della loro abitazione, due con l'obiettivo rivolto verso le rampe (una dal primo piano verso il secondo e l'altra dal secondo verso il terzo) nonché un'altra con l'obiettivo diretto verso il portone d'ingresso al fabbricato così da inquadrare frontalmente chiunque vi accesa ed, infine, un'ultima situata al di sotto del balcone posto lungo la facciata principale con vista sul portone d'ingresso).
Dagli atti di causa è emerso che, in sede di esecuzione della sentenza di primo grado nelle more del presente giudizio di appello, l'Ufficiale Giudiziario in sede di sopralluogo ha accertato che “nella rampa tra il primo ed il secondo piano non ho rinvenuto alcuna telecamera esterna, nella rampa tra secondo e III piano c'è una telecamera che veniva rimossa con direzione fissa verso l'appartamento verso la porta d'ingresso dell'appartamento della sig.ra TO UE…l'altra telecamera che ha
l'obiettivo verso la porta di ingresso viene rimossa… per quanto riguarda la telecamera sotto il balcone non c'è traccia di installazione e di telecamera. Esiste un'altra telecamera posta sotto il balcone della porta principale, ma appartiene a terzi ..l'Avv. Sofia dichiara che detta ultima telecamera non faceva parte di quelle oggetto di contenzioso”.
A fronte di tale allegazione (da ammettersi in quanto relativa a fatti formatisi solo successivamente ed idonei a incidere sull'oggetto della lite), alla successiva udienza dell'8.11.2024 gli appellati
ON non contestavano quanto accertato dall'Ufficiale Giudiziario, ma rilevavano che la TO, davanti al Giudice di prime cure, aveva confessato l'esistenza di cinque telecamere e secondo il posizionamento dedotto nella loro richiesta introduttiva di rimozione.
Tuttavia, il venire meno delle telecamere contestate risulta essere un dato fattuale considerato da entrambe le parti pacificamente accaduto attesa l'assenza di contestazione sul punto.
Dunque, accertata la rimozione delle telecamere de quibus avvenuta medio tempore (fatto incontestato tra le parti, alla luce di quanto accertato dall'Ufficiale Giudiziario alla presenza dei difensori di entrambe le parti in causa), va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di rimozione o riposizionamento delle stesse.
Invero, il Giudice, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. civ., 3 sez., 271/06).
Sul punto, le motivazioni dedotte in appello devono ritenersi infondate.
Invero, il motivo dedotto in ordine alla violazione del principio del contraddittorio deve ritenersi infondato.
Come affermato dalla S.C. (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/01/2024, n.822) l'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ovvero per le quali esiste il divieto della sentenza della "terza via", si estende solo a questioni di fatto, o miste di fatto e diritto, od eccezioni rilevabili d'ufficio, non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio. Difatti, l'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'art. 101 cod. proc. civ., riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Cass., sez. L, 19/05/2016, n. 10353; Cass., sez. 1, 08/06/2018, n.
15037; Cass., sez. 2, 12/09/2019, n. 22778; Cass., sez. 3, 05/05/2021, n. 11724).
Ciò detto, la decisione di primo grado i pone in armonia con i suddetti principi, poiché non ha affatto rilevato una nuova questione di fatto, ma semplicemente ha fatto applicazione di norme giuridiche
(ovvero le previsioni normative secondarie in tema di tutela della privacy), secondo il noto principio dello iura novit curia.
Infondati risultano anche i motivi formulati ai punti nn. 2, 3 e 4, che possano trattarsi unitariamente, in quanto con essi viene censurata la decisione di prime cure laddove il Giudice di Pace non ha espletato consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare il reale posizionamento delle telecamere.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che: "La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/06/2019, n.
15521); "Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica." (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
15/12/2017, n. 30218).
Nel caso di specie, tale strumento deve ritenersi superfluo, e bene ha fatto il Giudice di Pace di Palmi
a non disporlo, avendo la stessa TO UE, allora convenuta, confessato in sede di interrogatorio formale l'esistenza delle telecamere ed il posizionamento così come indicato dagli attori e dalla documentazione fotografica di corredo esibita alla TO in occasione della resa confessione.
Come noto, l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, e, pertanto, la confessione costituisce dunque prova piena legale contro la parte che l'ha resa (art. 2733 c.c.).
Ne consegue altresì che alcun vizio di ultrapetizione vi è stato da parte del Giudicante che si è limitato ad accogliere la domanda di rimozione delle telecamere sulla base degli elementi probatori acquisiti in giudizio.
Infine, con l'ultimo motivo l'appellante si duole del fatto che le spese legali sono state poste interamente a suo carico, malgrado i ON siano risultati soccombenti sulla domanda di risarcimento del danno in quanto non provato.
Il motivo è infondato in quanto l'esito complessivo della causa che ha accolto la domanda principale che costituisce il presupposto del risarcimento richiesto, giustificherebbe semmai una riduzione degli importi delle spese legali in ragione del minor valore della causa, ma non una compensazione per reciproca soccombenza, non trattandosi di domanda proposta da controparte.
Ne consegue che, sul punto, la quantificazione del Giudice di Pace di primo grado va ritenuta in linea con tale principio, avendo lo stesso liquidato le spese di lite, secondo il valore dichiarato della causa ed in misura inferiore a quelli che sarebbero stati i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M.
147/2022.
Ai minimi tabellari vanno invece liquidate le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della sovrapponibilità tra atti introduttivi e fase decisionale, che in considerazione dell'esito complessivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della TO UE ed in favore degli appellati, in solido tra loro (senza fase istruttoria, non espletata). Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da UE
TO nei confronti di GI ON ed TI ON, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rimozione o riposizionamento delle telecamere de quibus formulata, in primo grado da ON GI e
ON TI;
2) conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
3) pone le spese del presente grado di giudizio a carico dell'appellante TO UE ed in favore degli appellati ON GI e ON TI, in solido tra loro, che liquida in Euro 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi il 30.04.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella