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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10474 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 52549 /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa NA LB
visto il verbale dell'udienza di discussione orale del 10.07.2025 deposita , ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA/
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 52549/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 10/07/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, rappresentata e difesa dall'Avv . Mario Trezza Parte_1 C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via Appia Nuova 425, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23.04.2025
Parte Opponente- attrice
E
rappresentata e difesa dall'Avv GIUSEPPINO CP_1 C.F._2
IO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Maria C.V. (CE) in via Degli
Orti Vicolo I n. 12, in virtù di procura speciale in calce all'atto di precetto opposto
Parte Opposta- convenuta
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.) MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza sopra richiamato, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo,
ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza,
al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c.
perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 27.11.2024, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data 20.11.2024, da
[...] [...]
con cui si intimava l'urna contenente le ceneri del dr. , fratello della CP_1 Persona_1
e marito della presso il cimitero Laurentino nonché ad inoltrare istanza di CP_1 Pt_1
assegnazione/acquisto del loculo e a versare la relativa somma, il tutto in forza dell'accordo di mediazione sottoscritto dalle parti (uniche eredi del de cuius) in data 16.07.2020 dinanzi l'Organismo di mediazione e volto a regolamentare la divisione del patrimonio ereditato, CP_2
verbale notificato contestualmente con il precetto opposto.
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per difetto di titolo esecutivo atteso che il verbale di mediazione azionato non prevedeva alcun obbligo a carico della di tumulare le ceneri del marito. L'opponente chiedeva la condanna per Pt_1
lite temeraria. Si costituiva contestando la fondatezza della domanda avversaria e CP_1
chiedendone il rigetto con condanna alle spese e lite temeraria .
Il Giudice fissata con decreto ex art 171 bis cpc, l'udienza per la trattazione del merito e della invocata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, con decorrenza a ritroso dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., in data 19.05.2025, fallito il tentativo di conciliazione delle parti con una proposta ex art 185 bis formulata dal Giudice stesso, fissava udienza per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c all'udienza del 10 luglio 2025 convertita, successivamente in modalità
cartolare ex art 127 ter cpc, con termine per deposito di note conclusive e di note scritte.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva, promossa successivamente, nelle more del presente giudizio al n. rge n.
17872/24 sez mobiliare del Tribunale di Roma - che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d. opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in CP_1
virtù del titolo azionato, ovvero del verbale di mediazione sottoscritto in data 16.07.2020, notificato unitamente al precetto opposto, in danno di per gli obblighi di fare nel Parte_1
precetto espressamente indicati.
E' evidente che la questione sottoposta a questo Giudice è incentrata sulla verifica, previa interpretazione del verbale di mediazione n. 23/20 del 16.07.2020, della sussistenza di un titolo esecutivo per gli obblighi di fare intimati. Preliminarmente occorre precisare che il verbale di mediazione ex art.12 D.Lvo 28/2010,
sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, rientra nella categoria di cui all'art 474 co. II n. 1 c.p.c. cui il
Legislatore si riferisce con “con gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”, e che l'accordo, pertanto, quando presenta le condizioni formali per configurare un titolo esecutivo, risulta idoneo a fondare qualunque tipo di esecuzione forzata e, dunque, non solo l'espropriazione (in tutte le sue forme) ma anche l'esecuzione in forma specifica quale l'attuazione degli obblighi di fare e di non fare.
Sotto questo profilo, la scelta del Legislatore operata con il D.Lvo 28/2010 e le successive modifiche, ha costituito, senza dubbi, una novità dirompente per ciò che concerne l'esecuzione ex art 612 c.p.c. poiché in passato detta esecuzione si riteneva potesse essere promossa solo in virtù
di sentenze, provvedimenti giurisdizionali e conciliazioni, purché soggette ad un controllo di legalità
dell'autorità giudiziaria.
Per procedere all'esecuzione forzata non basta, tuttavia, l'esistenza di un titolo esecutivo,
in quanto la formulazione dell'art 474 c.p.c. prevede necessariamente che il credito consacrato nel documento (titolo) sia certo, liquido ed esigibile e, con specifico riferimento agli obblighi di fare e all'esecuzione in forma specifica in generale, va rilevato che, qualunque sia il contenuto del titolo esecutivo, rientra nei compiti del giudice dell'esecuzione procedere alla sua interpretazione per stabilire se il diritto di credito dal titolo riconosciuto sia eseguibile in quanto liquido ed esigibile in rapporto alla esatta determinazione dell'obbligo imposto.
In altri termini, il titolo esecutivo consente di ricorrere alla tutela esecutiva apprestata dall'art. 612 c.p.c. solo quando rechi una “condanna” all'adempimento di un obbligo di fare o non fare e l'eseguibilità del titolo azionato dipenderà esclusivamente se la prestazione “dovuta” sia determinata o determinabile anche mediante l'integrazione del dispositivo con le altre parti della decisione.
Tali precisazioni conducono alla conclusione che, al di là della volontà delle parti e delle intenzioni o determinazioni future concernenti la collocazione dell'urna delle ceneri del Dr.
[...]
, stante il petitum del presente giudizio così come sopra indicato, questo Giudice è investito Per_1
del compito di verificare esclusivamente se l'accordo di mediazione del 16.07.2020, costituisca titolo esecutivo, valido ed efficace, con riferimento agli obblighi, oggetto dell'intimazione notificata alla , di depositare l'urna presso il cimitero Laurentino, di inoltrare l'istanza di assegnazione Pt_1
del loculo online e di versare la somma dovuta…”.
Orbene, l'esame del contenuto del verbale del 16.07.2020 (mediazione 23/20) e dell'art 4
in particolare, con specifico riferimento agli obblighi di fare intimati con il precetto opposto, non conferisce all'accordo quei caratteri di determinatezza ed esigibilità idonei ad attribuire al verbale natura di titolo esecutivo per procedere ad esecuzione specifica, fatto salvo ed impregiudicato il diritto della di promuovere un'eventuale azione ordinaria, sulla scorta del verbale di CP_1
mediazione, al fine di accertare giudizialmente gli inadempimenti dedotti in capo alla Pt_1
relativamente agli accordi sanciti con la procedura di mediazione ed eventuale conseguente condanna.
La previsione di cui all'art 4, invero, (“Le parti concordano che, nell'ipotesi in cui non si trovi
entro il 31 dicembre 2020 un loculo per le ceneri del Dr. nel cimitero Laurentino, Persona_1
ovvero in cimiteri situati nei comuni limitrofi al predetto cimitero Laurentino, le parti chiederanno
l'autorizzazione per l'affidamento temporaneo dell'urna per 6 mesi alla SI.ra , che CP_1
sosterrà i relativi costi e oneri”) è volta a sancire il dovere di entrambi le parti a chiedere un'autorizzazione per l'affidamento temporaneo dell'urna alla per sei mesi , nell'ipotesi , da CP_1
accertare e verificare giudizialmente in altri sedi diverse da un giudizio di opposizione a precetto, in cui non si trovi entro il 31 dicembre 2020 un loculo nel cimitero Laurentino o in cimiteri limitrofi.
Non emerge alcun obbligo attuale in capo alla Vola di deposito dell'urna nel cimitero
Laurentino, o di inoltrare istanza di assegnazione/acquisto di loculo con versamento delle relative somme.
Il verbale di mediazione non assurge a titolo esecutivo valido ed efficace in relazione agli obblighi di fare oggetto del precetto notificato alla in data 20.11.2024 e qui Parte_1
opposto.
L'opposizione, per quanto sopra, risulta fondata ed è meritevole di accoglimento.
Non si ritengono, nel caso di specie, invece, sussistere i presupposti per una condanna per responsabilità processuale aggravata anche perché parte opponente ha omesso di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività processuale effettivamente svolta, si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione indeterminabile-
complessità bassa previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• ACCOGLIE l'opposizione
• Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1 [...]
che liquida complessivamente in € 2.906,00 oltre spese generali, Parte_1
c.p.a. ed Iva se dovute e Contributo Unificato e marche.
Così deciso in Roma, all'udienza del 11/07/2025
Il Giudice
NA LB
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa NA LB
visto il verbale dell'udienza di discussione orale del 10.07.2025 deposita , ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA/
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 52549/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 10/07/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, rappresentata e difesa dall'Avv . Mario Trezza Parte_1 C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via Appia Nuova 425, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23.04.2025
Parte Opponente- attrice
E
rappresentata e difesa dall'Avv GIUSEPPINO CP_1 C.F._2
IO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Maria C.V. (CE) in via Degli
Orti Vicolo I n. 12, in virtù di procura speciale in calce all'atto di precetto opposto
Parte Opposta- convenuta
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.) MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza sopra richiamato, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo,
ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza,
al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c.
perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 27.11.2024, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data 20.11.2024, da
[...] [...]
con cui si intimava l'urna contenente le ceneri del dr. , fratello della CP_1 Persona_1
e marito della presso il cimitero Laurentino nonché ad inoltrare istanza di CP_1 Pt_1
assegnazione/acquisto del loculo e a versare la relativa somma, il tutto in forza dell'accordo di mediazione sottoscritto dalle parti (uniche eredi del de cuius) in data 16.07.2020 dinanzi l'Organismo di mediazione e volto a regolamentare la divisione del patrimonio ereditato, CP_2
verbale notificato contestualmente con il precetto opposto.
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per difetto di titolo esecutivo atteso che il verbale di mediazione azionato non prevedeva alcun obbligo a carico della di tumulare le ceneri del marito. L'opponente chiedeva la condanna per Pt_1
lite temeraria. Si costituiva contestando la fondatezza della domanda avversaria e CP_1
chiedendone il rigetto con condanna alle spese e lite temeraria .
Il Giudice fissata con decreto ex art 171 bis cpc, l'udienza per la trattazione del merito e della invocata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, con decorrenza a ritroso dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., in data 19.05.2025, fallito il tentativo di conciliazione delle parti con una proposta ex art 185 bis formulata dal Giudice stesso, fissava udienza per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c all'udienza del 10 luglio 2025 convertita, successivamente in modalità
cartolare ex art 127 ter cpc, con termine per deposito di note conclusive e di note scritte.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva, promossa successivamente, nelle more del presente giudizio al n. rge n.
17872/24 sez mobiliare del Tribunale di Roma - che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d. opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in CP_1
virtù del titolo azionato, ovvero del verbale di mediazione sottoscritto in data 16.07.2020, notificato unitamente al precetto opposto, in danno di per gli obblighi di fare nel Parte_1
precetto espressamente indicati.
E' evidente che la questione sottoposta a questo Giudice è incentrata sulla verifica, previa interpretazione del verbale di mediazione n. 23/20 del 16.07.2020, della sussistenza di un titolo esecutivo per gli obblighi di fare intimati. Preliminarmente occorre precisare che il verbale di mediazione ex art.12 D.Lvo 28/2010,
sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, rientra nella categoria di cui all'art 474 co. II n. 1 c.p.c. cui il
Legislatore si riferisce con “con gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”, e che l'accordo, pertanto, quando presenta le condizioni formali per configurare un titolo esecutivo, risulta idoneo a fondare qualunque tipo di esecuzione forzata e, dunque, non solo l'espropriazione (in tutte le sue forme) ma anche l'esecuzione in forma specifica quale l'attuazione degli obblighi di fare e di non fare.
Sotto questo profilo, la scelta del Legislatore operata con il D.Lvo 28/2010 e le successive modifiche, ha costituito, senza dubbi, una novità dirompente per ciò che concerne l'esecuzione ex art 612 c.p.c. poiché in passato detta esecuzione si riteneva potesse essere promossa solo in virtù
di sentenze, provvedimenti giurisdizionali e conciliazioni, purché soggette ad un controllo di legalità
dell'autorità giudiziaria.
Per procedere all'esecuzione forzata non basta, tuttavia, l'esistenza di un titolo esecutivo,
in quanto la formulazione dell'art 474 c.p.c. prevede necessariamente che il credito consacrato nel documento (titolo) sia certo, liquido ed esigibile e, con specifico riferimento agli obblighi di fare e all'esecuzione in forma specifica in generale, va rilevato che, qualunque sia il contenuto del titolo esecutivo, rientra nei compiti del giudice dell'esecuzione procedere alla sua interpretazione per stabilire se il diritto di credito dal titolo riconosciuto sia eseguibile in quanto liquido ed esigibile in rapporto alla esatta determinazione dell'obbligo imposto.
In altri termini, il titolo esecutivo consente di ricorrere alla tutela esecutiva apprestata dall'art. 612 c.p.c. solo quando rechi una “condanna” all'adempimento di un obbligo di fare o non fare e l'eseguibilità del titolo azionato dipenderà esclusivamente se la prestazione “dovuta” sia determinata o determinabile anche mediante l'integrazione del dispositivo con le altre parti della decisione.
Tali precisazioni conducono alla conclusione che, al di là della volontà delle parti e delle intenzioni o determinazioni future concernenti la collocazione dell'urna delle ceneri del Dr.
[...]
, stante il petitum del presente giudizio così come sopra indicato, questo Giudice è investito Per_1
del compito di verificare esclusivamente se l'accordo di mediazione del 16.07.2020, costituisca titolo esecutivo, valido ed efficace, con riferimento agli obblighi, oggetto dell'intimazione notificata alla , di depositare l'urna presso il cimitero Laurentino, di inoltrare l'istanza di assegnazione Pt_1
del loculo online e di versare la somma dovuta…”.
Orbene, l'esame del contenuto del verbale del 16.07.2020 (mediazione 23/20) e dell'art 4
in particolare, con specifico riferimento agli obblighi di fare intimati con il precetto opposto, non conferisce all'accordo quei caratteri di determinatezza ed esigibilità idonei ad attribuire al verbale natura di titolo esecutivo per procedere ad esecuzione specifica, fatto salvo ed impregiudicato il diritto della di promuovere un'eventuale azione ordinaria, sulla scorta del verbale di CP_1
mediazione, al fine di accertare giudizialmente gli inadempimenti dedotti in capo alla Pt_1
relativamente agli accordi sanciti con la procedura di mediazione ed eventuale conseguente condanna.
La previsione di cui all'art 4, invero, (“Le parti concordano che, nell'ipotesi in cui non si trovi
entro il 31 dicembre 2020 un loculo per le ceneri del Dr. nel cimitero Laurentino, Persona_1
ovvero in cimiteri situati nei comuni limitrofi al predetto cimitero Laurentino, le parti chiederanno
l'autorizzazione per l'affidamento temporaneo dell'urna per 6 mesi alla SI.ra , che CP_1
sosterrà i relativi costi e oneri”) è volta a sancire il dovere di entrambi le parti a chiedere un'autorizzazione per l'affidamento temporaneo dell'urna alla per sei mesi , nell'ipotesi , da CP_1
accertare e verificare giudizialmente in altri sedi diverse da un giudizio di opposizione a precetto, in cui non si trovi entro il 31 dicembre 2020 un loculo nel cimitero Laurentino o in cimiteri limitrofi.
Non emerge alcun obbligo attuale in capo alla Vola di deposito dell'urna nel cimitero
Laurentino, o di inoltrare istanza di assegnazione/acquisto di loculo con versamento delle relative somme.
Il verbale di mediazione non assurge a titolo esecutivo valido ed efficace in relazione agli obblighi di fare oggetto del precetto notificato alla in data 20.11.2024 e qui Parte_1
opposto.
L'opposizione, per quanto sopra, risulta fondata ed è meritevole di accoglimento.
Non si ritengono, nel caso di specie, invece, sussistere i presupposti per una condanna per responsabilità processuale aggravata anche perché parte opponente ha omesso di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività processuale effettivamente svolta, si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione indeterminabile-
complessità bassa previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• ACCOGLIE l'opposizione
• Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1 [...]
che liquida complessivamente in € 2.906,00 oltre spese generali, Parte_1
c.p.a. ed Iva se dovute e Contributo Unificato e marche.
Così deciso in Roma, all'udienza del 11/07/2025
Il Giudice
NA LB