TRIB
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/11/2024, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3239/2024 RGAL TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA SCHIAVA Parte_1
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPINA ANGELA TURANO
resistente Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze stipendiali CP_2 dovute con decorrenza dall'anno 2007 e fino al mese di dicembre 2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno della pretesa il ricorrente il Sig. - premesso di Parte_1 essere dipendente di dal 19.01.1993, con la qualifica Controparte_1 di operaio e mansioni di macchinista, inquadrato al parametro 183A del CCNL Autoferrotranvieri (cfr. buste paga) ha dedotto: di aver goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo è stata sempre solo quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri, senza tener conto delle indennità previste e retribuite durante il normale svolgimento
1 dell'attività lavorativa, in particolare del c.d. “Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo” (ERAS) e della c.d. “indennità di turni avvicendati”; che per tali ragioni, la somma a lui spettante a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo stesso godute nel periodo 2007/2013 (cfr. conteggi allegati) è di “€ 8.642,31 oppure di €. 7.697,64 seconda che si ritenga corretto il calcolo effettuato sulle giornate effettivamente godute, oppure su 28 giornate di ferie con eliminazione di quelle godute in eccedenza”. Chiedeva, altresì, una condanna della parte convenuta “al pagamento delle differenze retributive sul TFR il cui valore deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità”. Si costituiva in via preliminare sollevando Controparte_1 eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati, e nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, rappresentando di aver ottemperato all'accordo aziendale sottoscritto con le OOSS. In particolare l' convenuta deduceva di aver sempre corrisposto a CP_2 tutti i dipendenti la retribuzione nel periodo feriale in ossequio alle disposizioni di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale dei lavoratori autoferrotranvieri, che stabilisce espressamente i singoli elementi, facenti parte della retribuzione ordinaria, da computare nella quantificazione degli importi da corrispondere durante la fruizione delle ferie. Evidenziando inoltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata in ricorso, ha precisato che la parte variabile della retribuzione spettante al lavoratore deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione feriale solo nei casi, in cui sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Ha, quindi, concluso chiedendo, il rigetto della domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto.
E' stata fissata per la decisione l'udienza del 21.11.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, con decreto comunicato alle parti. Le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza rispettivamente nelle date del 18.11.2024 e del 13.11.2024. 2 Deve dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta. Il Tribunale infatti aderisce all'orientamento espresso dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte con la sentenza n. 26246/2022, con la quale, avallando un indirizzo già diffuso nella giurisprudenza di merito, ha affermato il principio per cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie, pertanto, considerato che i crediti azionati si riferiscono al periodo 2007/2013, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.07.2012) alcuna prescrizione era compiuta, con la conseguenza che per tutti i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione non decorre fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione. Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la “retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.” (Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n. 13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Cortte di Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 Per_1
).
[...]
La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le
3 prescrizioni del diritto dell'Unione. (Corte Giustizia 15 settembre 2011 causa c-155/10, e altri). Per_2
Ebbene, con riferimento alla c.d. “indennità di turni avvicendati”, sistematicamente corrisposta al ricorrente, essa va computata nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie, indipendentemente dalla sua natura e dalla circostanza posta in rilievo nella memoria difensiva che essa sia legata all'effettiva esecuzione delle prestazioni lavorative, posto che evidentemente anche l'indennità di mensa presuppone la presenza in servizio e viene erogata anche per i giorni di ferie, come riconosciuto dalla stessa società convenuta attraverso il richiamo all'art. 1 e 10 del CCNL
12.03.1980 e all'art. 3 del CCNL 27.11.2000, laddove definiscono “la retribuzione normale” da corrispondere ai lavoratori. Quanto all'ERAS secondo le tabelle allegate all'Ipotesi di Accordo del
13.2.2007, la quota A) dell'ERAS è costituita dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” e la quota B) “dalle trasferte”. Rilevato, allora che la quota A dell'ERAS costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” (e tanto è non è negato dalla parte resistente), si osserva che nelle medesime tabelle la quota B) è definita quale
“indennità trasferte giornaliere”, facendosi, pertanto, riferimento ad una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo (“trasferte giornaliere”). Deve, quindi, escludersi che si tratti di un emolumento “eventuale, occasionale od eccezionale”, tant'è che la sua corresponsione, come risulta dalle buste paga versate in atti, è stata assolutamente costante. Di conseguenza è possibile ritenere che la voce retributiva ERAS in fatto sostituisce i trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti ai lavoratori della prima del citato Controparte_1 accordo del 13.02.2007. All'evidenza detta voce costituisce parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti della
[...]
. CP_1
In tal senso anche la Corte di Appello di Reggio Calabria: “…L'elemento retributivo di cui si discute è stato introdotto con un Protocollo d'Intesa del 19 ottobre 2006 anche al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali e di ricercare una organica soluzione per semplificare e razionalizzare la retribuzione 4 di secondo livello, riconoscendo con modalità condivise una quota perequativa a fronte dei recuperi rivenienti dalla riorganizzazione produttiva, riorganizzazione che prevedeva il transito di personale da alle società Controparte_1 partecipate con la costituzione di una società consortile (la Parte_2
CO.ME.TRA.), l'accorpamento della residenza per il servizio automobilistico, nuovi turni del personale ferroviario. In detto protocollo nello specifico al punto 3 era prevista, al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti settori aziendali di ricercare una soluzione che semplificasse e razionalizzasse la retribuzione di secondo livello con modalità condivise fra le società del gruppo riconoscendo << una quota perequativa>> a fronte dei recuperi rinvenienti nella organizzazione produttiva. In attuazione di tale Protocollo, il successivo Accordo Sindacale Aziendale del 13 febbraio 2007, riteneva superati tutti gli accordi aziendali esistenti afferenti trattamenti retributivi di secondo livello del personale del gruppo in qualunque modo denominati e sotto qualunque forma erogati (indennità, compensi ecc.) e prevedeva che gli stessi fossero sostituiti, per il solo personale dipendente da alla data del 31 dicembre 2005, dall'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo (c.d. “ERAS”). Tale voce era definita in aggiunta al trattamento economico previsto dal CCNL vigente e corrisposta in rapporto all'effettiva presenza di servizio e rapportato al divisore 22 pensionabile e riconosciuto ad personam al personale FC in servizio al 31 dicembre 2005 ad esaurimento e corrisposto anche se transitati nelle partecipate, a partire dal primo febbraio 2007. Nelle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del febbraio 2007 si specificavano le due componenti A e B della voce “ERAS” e ciò avveniva, nella buona sostanza, ai fini di determinarne unicamente l'ammontare. La quota A era infatti definita in sostituzione delle precedenti retribuzioni di secondo livello (di cui costituiva la somma) oramai soppresse e superate dal nuovo accordo, mentre la quota B era corrispondente alla misura delle trasferte dedotto il 20% percepite dal personale in servizio al 31 dicembre 2005 (in sede di prima applicazione determinata in base alla media ponderata delle trasferte corrisposte al personale). Entrambe erano dunque fissate nell'ammontare presente in tabella dalle parti sociali che si avvalevano dei criteri di calcolo dichiarati per definirne il quantum. La quota A era diversificata per ciascun profilo professionale e parametro (<>) la quota B era anche essa pensionabile e a compensazione della perdita di esenzione fiscale (che contraddistingueva le precedenti indennità) il carico fiscale era convenuto a totale carico dell'azienda. Ora, come si vede, per comprendere la natura di tale compenso, e delle sue due componenti, non deve farsi riferimento alle precedenti voci 5 contrattuali che esse assorbe e sostituisce, atteso che non ne mantiene né la natura né la funzione;
né va trascurato che la quota B diviene componente retributiva del tutto omogenea rispetto alle altre percepite dal lavoratore anche quanto a trattamento fiscale cessando anche l'esenzione che prima caratterizzava le voci che va a sostituire. Dunque, nel complesso, la prestazione assolve, per ammissione delle parti sociali, ad una funzione nuova e diversa costituta unicamente da quella di mantenimento dei livelli retributivi ed al tempo stesso perequativa (fra il personale che sia chiamato a distribuirsi nelle società consorziate e che al 31 dicembre 2005 era dipendente ) e sono corrisposte alla sola condizione che i destinatari siano dipendenti di in servizio al 31 dicembre 2005… Controparte_1
L' “ERAS”, infatti, non si atteggia a compenso eventuale ma diviene un'indennità aggiuntiva o integrativa che è componente ordinaria della retribuzione mensile valendo ad integrare come indennità ad personam (di natura compensatoria della perdita altri benefici che in base alla precedente contrattazione incidevano sulla misura del trattamento economico complessivo mensile) il trattamento economico del personale in servizio a una certa data e dunque assurgendo a componente indefettibile accordata in rapporto (proporzione) ad ogni giornata lavorata (al pari dell'indennità di presenza). Di ciò è conferma la costante inclusione di entrambe le componenti di tale voce retributiva nelle retribuzioni mensili del lavoratore come da buste paga prodotte. La funzione che l'emolumento si propone è di mantenimento dei precedenti livelli retributivi, ma al tempo stesso correlando alla presenza fisica il presupposto per l'erogazione denuncia il suo contrasto con le decisioni EDU. Va, per altro, rilevata che la componente B non è più come l'indennità di trasferta una componente eventuale correlata allo svolgimento della prestazione con spostamento dal luogo di lavoro e non ha più natura restitutoria, come si ricava anche dalla modifica del regime fiscale (da originariamente esente) espressamente previsto dalle parti. E, allora, proprio perché si discute di componenti che concorrono a determinare l'ordinario trattamento economico, per altro in misure fisse giornaliere predeterminate dal contratto collettivo, secondo apposite tabelle in relazione ai profili ed ai parametri che contraddistinguono le categorie contrattuali, esse non possono essere escluse dal trattamento dovuto in occasione dei periodi di assenza per ferie” (cfr. sentenza n. 306/2024 pubblicata il 12.04.2024). Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute il ricorrente ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente all'ERAS pagata per le giornate di lavoro prestate.
6 Ritenuto, pertanto, che nella retribuzione globale di fatto debba essere incluso, in entrambe le sue componenti, l'elemento retributivo aziendale sostitutivo, da quanto esposto fin ora deve pertanto ritenersi fondata la domanda oggetto del ricorso, da cui l'accoglimento dello stesso. Con riferimento al quantum da corrispondere, la parte convenuta contesta i conteggi effettuati da parte ricorrente, assumendo che le eventuali somme da accordare al ricorrente dovrebbero essere contenute nel limite delle quatto settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore. La deduzione è fondata.
richiama la sentenza n. 20216/2022, con la quale la Controparte_1
Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, anche alla luce di quanto affermato nella recente pronuncia della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, è nullo il CCNL (nella specie Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico) nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità (nella specie di volo integrativa) perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa;
i giudici di legittimità nella medesima pronuncia hanno, tuttavia, precisato che “[..] Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016,
[...]
C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi Per_3 giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili [..]” rilevando che “[..] Questa Corte [..] con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della 7 “onnicomprensività” ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002)”. Ebbene, ha dedotto e riscontrato che: “ai sensi Controparte_1 dell'art. 5 del CCNL del 23.07.1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12.03.1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 27.11.2020 il periodo di ferie annuali è fissato in 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso e in 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiori al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202. In aggiunta alle suddette giornate di ferie ai sensi dell'art. 1 dell'accordo interconfederale del 27.07.1978 il lavoratore ha diritto a 5 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse e dal 1 gennaio 2016 ex art. 29 del CCNLL del 28.11.2015, “ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attributi 4 giorni di ferie o permesso retribuito da sommarsi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL e riferiti a: 19 marzo (San Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre (Unità Nazionale)”. Laddove il lavoratore abbia 25 e 26 giorni di ferie più le 4 giornate di ex festività soppresse avrà quindi una maturazione di 29 o 30 giorni di ferie retribuite. Ancora, l'ex art. 16 del CCNL del 23.07.1976 quando le festività annuali coincidono con il giorno di riposo (domenicale o periodico) regolarmente goduto il lavoratore ho diritto ad un'altra giornata di vacanza da aggiungersi al periodo di ferie annuali. Per fare un esempio nell'anno 2019 le feste dell'Epifania, della Repubblica e della Persona_4 sono coincise tutte con la giornata domenicale e quindi ai suddetti
[...] giorni di ferie sono stati aggiunti altri tre giorni per un totale di 33 (26+4+3) o 32 (25+4+3) giorni di congedo. Pertanto il numero di giorni di ferie previsti annualmente dalla contrattazione collettiva sono superiori ai 28 giorni tutelati dalla normativa europea”. Posto, allora, che per “per i giorni eccedenti” le 4 settimane “la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost.”, deve ritenersi corretto il computo eseguito dalla parte convenuta parametrato su 28 giorni (allegato n. 11). La parte convenuta ha infatti stato utilizzato ai fini del computo un metodo di calcolo per effetto del quale i giorni di ferie che superano le quattro settimane sono conteggiati nel numero di 28 per ciascun anno, laddove la parte ricorrente, per contro, ha utilizzato un metodo di quantificazione 8 basato su un calcolo della media delle giornate di ferie godute nel periodo con distribuzione in maniera compensativa dei giorni eccedenti le quattro settimane. Di conseguenza il quantum dovuto al ricorrente per il periodo oggetto della domanda è pari ad euro 7.046,16. Sulla somma sopra indicata andranno, infine, corrisposti gli interessi legale e la rivalutazione monetaria. Deve, infine, dichiararsi inammissibile la domanda di condanna della parte convenuta “al pagamento delle differenze retributive sul TFR il cui valore deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità”, posto che il rapporto di lavoro tra le parti è ancora in atto e, pertanto, non può riconoscersi alcun interesse ad agire in mancanza dei presupposti per la corresponsione del TFR. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, compensate del 20% atteso il riconoscimento di un importo inferiore al quantum richiesto e il rigetto di un capo della domanda.
P.Q.M.
Condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente della somma di euro 7.046,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al 20%, liquida in euro 2.156,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, per competente ed in euro 118,50 per esborsi, con distrazione. Cosenza, 21/11/2024 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
9
, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA SCHIAVA Parte_1
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPINA ANGELA TURANO
resistente Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze stipendiali CP_2 dovute con decorrenza dall'anno 2007 e fino al mese di dicembre 2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno della pretesa il ricorrente il Sig. - premesso di Parte_1 essere dipendente di dal 19.01.1993, con la qualifica Controparte_1 di operaio e mansioni di macchinista, inquadrato al parametro 183A del CCNL Autoferrotranvieri (cfr. buste paga) ha dedotto: di aver goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo è stata sempre solo quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri, senza tener conto delle indennità previste e retribuite durante il normale svolgimento
1 dell'attività lavorativa, in particolare del c.d. “Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo” (ERAS) e della c.d. “indennità di turni avvicendati”; che per tali ragioni, la somma a lui spettante a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo stesso godute nel periodo 2007/2013 (cfr. conteggi allegati) è di “€ 8.642,31 oppure di €. 7.697,64 seconda che si ritenga corretto il calcolo effettuato sulle giornate effettivamente godute, oppure su 28 giornate di ferie con eliminazione di quelle godute in eccedenza”. Chiedeva, altresì, una condanna della parte convenuta “al pagamento delle differenze retributive sul TFR il cui valore deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità”. Si costituiva in via preliminare sollevando Controparte_1 eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati, e nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, rappresentando di aver ottemperato all'accordo aziendale sottoscritto con le OOSS. In particolare l' convenuta deduceva di aver sempre corrisposto a CP_2 tutti i dipendenti la retribuzione nel periodo feriale in ossequio alle disposizioni di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale dei lavoratori autoferrotranvieri, che stabilisce espressamente i singoli elementi, facenti parte della retribuzione ordinaria, da computare nella quantificazione degli importi da corrispondere durante la fruizione delle ferie. Evidenziando inoltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata in ricorso, ha precisato che la parte variabile della retribuzione spettante al lavoratore deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione feriale solo nei casi, in cui sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Ha, quindi, concluso chiedendo, il rigetto della domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto.
E' stata fissata per la decisione l'udienza del 21.11.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, con decreto comunicato alle parti. Le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza rispettivamente nelle date del 18.11.2024 e del 13.11.2024. 2 Deve dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta. Il Tribunale infatti aderisce all'orientamento espresso dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte con la sentenza n. 26246/2022, con la quale, avallando un indirizzo già diffuso nella giurisprudenza di merito, ha affermato il principio per cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie, pertanto, considerato che i crediti azionati si riferiscono al periodo 2007/2013, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.07.2012) alcuna prescrizione era compiuta, con la conseguenza che per tutti i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione non decorre fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione. Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la “retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.” (Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n. 13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Cortte di Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 Per_1
).
[...]
La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le
3 prescrizioni del diritto dell'Unione. (Corte Giustizia 15 settembre 2011 causa c-155/10, e altri). Per_2
Ebbene, con riferimento alla c.d. “indennità di turni avvicendati”, sistematicamente corrisposta al ricorrente, essa va computata nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie, indipendentemente dalla sua natura e dalla circostanza posta in rilievo nella memoria difensiva che essa sia legata all'effettiva esecuzione delle prestazioni lavorative, posto che evidentemente anche l'indennità di mensa presuppone la presenza in servizio e viene erogata anche per i giorni di ferie, come riconosciuto dalla stessa società convenuta attraverso il richiamo all'art. 1 e 10 del CCNL
12.03.1980 e all'art. 3 del CCNL 27.11.2000, laddove definiscono “la retribuzione normale” da corrispondere ai lavoratori. Quanto all'ERAS secondo le tabelle allegate all'Ipotesi di Accordo del
13.2.2007, la quota A) dell'ERAS è costituita dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” e la quota B) “dalle trasferte”. Rilevato, allora che la quota A dell'ERAS costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” (e tanto è non è negato dalla parte resistente), si osserva che nelle medesime tabelle la quota B) è definita quale
“indennità trasferte giornaliere”, facendosi, pertanto, riferimento ad una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo (“trasferte giornaliere”). Deve, quindi, escludersi che si tratti di un emolumento “eventuale, occasionale od eccezionale”, tant'è che la sua corresponsione, come risulta dalle buste paga versate in atti, è stata assolutamente costante. Di conseguenza è possibile ritenere che la voce retributiva ERAS in fatto sostituisce i trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti ai lavoratori della prima del citato Controparte_1 accordo del 13.02.2007. All'evidenza detta voce costituisce parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti della
[...]
. CP_1
In tal senso anche la Corte di Appello di Reggio Calabria: “…L'elemento retributivo di cui si discute è stato introdotto con un Protocollo d'Intesa del 19 ottobre 2006 anche al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali e di ricercare una organica soluzione per semplificare e razionalizzare la retribuzione 4 di secondo livello, riconoscendo con modalità condivise una quota perequativa a fronte dei recuperi rivenienti dalla riorganizzazione produttiva, riorganizzazione che prevedeva il transito di personale da alle società Controparte_1 partecipate con la costituzione di una società consortile (la Parte_2
CO.ME.TRA.), l'accorpamento della residenza per il servizio automobilistico, nuovi turni del personale ferroviario. In detto protocollo nello specifico al punto 3 era prevista, al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti settori aziendali di ricercare una soluzione che semplificasse e razionalizzasse la retribuzione di secondo livello con modalità condivise fra le società del gruppo riconoscendo << una quota perequativa>> a fronte dei recuperi rinvenienti nella organizzazione produttiva. In attuazione di tale Protocollo, il successivo Accordo Sindacale Aziendale del 13 febbraio 2007, riteneva superati tutti gli accordi aziendali esistenti afferenti trattamenti retributivi di secondo livello del personale del gruppo in qualunque modo denominati e sotto qualunque forma erogati (indennità, compensi ecc.) e prevedeva che gli stessi fossero sostituiti, per il solo personale dipendente da alla data del 31 dicembre 2005, dall'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo (c.d. “ERAS”). Tale voce era definita in aggiunta al trattamento economico previsto dal CCNL vigente e corrisposta in rapporto all'effettiva presenza di servizio e rapportato al divisore 22 pensionabile e riconosciuto ad personam al personale FC in servizio al 31 dicembre 2005 ad esaurimento e corrisposto anche se transitati nelle partecipate, a partire dal primo febbraio 2007. Nelle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del febbraio 2007 si specificavano le due componenti A e B della voce “ERAS” e ciò avveniva, nella buona sostanza, ai fini di determinarne unicamente l'ammontare. La quota A era infatti definita in sostituzione delle precedenti retribuzioni di secondo livello (di cui costituiva la somma) oramai soppresse e superate dal nuovo accordo, mentre la quota B era corrispondente alla misura delle trasferte dedotto il 20% percepite dal personale in servizio al 31 dicembre 2005 (in sede di prima applicazione determinata in base alla media ponderata delle trasferte corrisposte al personale). Entrambe erano dunque fissate nell'ammontare presente in tabella dalle parti sociali che si avvalevano dei criteri di calcolo dichiarati per definirne il quantum. La quota A era diversificata per ciascun profilo professionale e parametro (<>) la quota B era anche essa pensionabile e a compensazione della perdita di esenzione fiscale (che contraddistingueva le precedenti indennità) il carico fiscale era convenuto a totale carico dell'azienda. Ora, come si vede, per comprendere la natura di tale compenso, e delle sue due componenti, non deve farsi riferimento alle precedenti voci 5 contrattuali che esse assorbe e sostituisce, atteso che non ne mantiene né la natura né la funzione;
né va trascurato che la quota B diviene componente retributiva del tutto omogenea rispetto alle altre percepite dal lavoratore anche quanto a trattamento fiscale cessando anche l'esenzione che prima caratterizzava le voci che va a sostituire. Dunque, nel complesso, la prestazione assolve, per ammissione delle parti sociali, ad una funzione nuova e diversa costituta unicamente da quella di mantenimento dei livelli retributivi ed al tempo stesso perequativa (fra il personale che sia chiamato a distribuirsi nelle società consorziate e che al 31 dicembre 2005 era dipendente ) e sono corrisposte alla sola condizione che i destinatari siano dipendenti di in servizio al 31 dicembre 2005… Controparte_1
L' “ERAS”, infatti, non si atteggia a compenso eventuale ma diviene un'indennità aggiuntiva o integrativa che è componente ordinaria della retribuzione mensile valendo ad integrare come indennità ad personam (di natura compensatoria della perdita altri benefici che in base alla precedente contrattazione incidevano sulla misura del trattamento economico complessivo mensile) il trattamento economico del personale in servizio a una certa data e dunque assurgendo a componente indefettibile accordata in rapporto (proporzione) ad ogni giornata lavorata (al pari dell'indennità di presenza). Di ciò è conferma la costante inclusione di entrambe le componenti di tale voce retributiva nelle retribuzioni mensili del lavoratore come da buste paga prodotte. La funzione che l'emolumento si propone è di mantenimento dei precedenti livelli retributivi, ma al tempo stesso correlando alla presenza fisica il presupposto per l'erogazione denuncia il suo contrasto con le decisioni EDU. Va, per altro, rilevata che la componente B non è più come l'indennità di trasferta una componente eventuale correlata allo svolgimento della prestazione con spostamento dal luogo di lavoro e non ha più natura restitutoria, come si ricava anche dalla modifica del regime fiscale (da originariamente esente) espressamente previsto dalle parti. E, allora, proprio perché si discute di componenti che concorrono a determinare l'ordinario trattamento economico, per altro in misure fisse giornaliere predeterminate dal contratto collettivo, secondo apposite tabelle in relazione ai profili ed ai parametri che contraddistinguono le categorie contrattuali, esse non possono essere escluse dal trattamento dovuto in occasione dei periodi di assenza per ferie” (cfr. sentenza n. 306/2024 pubblicata il 12.04.2024). Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute il ricorrente ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente all'ERAS pagata per le giornate di lavoro prestate.
6 Ritenuto, pertanto, che nella retribuzione globale di fatto debba essere incluso, in entrambe le sue componenti, l'elemento retributivo aziendale sostitutivo, da quanto esposto fin ora deve pertanto ritenersi fondata la domanda oggetto del ricorso, da cui l'accoglimento dello stesso. Con riferimento al quantum da corrispondere, la parte convenuta contesta i conteggi effettuati da parte ricorrente, assumendo che le eventuali somme da accordare al ricorrente dovrebbero essere contenute nel limite delle quatto settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore. La deduzione è fondata.
richiama la sentenza n. 20216/2022, con la quale la Controparte_1
Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, anche alla luce di quanto affermato nella recente pronuncia della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, è nullo il CCNL (nella specie Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico) nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità (nella specie di volo integrativa) perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa;
i giudici di legittimità nella medesima pronuncia hanno, tuttavia, precisato che “[..] Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016,
[...]
C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi Per_3 giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili [..]” rilevando che “[..] Questa Corte [..] con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della 7 “onnicomprensività” ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002)”. Ebbene, ha dedotto e riscontrato che: “ai sensi Controparte_1 dell'art. 5 del CCNL del 23.07.1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12.03.1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 27.11.2020 il periodo di ferie annuali è fissato in 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso e in 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiori al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202. In aggiunta alle suddette giornate di ferie ai sensi dell'art. 1 dell'accordo interconfederale del 27.07.1978 il lavoratore ha diritto a 5 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse e dal 1 gennaio 2016 ex art. 29 del CCNLL del 28.11.2015, “ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attributi 4 giorni di ferie o permesso retribuito da sommarsi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL e riferiti a: 19 marzo (San Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre (Unità Nazionale)”. Laddove il lavoratore abbia 25 e 26 giorni di ferie più le 4 giornate di ex festività soppresse avrà quindi una maturazione di 29 o 30 giorni di ferie retribuite. Ancora, l'ex art. 16 del CCNL del 23.07.1976 quando le festività annuali coincidono con il giorno di riposo (domenicale o periodico) regolarmente goduto il lavoratore ho diritto ad un'altra giornata di vacanza da aggiungersi al periodo di ferie annuali. Per fare un esempio nell'anno 2019 le feste dell'Epifania, della Repubblica e della Persona_4 sono coincise tutte con la giornata domenicale e quindi ai suddetti
[...] giorni di ferie sono stati aggiunti altri tre giorni per un totale di 33 (26+4+3) o 32 (25+4+3) giorni di congedo. Pertanto il numero di giorni di ferie previsti annualmente dalla contrattazione collettiva sono superiori ai 28 giorni tutelati dalla normativa europea”. Posto, allora, che per “per i giorni eccedenti” le 4 settimane “la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost.”, deve ritenersi corretto il computo eseguito dalla parte convenuta parametrato su 28 giorni (allegato n. 11). La parte convenuta ha infatti stato utilizzato ai fini del computo un metodo di calcolo per effetto del quale i giorni di ferie che superano le quattro settimane sono conteggiati nel numero di 28 per ciascun anno, laddove la parte ricorrente, per contro, ha utilizzato un metodo di quantificazione 8 basato su un calcolo della media delle giornate di ferie godute nel periodo con distribuzione in maniera compensativa dei giorni eccedenti le quattro settimane. Di conseguenza il quantum dovuto al ricorrente per il periodo oggetto della domanda è pari ad euro 7.046,16. Sulla somma sopra indicata andranno, infine, corrisposti gli interessi legale e la rivalutazione monetaria. Deve, infine, dichiararsi inammissibile la domanda di condanna della parte convenuta “al pagamento delle differenze retributive sul TFR il cui valore deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità”, posto che il rapporto di lavoro tra le parti è ancora in atto e, pertanto, non può riconoscersi alcun interesse ad agire in mancanza dei presupposti per la corresponsione del TFR. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, compensate del 20% atteso il riconoscimento di un importo inferiore al quantum richiesto e il rigetto di un capo della domanda.
P.Q.M.
Condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente della somma di euro 7.046,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al 20%, liquida in euro 2.156,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, per competente ed in euro 118,50 per esborsi, con distrazione. Cosenza, 21/11/2024 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
9