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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/06/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1188 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2024, con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da
già (C.F. e P.I. ), in Parte_1 Parte_2 PartitaIVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Corso
Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Paolo Maione, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
appellante contro
(P.I. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Reno n. 10, presso lo studio dell'avv. Caterina Restuccia, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Salvatore Leone e Francesco
Carnovale Scalzo in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, giusta delibera della Giunta Comunale n. 164/2014; appellato e contro C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via F. Nicotera n. 86, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pandolfo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
appellata nonché
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Controparte_3 C.F._1
Terme (CZ), via Montenero 5, presso lo studio dell'avv. Nicola Mazzocca che lo ho rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado;
appellato -contumace OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 840/2013 depositata il 30.12.2013 risarcimento danni ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.. CONCLUSIONI: come da note autorizzate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio davanti al Giudice di Controparte_3
Pace di Lamezia Terme il in persona del Sindaco p.t., per ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni. Nel libello introduttivo della lite l'attore esponeva: che il giorno 20.10.2010, alle ore 13,00 circa, mentre percorreva Via Perugini, direzione Nicastro, in Lamezia Terme (CZ) alla guida della propria autovettura Volkswagen Passat tg. DW 086FK, si imbatteva in una buca presente sul manto stradale, non segnalato e non visibile;
che a causa della predetta buca l'autovettura dell'attore riportava danni quantificati in euro 1.187,82 come da preventivi allegati;
che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale che redigeva relativo rapporto;
che la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali residuati erano da attribuirsi esclusivamente alla carenza di manutenzione del manto stradale da parte del Controparte_1
Si costituiva il con comparsa di costituzione datata 11.4.2011, il quale Controparte_1 preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo ex art 106 c.p.c., ossia la compagnia al fine di essere manlevato in forza del contratto n. 027- Parte_2
322813; eccepiva, altresì, la nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione e per genericità della domanda e, comunque, l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. con rigetto della domanda e condanna alle spese di lite. Con successivo atto di costituzione depositato il 20.10.2011 il Controparte_1 si riportava ai precedenti scritti difensivi e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa anche la quale società incaricata alla manutenzione della viabilità in forza del Controparte_2 contratto di affidamento servizio e al fine di essere manlevata. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.2.2012 si costituiva l' Parte_2 eccependo l'insussistenza di un vincolo di solidarietà con la per come Controparte_2 prospettato dal e del diritto di regresso nei suoi confronti;
l'inoperatività Controparte_1 del contratto di assicurazione a far data dalle ore 24:00 del 28.09.2010 per pagamento in ritardo del premio assicurativo (16.12.2010 a fronte della scadenza del 30.06.2010) e, nel merito, la mancanza di responsabilità e l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la la quale deduceva Controparte_2
l'assenza di qualsiasi profilo di colpa, l'insussistenza dell'obbligo di manleva e la carenza di prova dei danni lamentati da parte attrice. Con sentenza n. 840/2013, depositata in data 30.12.2013, il Giudice di Pace condannava il
[...] al risarcimento dei danni e l' al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 Parte_2 beneficio di . Controparte_3
Avverso tale sentenza proponeva appello la lamentando l'erronea interpretazione Parte_1 delle risultanze probatorie da parte del giudice a quo, la contraddittorietà della motivazione rispetto alle conclusioni e la erroneità nella valutazione della validità della polizza per cui ne chiedeva la riforma. Si costituiva il per contestare l'atto di appello e rilevare la validità ed Controparte_1 operatività del contratto di assicurazione stante la proroga del termine fino al 30.11.2010 per corrispondere il premio, tra l'altro, incassato tardivamente e senza riserve. Si costituiva, altresì, la eccependo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_2 violazione dell'art. 339 comma 3, dell'art. 342 c.p.c. con riproposizione di tutte le domande ed eccezioni ex art 346 c.p.c. formulate nel giudizio di primo grado ed assumeva l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Non si costituiva , regolarmente citato in giudizio. Controparte_3
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2014, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del sig. non costituito Controparte_3 nonostante la rituale notificazione dell'atto di appello. In limine litis va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla
[...] con riguardo alla sentenza pronunciata secondo equità sulla circostanza che la Parte_3 controversia aveva un valore inferiore ad euro 1.100,00, sicché l'unico rimedio esperibile sarebbe stato il ricorso in Cassazione ex art. 113, comma 2, c.p.c.. L'eccezione è infondata e non merita di essere condivisa. È pacifico che il valore della causa eccedeva millecento euro dato che, in sede di proposizione della domanda, ed al fine dell'individuazione della competenza, l'attore principale lo aveva dichiarato nell'importo di € 1.187,82. Sul punto, ha precisato, di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1094 del 16.01.2025, che “Nel giudizio innanzi al giudice di pace, proposta una domanda di risarcimento del danno con l'espressa quantificazione di esso oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore del giudice adìto, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall'art. 113 cod. proc. civ. per la decisione della causa secondo equità. Ne consegue che la sentenza è impugnabile con l'appello, senza che rilevi, in senso contrario, che l'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia contenuto la domanda entro il suddetto limite, dato che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda”. Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla per Controparte_2 genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata e non merita di essere condivisa. L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati. Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica. In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello. Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dalla società appellata. Passando al merito dell'impugnazione, giova precisare che non è stato spiegato motivo di appello avverso i capi della sentenza che hanno accolto la domanda risarcitoria del per cui la CP_3 domanda di appello proposta dalla può essere cristallizzata Parte_4 nell'accertamento della validità del contratto di assicurazione stipulato con il CP_1 CP_1
e se il pagamento oltre il termine della concessa proroga lo rendesse inoperativo.
[...]
Il gravame, in pratica, ha investito il solo accoglimento della domanda di manleva avanzata dal in forza della polizza assicurativa in essere con l'assicurazione appellante. CP_1
Fatta questa precisazione sul thema decidendum e venendo al merito dell'impugnazione, il Tribunale ritiene che l'appello sia fondato e debba trovare accoglimento per i seguenti motivi. L'art. 1901 c.c. statuisce che “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”. La norma rappresenta una chiara applicazione del principio generale “inadimplenti non est adimplendum” e disciplina le conseguenze dell'eventuale inadempimento dell'assicurato che non versi il premio iniziale ovvero quelli successivi. In particolare, nel caso di omesso pagamento dei premi successivi al primo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e l'assicuratore è obbligato a risarcire il danno solo se il sinistro si è verificato nel periodo di “tolleranza”, vale a dire, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, indipendentemente dall'effettivo pagamento del premio o della rata di premio (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2017 n. 17207).
“Il mancato pagamento alla scadenza, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'art. 1901, comma 2, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del periodo di tolleranza di quindici giorni;
né la legge subordina questa ulteriore efficacia del contratto al fatto che il premio sia pagato entro il termine medesimo, onde, in caso di protrazione dell'inadempienza dell'assicurato e di successiva risoluzione del contratto a norma del comma 3 del citato art. 1901, l'effetto retroattivo della risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza” (Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2016 n. 26104). Qualora, invece, il sinistro si sia verificato dopo le ore ventiquattro del quindicesimo giorno dalla scadenza, l'assicuratore non è tenuto ad alcun risarcimento. In tal caso, precisa la Suprema Corte, non è sufficiente il pagamento successivo del premio (e cioè dopo il periodo di proroga) al fine di riattivare la copertura assicurativa con effetti retroattivi (Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2014 n. 23149; Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006 n. 13545). Di contro, secondo un orientamento minoritario, valorizzato il Giudice di primo grado, la sospensione della garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alle scadenze convenute di cui all'art. 1901, comma 2, c.c., costituisce applicazione dell'istituto generale dell'eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c. da cui consegue che la scelta dell'assicuratore di accettare il tardivo pagamento del premio senza alcuna riserva, implica la rinuncia ad avvalersi della sospensione della garanzia assicurativa di cui all'art. 1901 c.c. (in particolare, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2004 n. 13344; Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 1981 n. 472; Cass. civ., sez. lav., 2 dicembre 2000 n. 15407). In applicazione del comma 2 di tale ultima disposizione si nega all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l'assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione tramite ricognizione del diritto all'indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro. Tuttavia, l'odierno giudicante ritiene di doversi discostare da questo primo orientamento seguito dal Giudice di prime cure per accogliere la domanda di manleva del nei Controparte_1 confronti dell'assicurazione ed abbracciare un filone di senso contrario e più recente della Cassazione che ha ribadito che, una volta scaduto il termine di pagamento del premio o della rata di premio successivi al primo, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, “senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto” (Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2014 n. 5944; Cass. civ., sez. III,28 ottobre 2009 n. 22809). Tale orientamento è stato confermato dalla Cassazione civile, sez. III, 13/07/2018, n. 18535 che ha affermato che se al momento del pagamento tardivo della rata di premio la compagnia era a conoscenza della verificazione di un sinistro stradale in data successiva alla data di scadenza della rata ed ha accettato comunque il pagamento in ritardo della rata, non si riattiva immediatamente il rapporto assicurativo trovando applicazione analogica la disposizione del comma 1 dell'art. 1901 c.c. medesimo con la conseguenza che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all'art. 1901 c.c. (espressamente richiamato nella L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7), per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento la garanzia assicurativa non è operante" (Cass. 23149/2014; Cass. n. 13545/2006, conforme a Cass. n. 812/1991 e a Cass. n. 2092/1985).
“La rinuncia agli effetti della sospensione deve manifestarsi attraverso specifiche ed univoche espressioni da parte dell'assicuratore che non possono limitarsi all'accettazione del pagamento” ma è necessario un quid pluris e cioè una volontà contraria all'effetto legale e unico del pagamento tardivo, cioè l'efficacia ex nunc (in quanto tale inutile per l'assicurato già incidentato) del contratto di assicurazione (Cassazione civile, sez. III, 13/07/2018, n. 18535, Sez. 3, Sentenza n. 9554 del 01/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 11542 del 02/08/2002; Sez. 3, Sentenza n. 16952 del 11/11/2003; Sez. 2, Sentenza n. 723 del 16/01/2008). In sostanza, la più recente giurisprudenza di legittimità sostiene l'irrilevanza dell'accettazione del pagamento tardivo da parte dell'assicurazione precisando, come detto, che tale accettazione “non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione del contratto" (Cass. civ. Sez. VI - 3, 24/11/2015, n. 23901; Cass. civ. Sez. III Sent., 14/03/2014, n. 5944; Cassazione civile, sez. III, 31/10/2014, n. 23149; Cass. civ. n. 22809/2009). Pertanto, la rinunzia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall'aver la compagnia assicuratrice accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinunzia da parte dell'assicuratore (Cass. civ. Sez. III, 01/07/2002, n. 9554; Cass. civ. Sez. II Sent., 16/01/2008, n. 723). Alla luce di tale prevalente orientamento giurisprudenziale, non può ritenersi che Parte_1
(già ), accettando senza riserve il pagamento tardivo della seconda rata del premio Parte_2
(avvenuto il 16.12.2010) da parte del abbia rinunciato alla sospensione dell'assicurazione, CP_1 anche ove a quella data avesse già avuto notizia del sinistro per cui è causa. Dall'esame probatorio emerso all'esito del giudizio di primo grado non è dato desumere che
[...]
(già ) fosse in malafede per il solo fatto di aver accettato senza riserve il Parte_1 Parte_2 tardivo pagamento. Ed invero, volendo prescindere dalla proroga in ipotesi concessa dall'assicurazione, alla luce di quanto previsto nella polizza sottoscritta dal la copertura assicurativa avrebbe dovuto CP_1 ritenersi certamente sospesa già alla data del 29.08.2010 ovvero alla scadenza del periodo di tolleranza contrattualmente previsto di 60 giorni dal naturale termine di pagamento (30.06.2010). Pertanto, il pagamento tardivo del 16.12.2010, anche se accettato senza riserve dall'assicurazione, non poteva riattivare la copertura assicurativa con effetti retroattivi, con la conseguenza che, una volta ricevuta la denuncia di sinistri avvenuti (nel caso di specie, il 20.10.2010) dopo la scadenza del periodo di “tolleranza” (il 29.08.2010 o, al più tardi, il 28.09.2010) e prima del tardato pagamento (16.12.2010) e in assenza di altri elementi da cui desumere la dedotta mala fede dell'assicurazione, quest'ultima ha legittimamente eccepito la non operatività della polizza.
Per questi motivi
, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della pronuncia gravata, la domanda di manleva spiegata dal nei confronti di (ora Controparte_1 Parte_2
deve essere rigettata. Parte_1
Infine si precisa che non essendo stata oggetto di impugnazione l'accoglimento della domanda risarcitoria del ritiene il Tribunale di non dover porre a carico di quest'ultimo Controparte_3
l'obbligo di restituzione delle somme versate in suo favore dall'assicurazione (come chiesto dall'appellante) ma, in accoglimento della domanda del danneggiato ed in forza del principio di economia processuale e deflazione del contenzioso, di dover condannare il a rimborsare a CP_1
(già la somma versata in favore del al pagamento Parte_1 Parte_2 CP_3 della quale l' già in primo grado, avrebbe dovuto essere condannato a causa CP_4 dell'accertata sospensione della copertura assicurativa. L'eccezione di manleva della non è stata oggetto di specifico motivo di appello Controparte_2 incidentale da parte del convenuto e, pertanto, non può essere esaminata. CP_1
Quanto alle spese di lite, nel rapporto processuale tra il Controparte_1 [...] e esse vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio alla luce CP_2 Parte_1 del mutamento giurisprudenziale sopra commentato e rilevante ai fini della decisione e per il rigetto delle eccezioni formulate dalla Controparte_2
Nulla sulle spese di , stante la sua contumacia. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice Teresa Valeria Grieco, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) accoglie in parte l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di manleva spiegata in primo grado dal nei confronti di (ora Controparte_1 Parte_2
; Parte_1
3) condanna il al rimborso, in favore di (già Controparte_1 Parte_1 [...]
della somma di euro 1.1000 oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo e della Parte_2 somma di € 1.037,00 per spese processuali liquidate nella sentenza n. 840/2010 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace il 13.12.2013 e depositata il 30.12.2013; 4) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra il la Controparte_1
e Controparte_2 Parte_1
Lamezia 5 giugno 2025. CP_1
Il giudice Teresa Valeria Grieco