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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 14349/2024 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MORBINATI BARBARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Pompeo Magno 94 00192 Roma ITALIA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO contumace
1 OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava innanzi al Tribunale la Parte_1
, interponendo appello avverso la sentenza con la quale, nonostante Controparte_1
l'accoglimento dell'opposizione a ordinanza - ingiunzione, le spese di giudizio erano state interamente compensate tra le parti. Chiedeva pertanto la riforma della sentenza gravata nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese nei rapporti tra le parti, instando per la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La non si costituiva in giudizio, scegliendo la contumacia. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria all'udienza del 9 ottobre 2024.
L'appello è fondato e va accolto.
Il giudice di pace ha accolto l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta dal rilevando Pt_1
che la aveva emesso il provvedimento oltre il termine di 210 giorni, senza che vi fosse CP_1
stato un motivo di sospensione dei termini predetti. Ha quindi disposto la compensazione delle spese tra le parti.
Occorre ora rammentare che in materia di compensazione delle spese si sono recentemente susseguiti alcuni interventi normativi volti a ridurre l'ambito di discrezionalità del giudice. L'art. 92
c.p.c., che originariamente prevedeva la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di giudizio in caso di soccombenza reciproca o se concorrono “altri giusti motivi”, è stato modificato
2 dalla L. 28.12.2005 n. 263 statuendosi che i giusti motivi siano “esplicitamente indicati nella motivazione”. Successivamente la L. 18.6.2009 n. 69 (che si applica per i giudizi promossi dal
4.7.2009) ha sostituito l'espressione “giusti motivi” con la locuzione “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. Infine, il D.L. 12.9.2014 n. 132 conv. in L. n. 162 del 10.11.2014 ha sostituito la locuzione da ultimo citata con le ipotesi tassative (ulteriori rispetto alla soccombenza reciproca) della “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (tale ultima novella si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del
D.L.).
Orbene, nel caso che occupa il giudice di prime cure ha motivato la decisione di compensare le spese sulla base della circostanza per cui era stata scrutinata soltanto l'eccezione preliminare.
Nondimeno tale argomentazione non coglie nel segno, poiché la disciplina delle spese va decisa in base al semplice dato della soccombenza, a prescindere dal motivo della stessa (processuale o di merito). Pertanto, essendo la risultata soccombente, le spese del grado dovevano CP_1
essere poste a carico di quest'ultima.
Ne consegue che le spese del primo grado e della fase di gravame dovranno essere sostenute dalla soccombente. CP_1
Dette spese sono liquidate in dispositivo secondo i valori per fase, ma con riduzione ex art. 4, co. 1,
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del ridotto valore della causa, della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza resa dal
Giudice di Pace di Roma, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- in riforma della sentenza gravata, condanna la a rifondere all'appellante le Controparte_1
spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 280,00 per compensi professionali, oltre euro
37,00 per spese vive, spese generali (15%), IVA e AS (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario), fermo il resto;
3 - condanna altresì la a rifondere all'appellante le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che liquida in euro 350,00 per compensi professionali, oltre euro 64,50 per spese vive, spese generali (15%), IVA e AS (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario),
Così deciso in Roma, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 14349/2024 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MORBINATI BARBARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Pompeo Magno 94 00192 Roma ITALIA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO contumace
1 OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava innanzi al Tribunale la Parte_1
, interponendo appello avverso la sentenza con la quale, nonostante Controparte_1
l'accoglimento dell'opposizione a ordinanza - ingiunzione, le spese di giudizio erano state interamente compensate tra le parti. Chiedeva pertanto la riforma della sentenza gravata nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese nei rapporti tra le parti, instando per la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La non si costituiva in giudizio, scegliendo la contumacia. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria all'udienza del 9 ottobre 2024.
L'appello è fondato e va accolto.
Il giudice di pace ha accolto l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta dal rilevando Pt_1
che la aveva emesso il provvedimento oltre il termine di 210 giorni, senza che vi fosse CP_1
stato un motivo di sospensione dei termini predetti. Ha quindi disposto la compensazione delle spese tra le parti.
Occorre ora rammentare che in materia di compensazione delle spese si sono recentemente susseguiti alcuni interventi normativi volti a ridurre l'ambito di discrezionalità del giudice. L'art. 92
c.p.c., che originariamente prevedeva la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di giudizio in caso di soccombenza reciproca o se concorrono “altri giusti motivi”, è stato modificato
2 dalla L. 28.12.2005 n. 263 statuendosi che i giusti motivi siano “esplicitamente indicati nella motivazione”. Successivamente la L. 18.6.2009 n. 69 (che si applica per i giudizi promossi dal
4.7.2009) ha sostituito l'espressione “giusti motivi” con la locuzione “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. Infine, il D.L. 12.9.2014 n. 132 conv. in L. n. 162 del 10.11.2014 ha sostituito la locuzione da ultimo citata con le ipotesi tassative (ulteriori rispetto alla soccombenza reciproca) della “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (tale ultima novella si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del
D.L.).
Orbene, nel caso che occupa il giudice di prime cure ha motivato la decisione di compensare le spese sulla base della circostanza per cui era stata scrutinata soltanto l'eccezione preliminare.
Nondimeno tale argomentazione non coglie nel segno, poiché la disciplina delle spese va decisa in base al semplice dato della soccombenza, a prescindere dal motivo della stessa (processuale o di merito). Pertanto, essendo la risultata soccombente, le spese del grado dovevano CP_1
essere poste a carico di quest'ultima.
Ne consegue che le spese del primo grado e della fase di gravame dovranno essere sostenute dalla soccombente. CP_1
Dette spese sono liquidate in dispositivo secondo i valori per fase, ma con riduzione ex art. 4, co. 1,
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del ridotto valore della causa, della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza resa dal
Giudice di Pace di Roma, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- in riforma della sentenza gravata, condanna la a rifondere all'appellante le Controparte_1
spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 280,00 per compensi professionali, oltre euro
37,00 per spese vive, spese generali (15%), IVA e AS (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario), fermo il resto;
3 - condanna altresì la a rifondere all'appellante le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che liquida in euro 350,00 per compensi professionali, oltre euro 64,50 per spese vive, spese generali (15%), IVA e AS (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario),
Così deciso in Roma, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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