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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1321/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1321/2022 R.G. promossa da:
con sede Parte_1
in Patti (ME), via Colombo n. 180 (P.I. ), in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Saccone, presso il cui studio sito in
Patti (ME), via XX Settembre n. 15, è elettivamente domiciliata
Attrice;
CONTRO
(C.F. , nella qualità di Controparte_1 C.F._1
titolare dell'omonima ditta (P.I. ), con sede in Brolo P.IVA_2
(ME) via Ferrara snc;
Convenuto non costituito;
CONCLUSIONI
1
con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte attrice precisava le conclusioni nelle proprie note del 12-1-2025 e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione a parte attrice del termine di sessanta giorni per il deposito di una comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio iscritto al n. 1321/2022 R.G., ritualmente notificato in data 29-2-2022,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1
nella qualità di titolare dell'omonima ditta, e, Controparte_1
premesse le proprie ragioni in fatto ovvero “L'odierna attrice svolge,
tra l'altro, attività di ricovero e rimessaggio di imbarcazioni, da diporto e non, presso un terreno sito nella contrada Playa del Comune di Patti. Al
fine di accrescere la propria clientela, la società attrice decideva nel dicembre 2021 di realizzare una copertura di mq 500 così da rendere più
appetibile, agli occhi dei proprietari di imbarcazioni, il ricovero per il periodo invernale presso una struttura coperta: differenziando,
conseguentemente, i prezzi tra il ricovero all'aperto ed il ricovero “al coperto”.
2. Con contratto del 07/12/2021 (doc. 1) l'odierna attrice conferiva l'incarico alla ditta “ , C.F. Controparte_1 C.F._2
e P.I. , corrente in Via Ferrara sn – 98061 Brolo, di
[...] C.F._3
realizzare una copertura in lamiera grecata zincata di mq 500 mediante
“capriate reticolari in tub. 60X60 tondo da 14” ed “alcarecci in omega
2 100x50”, per un totale di € 17.500,00. Con l'ulteriore accordo che il lavoro avrebbe dovuto concludersi entro il 20/01/2022 e che il committente,
odierna attrice, avrebbe corrisposto un acconto alla sottoscrizione dell'appalto, uno in occasione dello scarico del materiale occorrente, un altro ad inizio lavori ed, infine, il saldo ad ultimazione lavori.
3. In forza di quanto sopra, l'odierna attrice corrispondeva una prima somma di €
5.000,00 alla sottoscrizione dell'accordo in data 07/12/2021 come da ricevuta che si produce (doc. 2); poi, su richiesta di parte convenuta
(benché non conforme agli accordi) corrispondeva vari acconti in contanti per un totale di € 4.000,00: giusta ricevuta che pure si produce (doc. 3). 4.
Come detto, il termine ultimo entro cui realizzare l'opera era il 20/01/2022
ma solamente in data 08/03/2022 (come da “Documento Di Trasporto” che si produce quale doc. 4) è stato consegnato parte del materiale occorrente all'opera: per la precisione, n. 9 capriate in ferro zincato costituite da tubazioni di diametro, tra l'altro, inferiore rispetto a quello concordato di
60x60 (millimetri, sottinteso).
5. In data 22/03/2022 (doc. 5) l'odierna attrice, per mezzo del sottoscritto procuratore, diffidava via p.e.c. la ditta convenuta a voler provvedere alla realizzazione dell'opera con ultimazione dei lavori entro cinque giorni o, in mancanza, alla restituzione di tutte le somme versate.
6. Non avendo ricevuto alcun riscontro, l'odierna attrice comunicava la volontà di risolvere il contratto de quo mediante lettera del
03/05/2022 inviata tramite p.e.c. il successivo 04 maggio (doc. 6). Quindi,
in data 17/05/2022 invitava formalmente a concludere un accordo di negoziazione assistita per risolvere bonariamente la presente controversia
(doc. 7). Ma, ad oggi, nessun riscontro è mai stato dato alle suddette
3 richieste”, chiedeva all'intestato Tribunale di “accertare e dichiarare l'inadempimento della ditta corrente in Via Ferrara sn – Controparte_1
98061 Brolo, C.F. e P.I. , rispetto CodiceFiscale_2 C.F._3
al contratto di appalto del 07/12/2021 di cui in narrativa e, per l'effetto,
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto medesimo;
conseguentemente, dichiarare che la ditta convenuta è tenuta a restituire la differenza tra la somma corrisposta di € 9.000,00 ed il valore del materiale consegnato, di cui al D.D.T. del 08/03/2022 (doc. 4), da accertare tramite disponenda c.t.u.: il tutto maggiorato degli interessi ex D.Lgs. 231/2022 a far data dalla messa in mora (04/05/2022, doc. 6) fino all'effettivo soddisfo;
condannare parte convenuta al risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; condannare parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in ordine alle quali si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ancorché ritualmente evocato in giudizio (vedi produzione documentale del 13-10-2022), non si costituiva e, Controparte_1
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione del 7-2-2023, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e, successivamente, con ordinanza del 27-6-2023, il G.I., “premesso che la CTP costituisce una mera allegazione difensiva sul piano tecnico (Cass. civ. sez. I 06.08.2015 n.
16552), va disposta una consulenza tecnica d'ufficio affinché il CTU,
esaminata la documentazione prodotta in giudizio e effettuato ogni utile accertamento: verifichi «previa ricostruzione del rapporto in contestazione,
l'eventuale non corrispondenza tra il materiale concordato (tubazioni di
4 diametro 60x60 mm) e quello effettivamente consegnato, ai fini della realizzazione dell'opera per cui è causa, e il valore del materiale medesimo da detrarre in caso di accoglimento della domanda ai fini della restituzione delle somme che si assumono indebitamente versate”, nominava CTU
l'arch. al quale affidava il superiore incarico. Persona_1
In data 28 settembre 2024, il CTU depositava la propria relazione definitiva e, all'udienza del 4 marzo 2024, la causa - ritenuta matura per la decisione - veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 gennaio 2025.
Come accennato, all'udienza del 13-01-2025, svoltasi, giusta decreto del 14-12-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., Pt_1
precisava le conclusioni nelle proprie note del 12- Parte_1
1-2025, segnatamente: “Con le presenti note l'Avv. Nicola Saccone,
nell'interesse di parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa, nonché alle risultanze della c.t.u. espletata. Egli
chiede, pertanto, che il convenuto (contumace) venga condannato: 1) alla restituzione della somma di € 5.550,45 (come da conclusioni del C.T.U.),
oltre interessi ex D.Lgs. 231/2022 a far data dalla messa in mora
(04/05/2022) fino all'effettivo soddisfo;
2) al pagamento di un indennizzo da stabilirsi in via equitativa (attesa la non corrispondenza tra materiale concordato e materiale consegnato); 3) al pagamento della somma di €
1.083,85 a titolo di rimborso spese di c.t.u. (come da parcella dell'Arch.
[...]
che si produce unitamente al presente verbale); 4) al Persona_2
pagamento di spese e compensi legali del sottoscritto procuratore. Chiede,
infine, che la causa venga posta in decisione con rinuncia ai termini ex art. 5 190 c.p.c.” e la causa era assunta in decisione con l'assegnazione a parte attrice del termine di sessanta giorni per il deposito di una comparsa conclusionale.
2. Tanto premesso, nel merito, è noto che “in tema di onere della prova,
a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c., nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, "il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza,
mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento" (si cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento,
risolutoria e risarcitoria) è, quindi, la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole, l'inadempimento è sempre presunto,
incombendo sul debitore l'onere di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento” (interessante ricostruzione in Tribunale di Nola
9/01/2025, n.51).
Applicando, allora, il suddetto principio alla fattispecie in esame, si osserva che parte attrice ha provato la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso il 7-12-2021 con la ditta Controparte_1
inquadrabile in seno alla tipologia dell'appalto privato e, pertanto,
6 ha provato la fonte negoziale del proprio diritto nonché il termine di scadenza del 20-1-2022 (cfr. all. 1 alla citazione), oltre ad avere allegato l'inadempimento della controparte.
2.1. Ora, atteso che non si è costituito in giudizio e Controparte_1
non ha, quindi, eccepito né l'esatto adempimento né la ricorrenza di altre cause estintive della propria obbligazione, la CP_2
così sintetizzata: “accertare e dichiarare Parte_1
l'inadempimento della ditta ..”, è fondata e merita Controparte_1
accoglimento.
2.2. È, del pari, fondata anche la conseguente domanda della società
attrice, ovvero: “accertare e dichiarare la risoluzione del contratto medesimo;
conseguentemente, dichiarare che la ditta convenuta è tenuta a restituire la differenza tra la somma corrisposta di € 9.000,00 ed il valore del materiale consegnato, di cui al D.D.T. del 08/03/2022 (doc. 4), da accertare tramite disponenda c.t.u.: il tutto maggiorato degli interessi ex
D.Lgs. 231/2022 a far data dalla messa in mora (04/05/2022”.
Rileva, infatti, notare che “Nel caso di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni dettate agli artt. 1667 e 1668 c.c. riguardano la particolare disciplina delle garanzie per difformità ed i vizi dell'opera, ma non escludono l'applicabilità dei principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che operano quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali. In sostanza,
l'appaltatore risponde ex artt. 1453 e 1455 c.c. se non esegue interamente l'opera o se si rifiuta di consegnarla o vi provveda con ritardo rispetto al termine pattuito, mentre la responsabilità per i vizi
7 dell'opera ricorre quando l'appaltatore ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica” (Tribunale
Biella sez. I, 26/09/2024, n.235) e ancora che “La comune responsabilità
dell'appaltatore ex articoli 1453 e 1455 Cc non è esclusa dalle speciali disposizioni degli articoli 1667 e 1668 del Cc, né è governata da queste disposizioni piuttosto che da quelle generali degli articoli 1453 e 1455 del
Cc, perché le predette disposizioni speciali integrano, senza escluderla,
l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore abbia eseguito l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla;
quindi, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (Cassazione civile sez.
II, 17/05/2024, n.13821).
Atteso, quindi, il disposto di cui al primo comma dell'art. 1453 c.c. a tenore del quale “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”, va accolta la domanda di risoluzione del contratto di appalto del 7-12-2021, sussistendo il lamentato grave inadempimento dell'appaltatore.
8 A tal proposito è, peraltro, documentalmente provato (cfr. allegati alla citazione) che “L'odierna attrice, infatti, ai sensi dell'art. 1454 c.c.
ha dapprima chiesto l'adempimento con lettera del 22/03/2022. Quindi,
non avendo ricevuto alcuna risposta, il 07/05/2022 (ben 45 giorni dopo) ha comunicato la propria volontà di risolvere il contratto” (vedi citazione).
Ora, premessa, pur sempre, l'efficacia retroattiva della risoluzione contrattuale, posto che “in tema di risoluzione del contratto di appalto,
trova applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 Cc, circa l'efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicché, pronunciata la risoluzione, i crediti e i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale restitutio in integrum” (Cassazione civile sez. II,
21/06/2023, n.17710), tuttavia, appaiono giuridicamente corrette le ulteriori deduzioni della società attrice secondo cui “...Benché
l'esecuzione del contratto si sia interrotta dopo la consegna del materiale presso i locali dell'attrice, nel richiedere la risoluzione quest'ultima ha inteso comunque compensare le somme relative al valore di tale materiale:
né dello stesso è stata mai richiesta la restituzione da parte della ditta
, secondo costante giurisprudenza “La risoluzione del contratto, CP_3
pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ.,
l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della
9 prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile,
in quanto domanda nuova.” (Cassazione, ordinanza n. 28722 del
04/10/2022) ...” (vedi comparsa conclusionale).
Ne segue, allora, che parte attrice ha diritto alla restituzione, da parte del convenuto, della somma complessiva di € 5.550,45, come ricostruita dal consulente tecnico d'ufficio, arch. , il quale Per_1
ha accertato che:
“VALORE DELLE TRAVI CONSEGNATE € 3.026,35+223,20= € 3.249,55.
Al valore delle travi, occorre calcolare in aggiunta il trasporto eseguito dalla ditta
EFFEGI di Brolo. Il costo del trasporto varia per diversi fattori come, ad esempio,
trasporto contemporaneo per altre ditte, viaggio di ritorno a vuoto etc. per tanto il valore dato al trasporto dal sottoscritto sarà in base all'esperienza avendo io stesso commissionato o usufruito di trasporti simili. Il valore di un trasporto simile a quello effettuato per conto della ditta può essere quantificato in euro 200,00. CP_1
TOTALE MATERIALE E TRASPORTO
€ 3.249,55+€ 200,00= € 3.449,55
Controparte_4
primo acconto di euro 5000,00 in data 07/12/2021;
secondo acconto di euro 4000,00 in data 20/01/2022,
totale acconti versati euro 9.000,00.
SOMME VERSATE IN PIÙ DALLA NAUTICA EXTREME Pt_1
€ 9.000,00 - € 3.449,55= € 5.550,45...” (vedi pag. 24 relazione del 28-9-2023),
oltre agli interessi, ex D.Lgs.vo n. 231/2022, decorrenti dalla data dell'atto di diffida e messa in mora del 4/05/2022 (vedi all. 6 alla citazione) sino all'effettivo soddisfo.
10 3. Residua, adesso, valutare la domanda di Pesca e Nautica Extreme
avente ad oggetto il risarcimento dei danni la cui quantificazione è
stata rimessa alla valutazione equitativa del Giudice sul presupposto che “...Ai sensi dell'art. 1226 c.c., infine, qualora il danno non potrà essere provato nel suo preciso ammontare, sarà liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Nel caso che ci occupa, difatti, è difficile
(per non dire, impossibile) determinare quanti clienti (attuali o meno)
avrebbero preferito ricoverare la loro imbarcazione in una zona coperta ed al riparo dal sole e dalle intemperie (pagando un sovrapprezzo) anziché
accontentarsi di un deposito non coperto. A parere di chi scrive, trattasi di probatio diabolica. Per cui si chiede che sia l'Ill.mo Sig. Giudice a voler determinare in via equitativa il danno (in termini di minori introiti commerciali) conseguente alla mancata realizzazione dell'opera appaltata...” (pag. 3 citazione).
Sennonché il presupposto ostentato da parte attrice non è
condivisibile, dovendosi, infatti, rammentare che “La
valutazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata. Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione di quanto richiesto. La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di
11 quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito. Giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno”
(Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6957).
Nella vicenda in esame, la società attrice non ha né allegato né
introdotto in giudizio elementi, anche solo di natura indiziaria,
relativi ai dedotti minori introiti commerciali, come conseguenti all'inadempimento dell'appaltatore.
Ragione per cui non era pretesa la prova rigorosa del numero di clienti attuali o potenziali che avrebbero preferito pagare un sovrapprezzo pur di ricoverare la loro imbarcazione in un deposito coperto quanto, invece, l'introduzione in giudizio di elementi, dati e/o circostanze fondanti il danno reclamato che, se provate,
avrebbero condotto a ritenere la certezza del danno sia nella sua esistenza ontologica sia quanto al nesso eziologico fra l'inadempimento altrui e il pregiudizio sofferto.
Diversamente opinando l'eventuale quantificazione equitativa rimessa al Decidente avrebbe valenza meramente surrogatoria della prova del danno nonché di aggiramento della prova, gravante su chi lo invoca, del nesso causale tra l'inadempimento, che ne sta alla base, e il danno stesso.
Ne segue il rigetto della domanda risarcitoria.
12 4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, va applicato il principio della soccombenza, che prescinde dalla costituzione o meno in giudizio del soccombente, e le spese vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei minimi tariffari (tenuto conto della mancata opposizione del convenuto, rimasto appunto contumace, e soprattutto del rigetto della domanda risarcitoria dell'attore) come calcolati ex D.M. n. 55/14, aggiornato dal D.M.
147/2022, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta da parte attrice e del valore della controversia secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
4.1. Mentre le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta anche mediante rimborso di quelle anticipate dall'attore.
P.Q.M.
13 Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n.
1321/2022 R.G., ogni diversa istanza e eccezione disattesa;
- Previa dichiarazione di contumacia di titolare Controparte_1
dell'omonima ditta;
1. In accoglimento delle domande formulate da parte attrice:
Dichiara risolto il contratto di appalto del 7-12-2021 per grave inadempimento dell'appaltatore e, per l'effetto, condanna
[...]
nella qualità di titolare dell'omonima ditta, al CP_1
pagamento, in favore di Parte_1
della somma complessiva di € 5.550,45 oltre agli
[...]
interessi ex D.Lgs.vo n. 231/2022 decorrenti dalla data dell'atto di diffida e messa in mora del 4/05/2022 sino all'effettivo soddisfo;
2. Rigetta la domanda risarcitoria formulata da Pt_1 Parte_1
società cooperativa a per le causali di cui in
[...]
motivazione;
3. Condanna , nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_1
ditta, al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, se dovute come per legge, oltre ad € 14,68 per spese di notifica dell'atto di citazione,
oltre alla rifusione del contributo unificato e dei diritti di anticipazione forfettaria, da distrarsi in favore del procuratore, avv.
Nicola Saccone, dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
14 4. Pone le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
integralmente a carico di parte convenuta anche mediante rimborso di quelle sostenute dall'attore.
Così deciso in Patti, il 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
15