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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9300 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il giorno 08/07/1961 (c.f. ), ivi residente, alla Parte_1 C.F._1
Via Antonio Labriola n. 91, rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Barra (c.f. ) C.F._2 presso il suo studio elett.te dom.to in Casoria (Na), al Vico II San Benedetto n. 2, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
P. Iva Gruppo Kruk Italia - c.f. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (c.f.
) ed Andrea Ornati (c.f. con studio in La Spezia (SP), C.F._3 C.F._4 alla Via Fontevivo n. 21/N, e con domicilio eletto in La Spezia (SP), alla Via Paolo Emilio Taviani n.
170, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
17/06/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società nella dichiarata qualità di cessionaria Controparte_1
del credito originariamente sorto in capo a otteneva ingiunzione di Parte_2
pagamento, in danno dei signori e , per la somma di euro 19.669,27, Parte_3 Parte_1
oltre interessi e spese della procedura, in ragione del saldo debitore maturato sul contratto di finanziamento n. 14927040, stipulato in data 14/05/2015.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2576/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 28/08/2023, il signor interponeva formale e tempestiva opposizione, eccependo l'improcedibilità della Parte_1 domanda, per non aver l'opposta previamente esperito il tentativo di conciliazione ex d.lgs. 28/2010; il difetto di titolarità attiva in capo alla creditrice;
l'inopponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto;
l'inidoneità dei documenti offerti in copia a comprovare la pretesa creditoria, in ogni caso prescritta.
Concludeva, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la società la quale, diffusamente argomentando a sostegno Controparte_1 dell'infondatezza della prospettazione giuridico-fattuale offerta dall'opponente, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Denegata la predetta richiesta, con ordinanza resa in data 17/05/2024, e fallito il tentativo di mediazione, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, ex art. 189 c.p.c., l'udienza del 12/06/2025, poi rinviata d'ufficio al 17/06/2025, in ragione dell'assegnazione del fascicolo allo scrivente G.O.P.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 02/07/2024), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010.
4. Tenuto conto del carattere potenzialmente assorbente della questione, la quale comunque si pone, rispetto alle altre, in posizione di priorità logico-cronologica, va preliminarmente indagata l'eccezione relativa alla effettiva ed attuale titolarità della situazione giuridica attiva azionata dal creditore opposto.
Come ampiamente precisato in sede di legittimità, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della
2 decisione, con la conseguenza che graverà sull'attore il relativo onere di allegazione e prova, salvo l'esplicito riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione.
Specifica, peraltro, la Suprema Corte che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, e che le contestazioni relative alla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord., 29/02/2024, n. 5478).
Incombe, dunque, sulla società opposta, la quale si è affermata successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di una cessione di crediti identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., l'onere di provare la vicenda traslativa e l'inclusione del credito litigioso nella predetta operazione negoziale (cfr. Cass. civ., ord. 22/02/2022, n. 5857).
5. La società ha dedotto di essere divenuta titolare del credito azionato in giudizio, per Controparte_1 averne fatto acquisto, a titolo oneroso e pro soluto, da in virtù di Parte_2 un'operazione di cessione di crediti in blocco, intercorsa in data 24/05/2017.
La società ingiungente ha affidato il riscontro della propria titolarità attiva al contratto di cessione, completo di proposta ed accettazione, all'annex omissato dei crediti ceduti ed all'avviso di cessione pubblicato nella G.U., Parte II, n. 89 del 29/07/2017.
L'opposta ha, altresì, versato in atti dichiarazione della cedente, datata 21/08/2017, sufficientemente circostanziata sia in ordine al perfezionamento della fattispecie traslativa che all'inclusione del credito litigioso nel novero di quelli ceduti in blocco.
Alla predetta dichiarazione va riconosciuta una capacità indiziaria particolarmente persuasiva, atteso che la cedente, con affermazione dal sapore semantico inequivocabile, ammette contra se la circostanza della mutata titolarità della posizione giuridica attiva vantata in giudizio, di fatto confermando di essersi spogliata di una posta attiva del proprio patrimonio, in favore di altro soggetto
(sul valore probatorio della dichiarazione della cedente cfr. Cass. sent. n. 10200/2021).
Il corredo documentale offerto consente, dunque, di ritenere provata la legittimazione ex latere creditoris dell'odierna opposta, quale risultato dell'univoca e sinergica convergenza di una pluralità di elementi probatori acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 9412 del 05/04/2023), ai quali, peraltro, si aggiunge la disponibilità, in capo alla cessionaria, del titolo negoziale azionato e delle relative scritture contabili, che costituisce ultroneo elemento, pur se indiziario, destinato a conferire maggiore solidità al complessivo compendio probatorio offerto in giudizio (Cass. n. 10200/2021, cit.).
3 6. È infondata e, comunque, smentita per tabulas, l'eccezione relativa alla inopponibilità della intervenuta cessione, per violazione degli oneri pubblicitari.
Va, sul punto, richiamato il granitico orientamento esegetico, secondo il quale la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio,
e, pertanto, può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. sez. 3, 28/01/2014 n. 1770; Trib. Roma, 19/06/2015 n. 13464).
Deve, comunque, ricordarsi che alla eventuale omessa notifica della comunicazione conseguirebbe l'inopponibilità della cessione solo nel caso in cui il debitore avesse già provveduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario, circostanza, questa, non dedotta nel caso di specie
(cfr. Cass., 02/11/2010, n. 22280).
La doglianza, per tali motivi, non può essere accolta.
7. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Si principia dal premettere, in via di metodo, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
È dunque l'opposto ad assumere la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto, trovandosi così gravato della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
La società opposta ha correttamente adempiuto all'onus probandi sulla stessa incombente, in conformità alla nota regola di distribuzione dell'onere probatorio elaborata in sede di nomofilachia, secondo la quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Grava, viceversa, sul debitore l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, specificamente contestando gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, le somme ricevute.
4 La società opposta ha provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con idoneo corredo documentale, prodotto sin dalla fase monitoria, gli elementi costitutivi della propria domanda, e, in particolare, il titolo negoziale da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione.
Risulta, infatti, dagli atti di causa, che il saldo debitore maturato dall'ingiunto derivi da un contratto di finanziamento, redatto in forma scritta e vergato di pugno dall'opponente, che, nella qualità di coobbligato, ne ha accettato le condizioni economiche mediante apposizione di plurime sottoscrizioni.
Il reticolato negoziale regolamenta compiutamente il rapporto in oggetto, indicando, in particolare, il
TAN, il TAEG, l'importo erogato e l'importo da rimborsare, gli interessi da corrispondere, i costi del finanziamento, il numero delle rate del piano di rimborso, le imposte: condizioni tutte oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione da parte del debitore, il quale, dunque, al momento della stipula, è stato posto in condizione di conoscere appieno il contenuto di ogni clausola del contratto e, quindi, di determinarsi con consapevolezza alla conclusione del medesimo.
D'altro canto, lo stesso opponente ha non ha disconosciuto di aver sottoscritto il contratto, non ha contestato l'erogazione delle utilità mutuate, né l'adempimento, ancorché parziale, dell'obbligazione restitutoria: elementi, questi, che assumono pregnanza probatoria univoca, ai sensi dell'art. 115, comma 1 c.p.c.
Oltre al contratto, che costituisce la fonte del regolamento sinallagmatico convenuto tra le parti, la creditrice opposta ha prodotto l'estratto conto ad esso associato, dal quale si evince la quantificazione della pretesa creditoria, compiutamente allegando l'inadempimento del debitore.
L'estratto contabile ricostruisce l'intero andamento del rapporto, indicando le poste contabili del finanziamento, nonché il saldo a debito gravante sul soggetto finanziato, derivante dagli insoluti maturati in seguito al mancato pagamento delle rate convenute.
La prova dell'attendibilità dell'estratto conto, in ogni caso, non spetta alla opposta, ma al debitore, il quale, nel rispetto della richiamata regola di riparto degli oneri probatori, deve fornire prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, ovvero di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti effettuati o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
Di fronte alla compiuta allegazione di parte opposta relativa alla quantificazione del credito ed ai criteri negoziali da cui origina, sarebbe stato onere dell'opponente muovere contestazioni specifiche e puntuali in ordine ai titoli ed alle annotazioni contabili.
5 A tanto, tuttavia, questi non ha provveduto, avendo invece formulato eccezioni estremamente generiche, inidonee a minare la validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero la misura degli importi ingiunti.
In assenza di prova contraria, non sussiste, allora, alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
8. Non è fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente dal contratto di finanziamento non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o di quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché la prescrizione decennale decorre non dalla stipulazione del contratto, ma dalla scadenza dell'ultima rata o dalla chiusura del rapporto
(Cass. Sez. Un. 02/12/2010 n. 24418; Cass. ord. n. 4232 del 10/02/2023).
Il contratto prevedeva la restituzione dell'importo finanziato in 84 rate mensili, a partire dal
15/06/2015 e, dunque, sino al 15/05/2022, termine dal quale comincia a decorrere la prescrizione ordinaria.
Se anche si volesse anticipare il dies a quo alla data della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (15/12/2016), il termine prescrizionale non risulterebbe ugualmente spirato.
9. Non è meritevole di accoglimento la censura relativa alla inidoneità probatoria della documentazione prodotta in copia.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato e granitico, quello secondo il quale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi, in modo chiaro ed univoco, sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (così Cass. civ., Sez. V, ord. 11/10/2024, n. 26593; cfr. Cass. civ., Sez. III, ord.
28/08/2024, n. 23213).
Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha, peraltro, gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1 n. 2 c.p.c., atteso che mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719
c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di
6 prova, comprese le presunzioni (Cass., Sez. 5, n. 1324 del 18 gennaio 2022; Cass. Civ. nn. 2155/14,
24456/2011, 9439/2010, 7522/2007).
Facendo applicazione delle predette coordinate esegetiche, l'eccezione mossa dall'opponente, in ragione della estrema genericità della sua formulazione, deve considerarsi irricevibile.
Del pari generica, meramente esplorativa e carente di sufficiente allegazione, si appalesa l'eccezione relativa alla esorbitanza degli interessi di mora, rispetto ai quali parte opponente, sul quale gravava l'onere di provare l'esistenza e l'entità degli addebiti ritenuti illegittimi, si è limitato ad una asserzione lapidaria e non argomentata.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo confermato.
10. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opposta, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2576/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 28/08/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna a rifondere alla opposta, come rapp.ta, le spese di lite, che si Parte_1
liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, CPA ed IVA, come per legge.
Aversa, 19/06/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Margherita Annunziata
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