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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/12/2024, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2206/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2206/2024
Oggi 18 dicembre 2024 ad ore 13.28 innanzi al dott. Giacomo Puricelli, sono comparsi:
e , per il quale è presente l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
MARCO BIASOLO
Per l'avv. Daniele Albertini, Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. Biasolo si riporta agli atti e evidenzia che se manca la violazione dovrebbe mancare la responsabilità del responsabile in solido. I sacchetti non erano commercializzati.
L'avv. Albertini si riporta alla memoria e rileva che vi sono elementi per concludere che i sacchetti fossero commercializzati. Per l'onere della prova dovrebbe valere il principio della vicinanza. Non è controverso che i sacchetti non potevano essere usati.
Il giudice pronuncia sentenza, dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2206/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), ed Parte_1 C.F._1 [...]
e (p. iva ), in persona Parte_4 Parte_1 P.IVA_1 della legale rappresentante , rappresentate e difese Parte_1 dall'avv. Marco Biasolo, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore sito in Tradate, Corso Bernacchi, 5,
contro
(c.f. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Albertini,
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza odierna.
Oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
MOTIVI
ed di e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_1 hanno impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 500 emessa
[...]
l'undici settembre 2024 dalla Provincia di CP_1
pagina 2 di 6 L'ordinanza ingiunzione impugnata è stata emessa per la violazione dell'art. 261, comma 4 bis, D. Lgs. n. 152/2006, “per la commercializzazione di borse/shoppers non conformi a quanto disposto dagli artt. 226 bis e 226 ter del predetto decreto legislativo”, illecito accertato il 30 ottobre 2019, a seguito di un controllo eseguito nell'esercizio commerciale “di titolarità della suddetta società ubicato in Piazza XX Settembre n. 6 – . CP_1
L'ordinanza ingiunzione richiama il verbale di accertamento redatto dai Carabinieri Forestali della Stazione di Arcisate n. 40 del 30 ottobre 2019. Il verbale attesta che due operanti della suddetta stazione dei
Carabinieri Forestali si sono recati, il 30 ottobre 2019, alle ore 13.20 circa, nel suddetto esercizio commerciale (nel quale erano venduti generi alimentari;
ciò non è controverso tra le parti) per controllare se era rispettata la normativa “sulla corretta vendita al pubblico di shopper”. I Carabinieri Forestali hanno chiarito che nell'esercizio commerciale era presente . Parte_1
I due Carabinieri hanno accertato che nel locale non vi erano borse
“ultraleggere”, previste dall'art. 226 ter D. Lgs. cit. Non vi erano neppure borse di plastica biodegradabili e compostabili, ammesse dall'art. 226 bis D. Lgs. cit. I Carabinieri hanno invece trovato dieci borse di plastica “del tipo riutilizzabile”, che non recavano alcuna dicitura relativa ai requisiti necessari per considerarle conformi alla normativa delineata dall'art. 226 bis cit. I verbalizzanti hanno pertanto ritenuto non conformi a quanto imposto dalla legge tali borse, le hanno sequestrate e hanno contestato la violazione delle norme appena richiamate. Il verbale menziona anche il fatto che , all'esito del Parte_5 controllo, ha dichiarato che si riservava di produrre le fatture di acquisto delle buste di plastica sequestrate e che non sapeva, prima del controllo, che tali buste erano illegali. Il procedimento amministrativo relativo all'ordinanza ingiunzione si pagina 3 di 6 è svolto con l'audizione negli uffici della Provincia di di CP_1
delegato da per rendere dichiarazioni a Parte_3 Pt_5 difesa in relazione alla contestazione dei Carabinieri Forestali. L'audizione si è svolta il 23 settembre 2021. In quell'occasione, come risulta dal verbale che è stato prodotto dalla resistente, Pt_3 ha sostenuto che, quando è avvenuto il sopralluogo dei Carabinieri, non erano presenti nel suddetto negozio “il titolare che di solito gestisce l'attività” e “il dipendente che si occupa della gestione della merce”. Per questa ragione, “un altro dipendente”, mentre vi erano molti clienti “per la fretta” avrebbe consegnato “le ultime scorte di sacchetti non conformi (n. 10) che di fatto non venivano più utilizzati da tempo” come doveva risultare dalle fatture relative all'acquisto di sacchetti biodegradabili prodotte in sede di audizione.
ha aggiunto che nell'esercizio commerciale erano serviti Pt_3 molti clienti “nell'ora di punta”. Ciò dovrebbe portare alla conclusione che normalmente nella rivendita venivano usati sacchi conformi alla normativa sopra richiamata, visto che i sacchi irregolari sequestrati erano solo dieci.
Le ricorrenti hanno sostenuto che le borse di plastiche sequestrate erano tenute in un deposito e non erano destinate ad essere consegnate ai clienti dell'esercizio commerciale. In ogni caso, le ricorrenti hanno sostenuto che l'ordinanza ingiunzione sarebbe illegittima, visto che non è stato dimostrato che, il giorno dell'accertamento, vi era stata una “commercializzazione” di borse di plastica irregolari, ai sensi dell'art. 218, lett. dd) octies,
D. Lgs. n. 152/2006.
La ha replicato che le borse di plastica erano Controparte_1 chiaramente destinate alla consegna ai clienti dell'esercizio commerciale. Si deve rilevare che effettivamente l'art. 218, lett. dd) octies, D. Lgs. cit. dà una definizione di commercializzazione di buste di plastica dalla quale risulta che l'attività che può essere sanzionata in base all'art. 261, comma 4 bis, dello stesso D. Lgs. richiede una materiale pagina 4 di 6 “fornitura”, a pagamento o a titolo gratuito di buste irregolari da parte dei commercianti (per quanto rileva in questa sede) nei punti vendita di merci o prodotti. L'illecito amministrativo addebitato a riguarda la Pt_5
“commercializzazione” delle dieci borse di plastica che sono state sequestrate dai Carabinieri Forestali. Tali borse non erano però state “fornite” ai clienti del suddetto esercizio commerciale. L'illecito contestato non è quindi sussistente. È opportuno precisare che non è stata contestata la commercializzazione di buste di plastica irregolari diverse dalla dieci che sono state sequestrate.
Deve inoltre essere ricordato che il Legislatore ha specificato, nell'art. 1 L. n. 689/1981, che per gli illeciti amministrativi vige il principio di legalità (“le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e nei tempi in esse considerati”). L'ordinanza ingiunzione deve essere annullata con riferimento alla posizione di e della società dalla stessa rappresentata. Pt_5
Non ha rilievo la tardività dell'opposizione per la posizione della società opponente che è stata eccepita dalla . CP_1
Infatti, l'ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti della società quale obbligata in solido con il legale rappresentante trasgressore, ai sensi dell'art. 6 L. n. 689/1981. La responsabilità solidale prevista dall'art. cit. è meramente sussidiaria e non può quindi sussistere quando sia accertato che la contestazione dell'illecito amministrativo al preteso trasgressore è infondata. Lo dimostra il fatto che l'art. 6, quarto comma, L. cit. prevede che l'obbligato in via sussidiaria può agire in regresso “nei confronti dell'autore della violazione”. È quindi impensabile che l'ordinanza ingiunzione possa avere efficacia soltanto nei confronti del preteso obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 cit., quando il trasgressore non è tenuto a pagare la pagina 5 di 6 sanzione per il preteso illecito.
È comunque opportuno precisare che effettivamente il ricorso è stato depositato quando erano decorsi trenta giorni dalla notifica a mezzo pec alla suddetta società, avvenuta il 19 settembre 2024. Il deposito del ricorso è infatti avvenuto il 23 ottobre 2024.
In conclusione, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata.
Considerato la difficoltà delle questioni esaminate e considerato che le buste di plastica sequestrate non recavano le indicazioni previste per legge relative ai requisiti imposti dalle norme sopra descritte, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 500 emessa l'undici settembre 2024 dalla Provincia di CP_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 18 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2206/2024
Oggi 18 dicembre 2024 ad ore 13.28 innanzi al dott. Giacomo Puricelli, sono comparsi:
e , per il quale è presente l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
MARCO BIASOLO
Per l'avv. Daniele Albertini, Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. Biasolo si riporta agli atti e evidenzia che se manca la violazione dovrebbe mancare la responsabilità del responsabile in solido. I sacchetti non erano commercializzati.
L'avv. Albertini si riporta alla memoria e rileva che vi sono elementi per concludere che i sacchetti fossero commercializzati. Per l'onere della prova dovrebbe valere il principio della vicinanza. Non è controverso che i sacchetti non potevano essere usati.
Il giudice pronuncia sentenza, dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2206/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), ed Parte_1 C.F._1 [...]
e (p. iva ), in persona Parte_4 Parte_1 P.IVA_1 della legale rappresentante , rappresentate e difese Parte_1 dall'avv. Marco Biasolo, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore sito in Tradate, Corso Bernacchi, 5,
contro
(c.f. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Albertini,
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza odierna.
Oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
MOTIVI
ed di e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_1 hanno impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 500 emessa
[...]
l'undici settembre 2024 dalla Provincia di CP_1
pagina 2 di 6 L'ordinanza ingiunzione impugnata è stata emessa per la violazione dell'art. 261, comma 4 bis, D. Lgs. n. 152/2006, “per la commercializzazione di borse/shoppers non conformi a quanto disposto dagli artt. 226 bis e 226 ter del predetto decreto legislativo”, illecito accertato il 30 ottobre 2019, a seguito di un controllo eseguito nell'esercizio commerciale “di titolarità della suddetta società ubicato in Piazza XX Settembre n. 6 – . CP_1
L'ordinanza ingiunzione richiama il verbale di accertamento redatto dai Carabinieri Forestali della Stazione di Arcisate n. 40 del 30 ottobre 2019. Il verbale attesta che due operanti della suddetta stazione dei
Carabinieri Forestali si sono recati, il 30 ottobre 2019, alle ore 13.20 circa, nel suddetto esercizio commerciale (nel quale erano venduti generi alimentari;
ciò non è controverso tra le parti) per controllare se era rispettata la normativa “sulla corretta vendita al pubblico di shopper”. I Carabinieri Forestali hanno chiarito che nell'esercizio commerciale era presente . Parte_1
I due Carabinieri hanno accertato che nel locale non vi erano borse
“ultraleggere”, previste dall'art. 226 ter D. Lgs. cit. Non vi erano neppure borse di plastica biodegradabili e compostabili, ammesse dall'art. 226 bis D. Lgs. cit. I Carabinieri hanno invece trovato dieci borse di plastica “del tipo riutilizzabile”, che non recavano alcuna dicitura relativa ai requisiti necessari per considerarle conformi alla normativa delineata dall'art. 226 bis cit. I verbalizzanti hanno pertanto ritenuto non conformi a quanto imposto dalla legge tali borse, le hanno sequestrate e hanno contestato la violazione delle norme appena richiamate. Il verbale menziona anche il fatto che , all'esito del Parte_5 controllo, ha dichiarato che si riservava di produrre le fatture di acquisto delle buste di plastica sequestrate e che non sapeva, prima del controllo, che tali buste erano illegali. Il procedimento amministrativo relativo all'ordinanza ingiunzione si pagina 3 di 6 è svolto con l'audizione negli uffici della Provincia di di CP_1
delegato da per rendere dichiarazioni a Parte_3 Pt_5 difesa in relazione alla contestazione dei Carabinieri Forestali. L'audizione si è svolta il 23 settembre 2021. In quell'occasione, come risulta dal verbale che è stato prodotto dalla resistente, Pt_3 ha sostenuto che, quando è avvenuto il sopralluogo dei Carabinieri, non erano presenti nel suddetto negozio “il titolare che di solito gestisce l'attività” e “il dipendente che si occupa della gestione della merce”. Per questa ragione, “un altro dipendente”, mentre vi erano molti clienti “per la fretta” avrebbe consegnato “le ultime scorte di sacchetti non conformi (n. 10) che di fatto non venivano più utilizzati da tempo” come doveva risultare dalle fatture relative all'acquisto di sacchetti biodegradabili prodotte in sede di audizione.
ha aggiunto che nell'esercizio commerciale erano serviti Pt_3 molti clienti “nell'ora di punta”. Ciò dovrebbe portare alla conclusione che normalmente nella rivendita venivano usati sacchi conformi alla normativa sopra richiamata, visto che i sacchi irregolari sequestrati erano solo dieci.
Le ricorrenti hanno sostenuto che le borse di plastiche sequestrate erano tenute in un deposito e non erano destinate ad essere consegnate ai clienti dell'esercizio commerciale. In ogni caso, le ricorrenti hanno sostenuto che l'ordinanza ingiunzione sarebbe illegittima, visto che non è stato dimostrato che, il giorno dell'accertamento, vi era stata una “commercializzazione” di borse di plastica irregolari, ai sensi dell'art. 218, lett. dd) octies,
D. Lgs. n. 152/2006.
La ha replicato che le borse di plastica erano Controparte_1 chiaramente destinate alla consegna ai clienti dell'esercizio commerciale. Si deve rilevare che effettivamente l'art. 218, lett. dd) octies, D. Lgs. cit. dà una definizione di commercializzazione di buste di plastica dalla quale risulta che l'attività che può essere sanzionata in base all'art. 261, comma 4 bis, dello stesso D. Lgs. richiede una materiale pagina 4 di 6 “fornitura”, a pagamento o a titolo gratuito di buste irregolari da parte dei commercianti (per quanto rileva in questa sede) nei punti vendita di merci o prodotti. L'illecito amministrativo addebitato a riguarda la Pt_5
“commercializzazione” delle dieci borse di plastica che sono state sequestrate dai Carabinieri Forestali. Tali borse non erano però state “fornite” ai clienti del suddetto esercizio commerciale. L'illecito contestato non è quindi sussistente. È opportuno precisare che non è stata contestata la commercializzazione di buste di plastica irregolari diverse dalla dieci che sono state sequestrate.
Deve inoltre essere ricordato che il Legislatore ha specificato, nell'art. 1 L. n. 689/1981, che per gli illeciti amministrativi vige il principio di legalità (“le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e nei tempi in esse considerati”). L'ordinanza ingiunzione deve essere annullata con riferimento alla posizione di e della società dalla stessa rappresentata. Pt_5
Non ha rilievo la tardività dell'opposizione per la posizione della società opponente che è stata eccepita dalla . CP_1
Infatti, l'ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti della società quale obbligata in solido con il legale rappresentante trasgressore, ai sensi dell'art. 6 L. n. 689/1981. La responsabilità solidale prevista dall'art. cit. è meramente sussidiaria e non può quindi sussistere quando sia accertato che la contestazione dell'illecito amministrativo al preteso trasgressore è infondata. Lo dimostra il fatto che l'art. 6, quarto comma, L. cit. prevede che l'obbligato in via sussidiaria può agire in regresso “nei confronti dell'autore della violazione”. È quindi impensabile che l'ordinanza ingiunzione possa avere efficacia soltanto nei confronti del preteso obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 cit., quando il trasgressore non è tenuto a pagare la pagina 5 di 6 sanzione per il preteso illecito.
È comunque opportuno precisare che effettivamente il ricorso è stato depositato quando erano decorsi trenta giorni dalla notifica a mezzo pec alla suddetta società, avvenuta il 19 settembre 2024. Il deposito del ricorso è infatti avvenuto il 23 ottobre 2024.
In conclusione, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata.
Considerato la difficoltà delle questioni esaminate e considerato che le buste di plastica sequestrate non recavano le indicazioni previste per legge relative ai requisiti imposti dalle norme sopra descritte, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 500 emessa l'undici settembre 2024 dalla Provincia di CP_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 18 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
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