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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello, sezione promiscua, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Virginia Zuppetta PRESIDENTE
Dott. Carlo Errico CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE EST.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 433/2023 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 26 novembre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco ELIA ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in Brindisi (BR) al Viale San
Giovanni Bosco n.55;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Tanzarella ed Parte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Ostuni alla Via
Pietro Micca, 4
APPELLATO
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 7 maggio 2018, Parte_1
chiedeva al Tribunale di Brindisi di ingiungere a il pagamento della Parte_2
somma di 2475,50 euro per spese relative alle utenze domestiche della casa coniugale e dell'ulteriore somma di 2500,00 euro, che lo stesso si era obbligato a corrisponderle nell'accordo di separazione consensuale tra coniugi omologato il 25 giugno 2012, per un importo complessivo di 5116,32 euro, oltre interessi legali dal 7 aprile 2018 all'effettivo soddisfo.
Con decreto del 20 aprile 2018, il Tribunale di Brindisi accoglieva il ricorso, ritenendo che la ricorrente avesse fornito idonea prova scritta del credito vantato.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo che le Parte_2 obbligazioni economiche da lui assunte con l'accordo di separazione erano accessorie e strumentali ad una pattuizione che contemplava la vendita della lussuosa casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, e l'acquisto, con il ricavato, di due appartamenti di più modeste dimensioni, uno dei quali da destinare ad abitazione della moglie e del figlio minore;
in forza di tale accordo, egli si era impegnato a corrispondere alla moglie la somma di 2500,00 euro perché provvedesse all'acquisto degli arredi della nuova abitazione e a farsi carico di “tutte le morosità relative all'abitazione dove vive attualmente la sig.ra per somme relative a consumi di acqua, gas ed energia Pt_1 elettrica ed ogni onere …..fino al momento in cui la non lascerà l'abitazione”; Pt_1 era accaduto, tuttavia, che, per motivi indipendenti dalla sua volontà, la nuova abitazione non era stata acquistata e la aveva continuato ad abitare nella casa Pt_1 coniugale, tant'è che, all'esito del giudizio di divorzio, con sentenza n. 986/2014 del
2 sottoscrizione degli accordi e quella del trasferimento della moglie nel nuovo appartamento. Pertanto, la richiesta di “rimborso” delle spese relative alle utenze domestiche era priva di causa, anche considerato che le bollette di cui si pretendeva il rimborso erano, in parte, relative a periodi precedenti alla sottoscrizione dell'accordo e, per lo più, riferite a periodi anteriori al quinquennio e dunque a crediti prescritti.
In via riconvenzionale, l'opponente deduceva la temerarietà dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla e chiedeva, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., Pt_1
la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di 5000,00 euro o di altra somma determinata equitativamente dal giudice.
Istruita la causa con l'interrogatorio formale della parte opposta, con sentenza pubblicata il 2 maggio 2023, il Tribunale di Lecce accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarava che nulla era dovuto in forza del suddetto decreto ingiuntivo da a;
condannava Parte_2 Parte_1 quest'ultima al pagamento delle spese e delle competenze di lite in favore di
, liquidate in 6000,00 euro per onorari e 500,00 euro per spese;
accoglieva Pt_2 la domanda riconvenzionale proposta dal e, per l'effetto, condannava Pt_2
ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore di , a titolo di Pt_1 Pt_2
risarcimento del danno per lite temeraria, dell'importo di 3000,00 euro determinato in via equitativa.
, per il tramite del difensore, ha proposto appello avverso tale Parte_1 sentenza, articolando tre motivi.
Con il primo motivo, il difensore appellante ha dedotto l'erroneità del capo della sentenza con cui il giudice di primo grado aveva condannato la al Pt_1
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., difettando, nella specie, il presupposto della sua integrale soccombenza. Ha evidenziato, sul punto, che nella sentenza impugnata il giudice aveva preso posizione solo in ordine alla somma di 2500,00 euro destinata all'acquisto di arredi per la nuova abitazione, ritenendola non dovuta per effetto del mancato trasferimento della dalla casa coniugale, mentre nulla aveva detto Pt_1
in ordine alla restante somma di 2616,32 euro, relativa alle spese sostenute da quest'ultima per le utenze domestiche della stessa casa coniugale. In relazione a tali spese, aveva assunto un impegno da ritenersi svincolato dall'acquisto Pt_2 della nuova casa di abitazione, come si evinceva dal tenore letterale degli accordi di separazione, in cui tale impegno era “contenuto in un paragrafo a sé, non
3 condizionato all'avverarsi di altre condizioni ed è estremamente specifico riguardo alla totalità dei consumi, tanto è vero che il paragrafo in discussione riferisce che tale impegno si estende a tutte le utenze 'fino al momento in cui la non lascerà Pt_1
l'abitazione coniugale'”. In ogni caso, aveva disatteso l'impegno di Pt_2
acquistare la casa di abitazione per il figlio, come dimostrato dalla produzione in giudizio della missiva, inviata con raccomandata a.r. del 19 gennaio 2018, con cui il predetto era stato costituito in mora per l'adempimento di tale obbligazione.
In definitiva, quindi, il giudice di primo grado avrebbe, al più, dovuto accogliere la domanda del limitatamente alla somma di 2500,00 euro;
pertanto, in Pt_2 difetto del requisito della totale soccombenza, la domanda ex art. 96 c.p.c. non poteva essere accolta, in ossequio all'orientamento di recente ribadito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 4212 del 9 febbraio 2022.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'illegittimità della liquidazione in oltre 6000,00 euro delle spese di lite, deducendo che tale importo sarebbe superiore ai parametri massimi previsti dal D.M. n. 55/2014 avuto riguardo al valore della controversia, ricompreso nello scaglione che va da 1101,00 euro a 5200,00 euro, e tenuto conto della non complessità della causa.
Con il terzo motivo, il difensore appellante ha censurato il capo della sentenza con cui era stato condannato alle spese di lite, dovendosi ritenere nella specie Pt_2 la reciproca soccombenza delle parti.
Per tali motivi, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata: “1)
accertare e dichiarare che è dovuta la somma di euro 2616,32 (relativamente alle utenze domestiche a carico dell'appellato) da alla parte opposta Parte_2
; 2) per l'effetto, compensare le spese di lite del primo grado di Parte_1 giudizio tra le parti, tenuto conto del principio di soccombenza reciproca;
3) nella denegata ipotesi di rigetto delle domande proposte dall'appellante, riformare equamente le competenze di lite previste nel primo grado di giudizio secondo i
parametri forensi, alla luce di quanto esposto in narrativa;
4) rigettare la domanda
riconvenzionale dispiegata da relativa alla condanna ex art. 96 c.p.c. Parte_2
della a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria Parte_1 considerata la reciproca soccombenza;
5) con vittoria di spese e compensi, oltre il
rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relative per
4 il presente grado di giudizio, con distrazione diretta in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
In via istruttoria, l'appellante ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale, sui capitoli specificamente indicati, con indicazione del teste , figlio Testimone_1
della coppia, divenuto maggiorenne successivamente al giudizio di primo grado.
si è costituito con memoria depositata il 12 ottobre 2023, Parte_2 chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, la conferma della condanna dell'appellante al pagamento degli onorari legali per il primo grado di giudizio, da parametrare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 8 DM 55/2014, con la prescritta maggiorazione del 33%, stante la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
Con atto depositato il 22 novembre 2024, nell'interesse di si Parte_2 costituiva l'Avv. Domenico Tanzarella in sostituzione del precedente difensore, il quale si riportava a tutti gli atti e scritti difensivi, facendo proprie le domande, eccezioni e deduzioni del precedente difensore e chiedendone l'accoglimento.
La Corte di Appello, Sezione Feriale, con ordinanza del 26 luglio 2023, sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza impugnata limitatamente alla somma di euro 3.000,00.
L'udienza del 26 novembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva celebrata nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte nei termini assegnati e, all'esito, con ordinanza pubblicata in pari data, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di “genericità dell'appello – illegittimità delle conclusioni relative al merito della sentenza” sollevata dal difensore dell'appellato per la prima volta nella comparsa conclusionale è inammissibile.
Nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia
5 prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022).
Il primo motivo di appello, con cui l'appellante ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9912 del 2018, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contraddittorietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Nella specie, il giudice di primo grado ha osservato che la pretesa creditoria di parte opposta era subordinata, come ammesso dalla in sede di interrogatorio Pt_1 formale, all'esecuzione di un accordo tra coniugi separati, che prevedeva l'acquisto di un nuovo e più piccolo appartamento presso il quale la stessa avrebbe dovuto trasferirsi insieme al figlio e contemplava la corresponsione da parte del Pt_2 dell'importo di 2500,00 euro per l'acquisto di arredi per la nuova abitazione. Non avendo, tuttavia, la liberato la casa coniugale, non sussistevano i presupposti Pt_1 per l'adempimento da parte di quest'ultimo delle obbligazioni pecuniarie assunte con gli accordi di separazione, evidentemente decaduti o, comunque, non rispettati da parte della Il comportamento processuale della parte opposta, ben Pt_1 consapevole di essere inadempiente agli accordi di separazione, non avendo liberato la ex casa coniugale di proprietà del , veniva ritenuto dal primo giudice Pt_2
6 “assolutamente dilatorio e temerario”, tanto da integrare i presupposti dell'azione ex art. 96 comma 3 c.p.c..
L'appellante ha dedotto che il Tribunale sarebbe giunto a tale conclusione facendo riferimento esclusivamente all'obbligo del di corrispondere la somma di Pt_2
2500,00 euro per l'acquisto degli arredi per la nuova abitazione, chiaramente subordinato all'acquisto di tale nuova abitazione e al trasferimento in essa della
(eventi pacificamente mai verificatisi), omettendo del tutto di considerare Pt_1 che il decreto ingiuntivo opposto riguardava anche l'ulteriore somma di 2616,32 euro per spese relative alle utenze domestiche della casa coniugale, al versamento della quale era, a suo dire, tenuto, in base al tenore letterale degli accordi di Pt_2 separazione, a prescindere dall'acquisto della nuova abitazione. Da tanto l'appellante ha fatto conseguire l'impossibilità di configurare nella specie una soccombenza totale, che costituisce presupposto della condanna ex art. 96 c.p.c..
Ciò premesso, le argomentazioni dell'appellante in ordine all'effettiva esistenza e attualità dell'obbligo del di provvedere al pagamento delle spese per le Pt_2 utenze domestiche – strumentali unicamente a sostenere la reciprocità della soccombenza ostativa alla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. (non essendo stata richiesta in sede di gravame la condanna dell'appellato al pagamento delle relative somme) – non possono essere condivise.
Nell'accordo di separazione dell'11 giugno 2012 le parti concordavano quanto segue: “3) avendo il sig. firmato un'offerta irrevocabile per l'acquisto di Pt_2 un'abitazione che verrà intestata al minore . Le parti concordano che su Tes_1 tale immobile la sig.ra vanterà il diritto di pieno usufrutto sino a che il minore Pt_1 non raggiungerà l'età di trentacinque anni. 4) Il sig. s'impegna entro la data Pt_2 del 30/9/12 a provvedere alla pitturazione completa di tale abitazione, all'installazione di una doccia ed alla sostituzione di tutti i sanitari presenti nel bagno più piccolo sito nell'abitazione, a provvedere al trasloco di tutti i beni e i mobili presenti nell'abitazione ove oggi vive la Sig.ra ed a versare alla stessa Pt_1 la somma di € 2500,00 per provvedere all'acquisto di alcuni mobili necessari per arredare la nuova abitazione. 5) Tutte le eventuali morosità relative all'abitazione ove vive attualmente la sig.ra per somme relative ai consumi di acqua, gas Pt_1 ed energia elettrica od ogni onere condominiale, resteranno a carico esclusivo del
Sig. , sino al momento in cui la non lascerà l'abitazione; 6) il Sig. Pt_2 Pt_1
viene espressamente autorizzato alla vendita dell'abitazione attualmente Pt_2 assegnata al Sig.ra che è di esclusiva proprietà dello stesso”. Pt_1
7 Il tenore letterale della clausola sub 5), valutato alla luce delle ulteriori clausole che facevano riferimento alla sottoscrizione da parte di di un'offerta Pt_2 irrevocabile di acquisto di una nuova abitazione da intestare al figlio in cui la avrebbe dovuto trasferirsi, e alla vendita della casa coniugale, consente di Pt_1 ritenere, senza dubbio, che gli oneri assunti dal relativamente alle spese Pt_2 per le utenze domestiche della casa coniugale fossero subordinati alla condizione del trasferimento della nella nuova abitazione (condizione questa pacificamente Pt_1 non realizzatasi) e riguardassero solo le “eventuali morosità” maturate dalla data dell'accordo sino all'effettivo trasferimento. Ciò è stato confermato dalla stessa in sede di interrogatorio formale, avendo ella dichiarato che si Pt_1 Pt_2 era impegnato “a sostenere e sanare le eventuali morosità delle utenze domestiche da detto accordo e fino a quando non avesse acquistato la casa per il figlio ed al relativo trasferimento” (cfr. dichiarazioni rese dall'udienza del 2 marzo 2021).
L'utilizzo dell'espressione “eventuali morosità” e il riferimento al trasferimento della dall'abitazione coniugale rendono chiaro che l'obbligo del Pt_1 Pt_2 non aveva ad oggetto tutte le spese per le utenze domestiche ma solo le “eventuali morosità” e cioè le obbligazioni di pagamento rispetto alle quali la fosse Pt_1 stata inadempiente o in ritardo nell'adempimento, maturate successivamente alla sottoscrizione dell'accordo e fino al suo trasferimento. Tale situazione non può ritenersi provata con riferimento alle somme richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo, avendo la prodotto delle ricevute di regolare pagamento, per lo Pt_1 più relative a consumi precedenti all'accordo di separazione.
La domanda della era, pertanto, anche sotto tale profilo, infondata. Pt_1
Tuttavia, la circostanza che il Tribunale abbia omesso di valutare il profilo dell'effettiva esistenza dell'obbligo del di pagare le spese per le utenze Pt_2 domestiche impone di rivisitare, in questa sede, il giudizio in ordine alla sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Infatti, anche tenuto conto della formulazione della clausola sub 5) dell'accordo di separazione, invero stilisticamente poco felice e suscettibile, ove isolatamente considerata, di dar luogo ad incertezze interpretative, non sono ravvisabili, pur a fronte della infondatezza delle tesi prospettate, profili specifici di mala fede o colpa grave della parte soccombente. Né può ritenersi provato, in assenza di istruttoria sul punto, che la mancata vendita della casa coniugale sia imputabile ad un comportamento ostruzionistico della come sostenuto dal Tribunale nella Pt_1 sentenza impugnata.
8 La sentenza va, pertanto, sul punto riformata.
L'accoglimento del motivo di appello sulla scorta di ragioni diverse da quelle specificamente svolte dall'appellante non viola il principio "tantum devolutum quantum appellatum", in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui tale principio preclude al giudice di appello l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non direttamente investiti dal gravame, ma solo in quanto essi non siano compresi nel "thema decidendum" neanche per implicito, perché non necessariamente connessi con i temi censurati;
sicché non viola tale principio il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi di gravame, costituendone necessario antecedente logico e giuridico, ovvero su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ma
“coerenti col significato sostanziale di questi" (cfr. Cass. S.U., n. 10933/1997; anche Cass. n. 12911/1995; n. 9626/1994).
E' parimenti fondato il motivo con cui si deduce l'eccessiva quantificazione delle spese di lite.
Nella specie, tenuto conto della domanda (5116,32 oltre interessi legali dal 7 aprile
2018 al soddisfo), lo scaglione di riferimento è quello da 5201,00 euro a 26.000,00 euro, sicché la liquidazione delle spese in misura pari a 6000,00 euro non è superiore ai parametri massimi previsti per il giudizio innanzi al Tribunale.
Tuttavia, l'importo liquidato dal Tribunale, di molto superiore ai valori medi, è senz'altro eccessivo, in quanto il modesto valore della domanda e la scarsa complessità della causa, caratterizzata da una scarna istruttoria (consistita nel solo interrogatorio formale della convenuta), esauritasi in poche udienze e non involgente questioni giuridiche di particolare difficoltà, giustificavano una liquidazione in misura prossima ai valori minimi.
Valutato l'esito complessivo del giudizio e la parziale soccombenza reciproca,
sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio nella misura di un terzo. Per i residui due terzi, in base al principio di causalità, le spese vanno poste a carico di e liquidate come in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
9 In accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Brindisi in data 26 aprile 2023, pubblicata il 2 maggio 2023, in riforma della sentenza impugnata:
1) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, Parte_2
elimina la statuizione con cui è stata condannata ex art. 96 Parte_1
c.p.c.;
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura di un terzo e condanna l'appellante al pagamento della residua quota, che va liquidata per il giudizio di primo grado in 2000,00 euro per compensi e 333,33 euro per spese e per il giudizio di appello in 1400,00 euro per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Lecce il 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott.ssa Virginia Zuppetta
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10 giugno 2014, il Tribunale di Brindisi aveva assegnato la casa coniugale alla stessa affinché continuasse ad abitarvi con il figlio minore. Aggiungeva che, dal Pt_1 tenore letterale delle espressioni utilizzate, si evinceva che l'impegno relativo ai costi delle utenze domestiche era legato alla mera eventualità che vi fossero delle
“morosità” da saldare per i consumi di acqua, gas ed energia elettrica relativi agli anni precedenti ovvero, al più, per il breve periodo intercorrente tra la data della