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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3650/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 3650 /2023 R.G.
Tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, n.q. di eredi di Parte_4 Persona_1
E
CP_1
All'udienza del 14/03/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. LAZZARO SERENA e per l' CP_1 l'avv. Rossitto Rina, in sostituzione dell'avv. MARCEDONE IVANO
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Lazzaro discute la causa e chiede l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento della prestazione come riconosciuto dal CTU nella relazione depositata in atti, con condanna di controparte alle spese
L'avv. Rossitto insiste nella eccezione di inammissibilità del ricorso riportandosi alle note depositate il 1/06/2024 , in subordine in caso di accoglimento chiede che le spese di lite vengano compensate in considerazione del riconoscimento della prestazione a decorrere da data successiva alla domanda amministrativa.
L'avv. Lazzaro rileva che l'eccezione dell' è stata già rigetta con provvedimento del CP_1
11/06/2024.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:30, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Pedalino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 14/03/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 3650/2023 R.G. vertente
TRA
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. , (cod. fisc. C.F._2 Parte_3
), (cod. fisc. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
tutti nella qualità di eredi legittimi di nato a [...] il [...] (codice Persona_1
fiscale , rappresentati e difesi dall'avv. Lazzaro Serena , per procura CodiceFiscale_5
in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcedone Ivano, giusta procura generale alle liti in atti
- resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 09/12/2023 i ricorrenti, eredi di Per_1
deceduto in data 25/10/2023, chiedevano al giudice accertare e dichiarare che
[...]
aveva diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento ex Persona_1
art.1 legge 18/1980 denegata dalla Commissione medica per l'accertamento CP_1 dell'invalidità civile che alla visita del 28/02/2023 lo aveva riconosciuto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88. 1224/98) 100% grave”; senza concessione di indennità di accompagnamento. In via istruttoria depositava documentazione medica e chiedeva disporsi consulenza tecnica d'ufficio. CP_ Costituitosi ritualmente l' deduceva che il defunto aveva depositato Persona_1
in data 13/06/2023 ricorso ATP ex 445 bis avverso il verbale sanitario della commissione medica, notificatogli in data 14/02/2023, cpc chiedendo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed il procedimento è stato dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti all'udienza fissata. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 3°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003 che prescrive che l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativo , stante la notifica del verbale in data 14/02/2023.
Con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 11/06/2024 il tribunale, rilevando che il decorso del termine di sei mesi dalla notifica del verbale della commissione medica per impugnare il verbale è stato interrotto da con il deposito in data Parte_1
13/06/2023 del ricorso per ATP poi dichiarato estinto ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico legale.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
L'eccezione di decadenza è infondata.
Il signora ebbe a depositare ricorso per ATPO ex art. 445 bis in data Persona_1
13/06/2023, pertanto, entro il termine semestrale dalla notifica del verbale sanitario. Il deposito del ricorso ha impedito la decadenza . Ne consegue che il deposito del ricorso ex art 442 introduttivo del presente giudizio, in data 09/12/2023 non può essere ritenuto tardivo.
Il ricorso è fondato.
All'esito dell'accertamento il CTU concludeva : < presa in visione, il Sig. sin dal mese di Maggio 2023 (duemilaventitre), Persona_1
per "Grave insufficienza respiratoria in pneumopatia interstiziale fibrosante”, ha presentato i requisiti medico-legali per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e abbisognevole di un'assistenza continua), ai sensi dell'art. l della Legge 18/80 e art. l della Legge 508/88), caratteristiche che si sono mantenute sino al momento dell'exitus avvenuto in data
25.10.2023. >>
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto
Le spese di lite vanno compensate in considerazione del riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari pe ril riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza da data successiva alla domanda amministrativa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- In accoglimento del ricorso accerta e dichiara che aveva diritto alla Persona_1
indennità di accompagnamento dal mese di Maggio 2023 fino al decesso avvenuto in data CP_ 25.10.2023 e per l'effetto condanna l' al pagamento dei relativi ratei in favore degli eredi ricorrenti.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 14/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino