CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 26/02/2026, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2963/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SPATARO ANTONIO, Presidente
UP FABRIZIO, LA
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11395/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N. 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140063671640000, TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160095813921000, TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160140199985000, TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170068067754000, TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170142526988000, TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170145580325000, IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180008452616000, TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180050246008000, TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180081961634000, TARI 2017
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180106200666000, IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190130873953000, IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190263628120000, TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200188947378000, TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220148116203000, TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2206/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti dell'A.d.E.R., di AMA spa e della Regione Lazio, un'intimazione di pagamento di € 44.578,62, notificata il 25.3.2024, in relazione a n. 14 cartelle fiscali:
TARI 2012, 2013 e 2014, 2015, tassa auto 2014, TARI 2016, Irpef 2013, TARI 2014, TARI 2015, TARI
2017, Irap 2015, Irpef 2015, tassa auto 2017, TARI 2019, e nuovamente TARI 2019.
Parte ricorrente deduceva il vizio di notifica via pec delle cartelle proveniente da indirizzo pec non censito in pubblici Registri (pagg. 4-14), la nullità della cartella n. 097 2014 0063671640 000 ai fini TARI 2012 di
€ 14.955,90 per omesso avviso di ricevimento firmato, la decadenza per n. 2 cartelle Irpef 2013 ed Irpef 2015, notificate oltre il 31 dicembre del 3° anno successivo alla presentazione della dichiarazione,
l'avvenuta prescrizione per n. 6 cartelle invocate a pagg. 19 e 20 del ricorso (TARI 2012, TARI 2015, TARI
2016, TARI 2014, TARI 2015, TARI 2017), oltre che di n. 3 cartelle ai fini Irpef 2013 ed Irpef 2015, Irap 2015 e n. 2 cartelle per tassa auto 2014 e tassa auto 2017. Allegava l'atto impugnato di cui chiedeva l'annullamento, copia delle relate delle cartelle, sentenza della CTP di Roma n. 10571/20 e n. 3 comunicati dell'Agenzia delle Entrate sulle truffe "on line".
Si costituivano tutte e tre le Parti resistenti.
L'A.d.E.R. si costituiva il 23.9.2025 e chiedeva la declaratoria di inammissbilità del ricorso o il rigetto dello stesso, allegando n. 54 documenti: estratto di ruolo, relate delle cartelle, avvisi di intimazione con relate, sentenza della CGT di 1° grado di Roma n. 4935/24 e relativo appello. Precisava che nel giudizio RGR 3398/23, definito con sentenza n. 4935/24 della CGT di 1° grado di Roma, la ricorrente aveva impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sollevando contro le cartelle sottese all'intimazione opposta le stesse questioni oggetto di odierno contenzioso. Chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità di quel giudizio rispetto a quello attuale. Invocava la rituale notifica di tutte le cartelle sottese e sosteneva la valida ed efficace notifica via pec dell'atto impugnato (pagg.
4-16 delle controdeduzioni). La cartella n. 097 2014 0063671640 000 era stata validamente notificata ex art. 140 c. p.c., con certificazione di compiuta giacenza, e l'impugnazione sarebbe tardiva. Sulla decadenza e prescrizione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ed invocava la notifca di n. 4 intimazioni e di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L'AMA chiedeva il rigetto del ricorso in relazione ad una cartella.
La Regione Lazio, in relazione a n. 3 cartelle, invocava la rituale notifica delle stesse e l'inammissbilità del ricorso. Tali cartelle erano state confermate dalla sentenza della CGT di 1° grado di Roma n. 4935/24 depositata il 12.4.2024, per il resto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Allegava prospetto di ruolo delle cartelle, sentenza citata e ricorso introduttivo.
Parte ricorrente depositava memoria in data 23.9.2025, dando conto dello stato del giudizio in grado d'appello avente ad oggetto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, recante come titoli sottesi le stesse cartelle oggetto del presente contenzioso, e contestava la tardività della costituzione dell'A.d.E.R. con conseguente irritualità della relativa produzione documentale.
All'udienza del 14.10.2025 veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo per attendere l'esito del giudizo d'appello RGA 5575/24.
In data 30.1.2026, l'A.d.E.R. depositava sentenza della CGT di 2° grado del Lazio n. 6774/2025, depositata il 4.11.2025, avente ad oggetto la ciatata iscrizione ipotecaria: tale pronuncia, su impugnazione della sentenza di primo grado n. 4539/24 che aveva respinto il ricorso della contribuente, aveva respinto l'appello della stessa contribuente, con spese a carico per € 2.000,00.
Con memoria depositata il 13.2.2026 Parte ricorrente dava conto dell'esito negativo dell'appello di cui sopra, preannunciando un ricorso in Cassazione avverso tale sentenza.
All'udienza del 24.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, la deduzione di Parte ricorrente circa l'inesistenza della notifica pec perché proveniente da indirizzo pec non censito in pubblici Registri è destituita di fondamento, alla luce di ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 15979/22 a SS.UU., 982/23, 6015/23, 18684/23, 564/24,
32041/24, 34819/24, 1440/25, 15710/25) con conseguente validità ed efficacia della notifica eseguita con le modalità censurate dalla ricorrente.
L'A.d.E.R. risulta costituita tempestivamente rispetto all'udienza del 14.10.2025, e la valida produzione documentale da essa prodotta ha comprovato la rituale notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata.
La successiva produzione documentale di A.d.E.R., confermata dalla stessa ricorrente, ha comprovato - con riguardo all'iscrizione ipotecaria impugnata dalla stessa ricorrente in un separato e precedente giudizio, atto recante quali titoli sottesi gli stessi atti della riscossione sottesi all'intimazione odiernamente impugnata l'identico esito negativo per la contribuente subito in primo grado, come da sentenza della
CGT di 2° grado del Lazio n. 6774/2025, che ha efficacia provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 67 bis del D.Lgs. n. 546/92.
Tale risultanza travolge le doglianze di Parte ricorrente anche circa la decadenza e la prescrizione delle varie cartelle sottese all'intimazione impugnata nel presente giudizio, nonché circa il presunto vizio di notifica della cartella ai fini TARI 2012 sopra citata.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore delle Parti resistenti come da dispositivo, in relazione al valore delle rispettive pretese fiscali.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 500,00 a favore di AMA spa, in € 500,00 a favore di Regione Lazio, in € 1.500,00 a favore di A.d.E.R. oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 24.2.2026
Il Presidente Dott. Il LA
RI PO Dott. Antonio Spataro
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SPATARO ANTONIO, Presidente
UP FABRIZIO, LA
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11395/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N. 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041974144000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140063671640000, TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160095813921000, TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160140199985000, TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170068067754000, TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170142526988000, TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170145580325000, IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180008452616000, TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180050246008000, TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180081961634000, TARI 2017
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180106200666000, IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190130873953000, IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190263628120000, TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200188947378000, TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220148116203000, TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2206/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti dell'A.d.E.R., di AMA spa e della Regione Lazio, un'intimazione di pagamento di € 44.578,62, notificata il 25.3.2024, in relazione a n. 14 cartelle fiscali:
TARI 2012, 2013 e 2014, 2015, tassa auto 2014, TARI 2016, Irpef 2013, TARI 2014, TARI 2015, TARI
2017, Irap 2015, Irpef 2015, tassa auto 2017, TARI 2019, e nuovamente TARI 2019.
Parte ricorrente deduceva il vizio di notifica via pec delle cartelle proveniente da indirizzo pec non censito in pubblici Registri (pagg. 4-14), la nullità della cartella n. 097 2014 0063671640 000 ai fini TARI 2012 di
€ 14.955,90 per omesso avviso di ricevimento firmato, la decadenza per n. 2 cartelle Irpef 2013 ed Irpef 2015, notificate oltre il 31 dicembre del 3° anno successivo alla presentazione della dichiarazione,
l'avvenuta prescrizione per n. 6 cartelle invocate a pagg. 19 e 20 del ricorso (TARI 2012, TARI 2015, TARI
2016, TARI 2014, TARI 2015, TARI 2017), oltre che di n. 3 cartelle ai fini Irpef 2013 ed Irpef 2015, Irap 2015 e n. 2 cartelle per tassa auto 2014 e tassa auto 2017. Allegava l'atto impugnato di cui chiedeva l'annullamento, copia delle relate delle cartelle, sentenza della CTP di Roma n. 10571/20 e n. 3 comunicati dell'Agenzia delle Entrate sulle truffe "on line".
Si costituivano tutte e tre le Parti resistenti.
L'A.d.E.R. si costituiva il 23.9.2025 e chiedeva la declaratoria di inammissbilità del ricorso o il rigetto dello stesso, allegando n. 54 documenti: estratto di ruolo, relate delle cartelle, avvisi di intimazione con relate, sentenza della CGT di 1° grado di Roma n. 4935/24 e relativo appello. Precisava che nel giudizio RGR 3398/23, definito con sentenza n. 4935/24 della CGT di 1° grado di Roma, la ricorrente aveva impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sollevando contro le cartelle sottese all'intimazione opposta le stesse questioni oggetto di odierno contenzioso. Chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità di quel giudizio rispetto a quello attuale. Invocava la rituale notifica di tutte le cartelle sottese e sosteneva la valida ed efficace notifica via pec dell'atto impugnato (pagg.
4-16 delle controdeduzioni). La cartella n. 097 2014 0063671640 000 era stata validamente notificata ex art. 140 c. p.c., con certificazione di compiuta giacenza, e l'impugnazione sarebbe tardiva. Sulla decadenza e prescrizione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ed invocava la notifca di n. 4 intimazioni e di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L'AMA chiedeva il rigetto del ricorso in relazione ad una cartella.
La Regione Lazio, in relazione a n. 3 cartelle, invocava la rituale notifica delle stesse e l'inammissbilità del ricorso. Tali cartelle erano state confermate dalla sentenza della CGT di 1° grado di Roma n. 4935/24 depositata il 12.4.2024, per il resto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Allegava prospetto di ruolo delle cartelle, sentenza citata e ricorso introduttivo.
Parte ricorrente depositava memoria in data 23.9.2025, dando conto dello stato del giudizio in grado d'appello avente ad oggetto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, recante come titoli sottesi le stesse cartelle oggetto del presente contenzioso, e contestava la tardività della costituzione dell'A.d.E.R. con conseguente irritualità della relativa produzione documentale.
All'udienza del 14.10.2025 veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo per attendere l'esito del giudizo d'appello RGA 5575/24.
In data 30.1.2026, l'A.d.E.R. depositava sentenza della CGT di 2° grado del Lazio n. 6774/2025, depositata il 4.11.2025, avente ad oggetto la ciatata iscrizione ipotecaria: tale pronuncia, su impugnazione della sentenza di primo grado n. 4539/24 che aveva respinto il ricorso della contribuente, aveva respinto l'appello della stessa contribuente, con spese a carico per € 2.000,00.
Con memoria depositata il 13.2.2026 Parte ricorrente dava conto dell'esito negativo dell'appello di cui sopra, preannunciando un ricorso in Cassazione avverso tale sentenza.
All'udienza del 24.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, la deduzione di Parte ricorrente circa l'inesistenza della notifica pec perché proveniente da indirizzo pec non censito in pubblici Registri è destituita di fondamento, alla luce di ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 15979/22 a SS.UU., 982/23, 6015/23, 18684/23, 564/24,
32041/24, 34819/24, 1440/25, 15710/25) con conseguente validità ed efficacia della notifica eseguita con le modalità censurate dalla ricorrente.
L'A.d.E.R. risulta costituita tempestivamente rispetto all'udienza del 14.10.2025, e la valida produzione documentale da essa prodotta ha comprovato la rituale notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata.
La successiva produzione documentale di A.d.E.R., confermata dalla stessa ricorrente, ha comprovato - con riguardo all'iscrizione ipotecaria impugnata dalla stessa ricorrente in un separato e precedente giudizio, atto recante quali titoli sottesi gli stessi atti della riscossione sottesi all'intimazione odiernamente impugnata l'identico esito negativo per la contribuente subito in primo grado, come da sentenza della
CGT di 2° grado del Lazio n. 6774/2025, che ha efficacia provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 67 bis del D.Lgs. n. 546/92.
Tale risultanza travolge le doglianze di Parte ricorrente anche circa la decadenza e la prescrizione delle varie cartelle sottese all'intimazione impugnata nel presente giudizio, nonché circa il presunto vizio di notifica della cartella ai fini TARI 2012 sopra citata.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore delle Parti resistenti come da dispositivo, in relazione al valore delle rispettive pretese fiscali.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 500,00 a favore di AMA spa, in € 500,00 a favore di Regione Lazio, in € 1.500,00 a favore di A.d.E.R. oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 24.2.2026
Il Presidente Dott. Il LA
RI PO Dott. Antonio Spataro