TRIB
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/08/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
CP_1
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 2802/2024, promosso da: (CUI: , nata in [...] il [...], con il Controparte_2 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SFORZA ELISA, elettivamente domiciliata a Bologna, in via Farini n. 37, presso il difensore;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 le presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 17.7.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con atto tempestivamente depositato il 27.02.2024 la ricorrente, Marocco nata in [...] Parte_1 8.9.2000, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bolo le il 1.2.2024, con il quale è stata rigettata la sua richiesta di protezione speciale presentata il 30.08.2022, chiedendo nel presente procedimento, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, il riconoscimento del diritto al rilascio del suddetto permesso di soggiorno.
Il provvedimento impugnato si fonda sul richiamo al parere sfavorevole reso dalla competente Commissione Territoriale, che ha rilevato quanto segue: «rilevato che dalla documentazione allegata alla nota della Questura di Bologna, nel caso di specie la richiedente risulta giunta in Italia a luglio 2022, proveniente dall'Ucraina. Paese in cui era iscritta a un corso universitario e che ha dovuto abbandonare a causa del conflitto iniziato a febbraio 2022 e ancora in corso;
anziché far ritorno nel Paese d'origine avrebbe raggiunto gli asseriti zii cittadino italiano Parte_2 e cittadina marocchina soggiornante motivi familiari, Persona_1 p revalcore (BO) mediante cessione di fabbricato da parte dell'asserito zio;
attualmente non svolge alcuna attività lavorativa;
ritenuto che
la mancata produzione di elementi, stante il recentissimo arrivo della richiedente in Italia, in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privato incompatibile col rimpatrio. La documentazione prodotta infatti non è idonea ad attestare un solido radicamento sul territorio, tanto più che, per quanto riguarda i legami familiari, la richiedente non risulta avere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio. La situazione personale della richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU.» Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio nonché l'affievolimento dei suoi riferimenti affettivi in patria.
Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, con comparsa di Controparte_4 ri deva la reiezione del ricorso.
Con ordinanza del 29.7.2024 è stato confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata udienza per la discussione, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento del 28.1.2025 la causa è stata delegata al GOP per il proseguimento dell'istruttoria; all'udienza fissata del 17.07.2025, la legale della ricorrente ha rappresentato al giudice delegato “di essere riuscita a contattare la ricorrente dopo diversi tentativi e che la stessa le ha poi risposto per iscritto comunicandole di essersi trasferita in Spagna, di essersi sposata e di non avere intenzione di rientrare in Italia”, rimettendosi alla valutazione del tribunale circa l'attualità dell'interesse della ricorrente al presente procedimento. Il GOP ha quindi rimesso gli atti al giudice delegante, il quale l'ha riferita al collegio per la decisione.
*** Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98 e prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020 (la domanda in via amministrativa è stata presentata in data 30.8.2022).
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.). L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020). A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, va osservato, quanto alla protezione “complementare”, che la previsione nel sistema interno è dovuta all'esigenza di attuare il principio del non refoulement, ossia il divieto di respingimento o di espulsione di chi, trovandosi all'interno del territorio nazionale o nel tentativo di entrarvi, non può essere rimandato nel suo paese per il rischio di subire persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
ovvero se esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. art. 19, co. 1 e 1.1., TUI che prevede il divieto assoluto di refoulement) o ancora qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 dello stesso TU ed il richiedente non possa essere espulso alle condizioni specificamente indicate dalla legge ed effettuato un bilanciamento con altre esigenze di carattere pubblicistico (19 coma 1.2. nella versione di cui al d.l. 130 del 2020 e 19 comma 2 medesimo TUI c.d. divieto di refoulement relativo).
Il riconoscimento di tale forma di protezione presuppone quindi la presenza del richiedente sul territorio dello Stato italiano, circostanza questa che nel caso di specie non risulta soddisfatta, essendosi la ricorrente nelle more del procedimento trasferita in Spagna.
Resta impregiudicata la possibilità per la richiedente di presentare una nuova richiesta ove sussistano esigenze di protezione in questa sede non emerse.
In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere integralmente respinto.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 undecies c.p.c. rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. Così è deciso all'esito della camera di consiglio del 23.7.2025. Si comunichi. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 2802/2024, promosso da: (CUI: , nata in [...] il [...], con il Controparte_2 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SFORZA ELISA, elettivamente domiciliata a Bologna, in via Farini n. 37, presso il difensore;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 le presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 17.7.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con atto tempestivamente depositato il 27.02.2024 la ricorrente, Marocco nata in [...] Parte_1 8.9.2000, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bolo le il 1.2.2024, con il quale è stata rigettata la sua richiesta di protezione speciale presentata il 30.08.2022, chiedendo nel presente procedimento, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, il riconoscimento del diritto al rilascio del suddetto permesso di soggiorno.
Il provvedimento impugnato si fonda sul richiamo al parere sfavorevole reso dalla competente Commissione Territoriale, che ha rilevato quanto segue: «rilevato che dalla documentazione allegata alla nota della Questura di Bologna, nel caso di specie la richiedente risulta giunta in Italia a luglio 2022, proveniente dall'Ucraina. Paese in cui era iscritta a un corso universitario e che ha dovuto abbandonare a causa del conflitto iniziato a febbraio 2022 e ancora in corso;
anziché far ritorno nel Paese d'origine avrebbe raggiunto gli asseriti zii cittadino italiano Parte_2 e cittadina marocchina soggiornante motivi familiari, Persona_1 p revalcore (BO) mediante cessione di fabbricato da parte dell'asserito zio;
attualmente non svolge alcuna attività lavorativa;
ritenuto che
la mancata produzione di elementi, stante il recentissimo arrivo della richiedente in Italia, in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privato incompatibile col rimpatrio. La documentazione prodotta infatti non è idonea ad attestare un solido radicamento sul territorio, tanto più che, per quanto riguarda i legami familiari, la richiedente non risulta avere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio. La situazione personale della richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU.» Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio nonché l'affievolimento dei suoi riferimenti affettivi in patria.
Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, con comparsa di Controparte_4 ri deva la reiezione del ricorso.
Con ordinanza del 29.7.2024 è stato confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata udienza per la discussione, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento del 28.1.2025 la causa è stata delegata al GOP per il proseguimento dell'istruttoria; all'udienza fissata del 17.07.2025, la legale della ricorrente ha rappresentato al giudice delegato “di essere riuscita a contattare la ricorrente dopo diversi tentativi e che la stessa le ha poi risposto per iscritto comunicandole di essersi trasferita in Spagna, di essersi sposata e di non avere intenzione di rientrare in Italia”, rimettendosi alla valutazione del tribunale circa l'attualità dell'interesse della ricorrente al presente procedimento. Il GOP ha quindi rimesso gli atti al giudice delegante, il quale l'ha riferita al collegio per la decisione.
*** Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98 e prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020 (la domanda in via amministrativa è stata presentata in data 30.8.2022).
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.). L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020). A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, va osservato, quanto alla protezione “complementare”, che la previsione nel sistema interno è dovuta all'esigenza di attuare il principio del non refoulement, ossia il divieto di respingimento o di espulsione di chi, trovandosi all'interno del territorio nazionale o nel tentativo di entrarvi, non può essere rimandato nel suo paese per il rischio di subire persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
ovvero se esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. art. 19, co. 1 e 1.1., TUI che prevede il divieto assoluto di refoulement) o ancora qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 dello stesso TU ed il richiedente non possa essere espulso alle condizioni specificamente indicate dalla legge ed effettuato un bilanciamento con altre esigenze di carattere pubblicistico (19 coma 1.2. nella versione di cui al d.l. 130 del 2020 e 19 comma 2 medesimo TUI c.d. divieto di refoulement relativo).
Il riconoscimento di tale forma di protezione presuppone quindi la presenza del richiedente sul territorio dello Stato italiano, circostanza questa che nel caso di specie non risulta soddisfatta, essendosi la ricorrente nelle more del procedimento trasferita in Spagna.
Resta impregiudicata la possibilità per la richiedente di presentare una nuova richiesta ove sussistano esigenze di protezione in questa sede non emerse.
In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere integralmente respinto.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 undecies c.p.c. rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. Così è deciso all'esito della camera di consiglio del 23.7.2025. Si comunichi. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso