Ordinanza cautelare 20 marzo 2015
Ordinanza cautelare 21 maggio 2015
Sentenza 9 marzo 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 21/05/2015, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01009/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00958/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2015, proposto da:
RI VE, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso lo studio in Napoli, Via Melisurgo, 4;
contro
Comune di San Sebastiano al Vesuvio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Barone, con domicilio eletto presso lo studio in Napoli, Piazza Sannazaro, 71;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
del provvedimento n. 12277 del 2/12/2014, con il quale è stato comunicato il diniego dell'istanza di permesso di costruire del 22/4/2008 prot. n. 4686; del preavviso di diniego e di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Sebastiano al Vesuvio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non è rinvenibile un pregiudizio grave e irreparabile e che è opportuna la trattazione del ricorso nel merito, che potrà essere disposta sulla base di apposita istanza di prelievo;
Ritenuto equo compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Compensa gli onorari e le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2015
IL SEGRETARIO