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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 15867/2024
TRA
difeso dall'avv. CUTRIGNELLI CARLO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/07/24, il ricorrente in epigrafe espone di essere dipendente a tempo indeterminato del convenuto con la CP_1 qualifica di docente della “scuola secondaria superiore diplomato” per la classe concorsuale B020, con decorrenza giuridica ed economica dal
01/09/2020; di avere in precedenza stipulato una serie di contratti a tempo determinato con l'amministrazione convenuta.
In particolare, prima dell'immissione in ruolo, il ricorrente aveva svolto i seguenti servizi pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato con il Controparte_1
(già ):
[...] Controparte_1
2007/2008 Dal 11/12/2007 al 31/08/2008 Istituto Professionale Statale “Ciro
Pollini” (Mortara, PV)
2008/2009 Dal 15/09/2008 al 30/06/2009 Istituto Professionale Statale “Ciro
Pollini” (Mortara, PV)
2009/2010 Dal 02/10/2009 al 30/06/2010 Istituto Tecnico Statale “A. Marro”
(Moncalieri, TO)
2014/2015 Dal 29/10/2014 al 30/06/2015 Istituto Statale “I.P.S.I.A.
Orvieto” (Orvieto, TR)
2015/2016 Dal 17/09/2015 al 31/08/2016 Istituto Statale “I.P.S.I.A.
1 Orvieto” (Orvieto, TR) 2017/2018 Dal 26/10/2017 al 30/06/2018 Istituto
Superiore Statale “A. Tilgher” (Ercolano, NA)
2018/2019 Dal 27/09/2018 al 30/06/2019 Istituto Professionale Statale “E.
Ferraioli” (Napoli, NA)
2019/2020 Dal 07/10/2019 al 30/06/2020 Istituto Professionale Statale “G.
Rossini” (Napoli, NA)
Lamenta che per tutto il periodo di servizio precario non sono stati riconosciuti scatti di anzianità ai sensi dell'art. 47 del CCNL e che dopo l'assunzione la suddetta anzianità è stata riconosciuta in sede di ricostruzione di carriera per intero soltanto per quattro anni e, in relazione al periodo eccedente, per i 2/3, e applicazione del criterio della cd. temporizzazione nell'individuazione del trattamento economico da erogare, con la conseguente percezione, da parte del ricorrente, di una retribuzione non proporzionata all'effettiva anzianità di servizio maturata.
Tanto premesso, e ritenendo l'illegittimità della condotta dell'amministrazione alla luce della normativa europea, chiede:
«ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento, ad ogni effetto economico e giuridico, anche ai fini della ricostruzione di carriera, dell'anzianità di servizio pre-ruolo maturata quale docente supplente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con
l'Amministrazione scolastica negli aa.ss. 2007/08, 2008/09, 2009/10,
2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, con conseguente parificazione al corrispondente status del personale docente di ruolo;
ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto in favore del personale di ruolo dai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro, Comparto Scuola intervenuti, con conseguente attribuzione della posizione stipendiale negli anni dovuta secondo la progressione economica spettante in relazione all'anzianità di servizio effettivamente maturata, ivi computati anche i periodi di servizio pre- ruolo;
PER L'EFFETTO, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011, laddove preserva l'attuazione dei gradoni contrattuali “0-2” anni e “3-8” al personale assunto entro l'a.s. 2010/2011, dovendo intendersi compresi anche gli incarichi di lavoro supplenza ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/Ce; CONSEGUENTEMENTE, CONDANNARE IL MINISTERO
RESISTENTE: A) a disporre l'integrale ricostruzione della carriera del ricorrente, computando per intero a fini giuridici ed economici l'anzianità di servizio pre-ruolo complessivamente maturata in virtù di incarichi di supplenza conferiti, in disapplicazione dei criteri previsti dall'art. 485
2 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; B) a collocare il ricorrente nella posizione stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata anche con contratti di lavoro a tempo determinato, secondo i livelli retributivi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro,
Comparto Scuola ratione temporis vigenti, disapplicando eventuali criteri temperati (cd. temporarizzazione) siccome peggiorativi rispetto alla piena valorizzazione dell'anzianità maturata;
C) a corrispondere le differenze retributive dovute in ragione dell'effettiva anzianità di servizio maturata, e quindi maggiori rispetto al trattamento economico sinora erogato, da quantificarsi in complessivi € 2.686,75, oltre interessi e rivalutazione ai sensi di legge, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 cod. proc civ. o a titolo di maggior danno ex art. 1224 cod. civ., come da conteggio allegato, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia, da determinarsi anche a seguito di eventuale perizia tecnica;
IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ,
ANNULLARE E/O COMUNQUE DISAPPLICARE ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.
165 s.m.i. qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo, invalido
e/o nullo ex art. 1418 cod. civ., ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: 1) il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall'Amministrazione resistente a seguito della conferma in ruolo del ricorrente, assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dal
01/09/2020; 2) il CCNL Comparto Scuola del 4 agosto 2011 (in particolare, gli artt. 2 3 3), attuativo dell'art. 9, co. 17 del d.l. 13 maggio 2011 n.
70 (conv. con L. 12 luglio 2011 n. 106), in parte qua, laddove non estende gli effetti della clausola di salvaguardia che preserva l'applicazione dei gradoni stipendiale pregressi anche al personale docente precario in servizio al 1° settembre 2010; 3) il CCNL Comparto Scuola quadriennio 1994
– 1997 (in particolare l'art. 47), laddove si dispone che «Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo»; 4) qualora occorra i contratti di lavoro stipulati dal ricorrente nella parte in cui quantificano il trattamento economico spettante quale dipendente a tempo determinato ancorandolo sempre allo stipendio inziale senza considerare l'anzianità di servizio comunque maturata;
5) qualsiasi altro atto e/o provvedimento premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con
3 attribuzione al procuratore antistatario, avv. Carlo Cutrignelli». Con Il e l' restavano contumaci. CP_1
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'intera anzianità lavorativa maturata nel periodo preruolo dal primo contratto a tempo determinato, sul presupposto della sussistenza di un'illegittima disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo, derivante dall'applicazione della norma di cui all'art. 485 d.lgs. n. 297\1994 – TU Scuola – (nel testo vigente ratione temporis) ritenuta non conforme alla clausola 4 della Direttiva 1999\70\CE. Chiede, quindi, la ricostruzione dell'anzianità di servizio e il reinquadramento nella fascia stipendiale utile per la progressione del trattamento retributivo e la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate dalla data di immissione in ruolo.
In proposito, la Cassazione ha chiarito che in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n.
124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato
(Cass. Sez. L - , Sentenza n. 3474 del 12/02/2020; Sez. L - , Sentenza n.
31149 del 28/11/2019).
I giudici di legittimità hanno ritenuto infatti incompatibile con il diritto dell'Unione Europea la disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di
4 servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto.
Nel settore scolastico l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici, ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi piu' o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
A seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs.
n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
E al riguardo, si deve escludere che gli articoli del Testo Unico riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
Per quanto in questa sede rileva, in quest'ottica, l'art. 485 del tu approvato con d.lgs. 297 del 16/04/1994, stabiliva, nel testo vigente fino al 13/06/23:
«
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo,
è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali,
5 o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali».
La normativa non poteva dirsi priva di ragionevolezza, in relazione ad un sistema di reclutamento che prevedeva l'indizione di concorsi periodici per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo, e pertanto in relazione alla prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
È noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e della Suprema Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e cio' ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo piu' a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non puo' essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non piu' in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia
6 8.11.2011 in causa C- 177/10 punto 43; Corte di Giustizia Persona_1
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, Per_2 punto 36).
In particolare, si è evidenziato, nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia, che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_3
b) il principio di non discriminazione non puo' essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non puo' impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione"
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento puo' essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia
5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai Persona_4 rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11,
Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento
7 della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Per_5
Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal Decreto Legislativo n. 297 del 1994, art. 485, che
"ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
È significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297/1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, nonchè sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti
8 nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
Poichè la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", sicchè la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
Deve dunque essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di
Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non puo' giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata
"discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Tribunale reputa che non si puo' fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018,
, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su Per_5
"elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie, ricorre la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli come emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dei docenti.
Nè la comparabilità puo' essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a
9 smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, occorre disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado punti da 49 a 56). Per_1
Conseguentemente, il Decreto Legislativo n. 297 del 1994, art. 485, relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale docente della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4,
è quindi tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato (cfr. Cass. 31150/2019 cit.).
I conteggi elaborati dal ricorrente possono pertanto essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni.
Il va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'importo di € 2686,75.
Sulla somma così determinata spetteranno i soli interessi legali ai sensi dell'art. 22 comma 36 l. 23/12/94 n. 724, non essendo stato allegato alcunché circa l'esistenza di un maggior danno eventualmente subito per la diminuzione del valore del credito.
Tenuto conto della assoluta novità e della obiettiva complessità delle questioni trattate nonché del principio di legalità di cui all'art. 97
10 Cost. che impone alla p.a. di applicare la normativa ratione temporis vigente pur se disapplicata nei singoli procedimenti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l.
12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità lavorativa maturata in servizio preruolo dal primo contratto a tempo determinato sia ai fini giuridici che economici e per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 2686,75 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 10/04/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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