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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1515 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Lucio Scrivano, presso il cui studio, in Spezzano della Sila (CS), via A. Rendano n. 73, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Ezio Pugliese, con domicilio digitale Email_1 giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 256/2024 R.D.I., emesso il 15.03.2024 nel procedimento iscritto al n. 807/2024 R.G.A.C. - pagamento corrispettivo fornitura energia elettrica – cessione crediti;
conclusioni delle parti: all'udienza del 13 maggio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto commerciale tra il e la società Parte_1
Servizio Elettrico Nazionale e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza riconoscere alcun credito in pagamento, ivi compresi gli accessori, in favore della predetta società, per la mancanza di valido contratto stipulato tra le parti;
2) Accertare la violazione dell'art. 27 del d.l. 66/2014 e succ. mod. ed integr. e dell'art. 117, commi 2, e 3, del decreto legislativo 12.04.2006 n.163, ovvero dell'obbligo di notificazione, della Banca e del Servizio Elettrico Nazionale nei confronti del Comune di , e per l'effetto disporre che nessun Pt_1 pagamento deve essere disposto in favore delle stesse;
3) nel merito, accertare l'infondatezza della domanda della società opposta, e revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti gli altri motivi indicati nel superiore atto. Con richiesta di condanna della parte opposta, alle spese e competenze del presente giudizio”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, - rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.256/2024 del Tribunale di Cosenza e condannare il al pagamento in Parte_1
1 favore di dell'importo di € 11.734,58 per capitale e per risarcimento ex art. 6 CP_1
D.lgs n. 231/2002, oltre interessi moratori dovuti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze al saldo;
- con condanna dell'Ente opponente al pagamento delle spese di lite della presente fase di opposizione nonché di quelle per la fase monitoria”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, il impugnava il decreto Parte_1 ingiuntivo in oggetto, accordato a cessionaria del credito Controparte_1 [...] dell'importo di € 11.734,58, oltre accessori e spese, deducendo a Controparte_2 motivi, nell'ordine, (a) l'assenza di contratto di somministrazione dell'energia elettrica con la cedente, (b) l'omessa comunicazione della fattura ceduta sulla piattaforma telematica, in violazione dell'art. 27 d.l. n. 66/2014 e s.m.i., (c) il difetto di certificazione del credito e notificazione della cessione ex art. 117, commi 2 e 3, d.lgs. n. 163/2006, (d) l'inesistenza, in ogni caso, della fornitura fatturata, (e) l'illegittimità della richiesta di corresponsione degli interessi al saggio di cui al d. lgs. n. 231/2002, in difetto di prova del dies a quo, (f) l'intervenuta prescrizione del credito;
rassegnava quindi le conclusioni sopra ritrascritte. Costituitasi in giudizio, premetteva la notifica della cessione, senza Controparte_1 contestazione alcuna da parte dell'ente, assumendo quindi la valenza probatoria della fattura, nei rapporti di somministrazione di energia elettrica, contestando l'applicabilità della disciplina di cui al d.l. n. 66/2014 ed all'art. 117 d.lgs. n. 163/2006, siccome il credito non certificato dal evidenziava l'efficacia interruttiva del termine prescrizionale della notifica della Pt_1 cessione, affermando la legittimità della pretesa per interessi moratori e di quella risarcitoria ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i, paventando la nullità delle delibere di impignorabilità del e rassegnando le ritrascritte conclusioni. Pt_1
In sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'opposta, ai fini della sussistenza del rapporto contrattuale, specificava che si trattava di attivazione della fornitura ex lege, da rientro da Mercato Libero dell'ente, che della fattura era stato tentato per due volte l'invio nello SdI, infruttuosamente, che il credito era comprovato dal certificato di titolarità del POD indicato in bolletta, nonché dal verbale di verifica di prelievo irregolare e relativa ricostruzione dei consumi da parte di E-Distribuzione s.p.a.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto, in assenza di istanze di prova costituenda, la causa, all'udienza del 13 maggio 2025, è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata, e va di conseguenza accolta, in ragione della ragione più liquida, costituita dall'assenza di prova del credito. In sede monitoria, si era limitata a spendere la sua qualità di Controparte_1 cessionaria del credito di invocando di conseguenza il Controparte_2 pagamento dell'unica fattura ceduta, ossia la n. 780020260223020 del 27.07.2017, recante l'importo di € 11.734,58, nella quale erano dettagliati consumi dal 04.03.2013 al 16.01.2017. In seguito alla contestazione, nella citazione introduttiva del giudizio, dell'assenza di contratto, ed altresì di effettiva erogazione della fornitura di energia, l'opposta - che in sede di comparsa di costituzione si era limitata a propugnare l'efficacia probatoria della bolletta nei rapporti di somministrazione di energia elettrica -, si è quindi premurata di specificare, nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., che, in relazione al contratto, trattavasi di rapporto instaurato ex lege da rientro dell'ente dal Mercato Libero, ed altresì, avuto riguardo ai consumi, che gli stessi erano stati ricostruiti in seguito al verbale redatto dai tecnici E-Distribuzione
2 s.p.a., società distributrice dell'energia venduta ai clienti dal Servizio Elettrico Nazionale, di verifica del contatore, in data 17 gennaio 2017, in cui emersa la manomissione dello stesso.
Siffatto comportamento processuale di va, in primo luogo, Controparte_1 stigmatizzato come foriero di grave pregiudizio del diritto di difesa del opponente. Pt_1
Ed infatti, la manomissione del contatore, con relativa ricostruzione dei consumi, rappresentava fatto costitutivo del credito azionato in monitorio, che doveva essere dedotto – se non nel ricorso per decreto ingiuntivo – quantomeno nella comparsa di costituzione e risposta, per dare agio al Comune di difendersi compiutamente. L'opposta, invece, ha taciuto quel fatto anche nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., pur deputata alla eventuale precisazione o modificazione delle domande, salvo poi tirarlo fuori dal cilindro nella seconda memoria, deputata invece alla sola indicazione dei mezzi di prova, nonché alla produzione documentale, allorquando, quindi, vi è stata piena e completa discovery delle rispettive posizioni sostanziali e processuali, anche – anzi, soprattutto - negli atti introduttivi del giudizio.
Il quindi, ha potuto difendersi da quel fatto radicalmente nuovo (ovviamente Pt_1 dal punto di vista processuale) unicamente con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.
La più recente giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha invitato quella di merito a superare le categorie della mutatio e della emendatio libelli, foriere di interpretazioni contrastanti, propugnando invece un'indagine ermeneutica sulla causa petendi, al fine di individuare i fatti costitutivi delle rispettive domande, e valutarne l'eventuale mutamento, non consentito, in corso di causa (Cass. n. 32146/2018). Si è quindi affermato il principio, a mente del quale “esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente” (Cass. n. 32146/2018 cit.), e che, nondimeno, nei giudizi aventi ad oggetto obbligazioni ex contractu, “la deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa, ancorché il comportamento successivamente dedotto costituisca anch'esso violazione degli obblighi contrattuali” (Cass. n. 32952/2024). In tale ottica, non è chi non veda come la richiesta (monitoria, confermata in comparsa di costituzione e risposta) di pagamento di semplici consumi fatturati, poi specificata, si ripete: in sede di seconda memoria 171 ter c.p.c., in termini di (documentata) manomissione del contatore, e conseguente ricostruzione dei consumi, integri radicale mutamento dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, in quanto tale sia tardiva che, in ogni caso, inammissibile.
Non solo.
Anche a voler ammettere la mutatio dei fatti costitutivi del credito azionato in monitorio, ed altresì accedere a quella giurisprudenza che vuole assistita da fidefacenza fino a querela di falso le dichiarazioni rese dai tecnici che hanno accertato la manomissione del contatore, incaricati di pubblico servizio (Cass. n. 7075/2020), nel caso di specie il relativo verbale solleva più di un legittimo dubbio.
Ed infatti, in quel verbale, pur escludendosi la manomissione attraverso by pass, la stessa
è affermata esclusivamente sulla base del riscontro di contatore staccato dal muro, che in evidenza, pur attribuendosi fidefacenza fino a querela di falso, comunque non giustifica ex se un malfuzionamento, con conseguente irregolarità del prelievo. In tale contesto, ancor più gravi, se possibile, appaiono le ricadute dell'evidenziata radicale mutatio libelli dell'opposta, atteso che il Comune non ha avuto la possibilità di
3 difendersi compiutamente neppure da una così laconica attestazione di irregolarità dei consumi, di per sé inidonea a sostenere la presunzione di regolarità della fatturazione.
Manca quindi, in buona sostanza, la prova dei fatti costitutivi del credito, ragion per cui deve accedersi al prefato accoglimento dell'opposizione, assorbito lo scrutinio degli altri motivi, con ogni conseguenza sul governo, in dispositivo, delle spese di lite, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 256/2024 R.D.I., emesso il 15.03.2024 nel procedimento iscritto al n. 807/2024
R.G.A.C., siccome portante una pretesa creditoria i cui fatti costitutivi non dimostrati;
- condanna alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 3.500,00 per competenze professionali calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 9 giugno 2025
Il giudice
Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1515 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Lucio Scrivano, presso il cui studio, in Spezzano della Sila (CS), via A. Rendano n. 73, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Ezio Pugliese, con domicilio digitale Email_1 giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 256/2024 R.D.I., emesso il 15.03.2024 nel procedimento iscritto al n. 807/2024 R.G.A.C. - pagamento corrispettivo fornitura energia elettrica – cessione crediti;
conclusioni delle parti: all'udienza del 13 maggio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto commerciale tra il e la società Parte_1
Servizio Elettrico Nazionale e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza riconoscere alcun credito in pagamento, ivi compresi gli accessori, in favore della predetta società, per la mancanza di valido contratto stipulato tra le parti;
2) Accertare la violazione dell'art. 27 del d.l. 66/2014 e succ. mod. ed integr. e dell'art. 117, commi 2, e 3, del decreto legislativo 12.04.2006 n.163, ovvero dell'obbligo di notificazione, della Banca e del Servizio Elettrico Nazionale nei confronti del Comune di , e per l'effetto disporre che nessun Pt_1 pagamento deve essere disposto in favore delle stesse;
3) nel merito, accertare l'infondatezza della domanda della società opposta, e revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti gli altri motivi indicati nel superiore atto. Con richiesta di condanna della parte opposta, alle spese e competenze del presente giudizio”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, - rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.256/2024 del Tribunale di Cosenza e condannare il al pagamento in Parte_1
1 favore di dell'importo di € 11.734,58 per capitale e per risarcimento ex art. 6 CP_1
D.lgs n. 231/2002, oltre interessi moratori dovuti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze al saldo;
- con condanna dell'Ente opponente al pagamento delle spese di lite della presente fase di opposizione nonché di quelle per la fase monitoria”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, il impugnava il decreto Parte_1 ingiuntivo in oggetto, accordato a cessionaria del credito Controparte_1 [...] dell'importo di € 11.734,58, oltre accessori e spese, deducendo a Controparte_2 motivi, nell'ordine, (a) l'assenza di contratto di somministrazione dell'energia elettrica con la cedente, (b) l'omessa comunicazione della fattura ceduta sulla piattaforma telematica, in violazione dell'art. 27 d.l. n. 66/2014 e s.m.i., (c) il difetto di certificazione del credito e notificazione della cessione ex art. 117, commi 2 e 3, d.lgs. n. 163/2006, (d) l'inesistenza, in ogni caso, della fornitura fatturata, (e) l'illegittimità della richiesta di corresponsione degli interessi al saggio di cui al d. lgs. n. 231/2002, in difetto di prova del dies a quo, (f) l'intervenuta prescrizione del credito;
rassegnava quindi le conclusioni sopra ritrascritte. Costituitasi in giudizio, premetteva la notifica della cessione, senza Controparte_1 contestazione alcuna da parte dell'ente, assumendo quindi la valenza probatoria della fattura, nei rapporti di somministrazione di energia elettrica, contestando l'applicabilità della disciplina di cui al d.l. n. 66/2014 ed all'art. 117 d.lgs. n. 163/2006, siccome il credito non certificato dal evidenziava l'efficacia interruttiva del termine prescrizionale della notifica della Pt_1 cessione, affermando la legittimità della pretesa per interessi moratori e di quella risarcitoria ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i, paventando la nullità delle delibere di impignorabilità del e rassegnando le ritrascritte conclusioni. Pt_1
In sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'opposta, ai fini della sussistenza del rapporto contrattuale, specificava che si trattava di attivazione della fornitura ex lege, da rientro da Mercato Libero dell'ente, che della fattura era stato tentato per due volte l'invio nello SdI, infruttuosamente, che il credito era comprovato dal certificato di titolarità del POD indicato in bolletta, nonché dal verbale di verifica di prelievo irregolare e relativa ricostruzione dei consumi da parte di E-Distribuzione s.p.a.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto, in assenza di istanze di prova costituenda, la causa, all'udienza del 13 maggio 2025, è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata, e va di conseguenza accolta, in ragione della ragione più liquida, costituita dall'assenza di prova del credito. In sede monitoria, si era limitata a spendere la sua qualità di Controparte_1 cessionaria del credito di invocando di conseguenza il Controparte_2 pagamento dell'unica fattura ceduta, ossia la n. 780020260223020 del 27.07.2017, recante l'importo di € 11.734,58, nella quale erano dettagliati consumi dal 04.03.2013 al 16.01.2017. In seguito alla contestazione, nella citazione introduttiva del giudizio, dell'assenza di contratto, ed altresì di effettiva erogazione della fornitura di energia, l'opposta - che in sede di comparsa di costituzione si era limitata a propugnare l'efficacia probatoria della bolletta nei rapporti di somministrazione di energia elettrica -, si è quindi premurata di specificare, nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., che, in relazione al contratto, trattavasi di rapporto instaurato ex lege da rientro dell'ente dal Mercato Libero, ed altresì, avuto riguardo ai consumi, che gli stessi erano stati ricostruiti in seguito al verbale redatto dai tecnici E-Distribuzione
2 s.p.a., società distributrice dell'energia venduta ai clienti dal Servizio Elettrico Nazionale, di verifica del contatore, in data 17 gennaio 2017, in cui emersa la manomissione dello stesso.
Siffatto comportamento processuale di va, in primo luogo, Controparte_1 stigmatizzato come foriero di grave pregiudizio del diritto di difesa del opponente. Pt_1
Ed infatti, la manomissione del contatore, con relativa ricostruzione dei consumi, rappresentava fatto costitutivo del credito azionato in monitorio, che doveva essere dedotto – se non nel ricorso per decreto ingiuntivo – quantomeno nella comparsa di costituzione e risposta, per dare agio al Comune di difendersi compiutamente. L'opposta, invece, ha taciuto quel fatto anche nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., pur deputata alla eventuale precisazione o modificazione delle domande, salvo poi tirarlo fuori dal cilindro nella seconda memoria, deputata invece alla sola indicazione dei mezzi di prova, nonché alla produzione documentale, allorquando, quindi, vi è stata piena e completa discovery delle rispettive posizioni sostanziali e processuali, anche – anzi, soprattutto - negli atti introduttivi del giudizio.
Il quindi, ha potuto difendersi da quel fatto radicalmente nuovo (ovviamente Pt_1 dal punto di vista processuale) unicamente con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.
La più recente giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha invitato quella di merito a superare le categorie della mutatio e della emendatio libelli, foriere di interpretazioni contrastanti, propugnando invece un'indagine ermeneutica sulla causa petendi, al fine di individuare i fatti costitutivi delle rispettive domande, e valutarne l'eventuale mutamento, non consentito, in corso di causa (Cass. n. 32146/2018). Si è quindi affermato il principio, a mente del quale “esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente” (Cass. n. 32146/2018 cit.), e che, nondimeno, nei giudizi aventi ad oggetto obbligazioni ex contractu, “la deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa, ancorché il comportamento successivamente dedotto costituisca anch'esso violazione degli obblighi contrattuali” (Cass. n. 32952/2024). In tale ottica, non è chi non veda come la richiesta (monitoria, confermata in comparsa di costituzione e risposta) di pagamento di semplici consumi fatturati, poi specificata, si ripete: in sede di seconda memoria 171 ter c.p.c., in termini di (documentata) manomissione del contatore, e conseguente ricostruzione dei consumi, integri radicale mutamento dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, in quanto tale sia tardiva che, in ogni caso, inammissibile.
Non solo.
Anche a voler ammettere la mutatio dei fatti costitutivi del credito azionato in monitorio, ed altresì accedere a quella giurisprudenza che vuole assistita da fidefacenza fino a querela di falso le dichiarazioni rese dai tecnici che hanno accertato la manomissione del contatore, incaricati di pubblico servizio (Cass. n. 7075/2020), nel caso di specie il relativo verbale solleva più di un legittimo dubbio.
Ed infatti, in quel verbale, pur escludendosi la manomissione attraverso by pass, la stessa
è affermata esclusivamente sulla base del riscontro di contatore staccato dal muro, che in evidenza, pur attribuendosi fidefacenza fino a querela di falso, comunque non giustifica ex se un malfuzionamento, con conseguente irregolarità del prelievo. In tale contesto, ancor più gravi, se possibile, appaiono le ricadute dell'evidenziata radicale mutatio libelli dell'opposta, atteso che il Comune non ha avuto la possibilità di
3 difendersi compiutamente neppure da una così laconica attestazione di irregolarità dei consumi, di per sé inidonea a sostenere la presunzione di regolarità della fatturazione.
Manca quindi, in buona sostanza, la prova dei fatti costitutivi del credito, ragion per cui deve accedersi al prefato accoglimento dell'opposizione, assorbito lo scrutinio degli altri motivi, con ogni conseguenza sul governo, in dispositivo, delle spese di lite, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 256/2024 R.D.I., emesso il 15.03.2024 nel procedimento iscritto al n. 807/2024
R.G.A.C., siccome portante una pretesa creditoria i cui fatti costitutivi non dimostrati;
- condanna alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 3.500,00 per competenze professionali calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 9 giugno 2025
Il giudice
Gino Bloise
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