Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.1353/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
[...]
(dott. ANELLO MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 07/01/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare, che si liquidano in complessivi euro 3.703,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 31.1.2024, contenente istanza cautelare, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , Controparte_2 [...]
immettere, con riserva, nei ruoli del personale docente, classe A046, per la regione il CP_1
ricorrente nella sede più prossima alla Provincia di Agrigento ove è anche utilmente collocato nelle
GPS vigenti in prima fascia;
4. Nel merito declarare il diritto del ricorrente a essere convocato, anche per l'attuale anno scolastico, per le immissioni in ruolo relative alla classe di concorso
A046; 5. ordinare e condannare le Amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a essere individuata quale destinatario di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A046 in relazione alle immissioni in ruolo disposte nel triennio 2023/2025 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale;
6. condannare le Amministrazioni intimate, anche in via equitativa, e secondo le più opportune valutazioni del Giudicante, al risarcimento del danno derivante dalla perdita di tutte le annualità lavorative e contributiva (dal settembre 2023) in uno alla perdita di tutti gli emolumenti, retributivi e contributivi, correlati ai periodi di mancato conferimento di incarico;
7. In linea subordinata ordinare alle amministrazioni resistenti di accantonare il posto di ruolo per la classe di concorso di cui il ricorrente è in graduatoria per la regione nella sede più vicina alla Provincia di Agrigento sino al Suo conferimento al CP_1
Ricorrente, senza poterne in alcun modo disporne, difatti il Giudice del Lavoro di Messina, ha affermato che “il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore (..)In altre parole, in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di “gestione”, in quanto si tratta di un tipico procedimento concorsuale come tale strettamente regolato dal bando”.
E INFINE PER LA CONDANNA - in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente;
- per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non.», col favore delle spese.
L'amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 9.3.2024, pubblicata in data 11.3.2024, l'istanza cautelare veniva respinta.
Istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
*** Il ricorrente, utilmente collocato in graduatoria per la classe di concorso A046 Scienze
Giuridiche ed Economiche per la regione Sicilia alla posizione n. 413, con punti 148,75 (cfr. graduatoria allegata al DECRETO PROT. N. 27997 del 22.06.2023), considerato che “con Decreto
Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 il Ministero de quo agitur ha emanato Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 dal quale risulta esserVi posti di ruolo vacanti nella Regione
Sicilia nella stessa classe di concorso di cui alla graduatoria dello scrivente, ut supra meglio generalizzata”, deducendo l'illegittimità del citato Decreto dipartimentale, ne ha chiesto la disapplicazione nei propri confronti.
Deve tuttavia rilevarsi che il ricorrente, avendo esposto le tempistiche e la validità delle graduatorie, si è limitato a dedurre che “il DD n 2575 del 6 dicembre 2023 in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato nei confronti del ricorrente [art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4-5, L. n. 2248 del 1865, all. E)]”; viceversa, il convenuto ha ricostruito CP_1 dettagliatamente l'assegnazione dei posti ad immissione in ruolo operata per a.s. 2023/2024 per la classe di concorso A046 che tuttavia non risulta censurabile in quanto rispondente alle disposizioni normative vigenti.
Considerato che dagli atti di parte ricorrente non emerge la sussistenza di una disposizione normativa che precluda all'amministrazione, in presenza di graduatorie in corso di validità, di bandire procedure concorsuali o di attivare procedure di mobilità, l'operato dell'amministrazione convenuta non può che ritenersi legittimo e il ricorso non può trovare accoglimento, risultando conseguentemente destituite di fondamento tutte le ulteriori richieste, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, anche della fase cautelare, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile).
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 07/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno