Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies ult. Comma c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 3581/2019 posta in decisione all'udienza del 26 marzo
2025, promossa da
Parte_1
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_1 patrocinio di in persona dell'Avv. Concetta Controparte_1
Sorrentino unitamente e disgiuntamente all'avv. Ettore Tigani, presso il cui studio, sito a
Roma, Largo Arrigo VII n.4, è elettivamente domiciliata;
- attrice
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Rosa Lombardo ed elettivamente domiciliata in , vi Montevergine n. 13, presso lo studio dell'avv. Controparte_2
Giovanni Gurnari;
pagina 1 di 11
Oggetto: pagamento somme per prestazioni sanitarie in regime di accreditamento
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna attrice citava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' , al fine di sentirne dichiarato il parziale Controparte_3 inadempimento relativamente alle remunerazioni delle prestazioni erogate nel quadriennio
2010-2013 e, per l'effetto, condannarla al pagamento dell'importo di € 466.005,42, oltre ad interessi calcolati ai sensi del d.gs. n. 231/2002.
A sostegno della propria domanda, rappresentava di svolgere attività sanitaria in regime di accreditamento istituzionale, ai sensi del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm., erogando prestazioni di diagnostica di laboratorio. Per l'espletamento di tale attività, era remunerata secondo il sistema tariffario normativamente previsto.
In particolare, la legge n. 296/2006 (cd. legge finanziaria per l'anno 2007) aveva imposto alle strutture private accreditate di sopportare una decurtazione della propria remunerazione pari al 2% o al 20% (cd. sconto), a seconda della tipologia di prestazioni erogate, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi comunitari di finanza pubblica.
In forza di tale previsione, quindi, parte attrice aveva emesso regolari fatture, indicando però un importo già epurato della riduzione imposta ex lege, pur non essendo più legittima l'applicazione di tale normativa. Pertanto, lamentava una ingiusta decurtazione della propria remunerazione, per il periodo indicato, pari ad € 466.005,42.
In punto di diritto, deduceva che l'applicazione della legge n. 296/2006 doveva essere circoscritta al solo triennio 2007-2009, come espressamente stabilito dal testo legislativo e come ribadito anche dal dictum della Corte Costituzionale, che aveva precisato la natura Cont transitoria della disposizione in tema di decurtazione. Ciononostante, l' aveva continuato a remunerare l'attrice applicando lo sconto sulla tariffa anche oltre il periodo di vigenza della norma, il che non consentiva di ritenere integrale l'adempimento della sua prestazione.
Pertanto, invocava il proprio diritto al pagamento della somma indicata, in quanto pari alla percentuale di sconto indebitamente applicata.
pagina 2 di 11 A fortiori, chiedeva altresì la corresponsione degli interessi moratori maturati su tali somme, ai sensi del d.lgs. 231/2002, in quanto il rapporto giuridico in esame si fondava su un accordo contrattuale avente natura privatistica.
Deduceva, poi, la nullità parziale dei contratti sottoscritti dalle odierne parti del giudizio nel periodo 2010-2013, nella parte in cui prevedevano l'applicazione ultrattiva dello sconto in fattura. Tale nullità non involgerebbe l'intero assetto contrattuale, bensì le sole pattuizioni sul punto, le quali avrebbero dovuto essere sostituite di diritto da norme imperative che, nella specie, erano da individuarsi nel nomenclatore tariffario applicabile per le tipologie di prestazioni erogate dal . Parte_1 Cont In via subordinata, chiedeva la qualificazione della condotta dell' in termini di responsabilità aquiliana, poiché posta in essere in violazione delle norme sancite dalla legge finanziaria del 2007. In virtù di ciò, parte attrice lamentava la produzione di un danno di natura patrimoniale, quantificato in € 466.005,42, quale illegittima decurtazione dalla Cont remunerazione dovuta. Infatti, ove l' avesse corrisposto la tariffa integrale, il Centro diagnostico non avrebbe subito alcuna riduzione del proprio compenso.
In via alternativa, avanzava domanda di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041
c.c., ricorrendone i presupposti. In particolare, parte attrice, ricevendo un corrispettivo inferiore a quanto dovuto, avrebbe subito una ingiustificata depauperazione del proprio Cont patrimonio;
per converso, l avrebbe tratto una indebita locupletazione remunerando per una cifra inferiore a quella prevista. L'indennizzo era da quantificarsi in € 466.005,42, corrispondente al valore della decurtazione illegittimamente operata sulla tariffa prevista.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: in via principale, accertata la nullità parziale delle clausole applicanti lo sconto in tariffa ai contratti stipulati nel triennio 2010-2013, dichiarare il parziale inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannarla al pagamento di € 466.005,42, pari al valore monetario dell'illegittima decurtazione tariffaria imposta nel periodo in questione, oltre ad interessi calcolati ex d.lgs. 231/2002; in via Cont subordinata, condannare l al risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza della condotta illegittimamente adottata, quantificato in € 466.005,42; in via Cont ulteriormente subordinata, condannare l ad indennizzare l'attrice ai sensi dell'art. 2041
c.c., per un importo parti ad € 466.005,42.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'1.4.2020, si costituiva in giudizio l
[...]
, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione ex art. 2041 c.c., Controparte_3 poiché il primo atto interruttivo utile era da individuarsi nell'atto di citazione, notificato soltanto il 17.10.2019, ben oltre il termine quinquennale previsto dal codice.
pagina 3 di 11 Eccepiva, altresì, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, in quanto la controversia atteneva alla presunta inefficacia delle tariffe previste dalla determinazione del tetto di spesa e, quindi, all'esercizio di poteri autoritativi della PA.
Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, poiché dalla sua lettura non emergevano i fatti costitutivi della domanda nonché le ragioni del diritto azionato.
Infatti, la produzione delle sole fatture, allegate a tale atto, non era di per sé dimostrativa della fondatezza della domanda né del quantum richiesto.
Nel merito, invece, deduceva innanzitutto che nei casi come quello in esame, la disciplina dei singoli rapporti e la individuazione dei diritti e degli obblighi non è nelle singole convenzioni, ma nella disciplina legislativa. In questo senso, i contratti quali quello ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 mirano esclusivamente alla regolamentazione degli aspetti patrimoniali tra le parti, ivi incluso il diritto al rimborso degli enti accreditati.
In ogni caso, quello sub iudice era un rapporto oramai esauritosi, sicché l'accoglimento della domanda avrebbe comportato una modifica, ex posto, delle regole convenute.
Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., in disparte la prospettata eccezione di prescrizione, ne deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza, sulla scorta dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della valida proposizione della stessa nei confronti della PA, è necessario che vi sia stato il riconoscimento, da parte di questa, dell'utilità dell'opera o della prestazione, circostanza che non avveniva nel caso di specie. Peraltro, le parti non avevano concluso alcun accordo in elusione alla tariffa applicata ed inoltre era la stessa legge a prevedere l'impossibilità di remunerazione delle prestazioni extrabudget, sicché alcun credito poteva essere maturato.
Anche in relazione alla domanda di interessi moratori ne deduceva l'infondatezza, in quanto il d.lgs. 231/2002 trova il suo ambito applicativo in ordine alle “transazioni commerciali” e non anche al servizio pubblico svolto in regime di concessione amministrativa, quale è il rapporto giuridico intercorrente tra le parti.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “in via preliminare e pregiudiziale A. Dichiarare la intervenuta prescrizione della residuale azione ex art.2041 c.c. B. dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito C. dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio nel merito I. in via gradata, rigettare ogni richiesta in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebratasi il 4.11.2020, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto c.p.c.
pagina 4 di 11 All'udienza del 26.5.2021, svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice riservava la propria decisione sulle richieste istruttorie avanzate dalla sola parte attrice. Con ordinanza del 5.7.2021, pronunciata a scioglimento della riserva così assunta, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii dettati da esigenze organizzative dell'ufficio, all'udienza del 26.3.2025, celebratasi con le forme di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult comma.
1.1.Parte attrice deduce di vantare un credito derivante da un rapporto negoziale disciplinato dai contratti conclusi con l , ai sensi dell'art. 8 quinquies Controparte_3 del D. Lgs. N. 502/92, negli anni 2010-2013. Nel caso che ci occupa l'attore asserisce di essere stato solo parzialmente remunerato per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per le quali risulta essere un soggetto accreditato e di essere pertanto creditore della somma di € € 466.005,42 oltre agli interessi di cui agli artt 4 e 5 del D.lgs. 231/2002 e D.lgs
192/2012.
1.2.Ciò premesso, occorre, in via preliminare, esaminare le eccezioni formulate dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta. Ed in particolare, l'eccezione di difetto di giurisdizione del tribunale ordinario risulta infondata per le ragioni che si espongono.
L'art. 133, comma 1, lett c) del D. Lgs. n. 104/2010 elenca le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo con espressa esclusione delle controversie in materia di “indennità, canoni ed altri corrispettivi”. Si rileva in proposito che l'azione proposta dalle strutture sanitarie convenzionate a tutela del diritto soggettivo al pagamento del corrispettivo, che non coinvolga il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio, rientra nella piena giurisdizione del
Tribunale Ordinario: “costituisce principio consolidato l'affermazione che le controversie, concernenti «indennità, canoni ed altri corrispettivi» nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le ASL e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico (contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali); mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa
pagina 5 di 11 della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra la P.A. e il concessionario si configura secondo il binomio "potere interesse" e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass., Sez. U., 3 febbraio 2014,
n. 2294; Cass., Sez. U., 29 ottobre 2015, n. 22094; Cass., Sez. U., 8 novembre 2016, n.
22646) […] che sulla base del criterio del petitum sostanziale, l'oggetto della tutela invocata si risolve, non già nel controllo di legittimità dell'esercizio dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione, bensì nella verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, in ragione della dedotta inefficacia sopravvenuta - a seguito dell'annullamento, ad opera del giudice amministrativo, dei decreti del Commissario ad acta - delle clausole dell'accordo stipulato relative al volume massimo di prestazioni erogabili, al limite massimo di spesa e alla non remunerabilità delle prestazioni extra budget;
” (cfr. Cass., Sezioni Unite, Ord. n. 26200 del 16.10.2019); “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa
l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo.” (cfr. Cass.
Ordinanza n. 372/2021). Ne deriva che al fine di determinare la giurisdizione, occorre in primis analizzare il petitum sostanziale, ovvero l'oggetto della domanda proposta. La domanda attorea principale è inequivocabilmente un'azione di adempimento contrattuale mentre la domanda subordinata è un'azione ex art. 2041 c.c., sicchè risulta indubbia la sussistenza della giurisdizione in capo al Tribunale adito, afferendo entrambe le domande a pretese tipicamente privatistiche a tutela di diritti soggettivi.
1.3.E' infondata altresì l'eccezione di nullità dell'atto di citazione atteso che dall'analisi dello stesso sono evincibili sia la causa petendi e il petitum.
2. Passando ora al merito della controversia, occorre osservare che la domanda attorea è infondata e va rigettata.
pagina 6 di 11 Cont In questa sede parte attrice agisce per la condanna dell al pagamento delle somme rimaste a credito, per complessivi € 466.005,42 come da fatture emesse negli anni 2010-
2013.
Orbene, nel caso di specie risultano pacifici tra le parti sia l'esistenza del rapporto di accreditamento che i titoli negoziali su cui si fonda la pretesa creditoria, prodotti in giudizio, Cont sia ancora l'esecuzione delle prestazioni, non contestate dall' Del pari è incontestato tra le parti che le prestazioni sanitarie, erogate dall'attore, rientrino nella branca specialistica per cui è stato conseguito l'accreditamento.
Al contrario vi è discordanza circa l'applicazione dello sconto previsto dalla Legge finanziaria per il 2007.
Ciò posto si osserva che l'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per il 2007) aveva imposto alle strutture private accreditate di sopportare una decurtazione della remunerazione di misura pari al 2 od al 20 per cento, a seconda della tipologia di prestazioni erogate (c.d. sconto), al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Per effetto di tale disposizione, dal triennio 2007-2009, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale, dovevano quindi praticare uno sconto (rispettivamente del 2 o del 20%) sugli importi indicati, per le prestazioni specialistiche e per quelle di diagnostica di laboratorio.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94 del 2 aprile 2009, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della indicata disposizione (sollevata, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 cost., anche in relazione all'avvenuto annullamento in sede giurisdizionale del richiamato decreto ministeriale). Dopo aver premesso che sono ammissibili le leggi-provvedimento, «poiché non è vietata l'attrazione alla legge, anche regionale, della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, purché siano osservati i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà e dell'intangibilità del giudicato e non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso» e dopo aver sottolineato che «all'adozione di una determinata disciplina con norme di legge non è di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, sia stata ritenuta illegittima quella contenuta in una fonte normativa secondaria o in un atto amministrativo, in quanto legislatore e giudice continuano a muoversi su piani diversi», la Corte Costituzionale ha affermato che, nella specie, non risultavano «vulnerati tali principi né quello secondo cui sono censurabili le norme il cui intento non sia quello di stabilire una regola astratta, ma di incidere su di un giudicato, in quanto la norma denunciata, priva di efficacia retroattiva, ha stabilito soltanto la disciplina applicabile per il futuro, prevedendo una
pagina 7 di 11 regolamentazione della remunerazione delle prestazioni che il legislatore ordinario ha ritenuto di attrarre, temporaneamente, alla sfera legislativa, in virtù di una scelta che neppure può ritenersi irragionevole e manifestamente arbitraria, benché sia stato fatto riferimento a tariffe pregresse».
La Corte Costituzionale, con successiva decisione n. 243 del 7 luglio 2010, ha ribadito la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui impone alle strutture private accreditate con il sistema sanitario nazionale una decurtazione sulle tariffe concernenti la remunerazione delle prestazioni rese per conto del sistema sanitario.
Sull'applicabilità dello sconto anche al periodo successivo al triennio 2007-2009 vi è dibattito in giurisprudenza. Sul punto è intervenuta una recente pronunzia della Suprema
Corte, che ponendo fine al dibattito giurisprudenziale in merito, ha avuto modo di chiarire che “lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale, devono praticare ai sensi della L. n. 296 del
2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009" (cfr Cassazione civile sez.
III, 04/05/2018, (ud. 21/12/2017, dep. 04/05/2018), n.10582). Si riporta conformemente anche Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2022, (ud. 16/11/2021, dep.02/02/2022), n. 3175, ai sensi della quale “la complessa, articolata censura, argomentando la tesi secondo cui lo sconto tariffario previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), si estenderebbe oltre il triennio 2007-2009 indicato nell'incipit di esso e osterebbe alla remunerazione a tariffa piena delle prestazioni erogate dagli enti accreditati con il SSN per gli anni successivi sino quantomeno all'approvazione del nuovo tariffario avvenuta con il D.M. 18 ottobre 2012, non si accorda con il quadro di riferimento lumeggiato dalla giurisprudenza di questa Corte - e pure dal giudice amministrativo (Consiglio di Stato 439/2017) - a far tempo da Cass. 10582/2018
e di seguito da Cass. 3676/2020, Cass. 27366/2020, Cass. 297/2021, Cass. 27007/2021 e non offre peraltro spunti degni di decisiva pregnanza per procedere ad una sua rimeditazione”.
Avuto riguardo alla fattispecie oggetto del presente giudizio, tuttavia, va osservato che le parti, nei contratti stipulati in data 2010-2011-2013 successivamente alla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 94/2009 (all. n. 3 fascicolo parte ricorrente), hanno espressamente previsto, all'art. 7, quale corrispettivo di ciascuna prestazione sanitaria, la corresponsione di un importo calcolato facendo applicazione della tariffa regionale tempo per tempo vigente, come ridotto dal dallo sconto stabilito dall'articolo 1, comma 796 lettera O della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. Consegue che parte attrice e la convenuta, nell'esercizio della pagina 8 di 11 loro autonomia privata, hanno espressamente convenuto di applicare, nella remunerazione delle prestazioni sanitarie rese per gli anni 2010, 2011 e 2012, 2013, la tariffa regionale tempo per tempo vigente ridotta dagli sconti previsti dall'art. 1 comma 796 lett. O) della L. n.
296/2006. Questo giudice condivide l'orientamento di quella giurisprudenza di merito per cui “ La specifica previsione contrattuale, avente forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c., consente quindi di superare la questione dell'efficacia temporalmente limitata della disposizione, atteso che le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, hanno specificamente richiamato l'applicazione degli sconti tariffari previsti dalla norma suindicata per la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese negli anni in questione (nello stesso, a titolo esemplificativo, si richiama Tribunale di Cosenza n. 588/2020 e n.
1092/2017).”Tribunale Crotone 01.01.2020.
Sulla scorta dei principi esposti e tenuto conto dell'espressa previsione contrattuale contenuta nella convenzione sottoscritta tra le parti del presente giudizio, il corrispettivo delle prestazioni erogate dalla parte ricorrente deve ritenersi correttamente determinato applicando lo sconto stabilito dall'articolo 1, comma 796 lettera O della Legge 27.12.2006 n.
296.
Ad abundantiam, va osservato che il quantum richiesto è sfornito di prova. Invero parte attrice si limita a richiedere l'importo di euro 466.005,42 senza specificare i criteri con cui si
è pervenuti a tale importo e senza indicare un prospetto di calcolo. A fronte della contestazione di parte convenuta ( che non può ritenersi generica perché è generica a monte l'allegazione attorea) sono state prodotte solo delle fatture, tra l'altro, in molti casi cumulative, che non consentono di ricostruire la pretesa attorea. Sarebbe stato necessario produrre l'elenco delle prestazioni fornite e gli allegati ai contratti.
3.E' infondata la domanda di nullità parziale di detti contratti.
Invero, non vi è violazione di norme imperative come richiesto dagli art. 1418 e 1419 c.c.
( “L'assunto è infondato, non ricorrendo nessuna ipotesi ex art. 1418 e 1419 di nullità prevista dalla legge, non essendo ravvisabile alcuna violazione di norme imperative, ordine pubblico o buon costume. La nullità non deriva neppure dal rinvio nella pattuizione ad una legge non più efficace, posto che da un lato è legittima la tecnica di redazione delle clausole contrattuali per relationem e dall'altro nessuna disposizione normativa prescrive la sanzione della nullità qualora nel regolamento contrattuale si rinvii a fonti non più in vigore. Con ogni evidenza, si deve rilevare allora che non ricorre alcuna ipotesi di nullità non essendovi alcuna disposizione in tal senso, posto che la nullità invocata opera solo in ipotesi tassativamente previste dalla legge e in violazione di norme imperative inderogabili (in tema su domanda analoga, Corte
pagina 9 di 11 appello Bari sez. II, 24/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 24/03/2021), n.579). Tribunale
Taranto 18.07.2022.)
4.La parte attrice spiega, in subordine, domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità ex art. 2043 c.c. delle convenute.
Secondo la tesi attorea, la consumazione della condotta illecita è individuata in senso materiale nell'imposizione della decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni specialistiche oltre il triennio 2007-2009 in assenza di alcun avallo normativo, posto che l'art. 1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296 del 2006 imponeva la decurtazione solo fino al 2009. Da tale violazione di legge sarebbe derivato un danno di natura patrimoniale corrispondente alla non adeguata remunerazione delle prestazioni autorizzate dal Servizio
Sanitario Regionale secondo la tariffa all'uopo prefissata.
La domanda è infondata poiché non vi è prova di alcuna imposizione arbitraria delle tariffe decurtate.
L'onere della stessa ricade su parte attrice ex art. 2967 c.c.; la parte attorea non dimostra da dove desumere tale imposizione arbitraria della disposizione contrattuale. Al contrario, risulta dagli atti, come su evidenziato, che le parti nell'ambito dei poteri derivanti dall'autonomia negoziale, decurtavano le tariffe con il richiamo alla legge finanziaria 2007
(convenzioni in atti). Non vi è prova quindi di alcuna violazione di legge né di danno ingiusto.
5.In via ulteriormente gradata, il ricorrente ha richiesto la condanna delle convenute all'indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'ammontare di € 466.005,42 spettante per l'ingiustificato depauperamento subito a causa dell'ultrattività della decurtazione tariffaria nel quadriennio
2010-2013.
La domanda non merito accoglimento. Cont In primo luogo è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' atteso che il termine
è decennale e non quinquennale.
Nel merito, nessun ingiustificato arricchimento è da ravvisarsi nel caso di specie, posto che Cont l' ha pagato il dovuto risultante dal regolamento contrattuale, vincolante tra le parti.
6.Quanto alle spese, alla luce del carattere controverso delle questioni trattate, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1. Rigette le domande attoree;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio Calabria, 12.04.2025
il Giudice
dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 11 di 11