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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/07/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1272/ 2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
14/12/2021
d a
con il patrocinio dell'avv. INGEGNERI GABRIELLA Parte_1
MA , elettivamente domiciliato in VIA CORDUSIO 4 20123 MILANO presso il difensore avv. INGEGNERI GABRIELLA MA
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. CARDARELLA ANGELO CP_1 GASPARRO ( ) VIALE ABBRUZZI CP_2 C.F._1 83 20131 MILANO;
( ) Parte_2 C.F._2 VIA PORDENONE 2 20132 MILANO;
, elettivamente domiciliato in Viale Gran Sasso, 10 20131 MILANO presso il difensore avv. CARDARELLA ANGELO
APPELLATA
pagina 1 di 39 e posta in decisione all'udienza collegiale del 26/02/2025 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona pubblicata in data 13/05/2021
con il n. 235/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, contrariis reiectis, così
giudicare
- in via principale: in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza n. 235/2021 (RG 402/2020) del Tribunale di Cremona (Dott. Calabrò),
pubblicata in data 14.05.2021 e non notificata, con conseguente integrale rigetto di ogni domanda formulata dalla RA con l'atto introduttivo del CP_1
giudizio di primo grado;
- condannarsi la sig. alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1
della somma pagata in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- in subordine: nella negata ipotesi di ritenuta debenza delle somme in favore di parte attrice, accertare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della RA nella CP_1
causazione dei danni lamentati e determinata la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, diminuire congruamente la pretesa restitutoria avanzata;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi in capo a la responsabilità per i fatti di causa, accertare la Parte_1 pagina 2 di 39 responsabilità di limitatamente alle operazioni di pagamento/prelievo Parte_1
disconosciute nei 60 gg antecedenti la contestazione dell'estratto conto formulata in data 06.02.2018;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio
Dell'appellata
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così statuire:
- rigettare l'appello proposto da confermando la sentenza Parte_1
impugnata; Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1 Parte_1
Cremona, esponendo:
- di esser titolare di un conto corrente Banco Posta n. 1027977618;
- che in data 2/02/2018 si era avveduta, dall'analisi del suo estratto conto,
dell'esistenza di una serie di operazioni in conto corrente mai autorizzate;
- di aver pertanto prontamente richiesto l'estratto conto (doc.1: estratti conto dal
31.7.2017 al 28.02.2018);
- di aver ivi riscontrato che a partire dal 28/02/2018 e procedendo a ritroso sino al 31
agosto 2017 era emersa la presenza di operazioni non autorizzate per un valore complessivo di € 6.640,15;
- che il prelevamento delle somme era avvenuto da due carte di credito: la n.
pagina 3 di 39 11001857 e la n. 86595897;
- che la carta di credito n. 11001857 era stata bloccata e che quella a n. 86595897 era stata emessa in sua sostituzione;
- che tale scoperta aveva suscitato il suo stupore, in quanto l'attrice non aveva mai perso il possesso dello strumento di pagamento e ne aveva custodito con la dovuta diligenza le credenziali di accesso (che ella ricordava a memoria per ciascun utilizzo della carta bancomat);
- di aver in data 6/02/2018 sporto regolare denuncia dell'accaduto presso la Stazione
dei Carabinieri di Romanengo (doc.2: verbale di ricezione di denuncia orale del
6.2.2018);
- di essersi quindi rivolta a sporgendo reclamo e chiedendo il riaddebito Parte_1
delle somme indebitamente sottrattele (doc. 3: modulo di contestazione Parte_1
del 6.2.2018);
- che, tuttavia, l'interlocuzione con l'intermediario aveva come effetto quello di farle ottenere la restituzione di soli € 570,02 sul totale della somma indebitamente sottratta;
- di aver pertanto inviato in data 25/07/2019 formale diffida a Parte_1
chiedendo il riaddebito delle somme indebitamente sottrattele (doc. 4: raccomandata pec avv. Sinigaglia/Banco Posta s.p.a. del 25.07.2019);
- che, tuttavia, la predetta comunicazione non aveva sortito alcun effetto (doc.5:
comunicazione Banco Posta del 10.09.2019);
pagina 4 di 39 - di aver pertanto promosso il tentativo di mediazione nei confronti dell'intermediario per ottenere la restituzione della integralità delle somme;
- che tuttavia riteneva di non partecipare alla procedura e che pertanto Parte_1
all'esito veniva redatto verbale di mediazione negativo (doc. 6: verbale di mediazione del 7 novembre 2019).
Tanto premesso in fatto, in diritto l'attrice ha lamentato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni poste a suo carico dalla legge, segnatamente con riferimento a quella prevista dall'art. 11 d. lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal
d. lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017, norma la quale prevede che “nel caso in cui sia
stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di
pagamento rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione medesima
immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa
successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in
merito. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di
pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si
sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando
che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito
dell'importo”.
L'attrice ha evidenziato, sul punto, che la SC di Cassazione, con pronuncia n. 10638
del 2016, ha in proposito affermato che “Il d. lgs. n. 11 del 2010 prevede che, qualora
l'utente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già effettuata, l'onere
di provare la genuinità della transazione ricade essenzialmente sul prestatore del
pagina 5 di 39 servizio. Nel contempo obbliga quest'ultimo a rifondere con sostanziale
immediatezza il correntista in caso di operazione disconosciuta, tranne ove vi sia
motivato sospetto di frode e salva naturalmente per il prestatore di servizi di
pagamento di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di
pagamento era stata autorizzata con consequenziale diritto di richiedere e ottenere,
in tal caso, dall'utilizzatore, la restituzione dell'importo rimborsato”.
L'attrice ha pertanto sostenuto che il comportamento tenuto dalla convenuta, che aveva omesso di riaccreditare sul conto dell'attrice le somme indebitamente sottrattegli costringendola ad agire in giudizio, doveva considerarsi illecita, in assenza di qualsiasi rischio di frode, date le modalità con cui si erano realizzate le operazioni disconosciute, oggetto di denuncia alle competenti autorità (doc. 2).
L'attrice ha inoltre fatto richiamo al disposto di cui all'art.12 del d. lgs. n. 11 del 27
gennaio 2010, il quale stabilisce che l'utilizzatore, salvo il caso di dolo o colpa grave,
può sopportare la perdita derivante da un uso fraudolento dei dispositivi nei limiti di una franchigia normativamente imposta, precisando, inoltre, che il d. lgs. 15 dicembre
2017, n. 218 aveva abbassato il limite di detta franchigia ad € 50 con la conseguenza che, eccezion fatta per la colpa grave, qui certamente non ricorrente - infatti per Cass.
sent. n. 14456 del 19 novembre 2001 il concetto di colpa grave è definito come “un
comportamento consapevole dell'agente che, senza volontà di arrecare danno ad
altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di
osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel
grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti” (perciò
non una condotta contraria ai doveri minimi di attenzione richiesti ai consociati pagina 6 di 39 laddove utilizzino strumenti di pagamento, bensì un comportamento abnorme e, in quanto tale, non scusabile) - l'utilizzatore è tenuto a rispondere nei soli limiti di € 50,
il resto delle somme dovendo essere risarcite dall'istituto di credito.
Sulla base delle anzidette allegazioni in fatto e delle suesposte considerazioni in diritto l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire:
- accertare la responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale dell'odierna
convenuta e, per l'effetto condannarla, ex art. 12 d. lgs. n. 11/2010,
- a riaccreditare all'odierna attrice la somma di € 6.070,13 o la maggiore o minor
somma ritenuta di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di mediazione
obbligatoria”.
***
Costituendosi in giudizio ha chiesto respingersi le pretese attoree Parte_1
col favore delle spese, ed in subordine instando per l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice secondo il disposto di cui all'art.1227, secondo comma, cc, e per la limitazione della propria responsabilità alle operazioni di pagamento/prelievo disconosciute nei 60 gg antecedenti la contestazione dell'estratto conto formulata in data 06.02.2018.
La convenuta ha pertanto così rassegnato le proprie conclusioni:
<< Voglia L'Ill.mo Giudice adito:
pagina 7 di 39 - nel merito:
esclusa, per le causali in narrativa, ogni responsabilità di Parte_1
rigettare ogni domanda restitutoria e risarcitoria proposta nei suoi confronti
dall'attrice, siccome infondata in fatto e diritto.
- in subordine:
Nella negata ipotesi di ritenuta debenza delle somme in favore di parte attrice,
accertare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della RA nella CP_1
causazione dei danni lamentati e determinata la gravità della sua colpa e l'entità
delle conseguenze che ne sono derivate, diminuire congruamente la pretesa
restitutoria avanzata;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi
in capo a la responsabilità per i fatti di causa, accertare la Parte_1
responsabilità di limitatamente alle operazioni di pagamento/prelievo Parte_1
disconosciute nei 60 gg antecedenti la contestazione dell'estratto conto formulata in
data 06.02.2018.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari>>
In linea di fatto ha allegato: Parte_1
- che l'attrice, RA , è intestataria del conto corrente Bancoposta click CP_1
n. 1027977618 aperto presso l'ufficio postale di NE (doc. 1);
- che in occasione dell'apertura del conto corrente, alla RA era stata fatta CP_1
consegna dei seguenti documenti: il Foglio informativo, le condizioni contrattuali del pagina 8 di 39 suindicato conto corrente nonché le istruzioni operative per i servizi ad esso associati;
- che l'attrice, al momento dell'apertura del conto, aveva sottoscritto il relativo contratto, dichiarando di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni contrattuali del conto corrente Bancopostaclick (doc. 2);
- che, analizzando il conto del periodo 31.07.2017 – 28.02.2018, l'attrice si era avveduta della presenza di una serie di operazioni (per lo più prelievi) su conto corrente - a suo dire mai autorizzate - per un valore pari ad € 6.640.15;
- che l'attrice, in conseguenza, aveva in data 06/02/2018 provveduto a compilare,
presso l'ufficio postale di Romanengo, il modulo di contestazione degli addebiti chiedendo il ristoro della somma asseritamente sottrattale (doc. 3 fascicolo attoreo)
- che la convenuta aveva dato immediato riscontro alla richiesta comunicando l'avvio degli opportuni accertamenti sulle operazioni contestate (doc. 3);
- di aver con nota 04/07/2018 negato alla il rimborso richiesto, e ciò in quanto CP_1
tutte le operazioni contestate risultavano esser state effettuate con l'utilizzo del dispositivo originale (e non con carta clonata), con la corretta digitazione del codice personale segreto ed in assenza di alcuna anomalia (doc. 4);
- che infatti dall'analisi condotta dalla struttura antifrode di sulla carta Parte_1
5354762865948976 (consegnata il 27.01.2018 in sostituzione della carta n.
5364140110018572, smarrita) era emerso che le operazioni contestate erano state eseguite, nella maggior parte dei casi, tramite prelievo da ATM, con carta con tecnologia a microprocessore CHIP e digitazione del PIN, quindi con carta originale;
le altre con POS esercenti ma sempre con carta originale dotata di CHIP e con pagina 9 di 39 corretta digitazione del PIN (doc 5);
- che tutti i prelievi erano stati effettuati non solo nella località di residenza dell'attrice o in località limitrofe ma addirittura negli stessi ATM e per un periodo protrattosi per mesi, esattamente sette.
Tanto premesso in fatto, la convenuta ha anzitutto contestato l'atto introduttivo del giudizio perché genericamente formulato, asserendo che lo stesso non avrebbe contenuto alcun chiaro e preciso riferimento riguardo all'avvenuta “clonazione” dello strumento di pagamento, che si sarebbe verificata, per ben 2 volte, sia sulla carta n.
5364140110018572 (poi smarrita) sia sulla carta n. 5354762865948976 (consegnata in data 27.01.2018 in seguito allo smarrimento denunciato dalla reclamante e perciò
emessa in sostituzione della prima).
Incredibile poi sarebbe risultata la clonazione della nuova carta nell'arco temporale neanche di 24 ore dalla relativa emissione: il primo prelievo contestato era stato infatti eseguito presso l'ATM n. 6551 dell' di Romanengo in data 28.01.2018 CP_3
alle ore 16.32; circostanza questa agevolmente evincibile dagli estratti conti allegati da parte attrice (doc. 1 pag 13 fasc. attoreo).
ha inoltre evidenziato che secondo la ricostruzione fattuale di parte Parte_1
attrice quest'ultima sarebbe stata vittima dell'asserita “clonazione” di entrambe le carte debito Postamat “solo” dopo 7 mesi (02.02.2018) dal primo presumibile prelievo fraudolento (27.07.2017).
Ha ancora sottolineato il fatto che neppure lo smarrimento/furto della carta postamat n. 5364140110018572, denunciato in data 27.01.2018, aveva suscitato nell'attrice la pagina 10 di 39 curiosità di visionare il proprio estratto conto al fine di appurare, a salvaguardia del saldo giacente, la presenza di eventuali operazioni disconosciute.
Tanto premesso in fatto, in diritto la convenuta ha osservato che la normativa di settore (D.Lgs n. 11/2010), nonché l'art. 12 delle condizioni contrattuali, debitamente sottoscritte da parte attrice, prescrivono l'obbligo per il correntista di contestare le
risultanze degli estratti conto entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di
ricevimento delle comunicazioni periodiche, se in formato cartaceo o, dal primo
giorno utile per la visualizzazione e consultazione delle stesse, nella apposita area privata del sito di www.poste.it riservata alle comunicazioni Parte_1
elettroniche, se in formato elettronico.
La convenuta ha quindi espresso perplessità in ordine alla credibilità delle affermazioni dell'attrice, la cui straordinaria memoria dell'attrice l'avrebbe resa capace di discernere, tra le numerosissime operazioni registrate sul suo conto ed effettuate nei sette mesi precedenti e sempre nei medesimi atm ed esercenti, quelle a lei non riconducibili.
Ha rilevato, inoltre, non essersi introdotti in causa elementi di prova atti a dare conferma del fatto che le carte erano state ambedue tenute nel pieno rispetto degli obblighi di custodia e segretezza gravanti su di essa, e prescritti dalle Condizioni
contrattuali, essendo l'attrice titolare di un conto corrente bancoposta click con carta
Postamat abbinata: la Carta Postamat ne rende possibile l'utilizzo esclusivamente mediante digitazione del relativo PIN;
la digitazione del codice segreto, infatti,
permette al sistema di identificare chi sta effettuando l'operazione, al fine di pagina 11 di 39 addebitarla sul conto corrispondente alla carta, tanto che tale digitazione, proprio perché corrispondente ad una operazione d'identificazione, è preliminare all'operazione che deve essere eseguita;
la convenuta ha inoltre precisato che il codice PIN, che dal circuito di pagamento viene trasmesso in via telematica, viaggia criptato e che pertanto tutte le operazioni effettuate erano state autorizzate mediante digitazione del codice dispositivo segreto.
Ha poi ricordato che nelle condizioni contrattuali del conto bancoposta click è
previsto che “La Carta è strettamente personale, deve essere usata solo dal
Correntista e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso
a terzi. Ad ogni Carta è assegnato un codice personale segreto ed esclusivo
denominato PIN (Personal Identification Number) fornito al in busta Parte_3
sigillata. Detto codice segreto è personale ed esclusivo per ciascuna Carta, generato
automaticamente da una procedura elettronica e sconosciuto anche al personale di
. Il PIN e la Carta sono consegnati al separatamente in Parte_1 Parte_3
buste sigillate, unitamente alle relative istruzioni di utilizzo. Tutte le Credenziali di
sicurezza personalizzate devono restare segrete e non devono essere riportate sulla
Carta né conservate insieme con essa. Il Correntista è tenuto a custodire la Carta, il
relativo PIN, il proprio Dispositivo Mobile e le altre Credenziali di sicurezza
personalizzate con ogni cura e ad assicurarsi, in particolare, che il PIN e il Codice
PosteID rimangano segreti, non siano comunicati a soggetti terzi, non sia riportato
sulla Carta né conservato unitamente alla stessa oppure ai propri documenti. Il
Correntista, dal momento in cui riceve la Carta e il relativo PIN, le altre Credenziali
di sicurezza personalizzate e crea il proprio Codice PosteID è responsabile di ogni pagina 12 di 39 conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito degli/delle
stessi/stesse, nonché dal loro smarrimento o sottrazione. Il Correntista non sopporta
alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata
indebitamente, qualora:
- l'utilizzo della Carta sia successivo alla comunicazione di cui all'articolo 10 delle
presenti Condizioni Contrattuali;
- non abbia adempiuto all'obbligo di assicurare al Correntista di Parte_1
eseguire efficacemente e a titolo gratuito la comunicazione di cui all'articolo 10 delle
presenti Condizioni Contrattuali;
- lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello Strumento di
pagamento non potevano essere notati dal stesso prima di un Parte_3
pagamento.”.
ha poi fatto richiamo alla Raccomandazione 97/489/CE ( G.U. n. 208 Parte_1
del 02.08.1997), relativa alle operazioni effettuate mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, la quale individua, all'art. 5, tutti gli obblighi che sorgono a carico del titolare della carta, fra i quali vengono elencati: “a) …ragionevoli
precauzioni utili al fine di tenere al sicuro lo strumento e gli elementi ( come il
numero di identificazione personale o altro codice) che ne consentono l'impiego;”
“c) non trascriva il proprio codice di identificazione personale od ogni altro codice
in una forma facilmente riconoscibile, in particolare sullo strumento di pagamento
elettronico o su ogni altro oggetto che abitualmente conserva o porta con tale
strumento;”.
pagina 13 di 39 Tanto premesso, la convenuta ha replicato alle pretese attoree affermando che nel caso di specie, la RA ben avrebbe potuto avvedersi dei prelievi contestati CP_1
già a partire dal primo estratto conto utile e che comunque doveva ritenersi destituita di fondamento e non provata la richiesta di rimborso, in quanto assolutamente generica e priva di riscontri: dalle indagini interne e dalle risultanze informatiche era infatti emerso che i prelevamenti e i pagamenti eseguiti presso ATM e i vari gestori erano stati effettuati con l'utilizzo della Carta di pagamento con tecnologia microchip, in possesso della RA e del connesso numero personale segreto CP_1
(PIN); era emerso, inoltre, che l'identificazione della Carta era stata effettuata attraverso la verifica dei dati registrati dal “microchip” inserito nella stessa;
se ne era dedotto che tutte operazioni disconosciute fossero invece autentiche e originate dalla medesima plastica.
La convenuta ha inoltre sottolineato che la Carta in oggetto ha la tecnologia a chip,
conseguendone quanto posto in evidenza dalla consulenza scientifica commissionata,
da parte del al , sul PIN delle carte di Controparte_4 Controparte_5
pagamento elettroniche a marchio e PagoBANCOMAT ” (doc. 6): “La CP_4
tecnologia delle carte a chip (a differenza di quella dotata solo di banda magnetica)
consiste invece nel posizionare sulla carta un circuito elettronico integrato che può
svolgere non solo funzioni di memoria ma anche elaborazioni, svolgendo cioè
operazioni complesse. Per questo motivo sono anche dette smart-card perché,
rispetto alle carte magnetiche, sono dotate di “intelligenza”. In particolare i chip
usati nelle carte di pagamento hanno il compito di memorizzare in modo sicuro le
informazioni del titolare e di effettuare transazioni sicure verso i circuiti di pagina 14 di 39 pagamento associati alla carta. Come verrà chiarito meglio in seguito, la clonazione
di una carta a chip 'e un'operazione difficile, lunga e costosa”.
Ne ha dedotto che: “da una carta bancomat rubata o smarrita non è possibile con
tempo e risorse limitate riuscire a estrarre da essa il PIN contenuto nel chip.
L'operazione è teoricamente possibile ma richiede un laboratorio molto sofisticato
(chimico ed elettronico) e quindi ha un costo molto elevato e richiede comunque
tempi molto lunghi, incompatibili col riuso della carta prima della denuncia di
perdita della stessa da parte del titolare. Ne consegue che una carta non può essere
usata senza conoscere anche il PIN”.
Esclusa - per le motivazioni suesposte – l'ipotesi della clonazione, poiché, come dichiarato dalla stessa attrice ella aveva sempre mantenuto il possesso della CP_1
carta, ne sarebbe derivata la dimostrazione che l'attrice era stata talmente negligente nel custodire la carta da non accorgersi che qualcuno, ripetutamente, gliel'avesse sottratta e l'avesse utilizzata con il relativo pin. In sostanza si sarebbe trattato, non di prelievi effettuati mediante clonazione della carta, bensì di sottrazione e utilizzo continuo della carta da parte di qualche conoscente della reclamante, probabilmente perché il PIN era conservato unitamente alla carta, e ad essa, immediatamente associabile, tanto che la digitazione per porre in essere le operazioni poi contestate ne sarebbe risultata quanto mai agevole.
Saremmo quindi in presenza di comportamento dell'attrice connotato da inescusabile imprudenza o negligenza, e perciò caratterizzato dall'elemento soggettivo della colpa grave, da individuarsi nel non avere osservato gli obblighi di custodia della carta e del pagina 15 di 39 relativo numero segreto. Ne deriverebbe l'esclusione di da ogni Parte_1
responsabilità, o, quanto meno, l'accertamento di un rilevante concorso di colpa dell'attrice, danneggiata, secondo il disposto di cui all'art. 1227 comma 2 cc per il quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto
evitare usando l'ordinaria diligenza”. Ciò, anche tenuto conto del decorso di ben
sette mesi prima che l'attrice avesse a contestare le operazioni di prelievo e
pagamento a lei non riconducibili. In relazione al disposto di cui all'art.12 del
contratto per il quale “gli estratti conto, il DDS e le altre comunicazioni periodiche,
inviate da ai sensi dell'art. 119 del T.U., si intenderanno senz'altro Parte_1
approvati dal con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno Parte_3
concorso a formare le risultanze del conto e delle altre comunicazioni, se il
Correntista stesso non presenta una contestazione scritta entro 60 (sessanta) giorni
decorrenti dalla data di ricevimento delle comunicazioni periodiche, se in formato
cartaceo o, dal primo giorno utile per la visualizzazione e consultazione delle stesse,
nella apposita area privata del sito di www.poste.it riservata alle Parte_1
comunicazioni elettroniche, se in formato elettronico”, mentre per l'art.11 “L'estratto
conto è reso disponibile con periodicità mensile entro il mese successivo a quello di
riferimento…anche in adempimento degli obblighi di cui art. 1713 c.c.”
ha pertanto chiesto, per la denegata ipotesi di riconoscimento di una Parte_1
sua responsabilità per l'evento occorso alla RA che la stessa venisse CP_1
circoscritta alle ultime operazioni compiute nei 60 gg antecedenti la contestazione fatta dalla RA ovvero il 06 febbraio 2018. CP_1
*** pagina 16 di 39 Autorizzato il deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, con la prima di esse l'attrice ha ribadito che l'art.11 d. lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d. lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017, pone a carico dell'intermediario l'obbligo di rimborso al pagatore dell'intera somma oggetto di operazioni disconosciute entro il termine della giornata operativa successiva a quella in cui riceve comunicazione dell'effettuazione di un'operazione di pagamento non autorizzata, mentre nella specie ciò non era accaduto;
quanto poi allo stupore manifestato da parte convenuta per l'incredibile memoria dell'attrice in grado di individuare le operazioni non autorizzate a distanza di ben sette mesi, ha replicato alla sarcastisca osservazione della convenuta che tutte le operazioni disconosciute nei mesi precedenti erano state effettuate in orari in cui ella era al lavoro e dunque fisicamente impossibilitata a svolgere operazioni allo sportello Postamat o comunque a concludere acquisti,
custodendo con sé la carta e il relativo codice identificativo separatamente e con opportune accortezze volte a non renderlo immediatamente associabile allo strumento di pagamento. Ha aggiunto di aver sempre custodito diligentemente il codice P.I.N.
della carta e la carta stessa di cui non aveva mai perso il possesso precisando che la prima carta era stata sostituita per deterioramento in data 27.01.2018. Non poteva quindi ravvisarsi a suo carico alcuna grave negligenza nella custodia dello strumento di pagamento e del P.I.N.. Totalmente infondata dovrebbe considerarsi la prospettazione di parte convenuta secondo la quale si tratterebbe di una fattispecie di sottrazione e continuo utilizzo della carta da parte di qualche conoscente dell'attrice,
con l'indimostrata probabilità che il P.I.N. fosse conservato unitamente alla carta e fosse ad essa immediatamente associabile. Quanto, poi, al lasso di tempo intercorso pagina 17 di 39 tra le operazioni disconosciute e la comunicazione dell'attrice, quest'ultima ha evidenziato come nessun servizio di sms alert, che con ogni evidenza avrebbe consentito all'attrice di rendersi conto sin dal principio dell'effettuazione di operazioni sospette, fosse stato attivato dall'intermediario. Dato quest'ultimo di assoluto rilievo, posto che, come dal Collego di Coordinamento dell'Arbitro Bancario
e Finanziario nella pronuncia n. 8553/2019, “Fra i doveri di protezione dell'utente
gravanti sull'intermediario rientra l'onere di fornire il servizio di sms alert o
assimilabili da cui l'intermediario può essere esonerato solo dimostrando l'esplicito
rifiuto dell'utente ad avvalersene”. Il ritardo nella scoperta dei prelievi non autorizzati doveva esser quindi addebitato non a lei bensì a , che Parte_1
appunto non aveva approntato il servizio di sms alert, che avrebbe evitato il danno circoscrivendolo verosimilmente alla prima operazione contestata.
Con la seconda memoria integrativa l'attrice, dopo aver ribadito che a suo carico stava un mero onere di disconoscimento delle operazioni contestate, gravando,
invece, sulla convenuta l'onere della prova del dolo o della colpa grave del correntista, mentre l'onere della prova a carico di quest'ultimo, alla stregua del disposto di cui agli articoli 10 e 12 d.lgs n.11/2020 e dell'art.2697 c.c., si riduce alla dimostrazione della corretta custodia del bancomat (SC di Cassazione, sezione 3^,
sentenza n. 9721 del 26 maggio 2020), ha prodotto documentazione dalla quale si dovrebbe dedurre che nella maggior parte delle ore nelle quali erano state poste in essere le operazioni fraudolente l'attrice era al lavoro o addirittura in malattia, ha dedotto prova testimoniale, indicando quale teste il signor sui Testimone_1
seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la RA nel periodo agosto CP_1
pagina 18 di 39 2017 - febbraio 2018 ha custodito le proprie tessere Bancoposta nel portafoglio portandolo sempre con sé anche al lavoro. 2) Vero che la RA CP_1
custodisce presso la propria abitazione le credenziali di accesso ai bancomat alla stessa intestati. 3) Vero che la Sig.ra nel periodo agosto 2017 - febbraio CP_1
2018 è sempre rimasta nel Comune di Romanengo dove risiede. 4) Vero che nel periodo compreso tra il settembre 2017 e il febbraio 2018 la RA ha lavorato CP_1
secondo gli orari di cui al doc. 8 che si rammostra. 5) Vero che la Sig.ra ignora CP_1
le modalità di pagamento online come, ad esempio, il sistema Paypal. 6) Vero che nel periodo 22 – 26 gennaio 2018 la Sig.ra è rimasta tutto il giorno a casa in CP_1
malattia (doc. 9+ che si rammostra). 7) Vero che la Sig.ra ha eseguito con le CP_1
proprie tessere Bancoposta esclusivamente le operazioni non evidenziate nel doc. 1
fascicolo attoreo che si rammostra.
Con la seconda memoria integrativa ha per parte sua ribadito che le Parte_1
operazioni dispositive oggi disconosciute altro non sono che un atto di esecuzione del contratto di mandato intercorrente tra le odierne parti;
che tali operazioni rientrano appieno tra gli atti tipici che nella sua qualità di mandatario, si Parte_1
impegna a porre in essere proprio in esecuzione del contratto di conto corrente;
che le stesse sono state ordinate utilizzando la forma convenuta;
che, essendo stati impartiti regolarmente gli ordini poi disconosciuti, effettuati mediante l'utilizzo del chiavi di accesso di pertinenza (nello specifico del PIN) e nella disponibilità esclusiva del correntista, nessun addebito avrebbe potuto esser posto a suo carico.
Ha sostenuto che la pretesa di parte attrice di vedersi riconosciuto, a semplice richiesta, il rimborso di quanto asseritamente sottrattole, ai sensi del richiamato pagina 19 di 39 disposto dell'art. 11 d. lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d. lgs. n. 218 del 15
dicembre 2017, non avrebbe potuto trovare accoglimento essendo evidente che i prelievi non autorizzati erano avvenuti per colpa della correntista, per non aver saputo custodire bene la carta nè preservare il pin del bancomat dagli usi indebiti da parte di terzi.
Ha inoltre sostenuto che l'effettuazione della maggior parte delle operazioni contestate mediante prelievi dai postamat situati nella zona di residenza dell'odierna attrice costituirebbe prova del fatto che non si trattava di truffa o clonazione, come asserito, ma piuttosto di mancata diligenza nella custodia del codice PIN di pertinenza della Carta postamat.
Quanto poi all'affermazione dell'attrice secondo cui per ottenere il rimborso della somma indebitamente sottrattale sarebbe sufficiente asserire di non essere l'autrice dei prelievi sol perché in quel momento si trovava al lavoro, la convenuta ha replicato che tale circostanza, di per sé non esimente, non potrebbe assumere alcun rilevanza se non adeguatamente provata, mentre nessuna allegazione era stata fornita né con riferimento al tipo di lavoro svolto né con riferimento all'orario lavorativo né, era stata prodotta attestazione o documentazione proveniente dal datore di lavoro circa il turno lavorativo espletato in concomitanza di ogni singolo prelievo disconosciuto.
Ha poi sostenuto che, trattandosi di operazioni autorizzate mediante digitazione del codice dispositivo segreto per le quali l'identificazione della Carta viene effettuata attraverso la verifica dei dati registrati dal “microchip” inserito nella stessa, tutte operazioni disconosciute sono in realtà autentiche e originate dalla medesima plastica,
pagina 20 di 39 con la conseguenza che è tecnicamente impossibile per l'intermediario verificare se i prelievi o i pagamenti provengano effettivamente dalla correntista (RA o CP_1
invece da un terzo soggetto/conoscente. E con l'ulteriore conseguenza che nessun servizio di alert avrebbe potuto segnalare l'anomalia lamentata.
Sostenendo che la causa non necessitasse dell'assunzione di mezzi di prova, essendo i fatti rilevanti per la decisione in parte pacifici ed in parte provati documentalmente, la convenuta si è opposta all'accoglimento delle istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto inammissibili, irrilevanti, inconferenti ed in parte superate dalle produzioni documentali.
Con la terza memoria integrativa la convenuta ha dedotto l'irrilevanza del fatto che l'attrice nei giorni in cui sono stati effettuati alcuni dei prelievi contestati fosse in malattia, dato che l'obbligo di permanere presso la propria abitazione è circoscritto alle fasce orarie di reperibilità; ha inoltre evidenziato come dallo stesso doc. n.8
prodotto da parte attrice risultava che molte delle operazioni di prelievo erano state effettuate al di fuori degli orari di lavoro dell'attrice (e ciò senza voler considerare le operazioni fatte con paypal, le quali, appunto perché on line, possono effettuarsi da qualunque luogo o con qualsiasi “device”, e pertanto anche dallo smartphone).
Quanto, infine, al doc.9, la convenuta ne ha contestato la rilevanza essendo firmato esclusivamente dall'attrice non risultandone la provenienza dal datore di lavoro, ed ha evidenziato che lo stesso si riferisce al solo mese di gennaio 2018.
***
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 9/02/2021 il giudice istruttore ha pagina 21 di 39 ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, con riferimento ai soli capitoli di cui ai nn. 1, 2 e 7, essendo gli altri irrilevanti ovvero documentali.
Alla successiva udienza del 23/03/2021 è stato escusso il teste non Testimone_2
parente di alcuna delle parti e disinteressato alla lite, il quale ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto convivente dal 2017 con la RA CP_1
[...]
Sul capitolo 1 - Vero che la RA nel periodo agosto 2017 - febbraio CP_1
2018 ha custodito le proprie tessere Bancoposta nel portafoglio portandolo sempre
con sé anche al lavoro – ha dichiarato: << Confermo, ho visto le tessere Bancoposta
nel portafoglio della RA che portava sempre con sé>>. CP_1
Sul capitolo 2 - Vero che la RA custodisce presso la propria CP_1
abitazione le credenziali di accesso ai bancomat alla stessa intestati. - ha dichiarato:
<< Ho visto in un armadio nella nostra camera che la RA ha tutte le CP_1
cartelline ordinate con i documenti della Posta, documenti medici e informazioni
personali. Non so specificamente se nella cartellina ci siano le credenziali del
bancomat.>>
Sul capitolo 7 - Vero che la Sig.ra ha eseguito con le proprie tessere CP_1
Bancoposta esclusivamente le operazioni non evidenziate nel doc. 1 fascicolo attoreo
che si rammostra – ha dichiarato: << Si è vero, lo so perché controllavamo i conti
mentre quelle evidenziate sono state contestate. Solo la RA possiede il CP_1
bancomat.>>
In risposta alla domanda di chiarimenti formulata dalla difesa della convenuta, il teste pagina 22 di 39 ha dichiarato: << Specifico che non lavoro con la RA so che gli operai CP_1
dell'azienda alimentare dove lavora la RA hanno tutti il proprio armadietto dove
lasciano gli effetti personali;
gli armadietti sono dotati di lucchetto e la RA
possiede la chiave. Preciso che con noi convive il figlio della RA che ha CP_1
24 anni, però nel periodo 2017-2018 non conviveva con noi, perché inizialmente
viveva con il padre a NE (BG), e non è mai venuto a trovarci, mentre circa nel
2017-2018 è stato arrestato (ed è uscito pochi mesi prima di natale 2020 agli arresti
domiciliari presso la nostra abitazione). Preciso infine che ci siamo accorti di queste
spese contestate controllando gli estratti conto.>>
***
Esaurita la prova la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e quindi discussa oralmente e decisa con la sentenza a verbale n.4669/2020, qui impugnata,
con la quale il Tribunale di Cremona così ha disposto:
<< Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 241/2020
R.G., così dispone: ACCOGLIE le domande proposte da , e per l'effetto, CP_1
CONDANNA ex art. 12 d. lgs. n. 11/2010, a riaccreditare Parte_1
all'odierna attrice la somma di € 6.070,13, oltre interessi legali dal 6/2/2018 al saldo.
CONDANNA a rimborsare a parte attrice le spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 48,80 per spese fase di mediazione e in euro 2.900,00 per compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.>>.
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione , Parte_1
pagina 23 di 39 rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono.
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame avversario.
La causa è stata posta in decisione all'udienza collegiale del 26/02/2025, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cremona è pervenuto all'accoglimento delle domande di parte attrice sulla base delle seguenti considerazioni.
1.
Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 11/2010,
“1. Qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato
un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata
correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che
l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e
contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle
procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
2. Quando l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato
un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento
registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente
sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore
medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con
dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7”
pagina 24 di 39 2.
Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del suddetto decreto legislativo
“Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata
autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa immediatamente al
pagatore l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione
sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento
riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non
avesse avuto luogo.”,
mentre ai sensi dell'art. 12,
“Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'utilizzatore non è
responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello strumento di pagamento
smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando il prestatore di servizi di
pagamento non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
Salvo il caso in cui l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non
abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati
che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione
eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), l'utilizzatore medesimo può
sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la
perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al
suo furto o smarrimento”.
3.
Il Tribunale ha poi richiamato i principi espressi sul tema dalla Suprema Corte in casi pagina 25 di 39 simili, di ritenuta responsabilità della banca per l'indebito uso del bancomat da parte di soggetti diversi dal correntista.
Si è affermato che “in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni
effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli
utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori),
è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore
dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a
verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di
una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile
al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere
fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura
tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la
prova della riconducibilità dell'operazione al cliente” (v. Cass. n. 2950/2017; Cass.
n. 9721/2020).
4.
Sulla base delle anzidette disposizioni normative e del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale il giudice di prime cure è pervenuto alla conclusione che <il
prestatore di servizi deve pertanto fornire la prova della riconducibilità
dell'operazione al cliente>>. Aggiungendo che tale <regola, dettata per i casi
anteriori, come detto, è stata confermata dal D.Ivo n. 11 del 2010, secondo cui
pagina 26 di 39 l'onere di dimostrare che l'operazione, posta in essere illecitamente dal terzo, è stata
comunque effettuata correttamente e che non v'è stata anomalia che abbia consentito
la fraudolenta operazione, grava, per l'appunto sulla banca (articolo 10, primo
comma, I. n. 11 del 2010)>>
Il Tribunale ha pertanto affermato che <in sostanza, da un lato, grava sulla banca
l'onere di diligenza di impedire prelievi abusivi, per altro verso grava sempre sulla
banca l'onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile
comunque alla volontà del cliente>> ed ha concluso, in punto di diritto, che <sotto il
profilo probatorio, dunque, l'unico limite alla responsabilità del prestatore di servizi
bancari consiste nel dolo o nella colpa grave del cliente;
circostanza che potrebbe
escludere o quanto meno diminuire il risarcimento dovuto dalla banca, ai sensi
dell'art. 1227 c.c., per un'ipotesi di concorso di colpa.>>
Ha inoltre fatto richiamo ad altri precedenti:
ABF (dec. Coll. Bologna, 07 Luglio 2020):
nelle liti aventi ad oggetto l'utilizzo non riconosciuto degli strumenti di pagamento,
che vede coinvolto un soggetto consumatore, l'intermediario, al fine di liberarsi da responsabilità, ha l'onere di provare che l'utilizzo indebito dello strumento di pagamento è avvenuto a causa di un contegno talmente grave da parte dell'utilizzatore da integrare gli estremi definitori individuati dalla Corte di Cassazione, ossia “un
comportamento consapevole dell'agente che, senza volontà di arrecare danno agli
altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di
osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel
pagina 27 di 39 grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti”
Parimenti, ritenuta dalla Suprema Corte pur sempre la natura contrattuale del rapporto tra banca e correntista e dunque il rilievo dell'articolo 1176 c.c. in tema di diligenza delle parti del rapporto di conto, si è osservato che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e,
quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto (Cass. n. 18045/ 2019; Cass. n. 9721/2020). Pertanto, il cliente subisce le conseguenze della perdita se, per colpa grave, ha dato adito o ha aggravato il prelievo illegittimo.
5.
5.1 Venendo al caso di specie, e dovendosi applicare i suddetti principi, il Tribunale,
ha ritenuto che l'attrice avesse non solo allegato ma anche provato < di aver
custodito, nel periodo delle disposte operazioni non autorizzate, le proprie tessere
Bancoposta nel portafoglio portandolo sempre con sé anche al lavoro, e di aver
custodito presso la propria abitazione le credenziali di accesso ai bancomat alla
stessa intestati>>, stante la conferma di tali asserzioni nella deposizione del teste escusso all'udienza del 23/3/2021. Testimone_3
5.2 Il Tribunale ha invece rilevato che aveva unicamente dedotto Parte_1
l'esclusione dell'ipotesi di “clonazione” dello strumento di pagamento (doc. 6 ) Pt_1
pagina 28 di 39 ed aveva escluso che le operazioni fossero avvenute nell'orario di lavoro dell'attrice,
senza tuttavia fornire la prova (essendosi anzi raggiunta la prova del contrario), ed anzi senza neppure aver dedotto la prova, << che l'attrice avesse operato con
straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non
solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed
elementare di diligenza generalmente osservato da tutti.>>
5.3 Il giudice di prime cure ha inoltre rilevato che la convenuta non aveva << neppure
allegato (e dimostrato) la riconducibilità dell'operazione alla cliente, suffragando la
tesi attorea che le credenziali fossero state sottratte all'utente>>.
5.4 Ha ancora evidenziato non esser presente agli atti << alcuna prova … per cui la
consegna della nuova carta n. 5354762865948976, effettuata il 27/1/2018 in
sostituzione della carta n. 5364140110018572,>> fosse <vvenuta perché la carta
precedente>> era <stata “smarrita”.>>
6.
Riprendendo l'esame della fattispecie sub specie juris, il Tribunale ha in proposito ribadito << che, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 11/2010, quando l'utilizzatore di servizi
di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita,
l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di
pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione
sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo
fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi
di cui all'articolo 7, essendo comunque rimessa al prestatore di servizi la prova delle
pagina 29 di 39 suddette circostanze.>>
7.
Il Tribunale ha in ogni caso ritenuto che, anche a far <ricadere sull'utilizzatore
l'onere di dimostrare di aver adempiuto senza dolo o colpa grave, … l'attrice>> in ogni caso aveva <provato di avere diligentemente custodito le carte e le credenziali
delle stesse, tenendo le prime nel portafoglio con sé (portandole anche a lavoro, ove
venivano riposte in armadietto chiuso con lucchetto) e tenendo le seconde
ordinatamente in un cassetto nella propria camera da letto.>>
8.
Ha ritenuto pertanto che <> potesse <essere quindi
ipotizzabile ove l'utilizzatore rispetti tali accorgimenti, che riguardano l'attenzione
standard (e dalla generalità dei titolari di carte utilizzata) richiesta dalla normativa
esaminata e dallo stesso contratto stipulato con (art. 12 contratto, doc. Parte_1
1-2 , non potendosi ritenere il comportamento dell'attrice talmente negligente Pt_1
nel custodire la carta anche qualora qualcuno, nonostante le accorte misure
intraprese, gliel'abbia sottratta e utilizzata con il relativo pin.>>
9.
<< Esclusa qualunque condotta di colpa grave in capo all'attrice,>>, il Tribunale ha escluso anche <l'esistenza di un suo concorso di colpa nella causazione o
nell'aggravamento delle conseguenze dell'illecito>>, ritenendo << dimostrata la
diligente custodia del bancomat,>> e comunque <non essendo … provata la colpa
grave della attrice>>. pagina 30 di 39 10.
Per le medesime considerazioni il giudice di prime cure ha escluso potersi ritenere che la correntista non avesse << tempestivamente denunciato gli indebiti prelievi a
suo danno>>. Ha rilevato in proposito che l'attrice aveva < dichiarato di essersi
accorta dell'utilizzo non autorizzato della carta tramite la visualizzazione
dell'estratto conto in data 2/2/2018, e>> di aver << a distanza di breve tempo, in
data 6/2/2018,>> << provveduto a compilare, presso l'ufficio postale di Romanengo,
il modulo di contestazione degli addebiti chiedendo il ristoro della somma sottrattale
(doc. 3 attrice)>>. Ha ribadito, inoltre, non esservi << prova che la consegna della
nuova carta n. 5354762865948976, effettuata il 27/1/2018 in sostituzione della carta
n. 5364140110018572>> fosse << avvenuta perché la carta precedente>> era
<stata “smarrita”, così che in qualche modo l'attrice dovesse prestare particolare
attenzione alle operazioni contabilizzate>>, né <del periodico invio degli estratti
conto (peraltro previsto solo annualmente ai sensi dell'art. 12 del contratto), prima
di quello ottenuto il 2/2/2018, con esclusione di una qualsiasi approvazione degli
stessi da parte della , da ciò derivandone <la conseguenza che la Parte_3
responsabilità non>> poteva <essere limitata alle operazioni di pagamento/prelievo
disconosciute nei 60 gg antecedenti la contestazione dell'estratto conto formulata in
data 6/2/2018>>.
11.
Il giudice di prime cure ha inoltre osservato che, attesa la << mancata prova della
comunicazione periodica dell'estratto conto, come previsto in contratto>>, << l'arco
pagina 31 di 39 di tempo caratterizzato dai prelievi non autorizzati (sette mesi dal luglio 2017-
febbraio 2018) non>> poteva ritenersi << tale da evidenziare una “protratta mancata
attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto” da parte della
correntista>>
12.
Il Tribunale ha pertanto concluso affermando, <in considerazione di quanto
detto,>>, che << non sussistono ragioni per far sopportare all'utilizzatore, entro la
franchigia prevista dall'art. 12 D.Lgs. 218/17, la perdita derivante dall'utilizzo
indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.>>.
Ha pertanto integralmente accolto le domande dell'attrice disponendo altresì la condanna della convenuta alla rifusione in suo favore delle spese di lite.
***
ha sottoposto a censura l'anzidetta decisione sulla base delle Parte_1
seguenti considerazioni.
1) Anzitutto ha ribadito che, avuto riguardo agli esiti della consulenza scientifica commissionata al di , non vi sarebbero dubbi in ordine al fatto che CP_5 CP_5
i prelievi indebitamente effettuati fossero stati determinati da clonazione della carta di debito.
***
Ritiene il collegio che tale considerazione sia priva di rilievo ai fini del decidere. Ciò
perché il giudice di prime cure non ha affatto ricondotto alla clonazione gli indebiti pagina 32 di 39 prelievi ma, sul presupposto del ritenuto adempimento da parte dell'attrice degli oneri di custodia a suo carico, ha ritenuto di porre a carico dell'intermediario il pregiudizio derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento in ragione del fatto che l'intermediario non aveva fornito prova del fatto che < l'attrice avesse operato con
straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non
solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed
elementare di diligenza generalmente osservato da tutti>> ed inoltre che la convenuta non avesse << neppure allegato (e dimostrato) la riconducibilità dell'operazione alla
cliente, suffragando la tesi attorea che le credenziali fossero state sottratte
all'utente>>.
Con ogni evidenza la valutazione in tal modo espressa non è in alcun modo incisa dalla negazione dell'ipotizzata clonazione, che anzi ne è presupposta.
Il primo motivo di gravame è pertanto manifestamente infondato.
2) L'appellante ha poi contestato l'attendibilità della deposizione del teste
[...]
per aver questi dato una risposta affermativa al quesito <vero che la sig.ra Tes_3
ha eseguito con le proprie tessere Bancoposta esclusivamente le operazioni non CP_1
evidenziate nel doc.1 fascicolo attoreo che si rammostra>>, dichiarando <Sì, è vero,
lo so perché controllavamo i conti>>, e ciò in quanto si tratterebbe di estratto conto dal 26/07/2017 al 31/01/2018 recante circa 247 operazioni a debito, troppe quindi perché il testimone ne potesse aver memoria.
***
A giudizio del collegio la contestazione non appare fondata, perché il significato,
pagina 33 di 39 implicito ma chiaro, di tale dichiarazione testimoniale è che le operazioni evidenziate,
ovviamente in numero di gran lunga inferiore, risultavano, all'esito del controllo effettuato sull'estratto conto, non riferibili a prelievi effettuati dalla correntista.
L'ulteriore motivo di asserita incompatibilità, rappresentato dall'indicazione nella memoria n.3 di parte convenuta della tempistica dei prelievi che risulterebbe non incompatibile con l'utilizzo del postamat da parte dell'attrice, perché –
contrariamente rispetto a quanto dalla stessa dichiarato – non impegnata in attività di lavoro nel momento in cui vennero effettuati i prelievi, neppure appare persuasivo,
sia perché le indicazioni ivi esposte non risultano esser sorrette da adeguata dimostrazione della relativa rispondenza al vero, sia perché si tratta di indicazioni espresse nel contesto della memoria n.3, alle quali quindi l'attrice non avrebbe potuto replicare offrendo idonea prova della diversità degli accadimenti realmente avvenuti rispetto a quanto ivi affermato, sia, infine, perché nella difesa di , per Parte_1
come impostata negli atti introduttivi del giudizio, non era stata posta in discussione l'effettuazione mediante postamat di prelievi da soggetto non legittimato, bensì la relativa responsabilità all'intermediario in assenza di colpa della titolare della carta.
Da ultimo l'appellante, dopo aver contestato l'attendibilità della deposizione del teste proprio sulle dichiarazioni di quest'ultime, rese a chiarimenti su Tes_2
sollecitazione della difesa della convenuta, ha fondato la contestazione alla per CP_1
violazione degli obblighi di custodia della carta e del PIN, che avrebbe consentito una sottrazione ed un conseguente utilizzo continuo della carta da parte di qualche persona vicina alla reclamante, venuta a conoscenza, in qualche maniera, del PIN.
pagina 34 di 39 Di qui la tesi dell'appellante secondo cui quello tenuto dalla e riportato nella CP_1
deposizione del teste [<Ho visto in un armadio nella nostra camera che la Tes_2
RA ha tutte le cartelline ordinate con i documenti della Posta, documenti medici e CP_1
informazioni personali. Non so specificamente se nella cartellina ci siano le credenziali del
bancomat. …Preciso che con noi convive il figlio della RA che ha 24 anni, però CP_1
nel periodo 2017-2018 non conviveva con noi, perché inizialmente viveva con il padre a
NE (BG), e non è mai venuto a trovarci, mentre circa nel 2017-2018 è stato arrestato
(ed è uscito pochi mesi prima di Natale 2020 agli arresti domiciliari presso la nostra
abitazione).>>] costituirebbe un comportamento di inescusabile imprudenza o negligenza in capo a parte attrice, tale da dover esser qualificato sul piano dell'elemento soggettivo come colpa grave, per non aver osservato gli obblighi di custodia della carta e del relativo numero segreto.
A tale proposito è tuttavia agevole replicare riandando alle considerazioni espresse nella sentenza impugnata, e non fatte oggetto di specifica ed argomentata censura, per le quali anche a far <
adempiuto senza dolo o colpa grave, … l'attrice>>, avendo quest'ultima <
avere diligentemente custodito le carte e le credenziali delle stesse, tenendo le prime nel portafoglio con sé (portandole anche a lavoro, ove venivano riposte in armadietto chiuso con lucchetto) e tenendo le seconde ordinatamente in un cassetto nella propria camera da letto.>>, non potrebbe in ogni caso esser ravvisata a suo carico colpa grave, non potendo questa < … ipotizzabile ove l'utilizzatore rispetti tali accorgimenti, che riguardano l'attenzione standard (e dalla generalità dei titolari di carte utilizzata) richiesta dalla normativa esaminata e dallo stesso contratto stipulato pagina 35 di 39 con (art. 12 contratto, doc. 1-2 ), non potendosi ritenere il Parte_1 Pt_1
comportamento dell'attrice talmente negligente nel custodire la carta anche qualora qualcuno, nonostante le accorte misure intraprese, gliel'abbia sottratta e utilizzata con il relativo pin.>>
In buona sostanza il giudice di prime cure ha ritenuto che con le condotte riferite dal teste fosse stata fornita prova dell'avvenuta esecuzione da parte della Tes_2
correntista degli accorgimenti ordinariamente necessaria al fine di impedire od ostacolare l'uso indebito da parte di terzi della carta di debito e che ciò di per sé
venisse ad escludere la configurazione nella specie di una colpa grave in capo alla correntista, dalla quale non poteva esigersi l'adozione di ulteriori cautele.
E, si ripete, l'appellante non ha proposto argomentazioni che possano condurre ad una valutazione come erronea della conclusione al riguardo assunta dal Tribunale.
3) Da ultimo l'appellante si duole dell'omesso riscontro di un concorso di colpa ex art.1227 cc in capo all'attrice e dell'omessa limitazione alle operazioni compiute nei
60 giorni antecedenti la contestazione fatta dalla RA in data 6/02/2018, sulla CP_1
base del disposto di cui all'art.12 delle condizioni di contratto.
***
Su entrambe le questioni ha preso puntuale e specifica posizione il giudice di prime cure nella sentenza impugnata, affermando:
quanto al preteso concorso di colpa:
- che, una volta <esclusa qualunque condotta di colpa grave in capo all'attrice,>>,
ne verrebbe conseguentemente esclusa anche <l'esistenza di un suo concorso di pagina 36 di 39 colpa nella causazione o nell'aggravamento delle conseguenze dell'illecito>>,
essendo infatti << dimostrata la diligente custodia del bancomat,>> e comunque
<non … provata la colpa grave della attrice>>;
- quanto alla richiesta limitazione della responsabilità dell'intermediario ai prelievi relativi al periodo di 60 giorni antecedenti la contestazione:
doversi escludere che la correntista non avesse << tempestivamente denunciato gli
indebiti prelievi a suo danno>>, posto che la stessa aveva << dichiarato di essersi
accorta dell'utilizzo non autorizzato della carta tramite la visualizzazione
dell'estratto conto in data 2/2/2018, e>> di aver << a distanza di breve tempo, in
data 6/2/2018,>> << provveduto a compilare, presso l'ufficio postale di Romanengo,
il modulo di contestazione degli addebiti chiedendo il ristoro della somma sottrattale
(doc. 3 attrice)>>, e non essendovi << prova che la consegna della nuova carta n.
5354762865948976, effettuata il 27/1/2018 in sostituzione della carta n.
5364140110018572>> fosse << avvenuta perché la carta precedente>> era <stata
“smarrita”, così che in qualche modo l'attrice dovesse prestare particolare
attenzione alle operazioni contabilizzate>>, né <del periodico invio degli estratti
conto (peraltro previsto solo annualmente ai sensi dell'art. 12 del contratto), prima
di quello ottenuto il 2/2/2018, con esclusione di una qualsiasi approvazione degli
stessi da parte della correntista>>, da ciò derivandone <la conseguenza che la
responsabilità non>> poteva <essere limitata alle operazioni di pagamento/prelievo
disconosciute nei 60 gg antecedenti la contestazione dell'estratto conto formulata in
data 6/2/2018>>.
pagina 37 di 39 Sotto entrambi i profili la motivazione espressa nella sentenza impugnata è
assolutamente da condividersi e confermarsi, e del resto l'appellante non ha proposto al collegio alcuna idonea argomentazione atta a dimostrarne l'erroneità.
***
Ne consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore da euro 5201,01
sino ad euro 26000,00; valori medi quanto a studio della controversia e fase introduttiva, valori minimi quanto a fase di trattazione ed a fase decisionale)
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.235/2021 del Tribunale di
Cremona
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 3.933,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro
1.134,00 per la “fase di studio”, euro 921,00 per la “fase introduttiva”, euro 922,00
per la “fase istruttoria e/o di trattazione” ed euro 956,00 per la “fase decisionale”, pagina 38 di 39 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23/07/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 39 di 39
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1272/ 2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
14/12/2021
d a
con il patrocinio dell'avv. INGEGNERI GABRIELLA Parte_1
MA , elettivamente domiciliato in VIA CORDUSIO 4 20123 MILANO presso il difensore avv. INGEGNERI GABRIELLA MA
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. CARDARELLA ANGELO CP_1 GASPARRO ( ) VIALE ABBRUZZI CP_2 C.F._1 83 20131 MILANO;
( ) Parte_2 C.F._2 VIA PORDENONE 2 20132 MILANO;
, elettivamente domiciliato in Viale Gran Sasso, 10 20131 MILANO presso il difensore avv. CARDARELLA ANGELO
APPELLATA
pagina 1 di 39 e posta in decisione all'udienza collegiale del 26/02/2025 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona pubblicata in data 13/05/2021
con il n. 235/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, contrariis reiectis, così
giudicare
- in via principale: in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza n. 235/2021 (RG 402/2020) del Tribunale di Cremona (Dott. Calabrò),
pubblicata in data 14.05.2021 e non notificata, con conseguente integrale rigetto di ogni domanda formulata dalla RA con l'atto introduttivo del CP_1
giudizio di primo grado;
- condannarsi la sig. alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1
della somma pagata in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- in subordine: nella negata ipotesi di ritenuta debenza delle somme in favore di parte attrice, accertare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della RA nella CP_1
causazione dei danni lamentati e determinata la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, diminuire congruamente la pretesa restitutoria avanzata;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi in capo a la responsabilità per i fatti di causa, accertare la Parte_1 pagina 2 di 39 responsabilità di limitatamente alle operazioni di pagamento/prelievo Parte_1
disconosciute nei 60 gg antecedenti la contestazione dell'estratto conto formulata in data 06.02.2018;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio
Dell'appellata
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così statuire:
- rigettare l'appello proposto da confermando la sentenza Parte_1
impugnata; Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1 Parte_1
Cremona, esponendo:
- di esser titolare di un conto corrente Banco Posta n. 1027977618;
- che in data 2/02/2018 si era avveduta, dall'analisi del suo estratto conto,
dell'esistenza di una serie di operazioni in conto corrente mai autorizzate;
- di aver pertanto prontamente richiesto l'estratto conto (doc.1: estratti conto dal
31.7.2017 al 28.02.2018);
- di aver ivi riscontrato che a partire dal 28/02/2018 e procedendo a ritroso sino al 31
agosto 2017 era emersa la presenza di operazioni non autorizzate per un valore complessivo di € 6.640,15;
- che il prelevamento delle somme era avvenuto da due carte di credito: la n.
pagina 3 di 39 11001857 e la n. 86595897;
- che la carta di credito n. 11001857 era stata bloccata e che quella a n. 86595897 era stata emessa in sua sostituzione;
- che tale scoperta aveva suscitato il suo stupore, in quanto l'attrice non aveva mai perso il possesso dello strumento di pagamento e ne aveva custodito con la dovuta diligenza le credenziali di accesso (che ella ricordava a memoria per ciascun utilizzo della carta bancomat);
- di aver in data 6/02/2018 sporto regolare denuncia dell'accaduto presso la Stazione
dei Carabinieri di Romanengo (doc.2: verbale di ricezione di denuncia orale del
6.2.2018);
- di essersi quindi rivolta a sporgendo reclamo e chiedendo il riaddebito Parte_1
delle somme indebitamente sottrattele (doc. 3: modulo di contestazione Parte_1
del 6.2.2018);
- che, tuttavia, l'interlocuzione con l'intermediario aveva come effetto quello di farle ottenere la restituzione di soli € 570,02 sul totale della somma indebitamente sottratta;
- di aver pertanto inviato in data 25/07/2019 formale diffida a Parte_1
chiedendo il riaddebito delle somme indebitamente sottrattele (doc. 4: raccomandata pec avv. Sinigaglia/Banco Posta s.p.a. del 25.07.2019);
- che, tuttavia, la predetta comunicazione non aveva sortito alcun effetto (doc.5:
comunicazione Banco Posta del 10.09.2019);
pagina 4 di 39 - di aver pertanto promosso il tentativo di mediazione nei confronti dell'intermediario per ottenere la restituzione della integralità delle somme;
- che tuttavia riteneva di non partecipare alla procedura e che pertanto Parte_1
all'esito veniva redatto verbale di mediazione negativo (doc. 6: verbale di mediazione del 7 novembre 2019).
Tanto premesso in fatto, in diritto l'attrice ha lamentato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni poste a suo carico dalla legge, segnatamente con riferimento a quella prevista dall'art. 11 d. lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal
d. lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017, norma la quale prevede che “nel caso in cui sia
stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di
pagamento rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione medesima
immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa
successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in
merito. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di
pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si
sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando
che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito
dell'importo”.
L'attrice ha evidenziato, sul punto, che la SC di Cassazione, con pronuncia n. 10638
del 2016, ha in proposito affermato che “Il d. lgs. n. 11 del 2010 prevede che, qualora
l'utente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già effettuata, l'onere
di provare la genuinità della transazione ricade essenzialmente sul prestatore del
pagina 5 di 39 servizio. Nel contempo obbliga quest'ultimo a rifondere con sostanziale
immediatezza il correntista in caso di operazione disconosciuta, tranne ove vi sia
motivato sospetto di frode e salva naturalmente per il prestatore di servizi di
pagamento di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di
pagamento era stata autorizzata con consequenziale diritto di richiedere e ottenere,
in tal caso, dall'utilizzatore, la restituzione dell'importo rimborsato”.
L'attrice ha pertanto sostenuto che il comportamento tenuto dalla convenuta, che aveva omesso di riaccreditare sul conto dell'attrice le somme indebitamente sottrattegli costringendola ad agire in giudizio, doveva considerarsi illecita, in assenza di qualsiasi rischio di frode, date le modalità con cui si erano realizzate le operazioni disconosciute, oggetto di denuncia alle competenti autorità (doc. 2).
L'attrice ha inoltre fatto richiamo al disposto di cui all'art.12 del d. lgs. n. 11 del 27
gennaio 2010, il quale stabilisce che l'utilizzatore, salvo il caso di dolo o colpa grave,
può sopportare la perdita derivante da un uso fraudolento dei dispositivi nei limiti di una franchigia normativamente imposta, precisando, inoltre, che il d. lgs. 15 dicembre
2017, n. 218 aveva abbassato il limite di detta franchigia ad € 50 con la conseguenza che, eccezion fatta per la colpa grave, qui certamente non ricorrente - infatti per Cass.
sent. n. 14456 del 19 novembre 2001 il concetto di colpa grave è definito come “un
comportamento consapevole dell'agente che, senza volontà di arrecare danno ad
altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di
osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel
grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti” (perciò
non una condotta contraria ai doveri minimi di attenzione richiesti ai consociati pagina 6 di 39 laddove utilizzino strumenti di pagamento, bensì un comportamento abnorme e, in quanto tale, non scusabile) - l'utilizzatore è tenuto a rispondere nei soli limiti di € 50,
il resto delle somme dovendo essere risarcite dall'istituto di credito.
Sulla base delle anzidette allegazioni in fatto e delle suesposte considerazioni in diritto l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire:
- accertare la responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale dell'odierna
convenuta e, per l'effetto condannarla, ex art. 12 d. lgs. n. 11/2010,
- a riaccreditare all'odierna attrice la somma di € 6.070,13 o la maggiore o minor
somma ritenuta di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di mediazione
obbligatoria”.
***
Costituendosi in giudizio ha chiesto respingersi le pretese attoree Parte_1
col favore delle spese, ed in subordine instando per l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice secondo il disposto di cui all'art.1227, secondo comma, cc, e per la limitazione della propria responsabilità alle operazioni di pagamento/prelievo disconosciute nei 60 gg antecedenti la contestazione dell'estratto conto formulata in data 06.02.2018.
La convenuta ha pertanto così rassegnato le proprie conclusioni:
<< Voglia L'Ill.mo Giudice adito:
pagina 7 di 39 - nel merito:
esclusa, per le causali in narrativa, ogni responsabilità di Parte_1
rigettare ogni domanda restitutoria e risarcitoria proposta nei suoi confronti
dall'attrice, siccome infondata in fatto e diritto.
- in subordine:
Nella negata ipotesi di ritenuta debenza delle somme in favore di parte attrice,
accertare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della RA nella CP_1
causazione dei danni lamentati e determinata la gravità della sua colpa e l'entità
delle conseguenze che ne sono derivate, diminuire congruamente la pretesa
restitutoria avanzata;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi
in capo a la responsabilità per i fatti di causa, accertare la Parte_1
responsabilità di limitatamente alle operazioni di pagamento/prelievo Parte_1
disconosciute nei 60 gg antecedenti la contestazione dell'estratto conto formulata in
data 06.02.2018.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari>>
In linea di fatto ha allegato: Parte_1
- che l'attrice, RA , è intestataria del conto corrente Bancoposta click CP_1
n. 1027977618 aperto presso l'ufficio postale di NE (doc. 1);
- che in occasione dell'apertura del conto corrente, alla RA era stata fatta CP_1
consegna dei seguenti documenti: il Foglio informativo, le condizioni contrattuali del pagina 8 di 39 suindicato conto corrente nonché le istruzioni operative per i servizi ad esso associati;
- che l'attrice, al momento dell'apertura del conto, aveva sottoscritto il relativo contratto, dichiarando di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni contrattuali del conto corrente Bancopostaclick (doc. 2);
- che, analizzando il conto del periodo 31.07.2017 – 28.02.2018, l'attrice si era avveduta della presenza di una serie di operazioni (per lo più prelievi) su conto corrente - a suo dire mai autorizzate - per un valore pari ad € 6.640.15;
- che l'attrice, in conseguenza, aveva in data 06/02/2018 provveduto a compilare,
presso l'ufficio postale di Romanengo, il modulo di contestazione degli addebiti chiedendo il ristoro della somma asseritamente sottrattale (doc. 3 fascicolo attoreo)
- che la convenuta aveva dato immediato riscontro alla richiesta comunicando l'avvio degli opportuni accertamenti sulle operazioni contestate (doc. 3);
- di aver con nota 04/07/2018 negato alla il rimborso richiesto, e ciò in quanto CP_1
tutte le operazioni contestate risultavano esser state effettuate con l'utilizzo del dispositivo originale (e non con carta clonata), con la corretta digitazione del codice personale segreto ed in assenza di alcuna anomalia (doc. 4);
- che infatti dall'analisi condotta dalla struttura antifrode di sulla carta Parte_1
5354762865948976 (consegnata il 27.01.2018 in sostituzione della carta n.
5364140110018572, smarrita) era emerso che le operazioni contestate erano state eseguite, nella maggior parte dei casi, tramite prelievo da ATM, con carta con tecnologia a microprocessore CHIP e digitazione del PIN, quindi con carta originale;
le altre con POS esercenti ma sempre con carta originale dotata di CHIP e con pagina 9 di 39 corretta digitazione del PIN (doc 5);
- che tutti i prelievi erano stati effettuati non solo nella località di residenza dell'attrice o in località limitrofe ma addirittura negli stessi ATM e per un periodo protrattosi per mesi, esattamente sette.
Tanto premesso in fatto, la convenuta ha anzitutto contestato l'atto introduttivo del giudizio perché genericamente formulato, asserendo che lo stesso non avrebbe contenuto alcun chiaro e preciso riferimento riguardo all'avvenuta “clonazione” dello strumento di pagamento, che si sarebbe verificata, per ben 2 volte, sia sulla carta n.
5364140110018572 (poi smarrita) sia sulla carta n. 5354762865948976 (consegnata in data 27.01.2018 in seguito allo smarrimento denunciato dalla reclamante e perciò
emessa in sostituzione della prima).
Incredibile poi sarebbe risultata la clonazione della nuova carta nell'arco temporale neanche di 24 ore dalla relativa emissione: il primo prelievo contestato era stato infatti eseguito presso l'ATM n. 6551 dell' di Romanengo in data 28.01.2018 CP_3
alle ore 16.32; circostanza questa agevolmente evincibile dagli estratti conti allegati da parte attrice (doc. 1 pag 13 fasc. attoreo).
ha inoltre evidenziato che secondo la ricostruzione fattuale di parte Parte_1
attrice quest'ultima sarebbe stata vittima dell'asserita “clonazione” di entrambe le carte debito Postamat “solo” dopo 7 mesi (02.02.2018) dal primo presumibile prelievo fraudolento (27.07.2017).
Ha ancora sottolineato il fatto che neppure lo smarrimento/furto della carta postamat n. 5364140110018572, denunciato in data 27.01.2018, aveva suscitato nell'attrice la pagina 10 di 39 curiosità di visionare il proprio estratto conto al fine di appurare, a salvaguardia del saldo giacente, la presenza di eventuali operazioni disconosciute.
Tanto premesso in fatto, in diritto la convenuta ha osservato che la normativa di settore (D.Lgs n. 11/2010), nonché l'art. 12 delle condizioni contrattuali, debitamente sottoscritte da parte attrice, prescrivono l'obbligo per il correntista di contestare le
risultanze degli estratti conto entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di
ricevimento delle comunicazioni periodiche, se in formato cartaceo o, dal primo
giorno utile per la visualizzazione e consultazione delle stesse, nella apposita area privata del sito di www.poste.it riservata alle comunicazioni Parte_1
elettroniche, se in formato elettronico.
La convenuta ha quindi espresso perplessità in ordine alla credibilità delle affermazioni dell'attrice, la cui straordinaria memoria dell'attrice l'avrebbe resa capace di discernere, tra le numerosissime operazioni registrate sul suo conto ed effettuate nei sette mesi precedenti e sempre nei medesimi atm ed esercenti, quelle a lei non riconducibili.
Ha rilevato, inoltre, non essersi introdotti in causa elementi di prova atti a dare conferma del fatto che le carte erano state ambedue tenute nel pieno rispetto degli obblighi di custodia e segretezza gravanti su di essa, e prescritti dalle Condizioni
contrattuali, essendo l'attrice titolare di un conto corrente bancoposta click con carta
Postamat abbinata: la Carta Postamat ne rende possibile l'utilizzo esclusivamente mediante digitazione del relativo PIN;
la digitazione del codice segreto, infatti,
permette al sistema di identificare chi sta effettuando l'operazione, al fine di pagina 11 di 39 addebitarla sul conto corrispondente alla carta, tanto che tale digitazione, proprio perché corrispondente ad una operazione d'identificazione, è preliminare all'operazione che deve essere eseguita;
la convenuta ha inoltre precisato che il codice PIN, che dal circuito di pagamento viene trasmesso in via telematica, viaggia criptato e che pertanto tutte le operazioni effettuate erano state autorizzate mediante digitazione del codice dispositivo segreto.
Ha poi ricordato che nelle condizioni contrattuali del conto bancoposta click è
previsto che “La Carta è strettamente personale, deve essere usata solo dal
Correntista e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso
a terzi. Ad ogni Carta è assegnato un codice personale segreto ed esclusivo
denominato PIN (Personal Identification Number) fornito al in busta Parte_3
sigillata. Detto codice segreto è personale ed esclusivo per ciascuna Carta, generato
automaticamente da una procedura elettronica e sconosciuto anche al personale di
. Il PIN e la Carta sono consegnati al separatamente in Parte_1 Parte_3
buste sigillate, unitamente alle relative istruzioni di utilizzo. Tutte le Credenziali di
sicurezza personalizzate devono restare segrete e non devono essere riportate sulla
Carta né conservate insieme con essa. Il Correntista è tenuto a custodire la Carta, il
relativo PIN, il proprio Dispositivo Mobile e le altre Credenziali di sicurezza
personalizzate con ogni cura e ad assicurarsi, in particolare, che il PIN e il Codice
PosteID rimangano segreti, non siano comunicati a soggetti terzi, non sia riportato
sulla Carta né conservato unitamente alla stessa oppure ai propri documenti. Il
Correntista, dal momento in cui riceve la Carta e il relativo PIN, le altre Credenziali
di sicurezza personalizzate e crea il proprio Codice PosteID è responsabile di ogni pagina 12 di 39 conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito degli/delle
stessi/stesse, nonché dal loro smarrimento o sottrazione. Il Correntista non sopporta
alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata
indebitamente, qualora:
- l'utilizzo della Carta sia successivo alla comunicazione di cui all'articolo 10 delle
presenti Condizioni Contrattuali;
- non abbia adempiuto all'obbligo di assicurare al Correntista di Parte_1
eseguire efficacemente e a titolo gratuito la comunicazione di cui all'articolo 10 delle
presenti Condizioni Contrattuali;
- lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello Strumento di
pagamento non potevano essere notati dal stesso prima di un Parte_3
pagamento.”.
ha poi fatto richiamo alla Raccomandazione 97/489/CE ( G.U. n. 208 Parte_1
del 02.08.1997), relativa alle operazioni effettuate mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, la quale individua, all'art. 5, tutti gli obblighi che sorgono a carico del titolare della carta, fra i quali vengono elencati: “a) …ragionevoli
precauzioni utili al fine di tenere al sicuro lo strumento e gli elementi ( come il
numero di identificazione personale o altro codice) che ne consentono l'impiego;”
“c) non trascriva il proprio codice di identificazione personale od ogni altro codice
in una forma facilmente riconoscibile, in particolare sullo strumento di pagamento
elettronico o su ogni altro oggetto che abitualmente conserva o porta con tale
strumento;”.
pagina 13 di 39 Tanto premesso, la convenuta ha replicato alle pretese attoree affermando che nel caso di specie, la RA ben avrebbe potuto avvedersi dei prelievi contestati CP_1
già a partire dal primo estratto conto utile e che comunque doveva ritenersi destituita di fondamento e non provata la richiesta di rimborso, in quanto assolutamente generica e priva di riscontri: dalle indagini interne e dalle risultanze informatiche era infatti emerso che i prelevamenti e i pagamenti eseguiti presso ATM e i vari gestori erano stati effettuati con l'utilizzo della Carta di pagamento con tecnologia microchip, in possesso della RA e del connesso numero personale segreto CP_1
(PIN); era emerso, inoltre, che l'identificazione della Carta era stata effettuata attraverso la verifica dei dati registrati dal “microchip” inserito nella stessa;
se ne era dedotto che tutte operazioni disconosciute fossero invece autentiche e originate dalla medesima plastica.
La convenuta ha inoltre sottolineato che la Carta in oggetto ha la tecnologia a chip,
conseguendone quanto posto in evidenza dalla consulenza scientifica commissionata,
da parte del al , sul PIN delle carte di Controparte_4 Controparte_5
pagamento elettroniche a marchio e PagoBANCOMAT ” (doc. 6): “La CP_4
tecnologia delle carte a chip (a differenza di quella dotata solo di banda magnetica)
consiste invece nel posizionare sulla carta un circuito elettronico integrato che può
svolgere non solo funzioni di memoria ma anche elaborazioni, svolgendo cioè
operazioni complesse. Per questo motivo sono anche dette smart-card perché,
rispetto alle carte magnetiche, sono dotate di “intelligenza”. In particolare i chip
usati nelle carte di pagamento hanno il compito di memorizzare in modo sicuro le
informazioni del titolare e di effettuare transazioni sicure verso i circuiti di pagina 14 di 39 pagamento associati alla carta. Come verrà chiarito meglio in seguito, la clonazione
di una carta a chip 'e un'operazione difficile, lunga e costosa”.
Ne ha dedotto che: “da una carta bancomat rubata o smarrita non è possibile con
tempo e risorse limitate riuscire a estrarre da essa il PIN contenuto nel chip.
L'operazione è teoricamente possibile ma richiede un laboratorio molto sofisticato
(chimico ed elettronico) e quindi ha un costo molto elevato e richiede comunque
tempi molto lunghi, incompatibili col riuso della carta prima della denuncia di
perdita della stessa da parte del titolare. Ne consegue che una carta non può essere
usata senza conoscere anche il PIN”.
Esclusa - per le motivazioni suesposte – l'ipotesi della clonazione, poiché, come dichiarato dalla stessa attrice ella aveva sempre mantenuto il possesso della CP_1
carta, ne sarebbe derivata la dimostrazione che l'attrice era stata talmente negligente nel custodire la carta da non accorgersi che qualcuno, ripetutamente, gliel'avesse sottratta e l'avesse utilizzata con il relativo pin. In sostanza si sarebbe trattato, non di prelievi effettuati mediante clonazione della carta, bensì di sottrazione e utilizzo continuo della carta da parte di qualche conoscente della reclamante, probabilmente perché il PIN era conservato unitamente alla carta, e ad essa, immediatamente associabile, tanto che la digitazione per porre in essere le operazioni poi contestate ne sarebbe risultata quanto mai agevole.
Saremmo quindi in presenza di comportamento dell'attrice connotato da inescusabile imprudenza o negligenza, e perciò caratterizzato dall'elemento soggettivo della colpa grave, da individuarsi nel non avere osservato gli obblighi di custodia della carta e del pagina 15 di 39 relativo numero segreto. Ne deriverebbe l'esclusione di da ogni Parte_1
responsabilità, o, quanto meno, l'accertamento di un rilevante concorso di colpa dell'attrice, danneggiata, secondo il disposto di cui all'art. 1227 comma 2 cc per il quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto
evitare usando l'ordinaria diligenza”. Ciò, anche tenuto conto del decorso di ben
sette mesi prima che l'attrice avesse a contestare le operazioni di prelievo e
pagamento a lei non riconducibili. In relazione al disposto di cui all'art.12 del
contratto per il quale “gli estratti conto, il DDS e le altre comunicazioni periodiche,
inviate da ai sensi dell'art. 119 del T.U., si intenderanno senz'altro Parte_1
approvati dal con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno Parte_3
concorso a formare le risultanze del conto e delle altre comunicazioni, se il
Correntista stesso non presenta una contestazione scritta entro 60 (sessanta) giorni
decorrenti dalla data di ricevimento delle comunicazioni periodiche, se in formato
cartaceo o, dal primo giorno utile per la visualizzazione e consultazione delle stesse,
nella apposita area privata del sito di www.poste.it riservata alle Parte_1
comunicazioni elettroniche, se in formato elettronico”, mentre per l'art.11 “L'estratto
conto è reso disponibile con periodicità mensile entro il mese successivo a quello di
riferimento…anche in adempimento degli obblighi di cui art. 1713 c.c.”
ha pertanto chiesto, per la denegata ipotesi di riconoscimento di una Parte_1
sua responsabilità per l'evento occorso alla RA che la stessa venisse CP_1
circoscritta alle ultime operazioni compiute nei 60 gg antecedenti la contestazione fatta dalla RA ovvero il 06 febbraio 2018. CP_1
*** pagina 16 di 39 Autorizzato il deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, con la prima di esse l'attrice ha ribadito che l'art.11 d. lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d. lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017, pone a carico dell'intermediario l'obbligo di rimborso al pagatore dell'intera somma oggetto di operazioni disconosciute entro il termine della giornata operativa successiva a quella in cui riceve comunicazione dell'effettuazione di un'operazione di pagamento non autorizzata, mentre nella specie ciò non era accaduto;
quanto poi allo stupore manifestato da parte convenuta per l'incredibile memoria dell'attrice in grado di individuare le operazioni non autorizzate a distanza di ben sette mesi, ha replicato alla sarcastisca osservazione della convenuta che tutte le operazioni disconosciute nei mesi precedenti erano state effettuate in orari in cui ella era al lavoro e dunque fisicamente impossibilitata a svolgere operazioni allo sportello Postamat o comunque a concludere acquisti,
custodendo con sé la carta e il relativo codice identificativo separatamente e con opportune accortezze volte a non renderlo immediatamente associabile allo strumento di pagamento. Ha aggiunto di aver sempre custodito diligentemente il codice P.I.N.
della carta e la carta stessa di cui non aveva mai perso il possesso precisando che la prima carta era stata sostituita per deterioramento in data 27.01.2018. Non poteva quindi ravvisarsi a suo carico alcuna grave negligenza nella custodia dello strumento di pagamento e del P.I.N.. Totalmente infondata dovrebbe considerarsi la prospettazione di parte convenuta secondo la quale si tratterebbe di una fattispecie di sottrazione e continuo utilizzo della carta da parte di qualche conoscente dell'attrice,
con l'indimostrata probabilità che il P.I.N. fosse conservato unitamente alla carta e fosse ad essa immediatamente associabile. Quanto, poi, al lasso di tempo intercorso pagina 17 di 39 tra le operazioni disconosciute e la comunicazione dell'attrice, quest'ultima ha evidenziato come nessun servizio di sms alert, che con ogni evidenza avrebbe consentito all'attrice di rendersi conto sin dal principio dell'effettuazione di operazioni sospette, fosse stato attivato dall'intermediario. Dato quest'ultimo di assoluto rilievo, posto che, come dal Collego di Coordinamento dell'Arbitro Bancario
e Finanziario nella pronuncia n. 8553/2019, “Fra i doveri di protezione dell'utente
gravanti sull'intermediario rientra l'onere di fornire il servizio di sms alert o
assimilabili da cui l'intermediario può essere esonerato solo dimostrando l'esplicito
rifiuto dell'utente ad avvalersene”. Il ritardo nella scoperta dei prelievi non autorizzati doveva esser quindi addebitato non a lei bensì a , che Parte_1
appunto non aveva approntato il servizio di sms alert, che avrebbe evitato il danno circoscrivendolo verosimilmente alla prima operazione contestata.
Con la seconda memoria integrativa l'attrice, dopo aver ribadito che a suo carico stava un mero onere di disconoscimento delle operazioni contestate, gravando,
invece, sulla convenuta l'onere della prova del dolo o della colpa grave del correntista, mentre l'onere della prova a carico di quest'ultimo, alla stregua del disposto di cui agli articoli 10 e 12 d.lgs n.11/2020 e dell'art.2697 c.c., si riduce alla dimostrazione della corretta custodia del bancomat (SC di Cassazione, sezione 3^,
sentenza n. 9721 del 26 maggio 2020), ha prodotto documentazione dalla quale si dovrebbe dedurre che nella maggior parte delle ore nelle quali erano state poste in essere le operazioni fraudolente l'attrice era al lavoro o addirittura in malattia, ha dedotto prova testimoniale, indicando quale teste il signor sui Testimone_1
seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la RA nel periodo agosto CP_1
pagina 18 di 39 2017 - febbraio 2018 ha custodito le proprie tessere Bancoposta nel portafoglio portandolo sempre con sé anche al lavoro. 2) Vero che la RA CP_1
custodisce presso la propria abitazione le credenziali di accesso ai bancomat alla stessa intestati. 3) Vero che la Sig.ra nel periodo agosto 2017 - febbraio CP_1
2018 è sempre rimasta nel Comune di Romanengo dove risiede. 4) Vero che nel periodo compreso tra il settembre 2017 e il febbraio 2018 la RA ha lavorato CP_1
secondo gli orari di cui al doc. 8 che si rammostra. 5) Vero che la Sig.ra ignora CP_1
le modalità di pagamento online come, ad esempio, il sistema Paypal. 6) Vero che nel periodo 22 – 26 gennaio 2018 la Sig.ra è rimasta tutto il giorno a casa in CP_1
malattia (doc. 9+ che si rammostra). 7) Vero che la Sig.ra ha eseguito con le CP_1
proprie tessere Bancoposta esclusivamente le operazioni non evidenziate nel doc. 1
fascicolo attoreo che si rammostra.
Con la seconda memoria integrativa ha per parte sua ribadito che le Parte_1
operazioni dispositive oggi disconosciute altro non sono che un atto di esecuzione del contratto di mandato intercorrente tra le odierne parti;
che tali operazioni rientrano appieno tra gli atti tipici che nella sua qualità di mandatario, si Parte_1
impegna a porre in essere proprio in esecuzione del contratto di conto corrente;
che le stesse sono state ordinate utilizzando la forma convenuta;
che, essendo stati impartiti regolarmente gli ordini poi disconosciuti, effettuati mediante l'utilizzo del chiavi di accesso di pertinenza (nello specifico del PIN) e nella disponibilità esclusiva del correntista, nessun addebito avrebbe potuto esser posto a suo carico.
Ha sostenuto che la pretesa di parte attrice di vedersi riconosciuto, a semplice richiesta, il rimborso di quanto asseritamente sottrattole, ai sensi del richiamato pagina 19 di 39 disposto dell'art. 11 d. lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d. lgs. n. 218 del 15
dicembre 2017, non avrebbe potuto trovare accoglimento essendo evidente che i prelievi non autorizzati erano avvenuti per colpa della correntista, per non aver saputo custodire bene la carta nè preservare il pin del bancomat dagli usi indebiti da parte di terzi.
Ha inoltre sostenuto che l'effettuazione della maggior parte delle operazioni contestate mediante prelievi dai postamat situati nella zona di residenza dell'odierna attrice costituirebbe prova del fatto che non si trattava di truffa o clonazione, come asserito, ma piuttosto di mancata diligenza nella custodia del codice PIN di pertinenza della Carta postamat.
Quanto poi all'affermazione dell'attrice secondo cui per ottenere il rimborso della somma indebitamente sottrattale sarebbe sufficiente asserire di non essere l'autrice dei prelievi sol perché in quel momento si trovava al lavoro, la convenuta ha replicato che tale circostanza, di per sé non esimente, non potrebbe assumere alcun rilevanza se non adeguatamente provata, mentre nessuna allegazione era stata fornita né con riferimento al tipo di lavoro svolto né con riferimento all'orario lavorativo né, era stata prodotta attestazione o documentazione proveniente dal datore di lavoro circa il turno lavorativo espletato in concomitanza di ogni singolo prelievo disconosciuto.
Ha poi sostenuto che, trattandosi di operazioni autorizzate mediante digitazione del codice dispositivo segreto per le quali l'identificazione della Carta viene effettuata attraverso la verifica dei dati registrati dal “microchip” inserito nella stessa, tutte operazioni disconosciute sono in realtà autentiche e originate dalla medesima plastica,
pagina 20 di 39 con la conseguenza che è tecnicamente impossibile per l'intermediario verificare se i prelievi o i pagamenti provengano effettivamente dalla correntista (RA o CP_1
invece da un terzo soggetto/conoscente. E con l'ulteriore conseguenza che nessun servizio di alert avrebbe potuto segnalare l'anomalia lamentata.
Sostenendo che la causa non necessitasse dell'assunzione di mezzi di prova, essendo i fatti rilevanti per la decisione in parte pacifici ed in parte provati documentalmente, la convenuta si è opposta all'accoglimento delle istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto inammissibili, irrilevanti, inconferenti ed in parte superate dalle produzioni documentali.
Con la terza memoria integrativa la convenuta ha dedotto l'irrilevanza del fatto che l'attrice nei giorni in cui sono stati effettuati alcuni dei prelievi contestati fosse in malattia, dato che l'obbligo di permanere presso la propria abitazione è circoscritto alle fasce orarie di reperibilità; ha inoltre evidenziato come dallo stesso doc. n.8
prodotto da parte attrice risultava che molte delle operazioni di prelievo erano state effettuate al di fuori degli orari di lavoro dell'attrice (e ciò senza voler considerare le operazioni fatte con paypal, le quali, appunto perché on line, possono effettuarsi da qualunque luogo o con qualsiasi “device”, e pertanto anche dallo smartphone).
Quanto, infine, al doc.9, la convenuta ne ha contestato la rilevanza essendo firmato esclusivamente dall'attrice non risultandone la provenienza dal datore di lavoro, ed ha evidenziato che lo stesso si riferisce al solo mese di gennaio 2018.
***
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 9/02/2021 il giudice istruttore ha pagina 21 di 39 ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, con riferimento ai soli capitoli di cui ai nn. 1, 2 e 7, essendo gli altri irrilevanti ovvero documentali.
Alla successiva udienza del 23/03/2021 è stato escusso il teste non Testimone_2
parente di alcuna delle parti e disinteressato alla lite, il quale ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto convivente dal 2017 con la RA CP_1
[...]
Sul capitolo 1 - Vero che la RA nel periodo agosto 2017 - febbraio CP_1
2018 ha custodito le proprie tessere Bancoposta nel portafoglio portandolo sempre
con sé anche al lavoro – ha dichiarato: << Confermo, ho visto le tessere Bancoposta
nel portafoglio della RA che portava sempre con sé>>. CP_1
Sul capitolo 2 - Vero che la RA custodisce presso la propria CP_1
abitazione le credenziali di accesso ai bancomat alla stessa intestati. - ha dichiarato:
<< Ho visto in un armadio nella nostra camera che la RA ha tutte le CP_1
cartelline ordinate con i documenti della Posta, documenti medici e informazioni
personali. Non so specificamente se nella cartellina ci siano le credenziali del
bancomat.>>
Sul capitolo 7 - Vero che la Sig.ra ha eseguito con le proprie tessere CP_1
Bancoposta esclusivamente le operazioni non evidenziate nel doc. 1 fascicolo attoreo
che si rammostra – ha dichiarato: << Si è vero, lo so perché controllavamo i conti
mentre quelle evidenziate sono state contestate. Solo la RA possiede il CP_1
bancomat.>>
In risposta alla domanda di chiarimenti formulata dalla difesa della convenuta, il teste pagina 22 di 39 ha dichiarato: << Specifico che non lavoro con la RA so che gli operai CP_1
dell'azienda alimentare dove lavora la RA hanno tutti il proprio armadietto dove
lasciano gli effetti personali;
gli armadietti sono dotati di lucchetto e la RA
possiede la chiave. Preciso che con noi convive il figlio della RA che ha CP_1
24 anni, però nel periodo 2017-2018 non conviveva con noi, perché inizialmente
viveva con il padre a NE (BG), e non è mai venuto a trovarci, mentre circa nel
2017-2018 è stato arrestato (ed è uscito pochi mesi prima di natale 2020 agli arresti
domiciliari presso la nostra abitazione). Preciso infine che ci siamo accorti di queste
spese contestate controllando gli estratti conto.>>
***
Esaurita la prova la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e quindi discussa oralmente e decisa con la sentenza a verbale n.4669/2020, qui impugnata,
con la quale il Tribunale di Cremona così ha disposto:
<< Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 241/2020
R.G., così dispone: ACCOGLIE le domande proposte da , e per l'effetto, CP_1
CONDANNA ex art. 12 d. lgs. n. 11/2010, a riaccreditare Parte_1
all'odierna attrice la somma di € 6.070,13, oltre interessi legali dal 6/2/2018 al saldo.
CONDANNA a rimborsare a parte attrice le spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 48,80 per spese fase di mediazione e in euro 2.900,00 per compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.>>.
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione , Parte_1
pagina 23 di 39 rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono.
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame avversario.
La causa è stata posta in decisione all'udienza collegiale del 26/02/2025, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cremona è pervenuto all'accoglimento delle domande di parte attrice sulla base delle seguenti considerazioni.
1.
Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 11/2010,
“1. Qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato
un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata
correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che
l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e
contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle
procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
2. Quando l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato
un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento
registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente
sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore
medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con
dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7”
pagina 24 di 39 2.
Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del suddetto decreto legislativo
“Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata
autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa immediatamente al
pagatore l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione
sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento
riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non
avesse avuto luogo.”,
mentre ai sensi dell'art. 12,
“Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'utilizzatore non è
responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello strumento di pagamento
smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando il prestatore di servizi di
pagamento non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
Salvo il caso in cui l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non
abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati
che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione
eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), l'utilizzatore medesimo può
sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la
perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al
suo furto o smarrimento”.
3.
Il Tribunale ha poi richiamato i principi espressi sul tema dalla Suprema Corte in casi pagina 25 di 39 simili, di ritenuta responsabilità della banca per l'indebito uso del bancomat da parte di soggetti diversi dal correntista.
Si è affermato che “in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni
effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli
utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori),
è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore
dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a
verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di
una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile
al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere
fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura
tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la
prova della riconducibilità dell'operazione al cliente” (v. Cass. n. 2950/2017; Cass.
n. 9721/2020).
4.
Sulla base delle anzidette disposizioni normative e del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale il giudice di prime cure è pervenuto alla conclusione che <il
prestatore di servizi deve pertanto fornire la prova della riconducibilità
dell'operazione al cliente>>. Aggiungendo che tale <regola, dettata per i casi
anteriori, come detto, è stata confermata dal D.Ivo n. 11 del 2010, secondo cui
pagina 26 di 39 l'onere di dimostrare che l'operazione, posta in essere illecitamente dal terzo, è stata
comunque effettuata correttamente e che non v'è stata anomalia che abbia consentito
la fraudolenta operazione, grava, per l'appunto sulla banca (articolo 10, primo
comma, I. n. 11 del 2010)>>
Il Tribunale ha pertanto affermato che <in sostanza, da un lato, grava sulla banca
l'onere di diligenza di impedire prelievi abusivi, per altro verso grava sempre sulla
banca l'onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile
comunque alla volontà del cliente>> ed ha concluso, in punto di diritto, che <sotto il
profilo probatorio, dunque, l'unico limite alla responsabilità del prestatore di servizi
bancari consiste nel dolo o nella colpa grave del cliente;
circostanza che potrebbe
escludere o quanto meno diminuire il risarcimento dovuto dalla banca, ai sensi
dell'art. 1227 c.c., per un'ipotesi di concorso di colpa.>>
Ha inoltre fatto richiamo ad altri precedenti:
ABF (dec. Coll. Bologna, 07 Luglio 2020):
nelle liti aventi ad oggetto l'utilizzo non riconosciuto degli strumenti di pagamento,
che vede coinvolto un soggetto consumatore, l'intermediario, al fine di liberarsi da responsabilità, ha l'onere di provare che l'utilizzo indebito dello strumento di pagamento è avvenuto a causa di un contegno talmente grave da parte dell'utilizzatore da integrare gli estremi definitori individuati dalla Corte di Cassazione, ossia “un
comportamento consapevole dell'agente che, senza volontà di arrecare danno agli
altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di
osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel
pagina 27 di 39 grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti”
Parimenti, ritenuta dalla Suprema Corte pur sempre la natura contrattuale del rapporto tra banca e correntista e dunque il rilievo dell'articolo 1176 c.c. in tema di diligenza delle parti del rapporto di conto, si è osservato che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e,
quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto (Cass. n. 18045/ 2019; Cass. n. 9721/2020). Pertanto, il cliente subisce le conseguenze della perdita se, per colpa grave, ha dato adito o ha aggravato il prelievo illegittimo.
5.
5.1 Venendo al caso di specie, e dovendosi applicare i suddetti principi, il Tribunale,
ha ritenuto che l'attrice avesse non solo allegato ma anche provato < di aver
custodito, nel periodo delle disposte operazioni non autorizzate, le proprie tessere
Bancoposta nel portafoglio portandolo sempre con sé anche al lavoro, e di aver
custodito presso la propria abitazione le credenziali di accesso ai bancomat alla
stessa intestati>>, stante la conferma di tali asserzioni nella deposizione del teste escusso all'udienza del 23/3/2021. Testimone_3
5.2 Il Tribunale ha invece rilevato che aveva unicamente dedotto Parte_1
l'esclusione dell'ipotesi di “clonazione” dello strumento di pagamento (doc. 6 ) Pt_1
pagina 28 di 39 ed aveva escluso che le operazioni fossero avvenute nell'orario di lavoro dell'attrice,
senza tuttavia fornire la prova (essendosi anzi raggiunta la prova del contrario), ed anzi senza neppure aver dedotto la prova, << che l'attrice avesse operato con
straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non
solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed
elementare di diligenza generalmente osservato da tutti.>>
5.3 Il giudice di prime cure ha inoltre rilevato che la convenuta non aveva << neppure
allegato (e dimostrato) la riconducibilità dell'operazione alla cliente, suffragando la
tesi attorea che le credenziali fossero state sottratte all'utente>>.
5.4 Ha ancora evidenziato non esser presente agli atti << alcuna prova … per cui la
consegna della nuova carta n. 5354762865948976, effettuata il 27/1/2018 in
sostituzione della carta n. 5364140110018572,>> fosse <vvenuta perché la carta
precedente>> era <stata “smarrita”.>>
6.
Riprendendo l'esame della fattispecie sub specie juris, il Tribunale ha in proposito ribadito << che, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 11/2010, quando l'utilizzatore di servizi
di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita,
l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di
pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione
sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo
fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi
di cui all'articolo 7, essendo comunque rimessa al prestatore di servizi la prova delle
pagina 29 di 39 suddette circostanze.>>
7.
Il Tribunale ha in ogni caso ritenuto che, anche a far <ricadere sull'utilizzatore
l'onere di dimostrare di aver adempiuto senza dolo o colpa grave, … l'attrice>> in ogni caso aveva <provato di avere diligentemente custodito le carte e le credenziali
delle stesse, tenendo le prime nel portafoglio con sé (portandole anche a lavoro, ove
venivano riposte in armadietto chiuso con lucchetto) e tenendo le seconde
ordinatamente in un cassetto nella propria camera da letto.>>
8.
Ha ritenuto pertanto che <> potesse <essere quindi
ipotizzabile ove l'utilizzatore rispetti tali accorgimenti, che riguardano l'attenzione
standard (e dalla generalità dei titolari di carte utilizzata) richiesta dalla normativa
esaminata e dallo stesso contratto stipulato con (art. 12 contratto, doc. Parte_1
1-2 , non potendosi ritenere il comportamento dell'attrice talmente negligente Pt_1
nel custodire la carta anche qualora qualcuno, nonostante le accorte misure
intraprese, gliel'abbia sottratta e utilizzata con il relativo pin.>>
9.
<< Esclusa qualunque condotta di colpa grave in capo all'attrice,>>, il Tribunale ha escluso anche <l'esistenza di un suo concorso di colpa nella causazione o
nell'aggravamento delle conseguenze dell'illecito>>, ritenendo << dimostrata la
diligente custodia del bancomat,>> e comunque <non essendo … provata la colpa
grave della attrice>>. pagina 30 di 39 10.
Per le medesime considerazioni il giudice di prime cure ha escluso potersi ritenere che la correntista non avesse << tempestivamente denunciato gli indebiti prelievi a
suo danno>>. Ha rilevato in proposito che l'attrice aveva < dichiarato di essersi
accorta dell'utilizzo non autorizzato della carta tramite la visualizzazione
dell'estratto conto in data 2/2/2018, e>> di aver << a distanza di breve tempo, in
data 6/2/2018,>> << provveduto a compilare, presso l'ufficio postale di Romanengo,
il modulo di contestazione degli addebiti chiedendo il ristoro della somma sottrattale
(doc. 3 attrice)>>. Ha ribadito, inoltre, non esservi << prova che la consegna della
nuova carta n. 5354762865948976, effettuata il 27/1/2018 in sostituzione della carta
n. 5364140110018572>> fosse << avvenuta perché la carta precedente>> era
<stata “smarrita”, così che in qualche modo l'attrice dovesse prestare particolare
attenzione alle operazioni contabilizzate>>, né <del periodico invio degli estratti
conto (peraltro previsto solo annualmente ai sensi dell'art. 12 del contratto), prima
di quello ottenuto il 2/2/2018, con esclusione di una qualsiasi approvazione degli
stessi da parte della , da ciò derivandone <la conseguenza che la Parte_3
responsabilità non>> poteva <essere limitata alle operazioni di pagamento/prelievo
disconosciute nei 60 gg antecedenti la contestazione dell'estratto conto formulata in
data 6/2/2018>>.
11.
Il giudice di prime cure ha inoltre osservato che, attesa la << mancata prova della
comunicazione periodica dell'estratto conto, come previsto in contratto>>, << l'arco
pagina 31 di 39 di tempo caratterizzato dai prelievi non autorizzati (sette mesi dal luglio 2017-
febbraio 2018) non>> poteva ritenersi << tale da evidenziare una “protratta mancata
attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto” da parte della
correntista>>
12.
Il Tribunale ha pertanto concluso affermando, <in considerazione di quanto
detto,>>, che << non sussistono ragioni per far sopportare all'utilizzatore, entro la
franchigia prevista dall'art. 12 D.Lgs. 218/17, la perdita derivante dall'utilizzo
indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.>>.
Ha pertanto integralmente accolto le domande dell'attrice disponendo altresì la condanna della convenuta alla rifusione in suo favore delle spese di lite.
***
ha sottoposto a censura l'anzidetta decisione sulla base delle Parte_1
seguenti considerazioni.
1) Anzitutto ha ribadito che, avuto riguardo agli esiti della consulenza scientifica commissionata al di , non vi sarebbero dubbi in ordine al fatto che CP_5 CP_5
i prelievi indebitamente effettuati fossero stati determinati da clonazione della carta di debito.
***
Ritiene il collegio che tale considerazione sia priva di rilievo ai fini del decidere. Ciò
perché il giudice di prime cure non ha affatto ricondotto alla clonazione gli indebiti pagina 32 di 39 prelievi ma, sul presupposto del ritenuto adempimento da parte dell'attrice degli oneri di custodia a suo carico, ha ritenuto di porre a carico dell'intermediario il pregiudizio derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento in ragione del fatto che l'intermediario non aveva fornito prova del fatto che < l'attrice avesse operato con
straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non
solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed
elementare di diligenza generalmente osservato da tutti>> ed inoltre che la convenuta non avesse << neppure allegato (e dimostrato) la riconducibilità dell'operazione alla
cliente, suffragando la tesi attorea che le credenziali fossero state sottratte
all'utente>>.
Con ogni evidenza la valutazione in tal modo espressa non è in alcun modo incisa dalla negazione dell'ipotizzata clonazione, che anzi ne è presupposta.
Il primo motivo di gravame è pertanto manifestamente infondato.
2) L'appellante ha poi contestato l'attendibilità della deposizione del teste
[...]
per aver questi dato una risposta affermativa al quesito <vero che la sig.ra Tes_3
ha eseguito con le proprie tessere Bancoposta esclusivamente le operazioni non CP_1
evidenziate nel doc.1 fascicolo attoreo che si rammostra>>, dichiarando <Sì, è vero,
lo so perché controllavamo i conti>>, e ciò in quanto si tratterebbe di estratto conto dal 26/07/2017 al 31/01/2018 recante circa 247 operazioni a debito, troppe quindi perché il testimone ne potesse aver memoria.
***
A giudizio del collegio la contestazione non appare fondata, perché il significato,
pagina 33 di 39 implicito ma chiaro, di tale dichiarazione testimoniale è che le operazioni evidenziate,
ovviamente in numero di gran lunga inferiore, risultavano, all'esito del controllo effettuato sull'estratto conto, non riferibili a prelievi effettuati dalla correntista.
L'ulteriore motivo di asserita incompatibilità, rappresentato dall'indicazione nella memoria n.3 di parte convenuta della tempistica dei prelievi che risulterebbe non incompatibile con l'utilizzo del postamat da parte dell'attrice, perché –
contrariamente rispetto a quanto dalla stessa dichiarato – non impegnata in attività di lavoro nel momento in cui vennero effettuati i prelievi, neppure appare persuasivo,
sia perché le indicazioni ivi esposte non risultano esser sorrette da adeguata dimostrazione della relativa rispondenza al vero, sia perché si tratta di indicazioni espresse nel contesto della memoria n.3, alle quali quindi l'attrice non avrebbe potuto replicare offrendo idonea prova della diversità degli accadimenti realmente avvenuti rispetto a quanto ivi affermato, sia, infine, perché nella difesa di , per Parte_1
come impostata negli atti introduttivi del giudizio, non era stata posta in discussione l'effettuazione mediante postamat di prelievi da soggetto non legittimato, bensì la relativa responsabilità all'intermediario in assenza di colpa della titolare della carta.
Da ultimo l'appellante, dopo aver contestato l'attendibilità della deposizione del teste proprio sulle dichiarazioni di quest'ultime, rese a chiarimenti su Tes_2
sollecitazione della difesa della convenuta, ha fondato la contestazione alla per CP_1
violazione degli obblighi di custodia della carta e del PIN, che avrebbe consentito una sottrazione ed un conseguente utilizzo continuo della carta da parte di qualche persona vicina alla reclamante, venuta a conoscenza, in qualche maniera, del PIN.
pagina 34 di 39 Di qui la tesi dell'appellante secondo cui quello tenuto dalla e riportato nella CP_1
deposizione del teste [<Ho visto in un armadio nella nostra camera che la Tes_2
RA ha tutte le cartelline ordinate con i documenti della Posta, documenti medici e CP_1
informazioni personali. Non so specificamente se nella cartellina ci siano le credenziali del
bancomat. …Preciso che con noi convive il figlio della RA che ha 24 anni, però CP_1
nel periodo 2017-2018 non conviveva con noi, perché inizialmente viveva con il padre a
NE (BG), e non è mai venuto a trovarci, mentre circa nel 2017-2018 è stato arrestato
(ed è uscito pochi mesi prima di Natale 2020 agli arresti domiciliari presso la nostra
abitazione).>>] costituirebbe un comportamento di inescusabile imprudenza o negligenza in capo a parte attrice, tale da dover esser qualificato sul piano dell'elemento soggettivo come colpa grave, per non aver osservato gli obblighi di custodia della carta e del relativo numero segreto.
A tale proposito è tuttavia agevole replicare riandando alle considerazioni espresse nella sentenza impugnata, e non fatte oggetto di specifica ed argomentata censura, per le quali anche a far <
adempiuto senza dolo o colpa grave, … l'attrice>>, avendo quest'ultima <
avere diligentemente custodito le carte e le credenziali delle stesse, tenendo le prime nel portafoglio con sé (portandole anche a lavoro, ove venivano riposte in armadietto chiuso con lucchetto) e tenendo le seconde ordinatamente in un cassetto nella propria camera da letto.>>, non potrebbe in ogni caso esser ravvisata a suo carico colpa grave, non potendo questa < … ipotizzabile ove l'utilizzatore rispetti tali accorgimenti, che riguardano l'attenzione standard (e dalla generalità dei titolari di carte utilizzata) richiesta dalla normativa esaminata e dallo stesso contratto stipulato pagina 35 di 39 con (art. 12 contratto, doc. 1-2 ), non potendosi ritenere il Parte_1 Pt_1
comportamento dell'attrice talmente negligente nel custodire la carta anche qualora qualcuno, nonostante le accorte misure intraprese, gliel'abbia sottratta e utilizzata con il relativo pin.>>
In buona sostanza il giudice di prime cure ha ritenuto che con le condotte riferite dal teste fosse stata fornita prova dell'avvenuta esecuzione da parte della Tes_2
correntista degli accorgimenti ordinariamente necessaria al fine di impedire od ostacolare l'uso indebito da parte di terzi della carta di debito e che ciò di per sé
venisse ad escludere la configurazione nella specie di una colpa grave in capo alla correntista, dalla quale non poteva esigersi l'adozione di ulteriori cautele.
E, si ripete, l'appellante non ha proposto argomentazioni che possano condurre ad una valutazione come erronea della conclusione al riguardo assunta dal Tribunale.
3) Da ultimo l'appellante si duole dell'omesso riscontro di un concorso di colpa ex art.1227 cc in capo all'attrice e dell'omessa limitazione alle operazioni compiute nei
60 giorni antecedenti la contestazione fatta dalla RA in data 6/02/2018, sulla CP_1
base del disposto di cui all'art.12 delle condizioni di contratto.
***
Su entrambe le questioni ha preso puntuale e specifica posizione il giudice di prime cure nella sentenza impugnata, affermando:
quanto al preteso concorso di colpa:
- che, una volta <esclusa qualunque condotta di colpa grave in capo all'attrice,>>,
ne verrebbe conseguentemente esclusa anche <l'esistenza di un suo concorso di pagina 36 di 39 colpa nella causazione o nell'aggravamento delle conseguenze dell'illecito>>,
essendo infatti << dimostrata la diligente custodia del bancomat,>> e comunque
<non … provata la colpa grave della attrice>>;
- quanto alla richiesta limitazione della responsabilità dell'intermediario ai prelievi relativi al periodo di 60 giorni antecedenti la contestazione:
doversi escludere che la correntista non avesse << tempestivamente denunciato gli
indebiti prelievi a suo danno>>, posto che la stessa aveva << dichiarato di essersi
accorta dell'utilizzo non autorizzato della carta tramite la visualizzazione
dell'estratto conto in data 2/2/2018, e>> di aver << a distanza di breve tempo, in
data 6/2/2018,>> << provveduto a compilare, presso l'ufficio postale di Romanengo,
il modulo di contestazione degli addebiti chiedendo il ristoro della somma sottrattale
(doc. 3 attrice)>>, e non essendovi << prova che la consegna della nuova carta n.
5354762865948976, effettuata il 27/1/2018 in sostituzione della carta n.
5364140110018572>> fosse << avvenuta perché la carta precedente>> era <stata
“smarrita”, così che in qualche modo l'attrice dovesse prestare particolare
attenzione alle operazioni contabilizzate>>, né <del periodico invio degli estratti
conto (peraltro previsto solo annualmente ai sensi dell'art. 12 del contratto), prima
di quello ottenuto il 2/2/2018, con esclusione di una qualsiasi approvazione degli
stessi da parte della correntista>>, da ciò derivandone <la conseguenza che la
responsabilità non>> poteva <essere limitata alle operazioni di pagamento/prelievo
disconosciute nei 60 gg antecedenti la contestazione dell'estratto conto formulata in
data 6/2/2018>>.
pagina 37 di 39 Sotto entrambi i profili la motivazione espressa nella sentenza impugnata è
assolutamente da condividersi e confermarsi, e del resto l'appellante non ha proposto al collegio alcuna idonea argomentazione atta a dimostrarne l'erroneità.
***
Ne consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore da euro 5201,01
sino ad euro 26000,00; valori medi quanto a studio della controversia e fase introduttiva, valori minimi quanto a fase di trattazione ed a fase decisionale)
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.235/2021 del Tribunale di
Cremona
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 3.933,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro
1.134,00 per la “fase di studio”, euro 921,00 per la “fase introduttiva”, euro 922,00
per la “fase istruttoria e/o di trattazione” ed euro 956,00 per la “fase decisionale”, pagina 38 di 39 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23/07/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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