Articolo 1459 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1454Articolo 1460
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9 ottobre 2010
Art. 1459. Istituzione 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza puo' essere concessa la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare. 2. La medaglia mauriziana e' concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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