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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/06/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 560 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
nata a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. SEBASTIANA BUFFONI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in via Alagon n. 3, e , Parte_2
nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
SEBASTIANA BUFFONI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in via Alagon n. 3;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate il
g. 6.05.2025:
«1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo spirare dei termini previsti dalla legge 55/2015 con conferma delle condizioni già assunte in sede di separazione e oggetto di sentenza di omologa n. 472/2024;
2) disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di LI (NU) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.p.r. 396/2000;
3) spese compensate».
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Conclusioni del PM:
«Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 9.05.2024».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 5.06.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio in LI il 19.12.1998; che dall'unione
[...]
è nata una figlia: , il 3.06.1999; che il Tribunale di Nuoro con sentenza n. 472/2024 pubblicata Per_1
in data 8.10.2024 ha omologato la separazione dei coniugi.
Ciò premesso, i ricorrenti, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 6.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato il ricorso alle condizioni riportate in epigrafe.
***
2. La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, nonché ad accertare che le altre condizioni dell'accordo non siano in contrasto con le norme imperative e di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice delegato e dalla pubblicazione della sentenza di omologa è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
3. Le condizioni di divorzio indicate nel ricorso non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Le spese di lite, stante l'accordo delle parti, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LI (NU) il 19.12.1998, tra
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
LI (NU) il 4.07.1971, e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di LI, atto n. 39, parte II, serie A – anno 1998, prendendo atto delle condizioni congiunte di divorzio riporte in epigrafe.
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2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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