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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3400/2022 R.G., chiamata all'udienza del 9/6/2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato a margine del Parte_1
ricorso, dall'avv. M. Magistro e dall'avv. A. Fortunato
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. E. Castellaneta CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/3/2022, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di aver svolto attività lavorativa con le mansioni di autista alle dipendenze della “Apulia Trasporti s.r.l.” a far data da marzo 2007 sino a dicembre 2021, chiedeva il riconoscimento della patologia, quale “spondilodiscartrosi vertebrale con ernia discale L4-L5” da cui risulta affetto, quale malattia professionale denunciata all' CP_1
con domanda del 12/11/2018.
Rappresentava che l' resistente aveva provveduto a disconoscere la malattia CP_2
professionale con provvedimento datato 1/3/2019, non avendo ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e la patologia da cui risulta affetto;
deduceva, altresì, di avere inoltrato ricorso amministrativo che, tuttavia, veniva disatteso con provvedimento datato 6/4/2019. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del danno biologico nella misura del 30% ovvero di quella ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto CP_1
del ricorso.
Istruita la causa con la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, è stata definita con sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto alla stregua delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del CP_1
sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di
Pag. 2 di 4 determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato, accertate le mansioni svolte dal ricorrente attraverso le dichiarazioni testimoniali rese da e il C.T.U., specialista in Testimone_1 Testimone_2
medicina legale e delle assicurazioni, nella relazione depositata in data 24/4/2025, dopo accurata indagine, ha così concluso: “Il Sig. risulta Parte_1
attualmente affetto da spondilodiscartrosi vertebrale con ernia discale L4-L5 la cui insorgenza è da correlarsi causalmente ad una malattia professionale. Tale malattia rientra tra le malattie “tabellate” (D.P.R. n. 336 del 13/04/1996 e/o D.P.R. n. 482 del
09/06/1975).
Il danno biologico residuato nella persona del Sig. è Parte_1
quantificabile in misura del 14 (quattordici) %, in conformità con quanto stabilito dalle tabelle delle menomazioni previste dal D.M. 12/7/2000 (pubblicato in G.U. n. 172 del
25/07/2000) (213: ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti;
208; esiti di frattura somatica vertebrale, apprezzabili strumentalmente, in assenza di ripercussione funzionale), quale funzione delle concorrenti menomazioni ascrivibili alla malattia professionale e all'infortunio sul lavoro del Gennaio 2018”.
Orbene, reputa il Giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame obiettivo e sulla scorta della documentazione medica acquisita, supportata da dottrina internazionale, conclusioni che si ritiene di condividere, anche in considerazione del mancato deposito di osservazioni o richieste di chiarimenti alla bozza di CTU da parte di entrambe le parti.
Pertanto, in considerazione delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto ad un indennizzo in capitale in ragione di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 14% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con riferimento alla patologia
Pag. 3 di 4 “spondilodiscartrosi vertebrale con ernia discale L4-L5”, la domanda va accolta e l' condannato al pagamento delle relative prestazioni. CP_1
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, le spese di consulenza tecnica devono del pari essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28/3/2022 da nei confronti di Parte_1
, in persona del Presidente pro-tempore, così provvede: CP_1 accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad un indennizzo in capitale corrispondente ad una inabilità permanente del 14% con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna al pagamento CP_1
del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.800,00, oltre CP_1
rimborso spese forfetario, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, 9/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela
FOGGETTI
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3400/2022 R.G., chiamata all'udienza del 9/6/2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato a margine del Parte_1
ricorso, dall'avv. M. Magistro e dall'avv. A. Fortunato
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. E. Castellaneta CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/3/2022, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di aver svolto attività lavorativa con le mansioni di autista alle dipendenze della “Apulia Trasporti s.r.l.” a far data da marzo 2007 sino a dicembre 2021, chiedeva il riconoscimento della patologia, quale “spondilodiscartrosi vertebrale con ernia discale L4-L5” da cui risulta affetto, quale malattia professionale denunciata all' CP_1
con domanda del 12/11/2018.
Rappresentava che l' resistente aveva provveduto a disconoscere la malattia CP_2
professionale con provvedimento datato 1/3/2019, non avendo ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e la patologia da cui risulta affetto;
deduceva, altresì, di avere inoltrato ricorso amministrativo che, tuttavia, veniva disatteso con provvedimento datato 6/4/2019. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del danno biologico nella misura del 30% ovvero di quella ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto CP_1
del ricorso.
Istruita la causa con la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, è stata definita con sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto alla stregua delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del CP_1
sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di
Pag. 2 di 4 determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato, accertate le mansioni svolte dal ricorrente attraverso le dichiarazioni testimoniali rese da e il C.T.U., specialista in Testimone_1 Testimone_2
medicina legale e delle assicurazioni, nella relazione depositata in data 24/4/2025, dopo accurata indagine, ha così concluso: “Il Sig. risulta Parte_1
attualmente affetto da spondilodiscartrosi vertebrale con ernia discale L4-L5 la cui insorgenza è da correlarsi causalmente ad una malattia professionale. Tale malattia rientra tra le malattie “tabellate” (D.P.R. n. 336 del 13/04/1996 e/o D.P.R. n. 482 del
09/06/1975).
Il danno biologico residuato nella persona del Sig. è Parte_1
quantificabile in misura del 14 (quattordici) %, in conformità con quanto stabilito dalle tabelle delle menomazioni previste dal D.M. 12/7/2000 (pubblicato in G.U. n. 172 del
25/07/2000) (213: ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti;
208; esiti di frattura somatica vertebrale, apprezzabili strumentalmente, in assenza di ripercussione funzionale), quale funzione delle concorrenti menomazioni ascrivibili alla malattia professionale e all'infortunio sul lavoro del Gennaio 2018”.
Orbene, reputa il Giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame obiettivo e sulla scorta della documentazione medica acquisita, supportata da dottrina internazionale, conclusioni che si ritiene di condividere, anche in considerazione del mancato deposito di osservazioni o richieste di chiarimenti alla bozza di CTU da parte di entrambe le parti.
Pertanto, in considerazione delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto ad un indennizzo in capitale in ragione di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 14% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con riferimento alla patologia
Pag. 3 di 4 “spondilodiscartrosi vertebrale con ernia discale L4-L5”, la domanda va accolta e l' condannato al pagamento delle relative prestazioni. CP_1
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, le spese di consulenza tecnica devono del pari essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28/3/2022 da nei confronti di Parte_1
, in persona del Presidente pro-tempore, così provvede: CP_1 accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad un indennizzo in capitale corrispondente ad una inabilità permanente del 14% con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna al pagamento CP_1
del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.800,00, oltre CP_1
rimborso spese forfetario, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, 9/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela
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