CA
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 07/05/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 87 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 23.07.2024
da
e entrambi difesi e Parte_1 Parte_2
rappresentati giusta procura depositata unitamente al ricorso in appello, dagli Avv.ti
Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio di Castellamare di Stabia
- appellanti -
contro
in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, difeso e rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
- appellato -
Oggetto della causa: corretta liquidazione spese di lite (appello contro la sentenza n. 231/2024 pubblicata in data 04.07.2024 del Tribunale di Udine). Causa chiamata all'udienza di discussione del 14.11.2024.
Conclusioni
Per gli appellanti:
riformare la sentenza di primo grado laddove dispone la condanna delle spese legali
in misura notevolmente inferiore ai valori medi e finanche al di sotto dei minimi inderogabili e, per l'effetto, applicare le tariffe previste dalle tabelle allegate al D.M.
n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. 147/2022.
In via consequenziale, condannare parte resistente al pagamento delle competenze
legali parametrate ai valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14,
aggiornati dal D.M. 13.08.2022 n. 147, oltre spese generali al 15%, accessori di
legge e contributo unificato. Con vittoria del compenso professionale e delle spese
di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%,
contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.
Per l'appellato:
Decidersi secondo giustizia, a spese compensate per il presente grado di giudizio.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 22/01/2024 dinanzi al Tribunale di Udine -
Sezione Lavoro, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio il per ottenere il riconoscimento del Controparte_1
beneficio economico della "Carta elettronica del docente", del valore di €500,00
annui, previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015.
In particolare, la ricorrente esponeva di aver prestato servizio come Parte_1
docente alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza annuale o CP_1
Pag.2 fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, mentre il ricorrente deduceva di aver svolto attività di Parte_2
docenza con contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico
2023/2024. Entrambi lamentavano di non aver potuto fruire del beneficio della Carta
del Docente, riservato dalla normativa ai soli docenti di ruolo, nonostante avessero svolto mansioni identiche a questi ultimi. I ricorrenti chiedevano pertanto l'accertamento del proprio diritto al beneficio e la condanna del
[...]
della Carta elettronica per un valore di € 1.500,00 in favore della CP_3
e di € 500,00 in favore del Parte_1 Parte_2
Il si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e, in CP_1
subordine, eccependo la prescrizione quinquennale del diritto, nonché chiedendo che il beneficio venisse comunque ridotto in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato.
La causa veniva istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Udine, con sentenza n. 231/2024 pubblicata il
04/07/2024, accoglieva integralmente le domande dei ricorrenti. Il giudice,
richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della
Corte di Cassazione, nonché la sopravvenuta normativa di cui al D.L. n. 69/2023,
riconosceva il diritto dei docenti precari alla “Carta del Docente” e condannava il ad erogare il beneficio nella misura richiesta, oltre accessori di legge. Il CP_1
Tribunale respingeva l'eccezione di prescrizione, rilevando che le domande erano state proposte tempestivamente e condannava il alla rifusione delle spese CP_1
di lite, liquidate in € 49,00 per esborsi ed € 335,40 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Avverso detta sentenza i ricorrenti vittoriosi hanno proposto appello,
limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite.
Più nel dettaglio, con l'impugnazione proposta, gli appellanti censurano il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, lamentando la violazione e falsa
Pag.3 applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal successivo D.M. n. 147/2022. Gli appellanti evidenziano che, pur avendo ottenuto l'integrale accoglimento delle proprie domande, il giudice di prime cure ha liquidato un compenso di soli € 335,40, senza peraltro specificare le fasi processuali considerate ai fini della liquidazione. Tale importo, sostengono, si pone in contrasto con i parametri forensi vigenti, che per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 e
€ 5.200,00 - quale è quella in esame - prevedono compensi minimi significativamente superiori. In particolare, secondo le tabelle allegate al D.M. 147/2022, per le cause di lavoro di tale valore sono previsti compensi di € 888,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva e € 746,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.059,00,
escludendo la fase istruttoria non svoltasi nel caso di specie. Gli appellanti sostengono che, anche applicando la massima riduzione consentita del 50% sui valori medi, la liquidazione non avrebbe potuto essere inferiore a € 1.030,00, importo a cui andava peraltro aggiunto l'aumento del 30% per la pluralità di ricorrenti.
A sostegno della propria tesi, richiamano la consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo cui, dopo le modifiche apportate dal D.M. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50% i valori medi previsti dalle tabelle allegate al decreto parametri. Tale principio, affermato in numerose pronunce della
Suprema Corte (tra cui le sentenze nn. 24993/2023, 10466/2023, 9815/2023 e
21674/2023), troverebbe la propria ratio nell'esigenza, evidenziata anche dal
Consiglio di Stato nel parere sullo schema del D.M. 37/2018, di superare l'incertezza applicativa del sistema parametrale e di garantire un'adeguata remunerazione della prestazione professionale. Gli appellanti chiedono pertanto la riforma della sentenza impugnata limitatamente alle spese di lite, con applicazione delle tariffe previste dalle tabelle ministeriali vigenti, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
La Corte, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene che l'appello sia fondato e meriti accoglimento.
L'unico motivo di gravame, degli gli appellanti censura, come già scritto, la sentenza
Pag.4 di primo grado nella parte in cui ha liquidato le spese di lite in misura notevolmente inferiore ai valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
37/2018, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 5 del citato decreto ministeriale. Come recentemente affermato dalla Suprema Corte
con sentenza n. 17613/2024, "in materia di liquidazione dei compensi professionali
forensi, a seguito delle modifiche apportate dal D.M. 37/2018 al D.M. 55/2014, il
giudice è vincolato al rispetto dei parametri minimi inderogabili, non potendo
operare riduzioni superiori al 50% rispetto ai valori medi tabellari". Tale limitazione del potere discrezionale del giudice nella quantificazione dei compensi risponde all'esigenza di garantire l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Nel caso di specie, il valore della controversia è compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00, avendo i ricorrenti ottenuto il riconoscimento di importi pari a € 1.500,00 ( ) e € Parte_1
500,00 ( . Per tale scaglione, le tabelle allegate al D.M. 147/2022 Parte_2
prevedono i seguenti compensi per le cause di lavoro:
- fase di studio: € 888,00
- fase introduttiva: € 425,00
- fase decisionale: € 746,00
Come evidenziato dalla Cassazione con ordinanza n. 21674/2023, anche applicando la massima riduzione consentita del 50% sui valori medi e considerando solo tre fasi processuali (studio, introduttiva e decisionale), l'importo minimo inderogabile non può essere inferiore a € 1.030,00. Il Tribunale di Udine ha invece liquidato un compenso di soli € 335,40, importo largamente inferiore ai minimi tabellari inderogabili, peraltro senza specificare le fasi processuali considerate, né fornire adeguata motivazione circa le ragioni di tale significativo scostamento. Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 1965/2024, "la liquidazione deve essere effettuata
analiticamente per fasi processuali e non in termini complessivi o forfettari [...] Resta
fermo che, nel rispetto dei suddetti parametri minimi e massimi inderogabili, la
determinazione in concreto del compenso è rimessa al prudente apprezzamento del
Pag.5 giudice di merito, il quale deve tuttavia motivare adeguatamente eventuali
scostamenti significativi dai valori medi di riferimento ed evitare la liquidazione di
somme meramente simboliche, lesive del decoro professionale".
Né può rilevare, ai fini di una liquidazione inferiore ai minimi, la natura seriale della controversia, come evidenziato dalla Cassazione n. 21674/2023, secondo cui "la
natura seriale o ripetitiva della controversia non giustifica la liquidazione delle spese
al di sotto dei minimi tariffari".
Pertanto, in accoglimento dell'appello, le spese del giudizio di primo grado vanno rideterminate come sopra specificato, tenendo conto dei valori minimi inderogabili previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 231/2024 pubblicata il 04 Parte_2
luglio 2024, che per l'effetto riforma limitatamente alla pronuncia sulle spese di lite, condanna il a rifondere agli appellanti le spese Controparte_1
di lite del primo grado, liquidate in Euro 1.030,00 (millezerotrenta/00) oltre spese generali nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
condanna altresì il a rifondere alle appellanti anche le spese di lite di questo grado del giudizio CP_1
liquidate in Euro 1.030,00 oltre spese generali nella misura massima di tariffa, IVA
e CPA di legge, in entrambi i casi con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Trieste, 14.11.2024.
Il Giudice ausiliario estensore.
Il Presidente
(Avv. Andrea Doardo) (Dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.6 Pag.7