Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
n. 824/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 824/2020 promossa da:
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Parmiani Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il cui studio sito in Udine alla piazza Belloni n. 9, giusta procura in atti
ATTRICE contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Monica Di Maria ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trieste alla Via del Coroneo n. 36, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: Scioglimento comunione ereditaria.
Conclusioni:
Per parte attrice:
“In via principale: per le motivazioni di cui sopra, si insiste affinchè la causa venga rimessa in istruttoria ampliando il mandato al CTU finalizzato alla formazione di un progetto di divisione
pagina 1 di 8
b) c) la la definizione di tabelle millesimali per l'intero compendio di NS (GO); verifica delle condizioni di legittimità-conformità degli impianti tecnologici (fondamentalmente quelli termici) e predisposizione degli attestati di prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In via subordinata, nel merito: disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e, per l'effetto, disporre la divisione dei beni immobili ereditari, attribuendo a ciascuno dei coeredi la porzione di beni corrispondenti a ciascuna quota stabilendo che prima della divisione vengano rispristinate le condizioni di piena legittimità edilizia ed urbanistica degli immobili, integrando e/o completando i procedimenti di alcuni titoli edilizi segnalati dal CTU a seguito di una serie di verifiche preliminari, nello specifico provvedere altresi a : a) revisione catastale generale - adeguamento dello stato di fatto, in molte parti non coerente con la documentazione depositata b) presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate;
definizione di tabelle millesimali per l'intero compendio di NS (GO); c) verifica delle condizioni di legittimità-conformità degli impianti tecnologici (fondamentalmente quelli termici) e predisposizione degli attestati di prestazione energetica delle singole unità immobiliari.”
Per parte convenuta:
“In via principale: per le motivazioni di cui sopra, si insiste affinchè la causa venga rimessa in istruttoria ampliando il mandato al CTU finalizzato alla formazione di un progetto di divisione legittimo e rispondente a valori attuali e definitivi del compendio, il cui presupposto risulta necessariamente essere il ripristino delle condizioni di piena legittimità edilizia ed urbanistica degli immobili interessati che a sua volta prevede l'integrazione e/o il completamento dei procedimenti di alcuni titoli edilizi segnalati dal CTU a seguito di una serie di verifiche preliminari, nello specifico: a) una revisione catastale generale - adeguamento dello stato di fatto, in molte parti non coerente con documentazione depositata presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate;
b) c) la la definizione di tabelle millesimali per l'intero compendio di NS (GO); verifica delle condizioni di legittimità-conformità degli impianti tecnologici (fondamentalmente quelli termici) e predisposizione degli attestati di prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In via subordinata, nel merito: disporre lo pagina 2 di 8 scioglimento della comunione ereditaria e, per l'effetto, disporre la divisione dei beni immobili ereditari, attribuendo a ciascuno dei coeredi la porzione di beni corrispondenti a ciascuna quota stabilendo che prima della divisione vengano rispristinate le condizioni di piena legittimità edilizia ed urbanistica degli immobili, integrando e/o completando i procedimenti di alcuni titoli edilizi segnalati dal CTU a seguito di una serie di verifiche preliminari, nello specifico provvedere altresi a : a) revisione catastale generale - adeguamento dello stato di fatto, in molte parti non coerente con la documentazione depositata b) presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate;
definizione di tabelle millesimali per l'intero compendio di NS (GO); c) verifica delle condizioni di legittimità-conformità degli impianti tecnologici (fondamentalmente quelli termici) e predisposizione degli attestati di prestazione energetica delle singole unità immobiliari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 21 settembre 2020, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio , premettendo che in data 11.4.2014 era deceduto CP_1 Per_1
, cui erano succedute ex lege, nella quota di 1/3 ciascuno, le attrici, rispettivamente quali
[...]
figlia e moglie e, la convenuta, quale figlia, al fine di sentir pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria e disporre la divisione dei beni immobili siti nel Comune di NS
(GO), in via Dante, nonché i terreni ivi siti e il fabbricato e il terreno sito a Forni di Sopra
(UD), deducendo la già avvenuta ripartizione delle liquidità appartenenti al de cuius ed esistenti sul suo conto corrente al momento della morte.
Deducevano che l'immobile in NS era composto da un “alloggio” al piano terra, residenza di un “alloggio” al primo piano, residenza di e un Parte_2 Parte_1
“alloggio” al secondo piano, residenza di , mentre quello dell'immobile sito a Forni CP_1 di Sopra era detenuto, per sua iniziativa, dalla convenuta in via esclusiva.
Si costituiva , la quale premetteva che la particella n. 1817, facente parte degli CP_1 immobili oggetto di divisione era stata venduta con suddivisione del prezzo;
che solo le attrici avevano la disponibilità degli altri enti del fabbricato di NS, di valore superiore a quello situato a Forni di Sopra;
che aveva una limitata disponibilità dei beni mobili ivi presenti. Deduceva di operazioni distrattive da parte di in ordine al denaro Parte_2
presente sul conto corrente del de cuius, con delle operazioni fatte dallo stesso in suo favore pagina 3 di 8 prive di giustificazione, deducendo la loro nullità e richiedendone la collazione nell'asse ereditario.
Concludeva, quindi, chiedendo di disporsi la divisione ereditaria di tutti i beni immobili e mobili oggetto della comunione ereditaria nonché, in via riconvenzionale, di ordinare a di fornire rendiconto con riferimento a tutte le somme delle quali ella aveva Parte_2
disposto sui conti esclusivi del de cuius; in difetto, di disporsi la collazione di tutte le somme oggetto di tali operazioni e sempre in via riconvenzionale, dichiarare la nullità delle donazioni dirette fatte dal de cuius poiché prive di forma e, pertanto, disporsi la collazione anche di tali somme a favore dell'asse ereditario. Dichiarare, infine, la nullità della cessione dell'autovettura da a Parte_1 Parte_2
A seguito della prima udienza, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
Con provvedimento del 14.05.2021 veniva nominato quale Ctu geom. per Persona_2
l'espletamento di una consulenza tecnica volta ad individuare il valore del compendio ereditario.
Tanto premesso, a seguito di taluni rinvii, stante la pendenza di trattative tra le parti, in data
24.8.2021 decedeva e in data 27.4.2022 si costituiva quale erede Parte_2 CP_1
della madre deceduta richiamandosi integralmente agli atti dalla stessa svolti in precedenza, chiedendo l'estensione della divisione anche ai beni di proprietà della madre costituiti dalla comproprietà per 1/3 di due enti siti in Piazza XXVI Maggio n. 2 e n. 3 in NS, rinunciando alle domande riconvenzionali di rendiconto, nullità e collazione svolte nei confronti da di . Parte_2
Con comparsa depositata in data 3.5.2022 spiegava intervento volontario in Parte_1
giudizio richiamandosi alle domande già espletate.
In data 29.6.2022 veniva conferito al geom. il seguente incarico: “Voglia il Persona_2
CTU, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, compiuto ogni ulteriore necessario e/o opportuno accertamento, tentata in ogni caso la conciliazione delle parti: - descrivere il valore dei beni facenti parte del compendio ereditario ed accertarne il valore;
- accertare se i beni per i quali è stato chiesto lo scioglimento della comunione possano essere comodamente divisi in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti;
- predisporre un progetto di divisione, tenendo conto delle indicazioni delle parti, provvedendo a formare i singoli lotti ed indicando gli importi eventualmente dovuti a conguaglio. pagina 4 di 8 In data 2.12.2022 veniva depositata la relazione da parte dell'ausiliario, dott. , Persona_3
nominato a seguito di autorizzazione del Tribunale del 10.10.2022 e in data 9.2.2024 veniva depositato l'elaborato peritale.
A seguito del decesso dell'originario difensore, in data 15.2.2024, si costituiva l'avv. Monica
De Maria per parte convenuta e pertanto all'udienza del 15.5.2024 le parti congiuntamente chiedevano fissarsi un nuovo termine per consentire lo svolgimento di osservazioni all'elaborato peritale.
In data 17.6.2024 il Ctu geom. provvedeva al deposito della consulenza tecnica a Per_2 seguito delle osservazioni delle parti.
All'udienza del 31.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 9.1.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
In tale sede le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò detto, la domanda di divisione deve essere dichiarata inammissibile e non può essere allo stato accolta, atteso quanto di qui a breve si dirà in ordine ai beni immobili.
Va premesso che dalla relazione del C.t.u. depositata agli atti, alle cui conclusioni si ritiene di aderire, in quanto immuni da vizi e illogicità emerge lo stato di difformità urbanistica, catastale degli immobili oggetto di divisione e in particolare: “ la mancata corrispondenza tra lo
Stato di fatto e lo Stato catastale. Relativamente al fabbricato vincolato sito a NS (GO), trattasi di planimetrie presentate in tempi diversi e con modalità diverse, alcune sono state redatte a mano ed altre sono state redatte utilizzando l'apposito software DO.C.FA.. Già con l'assemblamento delle varie planimetrie, è possibile accertare la mancata corrispondenza dei sormonti e/o degli affiancamenti.
Inoltre, ad esempio, nella planimetria dell'abitazione al piano: • primo (E.I. 4) i locali ad uso w.c., hanno dimensioni diverse ed è stata invertita la destinazione di due vani;
• secondo (E.I. 5) è riportata una parete divisoria tra spazzacucina e cucina. Relativamente al fabbricato a Forni di Sopra (UD), ad esempio: • nella planimetria dell'abitazione non è rappresentata la sporgenza/rientranza nella facciata principale;
• nella copia di mappa non è stato inserito il porticato adiacente alla facciata principale.;
3.2.2.3.2. Catasto fondiario Ho accertato, per alcuni fondi, la mancata corrispondenza tra lo Stato di fatto e lo Stato catastale, ad esempio: o la p.c. 2634/34, non essendo coltivata a seminativi, dovrebbe essere accatastata, ad esempio, quale strada;
o la p.c. 2634/31, non essendo coltivata a vigneti, dovrebbe essere accatastata, ad esempio, quale strada;
o la p.c. 411, non essendo un prato, dovrebbe essere pagina 5 di 8 accatastata, ad esempio, in parte quale bosco ed in parte quale prato;
la p.c. 698/22, non essendo un
Ente Urbano, dovrebbe essere accatastata, ad esempio, quale prato;
o la mappa catastale, relativamente alla p.c. 695/2, rappresenta anche un'area scoperta a ridosso del fabbricato a Sud-Ovest (Allegato 29).
L'esistenza di tale area scoperta dovrebbe essere verificata in quanto, con riferimento alla relazione tecnica, facente parte del Piano di frazionamento di 08/10/1990 redatto dal geom. CP_2
, sembra che si tratti di un fabbricato. Pertanto, ritengo necessario approfondire tale CP_3 aspetto per capire se lo stesso può essere risolto mediante un aggiornamento catastale e/o con
l'iscrizione di una servitù. Inoltre, con riferimento allo stato originato dall'assemblamento delle planimetrie in atti catastali (scala 1:200), relative al fabbricato vincolato e con riferimento allo stato rappresentato dalla copia di mappa (scala 1:1.000), sembra non ci sia la corrispondenza tra i due Stati.”
(cfr. da pag. 22 a 24 dell'elaborato peritale).
Ancora a pagg. 29 e ss. venivano descritte le undici pratiche edilizie risultati con riferimento al fabbricato di NS a seguito delle quali il Consulente afferma che: “
3.2.4.1.12. Riepilogo
Stato urbanistico Con riferimento alle undici pratiche edilizie esaminate: • n. 9 risultano aperte, le stesse dovrebbero essere completate con l'integrazione di documenti e/o con l'esecuzione delle opere previste. Tali completamenti sono da attuare previo coordinamento e/o nulla osta della Soprintendenza.
• n. 2 risultano chiuse. In sintesi, alla data attuale, non c'è la corrispondenza tra lo Stato di fatto e lo
Stato urbanistico assentito, sia all'Ufficio Tecnico comunale che alla Soprintendenza.” (cfr pag 35 elaborato peritale)
Inoltre, a pag. 35 dell'elaborato peritale si elencano le diverse pratiche edilizie aperte con riferimento agli immobili siti a Forni di Sopra Udine per affermare che: “Con riferimento alle sette pratiche edilizie esaminate: o n. 2 risultano aperte, le stesse dovrebbero essere completata con
l'integrazione dei documenti e/o con altri provvedimenti;
o n. 3 risultano chiuse;
o n. 2 dovrebbero essere oggetto di approfondimento. In sintesi, alla data attuale non c'è la corrispondenza tra lo Stato di fatto e lo Stato urbanistico assentito.” (cfr pag 37 dell'elaborato peritale)
Giova rammentare l'opinione della giurisprudenza di legittimità in tema di scioglimento della comunione in presenza di irregolarità urbanistiche o difformità catastali, la quale ha enunciato i seguenti principi: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 pagina 6 di 8 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" .(Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019 (Rv. 655501 - 05)
Pertanto, diretto precipitato delle predette coordinate ermeneutiche è l'impossibilità di procedere allo scioglimento della comunione, attesa la presenza delle riscontrate irregolarità e difformità urbanistiche e catastali, non essendo, allo stato, l'immobile commerciabile, come affermato dal Ctu.
Deve in ogni caso evidenziarsi che le stesse parti non hanno contestato le conclusioni del perito d'ufficio, come si evince dalla lettura delle note scritte depositate per l'udienza del
10.7.2024 e dal verbale dell'udienza del 31.10.2024. (cfr verbale di udienza del 31.10.2024).
Va quindi dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta.
Stante la particolarità della questione processuale, l'interesse di entrambe le parti alla domanda di divisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio, ivi comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come da decreto di liquidazione emesso in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara inammissibile la domanda di divisione;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) dispone che le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso in pari data, si pongono nei rapporti interni tra le parti in causa a carico di entrambe le parti per la misura del 50% per ciascuno, con il conseguente diritto di ciascuna parte di ripetere dall'altra le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto, in misura superiore alla quota indicata.
pagina 7 di 8 Così deciso in Gorizia, in data 24.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
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