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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5551/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 18/09/2024, da: nata a [...] il [...], con il proc. dom. Parte_1 avv. BORLOTTI VIVIANA VIRGINIA, giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il proc. dom. Parte_2 avv. TUCCI FEDERICA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da note scritte depositate in data 27 febbraio 2025;
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al
1 Per_ mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], nato dalla convivenza more uxorio delle Parti, oramai cessata.
Data la celebrazione dell'udienza di comparizione personale delle Parti, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in data 3.03.2025, le parti hanno depositato una nota scritta, nella quale hanno chiesto l'accoglimento delle domande di cui al ricorso congiunto, così come modificate come da note scritte del 27.02.2025 (v. nota del 27.02.2025).
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongano in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi non necessario ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le Parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, come modificate con note scritte del
27.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 18/09/2024, da: nata a [...] il [...], con il proc. dom. Parte_1 avv. BORLOTTI VIVIANA VIRGINIA, giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il proc. dom. Parte_2 avv. TUCCI FEDERICA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da note scritte depositate in data 27 febbraio 2025;
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al
1 Per_ mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], nato dalla convivenza more uxorio delle Parti, oramai cessata.
Data la celebrazione dell'udienza di comparizione personale delle Parti, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in data 3.03.2025, le parti hanno depositato una nota scritta, nella quale hanno chiesto l'accoglimento delle domande di cui al ricorso congiunto, così come modificate come da note scritte del 27.02.2025 (v. nota del 27.02.2025).
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongano in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi non necessario ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le Parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, come modificate con note scritte del
27.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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