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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 2279/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2279/2021 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARIONI FILIPPO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) E , c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
n. , con il patrocinio dell'avv. PANUCCI PAOLO C.F._3
CONVENUTI COSTITUITI
, Controparte_3 C.F._4
nato in [...] il [...] CP_4
, nata in [...] il [...], CP_5
, c.f. n. CP_6 C.F._5
, c.f. n. , Controparte_7 C.F._6
, c.f. n. ; CP_8 C.F._7
, c.f. n. Parte_2 C.F._8
c.f. n. , Parte_3 C.F._9
, Parte_4 C.F._10
pagina 1 di 7
, , Parte_6 C.F._12
, Parte_7 C.F._13
, c.f. , Parte_8 C.F._14
, c.f. n. , Parte_9 C.F._15
c.f. n. , Parte_10 C.F._16
, c.f. n. , Parte_11 C.F._17
, c.f. n. , Parte_12 C.F._18
c.f. n. , Parte_13 C.F._19
c.f. , Parte_14 C.F._20
, , c.f. n. Parte_15 C.F._21
, c.f. n. , Parte_16 C.F._22
, c.f. n. , Parte_17 C.F._23
, c.f. n. Parte_18 C.F._24
c.f. n. Parte_19 C.F._25
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
La IG.ra , pertanto, insiste nella propria domanda di costituzione Parte_1
di servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla corte comune mappale 422 condivisa dai sig.ri , nato a [...] il [...], proprietario del mappale 424 e Controparte_3
426 ora rispettivamente 2161 753 e i IG.ri nato in [...] il CP_4
05.01.1979 e , nata in [...] il [...], proprietari dei mappali 425 CP_5
ora 2108; , nata a [...] il [...] proprietaria del mappale 423, CP_8
1059, e 2241, i IG.ri , nata a [...] il [...], Parte_15
, nato a [...] il [...], Parte_16 Parte_17
nato a [...] il [...] tutti comproprietari con e CP_8 CP_7
dei mappali 437 e 1060 ora 2241, ordinando la trascrizione dell'emananda
[...]
sentenza presso la Conservatoria dei registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Roma, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
pagina 2 di 7 Con vittorie di spese, diritto e onorari.
CONCLUSIONI CONVENUTI TUCCARI E CP_2
Istanza congiunta affinchè l'Ill.mo IGnor Giudice voglia estromettere e CP_1
dal presente giudizio con spese compensate. Controparte_2
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso che con atto di data Parte_1
19.04.2014 aveva acquistato avanti il notaio dr. in Casteggio repertorio n. Per_1
31415 raccota n. 10611 registrato per via telematica a ER il
29.04.2014 aln.1369 serie 1T dai IG.ri e la porzione di Parte_20 Parte_21
fabbricato in corso di costruzione con annessa area cortilizia pertinenziale, posta in Comune di Lungavilla via Giuseppe Mazzini n. 19, e distinto al Catasto
Fabbricati come segue: Foglio 3 mappale 417 sub. 1 via Giuseppe Mazzini n. 19, Piano T-1
Categoria F4; che nel contratto si dà atto che il bene è acquistato e venduto a corpo nello stato attuale con tutti i diritti annessi, accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, con tutte le servitù attive e passive legalmente esistenti;
che il fondo oggetto di contratto è intercluso e non ha un accesso diretto alla via pubblica
Mazzini; che pertanto, i IG.ri e le comunicavano che doveva Parte_20 Parte_21
esercitare il passaggio sulle particelle 2161 (ex 424), 754 e 432 del Foglio 3
Catasto Fabbricati del Comune di Lungavilla, dove loro stessi erano sempre transitati per raggiungere l'area in cui è stata costruita la sua villetta e dove in precedenza si trovava il loro box;
che gli stessi avevano sempre transitato per destinazione del padre di famiglia sulle attuali particelle 2161 (ex 424), 754 e 432 del Foglio 3 Catasto Fabbricati del Comune di
Lungavilla per raggiungere il Foglio 3 mappale 417 sub.1, che nel mese di maggio 2020 e le impedivano il libero CP_1 Controparte_2
esercizio di tale servitù impedendo il transito veicolare e pedonale ostruendo con dei vasi l'accesso verso la villetta attorea;
pagina 3 di 7 che era suo interesse ottenere sentenza di accertamento della intervenuta usucapione del passaggio;
tutto quanto ciò premesso conviene in giudizio sia i signori e sia CP_1 CP_2
i proprietari dei terreni interessati, al fine di sentire accertare la intervenuta costituzione per usucapione ultraventennale del passaggio lungo il passaggio che consente di accedere dalla via pubblica sulla corte catastalmente identificata al Foglio 3 particella 422 del catasto terreni del Comune di Lungavilla (PV).
Insta, altresì, per la costituzione, ex art. 1051 o 1052 c.c. una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla corte comune identificata catastalmente al Foglio 3 mappale 422 condivisa dai IG.ri , e , CP_1 Controparte_2
proprietari del mappale 426 ora 753; , proprietario del mappale 424 e 426 Controparte_3
ora rispettivamente 2161 753 e i IG.ri e , , CP_4 CP_5 CP_8
proprietaria del mappale 423, 1059, e 2241, i , Parte_15 Parte_16
, tutti comproprietari con e
[...] Parte_17 CP_8 CP_7
dei mappali 437 e 1060 ora 2241.
[...]
Si costituiscono i convenuti e contestando la domanda e deducendo di CP_1 CP_2 aver acquistato gli immobili in data 8 giugno 2018 dai genitori dell'odierna attrice,
e Parte_21 Parte_20
che nulla relativamente al passaggio risulta dall'atto notarile;
che la attrice ha acquistato mappale 417, sempre dai genitori, l'immobile nel 2014;
che il mappale 417 non è confinante con il 432;
che il fondo attoreo 417 è, intercluso alla pubblica via solo dal fondo di cui al mappale
422.
Si costituisce, altresì evidenziando che lo stesso è comproprietario Controparte_9 degli immobili di cui ai mappali 432, 754 e 2161; che per tal motivo l'unica domanda che potrebbe svolgersi nei suoi confronti è quella relativa alla gravosità di servitù di passaggio su detti fondi in favore del fondo di proprietà della sig.ra Parte_1 che i propri fondi si trovano in zona, ma dall'altra parte della strada. CP_9
Con sentenza non definitiva di data 11.12.2024, questo giudice, definitivamente pagina 4 di 7 pronunciando con riferimento alle domande svolte da e relative Parte_1 all'accertamento di della sussistenza di diritto di servitù di passaggio volontaria nonché acquisita per usucapione seguendo il percorso sui mappali 432, 754
e 2161, rigettava la domanda, compensando le spese fra la attrice e i convenuti non costituiti e fra la attrice e il convenuto costituito;
CP_9
non definitivamente pronunciando sulla domanda di costituzione ex art. 1051 o 1052 c.c. di servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla corte comune identificata catastalmente al Foglio 3 mappale 422 ed in favore del terreno di cui al foglio III particella 417 sub. a e b, il giudice accertava e dichiarava la interclusione del fondo di proprietà foglio III particella 417 sub. a e b.; Parte_1
disponeva, peraltro, la rimessione del fascicolo sul ruolo istruttorio invitando parte attrice al deposito di estratto aggiornato del fondo 422 asseritamente servente e a precisare, altresì, se la domanda sia stata trascritta.
Nel proseguo del giudizio, parte attrice produceva l'estratto aggiornato del fondo 422 e dava atto che la domadna non risultava trascritta.
Inoltre, con riferimento alla posizione dei convenuti e le parti davano CP_1 CP_2
atto, con il deposito di note congiunte, che veniva richiesta la estromissione di questi ultimi a spese compensate.
La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con provvedimento del 24.1.2025.
***
Come rilevato, con la sentenza non definitiva si è respinta la richiesta di accertamento di servitù lungo il passaggio reclamato dalla attrice;
si è nel contempo dato atto della interclusione del fondo, rilevandosi, altresì, che il passaggio più agevole per l'accesso alla via pubblica è il passaggio lungo il fondo 422, fondo comune ai proprietari prospicienti allo stesso, che già funge da piazzale di accesso e recesso dai fondi.
La rimessione sul ruolo risulta svolta al solo fine di verificare la avvenuta evocazione in giudizio di tutti i proprietari del fondo 422.
La attrice a tal proposito ha prodotto visura catastale del fondo mappale 422 dalla quale emerge che lo stesso risulta essere corte comune ai mappali 423, 424, 425, 437, 1059, 1060.
pagina 5 di 7 Sempre dagli atti emerge che i detti mappali appartengono:
Mappale 423: intestato a;
CP_8
Mappale 424 ora 2161: intestato a;
Controparte_3
Mappale 425 ora 2108: intestato a e a nato in [...] il Persona_2 CP_4
05/01/1979;
Mappali 437 e 1060, ora 2241: intestato a Parte_15
, , ,
[...] Parte_16 Parte_17
, Controparte_7 CP_8
Mappale 1059: intestato a CP_8
Tutti tali soggetti sono stati evocati in giudizio, per cui non vi è necessità di integrare il contraddittorio.
Viene pertanto costituita servitù coattiva sul fondo 422 ed in favore del fondo di cui al
Foglio 3 mappale 417 sub. 1 intestato a , che vede quale fondo servente il Parte_1
cortile mappale 422..
I convenuti non si sono costituiti;
gli stessi non hanno pertanto svolto domanda di accertamento di una indennità connessa al danno cagionato dal passaggio.
Deve essere, da ultimo disposta la estromissione, con riferimento alla domanda di costituzione di servitù coattiva, dei convenuti e , in quanto non coinvolti CP_1 CP_2
nella stessa.
Quanto alle spese, si dà atto che nelle more fra parte attrice e i convenuti costituiti si è raggiunto un accordo e che le parti hanno richiesto la compensazione delle stesse.
La attrice ha richiesto le spese nei confronti dei contumaci;
considerato, peraltro, che i contumaci nulla hanno mai opposto al passaggio;
che lo mancata costituzione ha consentito di non istruire la domanda relativa al danno da passaggio, che non viene liquidato, si ritiene di dover compensare le spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: costituisce servitù coattiva di passaggio, pedonale e carrabile, a in favore del fondo di cui al Foglio 3 mappale 417 sub. 1 intestato a e a carico della corte comune Parte_1
pagina 6 di 7 mappale 422 condivisa dai sig.ri , nato a [...] il [...], proprietario Controparte_3
del mappale 424 e 426 ora rispettivamente 2161 753 e i IG.ri nato in CP_4
Ucraina il 05.01.1979 e , nata in [...] il [...], proprietari dei CP_5
mappali 425 ora 2108; , nata a [...] il [...] proprietaria del CP_8
mappale 423, 1059, e 2241, i IG.ri , nata a [...] il Parte_15
25.10.1966, , nato a [...] il [...], Parte_16
nato a [...] il [...] tutti comproprietari con Parte_17 CP_8
e dei mappali 437 e 1060 ora 2241.
[...] Controparte_7
Ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei registri
Immobiliari (ora Agenzia del Territorio), con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Dispone la estromissione di e . CP_1 Controparte_2
Compensa interamente fra le parti le spese di giudizio.
Pavia, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 7 di 7