Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 2871/2025
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.4.2025; esaminati gli atti ed i documenti di causa;
vista l'intimazione di sfratto proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
CP_1
rilevato che la società intimata si è costituita, opponendosi alla convalida, e che quindi non è possibile convalidare lo sfratto;
rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta non essendo stato fornito alcun riscontro documentale al pagamento della morosità contestata;
considerato che
nemmeno sussistono gravi motivi in contrario all'emissione della richiesta ordinanza provvisoria di rilascio e ciò anche alla luce della gravità dell'inadempimento contestato;
ritenuta, infatti, non fondata l'eccezione di inammissibilità del procedimento sommario di convalida di sfratto in relazione alle ipotesi contrattuali di affitto d'azienda dovendosi in questa sede aderire all'indirizzo affermato di recente dalla Suprema Corte, secondo cui
“a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 657 c.p.c. dall'art. 3, comma 46, lett. a),
d.lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di sfratto per morosità di cui all'art. 658
c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto d'azienda (o di ramo d'azienda) che comprenda uno o più immobili. (Principio affermato a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.)” (cfr. Cass. Sez. 3, 13/11/2024, n. 29253); rilevato inoltre che la clausola di cui all'art.
2.5. del contratto di affitto espressamente esclude che la Concedente sia tenuta a garantire all'Affittuaria il raggiungimento ed il mantenimento, per tutta la durata del rapporto, di un livello di volume d'affari minimo del centro commerciale, ragione per cui le argomentazioni difensive giustificative della morosità e legate alla presenza di vizi del bene concesso in affitto non paiono in questa fase fondate;
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P.Q.M.
• letto l'art. 665 c.p.c., ordina alla l rilascio del ramo d'azienda oggetto CP_1
del rapporto di affitto stipulato tra le parti e registrato il 27.11.2023, fissando per l'esecuzione ex art. 56 L. n. 392/78 la data del 30.9.2025;
• letto l'art. 667 c.p.c. dispone il mutamento del rito, fissando per la discussione l'udienza del 20.11.2025, ed assegnando termini perentori alla parte istante fino a 30 giorni prima di detta udienza ed all'intimato sino a 10 giorni prima della medesima udienza per integrare i propri atti introduttivi, mediante il deposito di memorie e documenti;
• dispone sin da ora che l'indicata udienza sia sostituita dalla fissazione di un termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da depositarsi entro il termine perentorio coincidente con la data d'udienza, con l'avvertimento che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine dato, verrà fissato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o sarà fissata una nuova udienza;
laddove nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà a tale successiva udienza, verrà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e sarà dichiarata l'estinzione del processo.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 8.4.2025
Il Giudice
dott. Alfredo Maffei
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