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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 17035 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17035 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
DI
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. VITIELLO MARCO
DOMENICO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. P_ C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. VITIELLO MARCO
DOMENICO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/09/2024, e premesso: Parte_1 P_
- di aver contratto matrimonio in Ercolano il 30/09/1995;
- che dalla loro unione sono nati i figli (22.10.1996) e (03.07.2000) entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 27.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) assegnare alla sig.ra la casa coniugale sita in Ercolano alla Via Traversa Tironi P_ di Moccia II° Sx, n.9 scala D int. N.7 con tutti i beni mobili e suppellettili ivi presenti ad esclusione di quelli strettamente personali riconducibili al sig. . Parte_1
B) Il sig. – a decorrere dal mese di Ottobre 2024 compreso - si dovrà impegnare Parte_1
a corrispondere mensilmente, la somma globale di € 100,00 (cento/00) a titolo di mantenimento in favore delle sig.ra da rivalutarsi secondo gli indici di variazione ISTAT. P_
C) Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione ogni mese entro il giorno 15, attraverso versamento diretto nelle mani della sig.ra che ne rilascerà quietanza, oppure P_ mediante bonifico ordinario su c/c postale (postepay evolution), IBAN: intestato alla sig.ra P_
.
[...]
D) La sig.ra si impegna, e chiede reciproco impegno al sig. , al fine P_ Parte_1 di mantenere un atteggiamento di contegno, rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli, benché maggiorenni, e Per_1
con ciascuno di essi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere Per_2 giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno o dell'altro alla presenza dei figli”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
(atto n.233, parte II, S. A , reg. Atti Matrimonio anno1995);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino