Ordinanza collegiale 5 luglio 2023
Sentenza breve 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 22/09/2023, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/09/2023
N. 01311/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01287/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Cisternino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco 63;
per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno non patrimoniale (-OMISSIS-), insorto in capo al ricorrente -OMISSIS- contratta durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che, con dichiarazione depositata il 9 agosto 2023, la parte ricorrente ha comunicato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese;
- che tale atto è stato sottoscritto, per accettazione della rinuncia e della chiesta compensazione delle spese, dalla difesa erariale;
- che “nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue; l'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti e a verbale, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali il deposito dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 1494 del 2020);
Ritenuto:
- che sussistono i presupposti per definire il giudizio nella presente sede camerale, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., eventualità di cui è stato dato rituale avviso nel corso dell’udienza, come attestato nel relativo verbale;
- che, a norma degli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85, co. 9, cod. proc. amm., dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio;
- che le spese vanno integralmente compensate, in considerazione dell’accordo intervenuto tra le parti nonché, in ogni caso, della particolarità e della delicatezza della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.