CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2242/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
PARISI TOMMASO, LA
AMBROSIO LUIGI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5625/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Resistente_1 - PIresistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400109234000 DIR CONSORTILI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400109234000 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400109234000 REGISTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400109234000 I.C.I.
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130120608984000 I.C.I. 2005
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140064216704003 REGISTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Resistente_1 - PIresistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160182212941000 CONSORTILI 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170236857603000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180046742534000 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Resistente_1 - 96447340587
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180091064718000 CONSORTILI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180098837389000 CONSORTILI 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180114035112000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr. 09780202400109234, fascicolo 2024/000298634, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento ad otto cartelle di pagamento presupposte concernenti tributi vari, erariali e di competenza delle Autonomie Locali, oltre sanzioni ed interessi;
in dettaglio, i tributi inerenti alle suddette cartelle riguardano Imposta di registro, ICI,
Tari, Tassa auto e contributo consortile. La difesa della contribuente, in particolare, ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del titolo alla riscossione incorporato nelle suddette cartelle e la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Il Resistente_1 si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 03.03.2025, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 26.03.2025, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato replicando puntualmente alle tesi avversarie.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma III, si è costituita in giudizio con comparsa versata in atti il 27.03.2025, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Comune di Roma capitale si è costituito in giudizio con una prima memoria depositata in data 01.04.2025, doppiata da un secondo libello difensivo presentato il 21.01.2026, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.
In ordine alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, le censure di omessa notifica degli atti presupposti e di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi si rivelano palesemente inammissibili, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate avverso le singole cartelle presupposte, regolarmente pervenute a parte attrice e per le quali non è stata contestata la notifica, per cui le singole pretese recate dalle citate otto cartelle sono divenute ormai definitive per mancata impugnazione. La censura di prescrizione del titolo alla riscossione incorporato nelle singole cartelle non ha pregio e deve essere disattesa;
in tale prospettiva, occorre premettere che la più recente giurisprudenza, avallata anche dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la pronuncia nr.
23397/16, ha chiarito che la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale,
l'unico che prevede per la sua esecuzione il termine ordinario decennale. Ne discende, quale diretto corollario, che il termine, di conseguenza non fisso ma mobile, della prescrizione dell'azione di riscossione connessa alla cartella non opposta è parificato al termine di prescrizione della pretesa tributaria oggetto della stessa;
poiché le otto cartelle sono state notificate negli anni dal 2013 al 2019, con termini di prescrizione decennale, quinquennale e triennale in funzione di ciascun tipo di tributo, rispetto alla data di notifica delle singole cartelle, l'azione di riscossione non risulta prescritta per nessuna di esse, atteso che, da un lato, il
Concessionario ha dato prova di plurimi e concatenati atti interruttivi della prescrizione, sotto forma di intimazioni di pagamento, che sono intervenuti dopo la notifica delle cartelle sottese ed entro il rispettivo termine mobile sopra indicato, dall'altro, bisogna comunque considerare la sospensione di due anni, ai sensi dell'articolo 68, comma 4 bis, del D.L. nr. 18 del 2020, convertito dalla Legge nr. 27 del 2020, laddove il termine in parola sarebbe scaduto nel periodo di sospensione COVID-19, ovvero la sospensione di 542 giorni, a mente del combinato disposto degli articoli 68, comma 1, del D.L. nr. 18 del 2020 e 12 del Decreto
Legislativo nr. 159 del 2015, con il precipitato che la notifica della comunicazione preventiva impugnata avvenuta il 30.11.2024 si rivela assolutamente tempestiva.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, la ricorrente deve essere condannata, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 3.000,00
(tremila//00) per ciascuna Amministrazione, e del Resistente_1 e del Comune di Roma capitale nella misura di Euro 1.000,00 (mille//00) per ciascuna Amministrazione, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 3.000,00 (tremila//00) per ciascuna Amministrazione, e del Resistente_1 e del Comune di Roma capitale nella misura di Euro 1.000,00 (mille//00) per ciascuna Amministrazione, oltre accessori se dovuti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Tommaso Parisi) (Dott. Andrea Morsillo)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
PARISI TOMMASO, LA
AMBROSIO LUIGI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5625/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Resistente_1 - PIresistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400109234000 DIR CONSORTILI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400109234000 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400109234000 REGISTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400109234000 I.C.I.
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130120608984000 I.C.I. 2005
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140064216704003 REGISTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Resistente_1 - PIresistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160182212941000 CONSORTILI 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170236857603000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180046742534000 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Resistente_1 - 96447340587
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180091064718000 CONSORTILI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180098837389000 CONSORTILI 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180114035112000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr. 09780202400109234, fascicolo 2024/000298634, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento ad otto cartelle di pagamento presupposte concernenti tributi vari, erariali e di competenza delle Autonomie Locali, oltre sanzioni ed interessi;
in dettaglio, i tributi inerenti alle suddette cartelle riguardano Imposta di registro, ICI,
Tari, Tassa auto e contributo consortile. La difesa della contribuente, in particolare, ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del titolo alla riscossione incorporato nelle suddette cartelle e la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Il Resistente_1 si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 03.03.2025, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 26.03.2025, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato replicando puntualmente alle tesi avversarie.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma III, si è costituita in giudizio con comparsa versata in atti il 27.03.2025, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Comune di Roma capitale si è costituito in giudizio con una prima memoria depositata in data 01.04.2025, doppiata da un secondo libello difensivo presentato il 21.01.2026, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.
In ordine alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, le censure di omessa notifica degli atti presupposti e di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi si rivelano palesemente inammissibili, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate avverso le singole cartelle presupposte, regolarmente pervenute a parte attrice e per le quali non è stata contestata la notifica, per cui le singole pretese recate dalle citate otto cartelle sono divenute ormai definitive per mancata impugnazione. La censura di prescrizione del titolo alla riscossione incorporato nelle singole cartelle non ha pregio e deve essere disattesa;
in tale prospettiva, occorre premettere che la più recente giurisprudenza, avallata anche dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la pronuncia nr.
23397/16, ha chiarito che la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale,
l'unico che prevede per la sua esecuzione il termine ordinario decennale. Ne discende, quale diretto corollario, che il termine, di conseguenza non fisso ma mobile, della prescrizione dell'azione di riscossione connessa alla cartella non opposta è parificato al termine di prescrizione della pretesa tributaria oggetto della stessa;
poiché le otto cartelle sono state notificate negli anni dal 2013 al 2019, con termini di prescrizione decennale, quinquennale e triennale in funzione di ciascun tipo di tributo, rispetto alla data di notifica delle singole cartelle, l'azione di riscossione non risulta prescritta per nessuna di esse, atteso che, da un lato, il
Concessionario ha dato prova di plurimi e concatenati atti interruttivi della prescrizione, sotto forma di intimazioni di pagamento, che sono intervenuti dopo la notifica delle cartelle sottese ed entro il rispettivo termine mobile sopra indicato, dall'altro, bisogna comunque considerare la sospensione di due anni, ai sensi dell'articolo 68, comma 4 bis, del D.L. nr. 18 del 2020, convertito dalla Legge nr. 27 del 2020, laddove il termine in parola sarebbe scaduto nel periodo di sospensione COVID-19, ovvero la sospensione di 542 giorni, a mente del combinato disposto degli articoli 68, comma 1, del D.L. nr. 18 del 2020 e 12 del Decreto
Legislativo nr. 159 del 2015, con il precipitato che la notifica della comunicazione preventiva impugnata avvenuta il 30.11.2024 si rivela assolutamente tempestiva.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, la ricorrente deve essere condannata, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 3.000,00
(tremila//00) per ciascuna Amministrazione, e del Resistente_1 e del Comune di Roma capitale nella misura di Euro 1.000,00 (mille//00) per ciascuna Amministrazione, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 3.000,00 (tremila//00) per ciascuna Amministrazione, e del Resistente_1 e del Comune di Roma capitale nella misura di Euro 1.000,00 (mille//00) per ciascuna Amministrazione, oltre accessori se dovuti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Tommaso Parisi) (Dott. Andrea Morsillo)